CA
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 119/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Ingrascì
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocato Generale pro tempore, e AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI CATANIA ( ), in persona dell'Avvocato P.IVA_2
Distrettuale pro tempore, patrocinati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 34960/2022 del 28.11.22 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da - già dipendente Parte_1
1 dell'Amministrazione delle con inquadramento nella V qualifica funzionale CP_2
quale “operatore specializzato di esercizio”, successivamente trasferita nei ruoli dell con D.P.C.M. 2.10.2001, in attuazione del D.L. n. Controparte_1
163/1995, conv. con L. 273/1995 - avverso la sentenza n.1370/2015 del 4.1.2016, con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda formulata dall'odierna ricorrente di accertamento del suo diritto all'inquadramento in Area B, posizione economica B3, NL Comparto CP_3
per il triennio 1998 – 2001, e di condanna dell e/o Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato al pagamento delle differenze retributive tra l'inquadramento preteso e quanto effettivamente percepito.
In particolare la lavoratrice, transitata nei ruoli dell'amministrazione convenuta dopo avere prestato servizio in regime di comando presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania a far data dal 24.12.1997, con il ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto l'inquadramento nell'Area B, posizione economica B3, del
NL Comparto Ministeri, ritenuto corrispondente alla categoria di provenienza nell'Amministrazione postale, in luogo della posizione economica B2 attribuitale dall'Amministrazione di destinazione.
La Corte di merito, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in argomento (Sez. U. n. 503/2011, Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012), riteneva che, nell'ambito della mobilità disciplinata dalla legge n. 273/1995 e dall'art. 53 della legge n. 449/1997, il passaggio del personale delle Poste nei ruoli dello Stato determinasse una mera novazione soggettiva del rapporto di lavoro nel lato datoriale, assimilabile alla cessione del contratto, nella quale competeva all'amministrazione di destinazione garantire l'equivalenza tra l'inquadramento attribuito al lavoratore e quello posseduto dallo stesso nell'amministrazione di provenienza, da valutarsi operando un raffronto tra gli inquadramenti formali dei rispettivi ordinamenti.
Rilevava sul punto che il DPCM – la cui unica funzione era quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni - non assolveva
2 alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all'esercizio di siffatto potere in capo alla
Presidenza del Consiglio.
Nella fattispecie in esame, riteneva quindi che il giudizio di corrispondenza dovesse avvenire mediante raffronto tra l'inquadramento della lavoratrice nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico dei dipendenti postali, ai sensi della L.
n. 797/1981, e le qualifiche funzionali del personale statale in base alla L. n.
312/1980. Conseguentemente, operando un raffronto tra le mansioni proprie della
V categoria del personale di , riportate nell'art. 3 L. 797/81, e quelle di cui CP_2
all'art. 2 L. 312/1980 del personale statale, riteneva la V qualifica funzionale del personale statale, poi confluita nella categoria B2 del NL di comparto (NL
Comparto del 16.2.1999), pienamente assimilabile alla V categoria CP_3
dell'ex dipendente di , ed il profilo di operatore specializzato di esercizio, già CP_2
posseduto dall'appellata presso l'Amministrazione delle
[...]
corrispondente a sua volta alla V qualifica funzionale del Controparte_4
personale statale, poi confluita nella posizione B2.
La Suprema Corte, con l'ordinanza sopra richiamata, accoglieva il motivo di ricorso con cui la ricorrente denunciava la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 53, comma 10, l. n. 449/1997, nonché dell'allegato A del
NL Ministeri 1998-2001, con riferimento alle posizioni B2 e B3 dell'Area B, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo erronea la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di considerare il nuovo sistema di classificazione introdotto dal NL 1998/2001, che aveva sostituito quello fondato sulle qualifiche funzionali, non più vigente alla data di inquadramento della lavoratrice nei ruoli statali.
Sul punto, richiamato il principio di diritto affermato con Cass. sez. lav. sentenza n. 11549/2021, la Corte di legittimità escludeva che termine di riferimento per valutare l'esatto inquadramento del personale trasferito dall'ex
3 Amministrazione delle potesse essere il d.m. 10 luglio 1997 (che prevedeva un CP_2
quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex
Amministrazione P.T. assegnato al per Controparte_5
effetto della L. n. 71 del 1994 e della L. 650 del 1996), evidenziando che “una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex l. 312 del 1980 quale quella operata mediante il d.m.
(ed il d.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto l'inquadramento sulla base di detto d.m.), ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l'Ente a quo dal personale trasferito”.
Evidenziava quindi che, alla data del trasferimento della ricorrente, il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal NL 1998/2001 del
16.2.1999, che prevedeva una classificazione articolata in aree e posizioni economiche, e che nell'area B, comprensiva di tre distinte posizioni economiche (B1,
B2, B3) erano confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla L.
312/1980; si era quindi ritenuto – v. Cass. 11549/2021 – che alla IV categoria dell'ex
Amministrazione P.T. corrispondesse la declaratoria della posizione B2, da ciò conseguendo, anche in virtù del richiamo al raffronto operato in molteplici precedenti della stessa Corte - tra cui Cass. n. 20717/2019, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. - tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti del NL Comparto 1998-2001, che la superiore V CP_3
categoria del personale dell'ex Amministrazione di ex L. 797/1981, alla quale CP_2
apparteneva la ricorrente, corrispondesse alla posizione B3.
Riteneva infine infondato il rilievo dell'Amministrazione secondo cui, non avendo la lavoratrice contestato l'inquadramento riconosciutole già all'atto del distacco, si sarebbe formata un'accettazione tacita, essendo a tal fine necessaria la prova, gravante sulla stessa Amministrazione, di “significative circostanze denotanti una
4 chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, prova giammai offerta”.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla stessa
Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In data 25 febbraio 2023 proponeva ricorso in riassunzione Parte_1
ex art. 392 c.p.c..
Si costituivano in riassunzione l e Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che chiedevano l'esame delle difese sollevate nel precedente ricorso in appello ritenute assorbite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la citata ordinanza n. 34960/2022 del 28.11.2022, ritenuto che la Corte di legittimità abbia già effettuato il necessario raffronto tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti operati dal NL del Comparto 1998-2001, avendo esaminato compiutamente i contenuti CP_3
propri delle mansioni che caratterizzano i diversi profili professionali ed avendo quindi statuito che “la V categoria del personale dell'ex Amministrazione PP.TT. di cui alla L. 22 dicembre 1981 n. 797, articolo 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del NL comparto , CP_3
ritenuta, conseguentemente, la fondatezza della domanda proposta in giudizio, essendo incontestato l'inquadramento della stessa come “operatore specializzato di esercizio” all'epoca del suo trasferimento nei ruoli dell , Controparte_1
rivendica il diritto di essere inquadrata nell'Area B, posizione economica B3 della
5 nuova classificazione del comparto e chiede il rigetto dell'appello proposto CP_3
dall avverso la sentenza n. 5987/2011 del Tribunale di Controparte_1
Catania, con la quale era stato accertato il diritto della stessa ad essere inquadrata nell'Area B, posizione economica B3, con decorrenza giuridica ed economica dal 2 ottobre 2001, e, per l'effetto, era stata disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria, se più elevata), nonché la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite e alle spese per contributo unificato ed imposta fissa versati per il giudizio di cassazione e per il presente grado.
2. La domanda proposta in riassunzione merita accoglimento.
2.1. Va premesso in diritto che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato all'emissione di una nuova pronuncia in luogo di quella cassata, che
“deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cass. Sez. VI
4/4/2011 n. 7656).
E' stato altresì osservato che la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., è tenuto ad “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”, anche ricavando il principio espresso dalla sentenza rescindente nel suo insieme. E' dunque inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, introdurre domande o eccezioni nuove o formulare conclusioni diverse da quelle già formulate nel giudizio conclusosi con la pronuncia cassata (Cass. 24357/2023; Cass. 29879/2023).
2.2. Poste tali premesse, la Corte di cassazione, con la citata ordinanza n.
34960/2022, ha affermato i seguenti principi:
6 - il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla L. n.
312 del 1980, alla data della procedura di mobilità era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, che prevedeva la classificazione in aree e posizioni economiche;
pertanto, l'inquadramento della lavoratrice proveniente dall'amministrazione delle
, ove era inquadrata nella V categoria come operatore specializzato, a seguito CP_2
del trasferimento nei ruoli dell doveva avvenire secondo il Controparte_1
nuovo sistema di classificazione in aree e posizioni economiche introdotto dal
NL 1998/2001;
- alla stregua dell'orientamento adottato in precedenti pronunce della stessa S.C. nel raffronto tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti operati nel NL Ministeri 1998/2001 (v. in particolare Cass. 20717/2019), la V categoria del personale della ex Amministrazione PP.TT. di cui alla l. 22 dicembre
1981 n. 797, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del NL Comparto CP_3
- è infondato il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale si sarebbe formata un'accettazione tacita dell'inquadramento da parte della lavoratrice, riconosciuto già all'atto del distacco, dovendo a tal fine essere offerta prova di “significative circostanze denotanti una chiara volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, prova giammai offerta”.
2.3. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di legittimità, l'appello proposto dall e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. 5987/11 deve essere rigettato.
Invero, in virtù dei suindicati principi di diritto si reputano disattese per effetto della pronuncia della Suprema Corte le censure proposte nel merito dall'Amministrazione appellante, fondate sull'assunto che l'equiparazione tra le qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione delle e delle CP_2
7 Telecomunicazioni con le qualifiche funzionali del personale statale dovesse essere condotta alla stregua del d.m. 10 luglio 1997 e dell'allegato quadro di equiparazione equiparazione delle corrispondenze, nonché del d.P.C.M. della Funzione Pubblica
2.10.2001.
Il raffronto operato dalla Suprema Corte con il nuovo sistema di classificazione del personale contenuto nel NL 1998/2001 ed il principio di diritto conseguentemente enunciato comporta altresì il superamento delle questioni, pure sollevate dall'Amministrazione in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, circa la presunta inammissibilità di una rideterminazione dell'inquadramento attribuito nei ruoli pubblicistici a prescindere da un esame della legittimità del d.P.C.M. con il quale è stata approvata la tabella di corrispondenza, nonché della natura vincolante per il nuovo datore di lavoro dell'inquadramento sì come determinato dal suddetto d.P.C.M. e della legittimità del raffronto tra discipline non coeve, l'una prevista dalla
L. 797 del 1981, art. 3, l'altra costituita dalla declaratoria delle posizioni economiche
B2 e B3 contenuta nel NL Comparto Ministeri del 1999.
Inoltre, il giudizio di equiparazione pronunciato dalla Suprema Corte tra la V categoria dell'Amministrazione postale e la posizione economica B3 del NL
Comparto Ministeri risolve del tutto - senza alcun margine per ulteriori valutazioni sul punto - la questione, pure proposta, del raffronto nei contenuti tra le mansioni proprie della V qualifica funzionale del personale statale e, in seguito, quelle riconducibili alla posizione economica B2, e quelle, svolte dalla ricorrente, della V categoria del personale postale.
3. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, riproposta dall'Amministrazione costituita in riassunzione ai fini di una pronuncia sul punto, rileva il Collegio che sulla questione il Tribunale si è pronunciato affermando che “il rapporto di lavoro di parte ricorrente è instaurato con la sola (di cui Controparte_1
l'Avvocatura di Catania è un mero ufficio a livello distrettuale), che pertanto deve
8 ritenersi unica legittimata passiva nella controversia odierna ...”. Della mancata indicazione in dispositivo del difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, “già motivato dal primo giudice”, aveva pure dato atto la
Corte di appello. Non essendo stata proposta alcuna censura su tale specifica affermazione del primo giudice nei successivi gradi di giudizio, il motivo di doglianza riproposto dall'Amministrazione è carente d'interesse.
4. Del pari è inammissibile l'allegazione, contenuta nella memoria di costituzione dell'Avvocatura, circa la decorrenza dell'inquadramento del dipendente dalla data di passaggio all'Avvocatura, non essendo stata formulata alcuna specifica censura nell'interposto gravame in ordine alla decorrenza giuridica ed economica del superiore inquadramento nell'Area B, posizione economica B 3, e delle conseguenti differenze retributive, indicata nella sentenza di primo grado.
5.
Per questi motivi
, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 34960/2022, l'appello proposto dall avverso Controparte_1
la sentenza n. 5987/2011 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deve essere rigettato.
6. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n.
147 ed in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
tutti i gradi di giudizio, liquidate in € 4629,00 per il giudizio di primo grado, €
4996,00 per il giudizio di appello, € 2757,00 per il giudizio di cassazione ed €
4996,00 per la presente fase di rinvio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 119/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Ingrascì
Ricorrente in riassunzione
CONTRO
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avvocato Generale pro tempore, e AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI CATANIA ( ), in persona dell'Avvocato P.IVA_2
Distrettuale pro tempore, patrocinati ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catania
Resistente in riassunzione
OGGETTO: giudizio di rinvio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 34960/2022 del 28.11.22 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da - già dipendente Parte_1
1 dell'Amministrazione delle con inquadramento nella V qualifica funzionale CP_2
quale “operatore specializzato di esercizio”, successivamente trasferita nei ruoli dell con D.P.C.M. 2.10.2001, in attuazione del D.L. n. Controparte_1
163/1995, conv. con L. 273/1995 - avverso la sentenza n.1370/2015 del 4.1.2016, con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda formulata dall'odierna ricorrente di accertamento del suo diritto all'inquadramento in Area B, posizione economica B3, NL Comparto CP_3
per il triennio 1998 – 2001, e di condanna dell e/o Controparte_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato al pagamento delle differenze retributive tra l'inquadramento preteso e quanto effettivamente percepito.
In particolare la lavoratrice, transitata nei ruoli dell'amministrazione convenuta dopo avere prestato servizio in regime di comando presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania a far data dal 24.12.1997, con il ricorso introduttivo del giudizio aveva chiesto l'inquadramento nell'Area B, posizione economica B3, del
NL Comparto Ministeri, ritenuto corrispondente alla categoria di provenienza nell'Amministrazione postale, in luogo della posizione economica B2 attribuitale dall'Amministrazione di destinazione.
La Corte di merito, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in argomento (Sez. U. n. 503/2011, Cass. n. 22696/2011, Cass. n. 14458/2012), riteneva che, nell'ambito della mobilità disciplinata dalla legge n. 273/1995 e dall'art. 53 della legge n. 449/1997, il passaggio del personale delle Poste nei ruoli dello Stato determinasse una mera novazione soggettiva del rapporto di lavoro nel lato datoriale, assimilabile alla cessione del contratto, nella quale competeva all'amministrazione di destinazione garantire l'equivalenza tra l'inquadramento attribuito al lavoratore e quello posseduto dallo stesso nell'amministrazione di provenienza, da valutarsi operando un raffronto tra gli inquadramenti formali dei rispettivi ordinamenti.
Rilevava sul punto che il DPCM – la cui unica funzione era quella di dare attuazione alla mobilità (volontaria) tra pubbliche amministrazioni - non assolveva
2 alla funzione di determinare la concreta disciplina del rapporto di lavoro, mancando un fondamento normativo all'esercizio di siffatto potere in capo alla
Presidenza del Consiglio.
Nella fattispecie in esame, riteneva quindi che il giudizio di corrispondenza dovesse avvenire mediante raffronto tra l'inquadramento della lavoratrice nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico dei dipendenti postali, ai sensi della L.
n. 797/1981, e le qualifiche funzionali del personale statale in base alla L. n.
312/1980. Conseguentemente, operando un raffronto tra le mansioni proprie della
V categoria del personale di , riportate nell'art. 3 L. 797/81, e quelle di cui CP_2
all'art. 2 L. 312/1980 del personale statale, riteneva la V qualifica funzionale del personale statale, poi confluita nella categoria B2 del NL di comparto (NL
Comparto del 16.2.1999), pienamente assimilabile alla V categoria CP_3
dell'ex dipendente di , ed il profilo di operatore specializzato di esercizio, già CP_2
posseduto dall'appellata presso l'Amministrazione delle
[...]
corrispondente a sua volta alla V qualifica funzionale del Controparte_4
personale statale, poi confluita nella posizione B2.
La Suprema Corte, con l'ordinanza sopra richiamata, accoglieva il motivo di ricorso con cui la ricorrente denunciava la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 53, comma 10, l. n. 449/1997, nonché dell'allegato A del
NL Ministeri 1998-2001, con riferimento alle posizioni B2 e B3 dell'Area B, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo erronea la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva omesso di considerare il nuovo sistema di classificazione introdotto dal NL 1998/2001, che aveva sostituito quello fondato sulle qualifiche funzionali, non più vigente alla data di inquadramento della lavoratrice nei ruoli statali.
Sul punto, richiamato il principio di diritto affermato con Cass. sez. lav. sentenza n. 11549/2021, la Corte di legittimità escludeva che termine di riferimento per valutare l'esatto inquadramento del personale trasferito dall'ex
3 Amministrazione delle potesse essere il d.m. 10 luglio 1997 (che prevedeva un CP_2
quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex
Amministrazione P.T. assegnato al per Controparte_5
effetto della L. n. 71 del 1994 e della L. 650 del 1996), evidenziando che “una trasposizione meramente orizzontale della categoria dell'ordinamento pubblico dell'Amministrazione P.T. nella corrispondente qualifica funzionale vigente nell'ordinamento dello Stato ex l. 312 del 1980 quale quella operata mediante il d.m.
(ed il d.P.C.M. del 2 ottobre 2001 che aveva disposto l'inquadramento sulla base di detto d.m.), ben poteva non corrispondere ai contenuti professionali propri della posizione ricoperta presso l'Ente a quo dal personale trasferito”.
Evidenziava quindi che, alla data del trasferimento della ricorrente, il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal NL 1998/2001 del
16.2.1999, che prevedeva una classificazione articolata in aree e posizioni economiche, e che nell'area B, comprensiva di tre distinte posizioni economiche (B1,
B2, B3) erano confluite la IV, la V e la VI qualifica funzionale di cui alla L.
312/1980; si era quindi ritenuto – v. Cass. 11549/2021 – che alla IV categoria dell'ex
Amministrazione P.T. corrispondesse la declaratoria della posizione B2, da ciò conseguendo, anche in virtù del richiamo al raffronto operato in molteplici precedenti della stessa Corte - tra cui Cass. n. 20717/2019, richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. - tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti del NL Comparto 1998-2001, che la superiore V CP_3
categoria del personale dell'ex Amministrazione di ex L. 797/1981, alla quale CP_2
apparteneva la ricorrente, corrispondesse alla posizione B3.
Riteneva infine infondato il rilievo dell'Amministrazione secondo cui, non avendo la lavoratrice contestato l'inquadramento riconosciutole già all'atto del distacco, si sarebbe formata un'accettazione tacita, essendo a tal fine necessaria la prova, gravante sulla stessa Amministrazione, di “significative circostanze denotanti una
4 chiara e certa volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, prova giammai offerta”.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri, la Corte di legittimità cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla stessa
Corte d'appello in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In data 25 febbraio 2023 proponeva ricorso in riassunzione Parte_1
ex art. 392 c.p.c..
Si costituivano in riassunzione l e Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che chiedevano l'esame delle difese sollevate nel precedente ricorso in appello ritenute assorbite.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la citata ordinanza n. 34960/2022 del 28.11.2022, ritenuto che la Corte di legittimità abbia già effettuato il necessario raffronto tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti operati dal NL del Comparto 1998-2001, avendo esaminato compiutamente i contenuti CP_3
propri delle mansioni che caratterizzano i diversi profili professionali ed avendo quindi statuito che “la V categoria del personale dell'ex Amministrazione PP.TT. di cui alla L. 22 dicembre 1981 n. 797, articolo 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del NL comparto , CP_3
ritenuta, conseguentemente, la fondatezza della domanda proposta in giudizio, essendo incontestato l'inquadramento della stessa come “operatore specializzato di esercizio” all'epoca del suo trasferimento nei ruoli dell , Controparte_1
rivendica il diritto di essere inquadrata nell'Area B, posizione economica B3 della
5 nuova classificazione del comparto e chiede il rigetto dell'appello proposto CP_3
dall avverso la sentenza n. 5987/2011 del Tribunale di Controparte_1
Catania, con la quale era stato accertato il diritto della stessa ad essere inquadrata nell'Area B, posizione economica B3, con decorrenza giuridica ed economica dal 2 ottobre 2001, e, per l'effetto, era stata disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali (o rivalutazione monetaria, se più elevata), nonché la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese di lite e alle spese per contributo unificato ed imposta fissa versati per il giudizio di cassazione e per il presente grado.
2. La domanda proposta in riassunzione merita accoglimento.
2.1. Va premesso in diritto che il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso, preordinato all'emissione di una nuova pronuncia in luogo di quella cassata, che
“deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cass. Sez. VI
4/4/2011 n. 7656).
E' stato altresì osservato che la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., è tenuto ad “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”, anche ricavando il principio espresso dalla sentenza rescindente nel suo insieme. E' dunque inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, introdurre domande o eccezioni nuove o formulare conclusioni diverse da quelle già formulate nel giudizio conclusosi con la pronuncia cassata (Cass. 24357/2023; Cass. 29879/2023).
2.2. Poste tali premesse, la Corte di cassazione, con la citata ordinanza n.
34960/2022, ha affermato i seguenti principi:
6 - il sistema delle qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, di cui alla L. n.
312 del 1980, alla data della procedura di mobilità era già stato sostituito dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 1998/2001 del 16 febbraio 1999, che prevedeva la classificazione in aree e posizioni economiche;
pertanto, l'inquadramento della lavoratrice proveniente dall'amministrazione delle
, ove era inquadrata nella V categoria come operatore specializzato, a seguito CP_2
del trasferimento nei ruoli dell doveva avvenire secondo il Controparte_1
nuovo sistema di classificazione in aree e posizioni economiche introdotto dal
NL 1998/2001;
- alla stregua dell'orientamento adottato in precedenti pronunce della stessa S.C. nel raffronto tra la categoria V dell'amministrazione P.T. ed i nuovi inquadramenti operati nel NL Ministeri 1998/2001 (v. in particolare Cass. 20717/2019), la V categoria del personale della ex Amministrazione PP.TT. di cui alla l. 22 dicembre
1981 n. 797, art. 3, trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B3 del NL Comparto CP_3
- è infondato il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale si sarebbe formata un'accettazione tacita dell'inquadramento da parte della lavoratrice, riconosciuto già all'atto del distacco, dovendo a tal fine essere offerta prova di “significative circostanze denotanti una chiara volontà della parte di accettare l'inquadramento ricevuto, prova giammai offerta”.
2.3. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di legittimità, l'appello proposto dall e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, n. 5987/11 deve essere rigettato.
Invero, in virtù dei suindicati principi di diritto si reputano disattese per effetto della pronuncia della Suprema Corte le censure proposte nel merito dall'Amministrazione appellante, fondate sull'assunto che l'equiparazione tra le qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione delle e delle CP_2
7 Telecomunicazioni con le qualifiche funzionali del personale statale dovesse essere condotta alla stregua del d.m. 10 luglio 1997 e dell'allegato quadro di equiparazione equiparazione delle corrispondenze, nonché del d.P.C.M. della Funzione Pubblica
2.10.2001.
Il raffronto operato dalla Suprema Corte con il nuovo sistema di classificazione del personale contenuto nel NL 1998/2001 ed il principio di diritto conseguentemente enunciato comporta altresì il superamento delle questioni, pure sollevate dall'Amministrazione in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado, circa la presunta inammissibilità di una rideterminazione dell'inquadramento attribuito nei ruoli pubblicistici a prescindere da un esame della legittimità del d.P.C.M. con il quale è stata approvata la tabella di corrispondenza, nonché della natura vincolante per il nuovo datore di lavoro dell'inquadramento sì come determinato dal suddetto d.P.C.M. e della legittimità del raffronto tra discipline non coeve, l'una prevista dalla
L. 797 del 1981, art. 3, l'altra costituita dalla declaratoria delle posizioni economiche
B2 e B3 contenuta nel NL Comparto Ministeri del 1999.
Inoltre, il giudizio di equiparazione pronunciato dalla Suprema Corte tra la V categoria dell'Amministrazione postale e la posizione economica B3 del NL
Comparto Ministeri risolve del tutto - senza alcun margine per ulteriori valutazioni sul punto - la questione, pure proposta, del raffronto nei contenuti tra le mansioni proprie della V qualifica funzionale del personale statale e, in seguito, quelle riconducibili alla posizione economica B2, e quelle, svolte dalla ricorrente, della V categoria del personale postale.
3. In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, riproposta dall'Amministrazione costituita in riassunzione ai fini di una pronuncia sul punto, rileva il Collegio che sulla questione il Tribunale si è pronunciato affermando che “il rapporto di lavoro di parte ricorrente è instaurato con la sola (di cui Controparte_1
l'Avvocatura di Catania è un mero ufficio a livello distrettuale), che pertanto deve
8 ritenersi unica legittimata passiva nella controversia odierna ...”. Della mancata indicazione in dispositivo del difetto di legittimazione passiva dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, “già motivato dal primo giudice”, aveva pure dato atto la
Corte di appello. Non essendo stata proposta alcuna censura su tale specifica affermazione del primo giudice nei successivi gradi di giudizio, il motivo di doglianza riproposto dall'Amministrazione è carente d'interesse.
4. Del pari è inammissibile l'allegazione, contenuta nella memoria di costituzione dell'Avvocatura, circa la decorrenza dell'inquadramento del dipendente dalla data di passaggio all'Avvocatura, non essendo stata formulata alcuna specifica censura nell'interposto gravame in ordine alla decorrenza giuridica ed economica del superiore inquadramento nell'Area B, posizione economica B 3, e delle conseguenti differenze retributive, indicata nella sentenza di primo grado.
5.
Per questi motivi
, in sede di rinvio all'esito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 34960/2022, l'appello proposto dall avverso Controparte_1
la sentenza n. 5987/2011 del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deve essere rigettato.
6. Le spese di tutti i gradi di giudizio vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. 13/8/2022 n.
147 ed in base al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
condanna l al pagamento delle spese di lite di Controparte_1
tutti i gradi di giudizio, liquidate in € 4629,00 per il giudizio di primo grado, €
4996,00 per il giudizio di appello, € 2757,00 per il giudizio di cassazione ed €
4996,00 per la presente fase di rinvio, oltre rimborso forfetario, iva e cpa.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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