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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/07/1952 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave, non riconosciuto a seguito di domanda del 28.07.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 28.01.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 03.06.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in atp.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica, diabete mellito tipo 2, artrosi polidistrettuale, discopatie multiple, obesità, incontinenza urinaria.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Difatti, il consulente chiariva: “Analizzate le osservazioni nel giudizio di opposizione ad ATP RG 7048/2024, si rappresenta che: La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero
l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente.
Nel caso specifico, il rilascio della sedia a rotelle non determina automaticamente la concessione del beneficio richiesto, ma va sempre soddisfatto il requisito sanitario. La ricorrente alla visita si presenta in sedia a rotelle. Sebbene inizialmente poco collaborante, sollecitata ad assumere la stazione eretta e alla deambulazione senza assistenza, essa avviene con lieve rallentamento ed appoggio a scopo cautelativo, ma in modo sostanzialmente autonomo. Inoltre, è apparsa discretamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale; ha mostrato buona disponibilità al colloquio, rispondendo in modo adeguato alle domande (semplici e complesse) rivoltele;
non si sono manifestati fenomeni dispercettivi. In definitiva, dalle risultanze dell'esame obiettivo, la sedia a rotelle ha un fine prettamente cautelativo e di agevolazione per i lunghi tratti;
non è emersa l'indispensabilità continuativa del suo utilizzo per gli spostamenti.
- Pertanto si conferma quanto espresso nella relazione peritale”
Infine, quindi, concludeva: “Il complesso menomativo è di grado grave sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità.”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% e portatrice di handicap art. 1 Comma 3, senza connotazione di gravità dal 28.07.2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 06/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Lucia Perna ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1242/2025 R.G.
TRA
n. a SANT'ANTIMO (NA) il 12/07/1952 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FUSCHINO PASQUALE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 31.05.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave, non riconosciuto a seguito di domanda del 28.07.2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis , con ricorso depositato il 28.01.2025, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Richiesti chiarimenti al c.t.u. già nominato nella fase ATP, all'odierna udienza la causa veniva decisa, previa lettura delle note.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono incentrate in gran parte sul solo assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui lo stesso sarebbe affetto.
Inoltre, parte ricorrente assumeva un peggioramento delle proprie condizioni di salute, come si evince dalla documentazione medica successiva depositata in atti. I già menzionati certificati venivano valutati dal perito, applicandosi l'art. 149 disp. atti al caso di specie.
Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, all'udienza del 03.06.2025 venivano richiesti chiarimenti al già nominato c.t.u. in atp.
Osserva il Tribunale che i chiarimenti resi dal ctu appaiono coerenti intrinsecamente e compatibili con le risultanze istruttorie nonché immuni da vizi logici sicché sono tali da poter fondare la presente decisione. Le predette conclusioni inducono a ritenere non sussistente il requisito sanitario oggetto dell'istanza di ATP e, quindi, del presente giudizio di opposizione.
Deve invero ritenersi che dall'intera documentazione in atti non emergono dati clinici e tecnici tali da contraddire quanto diagnosticato dal ctu della fase di ATP nella relazione tecnica depositata.
Deve, in particolare, ritenersi che dal quadro patologico profilato la ricorrente è affetta da vasculopatia cerebrale cronica, diabete mellito tipo 2, artrosi polidistrettuale, discopatie multiple, obesità, incontinenza urinaria.
Tali patologie conducono ad un coefficiente di invalidità non indennizzabile nei termini previsti dalla legge.
Difatti, il consulente chiariva: “Analizzate le osservazioni nel giudizio di opposizione ad ATP RG 7048/2024, si rappresenta che: La valutazione di una patologia e di un complesso menomativo va realizzata in considerazione della sua gravità, del suo impatto sullo stato di salute. Nel caso specifico, l'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero
l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente.
Nel caso specifico, il rilascio della sedia a rotelle non determina automaticamente la concessione del beneficio richiesto, ma va sempre soddisfatto il requisito sanitario. La ricorrente alla visita si presenta in sedia a rotelle. Sebbene inizialmente poco collaborante, sollecitata ad assumere la stazione eretta e alla deambulazione senza assistenza, essa avviene con lieve rallentamento ed appoggio a scopo cautelativo, ma in modo sostanzialmente autonomo. Inoltre, è apparsa discretamente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità di critica e di giudizio sostanzialmente adeguate al livello socio-culturale; ha mostrato buona disponibilità al colloquio, rispondendo in modo adeguato alle domande (semplici e complesse) rivoltele;
non si sono manifestati fenomeni dispercettivi. In definitiva, dalle risultanze dell'esame obiettivo, la sedia a rotelle ha un fine prettamente cautelativo e di agevolazione per i lunghi tratti;
non è emersa l'indispensabilità continuativa del suo utilizzo per gli spostamenti.
- Pertanto si conferma quanto espresso nella relazione peritale”
Infine, quindi, concludeva: “Il complesso menomativo è di grado grave sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità.”
Ne consegue che già all'epoca della ctu nel procedimento per ATP non sussisteva il requisito sanitario, dovendosi evidentemente ritenere, anche alla luce dei chiarimenti resi dal consulente, non sussistenti le condizioni sanitarie richieste in sede amministrativa.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione e riconosce a parte ricorrente una percentuale di invalidità pari al 100% e portatrice di handicap art. 1 Comma 3, senza connotazione di gravità dal 28.07.2023;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto. Si comunichi.
Aversa, 06/11/2025 il GOP dott.ssa Lucia Perna