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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2547/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pietrasanta
(LU), via Barsanti 44, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCONI CRISTIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio
(LU), via San Carlo Borromeo 24, come da procura in atti;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 24/01/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto a Parte_1
Viareggio il 04.11.2000 con trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 predetto Comune all'atto n. 98, parte I, anno 2000.
Ha dedotto che: il regime patrimoniale scelto era quello della comunione dei beni;
dall'unione
è nata a [...] il [...] la figlia ad oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; il 26.01.2023 veniva omologata da questo Tribunale la separazione consensuale fra i coniugi, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3855/2022; dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale, ovvero il
16.12.2022, gli stessi non si sono più riconciliati e pertanto ricorrono i presupposti per la pronuncia del divorzio;
in sede di separazione era stato stabilito che, in forza delle diverse capacità reddituali dei coniugi, per un periodo di un anno egli avrebbe corrisposto alla moglie la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere l'impegno decorso tale termine;
non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile, né a titolo CP_1
assistenziale né a titolo perequativo-compensativo; difatti, la stessa è economicamente indipendente ed ha visto un miglioramento delle proprie condizioni, in quanto, oltre al lavoro come collaboratrice domestica che già effettuava al momento della separazione presso
[...]
a Viareggio, risulta attualmente prestare attività lavorativa anche presso un immobile CP_2
sito a Massarosa in Via degli Uliveti 70 e presso la concessionaria “Auto 88” di Viareggio;
a dimostrare l'autosufficienza economica della concorre anche lo stile di vita dalla CP_1
medesima condotto, atteso che nel mese di gennaio 2024 la stessa, già proprietaria di uno scooter, ha acquistato un veicolo e dopo la separazione ha effettuato alcuni viaggi all'eterno, in
Egitto, in Germania e all'Isola d'Elba; inoltre, ella può contare anche su risparmi personali, in quanto, detratte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ha incasso totalmente i proventi derivanti dalla vendita della casa coniugale avvenuta prima dell'omologa della separazione, ricevendo dal marito un bonifico dell'importo di € 27.937,47; i requisiti per l'assegno divorzile non ricorrono nemmeno con riguardo al criterio perequativo-compensativo, avendo sempre svolto entrambi i coniugi, in costanza di matrimonio, lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza la previsione di un assegno divorzile in favore della moglie.
pagina 2 di 5 si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, Controparte_1 con previsione, a carico del coniuge, dell'obbligo di corrispondere in suo favore, a titolo di assegno divorzile, € 400,00 mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda avanzata, parte convenuta ha dedotto che: il rapporto sentimentale con il ricorrente è iniziato nel 1994 con una convivenza;
ella, al tempo, lavorava presso il tomaificio Baroni con contratto a tempo indeterminato e, come risulta dall'estratto INPS, ha sempre lavorato fino al 2001, quando ha rinunciato alla propria occupazione in ragione della nascita della figlia, stante la quotidiana assenza del padre e la mancanza di appoggi familiari per accudire la bambina e, soprattutto, per scelta condivisa con il marito;
peraltro, ella aveva già un figlio ma questo, fino al matrimonio con il resistente, non le aveva impedito di lavorare;
nel corso degli anni, con la crescita della prole, ella ha reperito impieghi temporanei lavorando come colf negli orari mattutini, così da supportare la famiglia economicamente senza, al contempo, farle mancare alcuna attenzione;
il lavoro da colf, saltuario ed occasionale, non ha comportato alcun versamento di contributi e/o fondi pensione;
dal 2018, quando ormai la figlia era cresciuta, la stessa ha intensificato la propria attività di colf, così da sgravare ulteriormente il dal carico economico della famiglia;
dal 2021 ella ha reperito un'occupazione Parte_1
stabile come assistente alla persona dell'anziana presso la quale lavorava quindi già Parte_2
in costanza di matrimonio ed ha lavorato fino all'estate 2024 quando, per modificate esigenze della famiglia dell'assistita, è stata licenziata;
nel corso del rapporto di lavoro, ella ha percepito circa € 550,00 mensili, somma decisamente inferiore alla soglia di sopravvivenza, tanto che in sede di separazione è stato stabilito in suo favore ed a carico del marito un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili;
oggi, ella percepisce l'indennità di disoccupazione pari a circa € 200,00, non ha proprietà immobiliari e vive in una casa in locazione, per la quale paga un canone mensile di € 550,00; quanto alla vendita della casa coniugale, il ricavato è stato suddiviso al 50 % tra i coniugi e la maggior somma di € 27.937, 47 versata dal Parte_1 costituisce un mero rimborso dell'importo dalla stessa anticipato al momento dell'acquisto; in particolare, la casa coniugale fu venduta su richiesta del che affermava di non Parte_1
riuscire più a vivere a Bozzano, per acquistare un altro immobile a Viareggio, ove la famiglia si sarebbe poi dovuta trasferire;
tuttavia, dopo la vendita è emersa la relazione extraconiugale intrattenuta dal con quella che adesso è la sua compagna, situazione che innescò la Parte_1
pagina 3 di 5 crisi coniugale;
mentre ella, che per 30 anni di durata del rapporto coniugale si è dedicata interamente alla famiglia, limitando la propria autonomia economica, è oggi disoccupata, il invece, il quale convive con la compagna non sopporta spese Parte_1 CP_3
locatizie ed ha cambiato lavoro, avendo lasciato quello svolto in costanza di matrimonio presso la compagna (in relazione al quale continua a percepire somme, presumibilmente il TFR), per reperire un'occupazione maggiormente retribuita, comprensiva di rimborso spese, potendo vantare un reddito di circa € 4.000,00 mensili;
non corrisponde al vero che ella lavori nella concessionaria Auto 88, che è di proprietà della compagna del figlio di primo letto
[...]
di modo che la stessa, da quando è disoccupata, si reca ad aiutare la nuora rimanendo Per_2
in concessionaria qualche ora quando quest'ultima esce per qualche commissione, occupandosi dei nipoti, accompagnandoli all'asilo, o lavando le auto sul piazzale se la nuora o il figlio non riescono;
quanto alle presunte vacanze all'estero, ella viene portata in vacanza dal figlio e dalla di lui compagna per supportarli con i bambini molto piccoli e per permettere loro di riposarsi mentre i due minori stanno con la nonna.
È seguito lo scambio di memorie di cui all' art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2025 il Giudice ha ascoltato le parti ed ha tentato la conciliazione, che è riuscita, avendo all'esito, parti e procuratori, dato atto di avere raggiunto un accordo di definizione del divorzio, precisando le seguenti conclusioni congiunte:
“- Scioglimento del matrimonio;
- Riconoscimento di un assegno divorzile, a favore della convenuta, di € 350,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
- Compensazione delle spese processuali”.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura pagina 4 di 5 determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e garantirne l'autonomia economica e viene pertanto recepita dal Collegio.
Nessun'altra statuizione è da rendere, essendo la figlia maggiorenne e pacificamente Per_1
autosufficiente.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni formulate congiuntamente, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Viareggio il 04.11.2000 tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2000, parte I, atto n. 98, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti all'udienza del 24/01/2025 e sopra riportate;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
IV) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRINI SERENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pietrasanta
(LU), via Barsanti 44, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCONI CRISTIANA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio
(LU), via San Carlo Borromeo 24, come da procura in atti;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 24/01/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha depositato ricorso per lo scioglimento del matrimonio contratto a Parte_1
Viareggio il 04.11.2000 con trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 predetto Comune all'atto n. 98, parte I, anno 2000.
Ha dedotto che: il regime patrimoniale scelto era quello della comunione dei beni;
dall'unione
è nata a [...] il [...] la figlia ad oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente; il 26.01.2023 veniva omologata da questo Tribunale la separazione consensuale fra i coniugi, nell'ambito del procedimento n. R.G. 3855/2022; dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale, ovvero il
16.12.2022, gli stessi non si sono più riconciliati e pertanto ricorrono i presupposti per la pronuncia del divorzio;
in sede di separazione era stato stabilito che, in forza delle diverse capacità reddituali dei coniugi, per un periodo di un anno egli avrebbe corrisposto alla moglie la somma di € 400,00 mensili, con impegno a rivedere l'impegno decorso tale termine;
non sussistono i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile, né a titolo CP_1
assistenziale né a titolo perequativo-compensativo; difatti, la stessa è economicamente indipendente ed ha visto un miglioramento delle proprie condizioni, in quanto, oltre al lavoro come collaboratrice domestica che già effettuava al momento della separazione presso
[...]
a Viareggio, risulta attualmente prestare attività lavorativa anche presso un immobile CP_2
sito a Massarosa in Via degli Uliveti 70 e presso la concessionaria “Auto 88” di Viareggio;
a dimostrare l'autosufficienza economica della concorre anche lo stile di vita dalla CP_1
medesima condotto, atteso che nel mese di gennaio 2024 la stessa, già proprietaria di uno scooter, ha acquistato un veicolo e dopo la separazione ha effettuato alcuni viaggi all'eterno, in
Egitto, in Germania e all'Isola d'Elba; inoltre, ella può contare anche su risparmi personali, in quanto, detratte le somme necessarie per l'estinzione del mutuo, ha incasso totalmente i proventi derivanti dalla vendita della casa coniugale avvenuta prima dell'omologa della separazione, ricevendo dal marito un bonifico dell'importo di € 27.937,47; i requisiti per l'assegno divorzile non ricorrono nemmeno con riguardo al criterio perequativo-compensativo, avendo sempre svolto entrambi i coniugi, in costanza di matrimonio, lavoro dipendente. Ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, senza la previsione di un assegno divorzile in favore della moglie.
pagina 2 di 5 si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, Controparte_1 con previsione, a carico del coniuge, dell'obbligo di corrispondere in suo favore, a titolo di assegno divorzile, € 400,00 mensili o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda avanzata, parte convenuta ha dedotto che: il rapporto sentimentale con il ricorrente è iniziato nel 1994 con una convivenza;
ella, al tempo, lavorava presso il tomaificio Baroni con contratto a tempo indeterminato e, come risulta dall'estratto INPS, ha sempre lavorato fino al 2001, quando ha rinunciato alla propria occupazione in ragione della nascita della figlia, stante la quotidiana assenza del padre e la mancanza di appoggi familiari per accudire la bambina e, soprattutto, per scelta condivisa con il marito;
peraltro, ella aveva già un figlio ma questo, fino al matrimonio con il resistente, non le aveva impedito di lavorare;
nel corso degli anni, con la crescita della prole, ella ha reperito impieghi temporanei lavorando come colf negli orari mattutini, così da supportare la famiglia economicamente senza, al contempo, farle mancare alcuna attenzione;
il lavoro da colf, saltuario ed occasionale, non ha comportato alcun versamento di contributi e/o fondi pensione;
dal 2018, quando ormai la figlia era cresciuta, la stessa ha intensificato la propria attività di colf, così da sgravare ulteriormente il dal carico economico della famiglia;
dal 2021 ella ha reperito un'occupazione Parte_1
stabile come assistente alla persona dell'anziana presso la quale lavorava quindi già Parte_2
in costanza di matrimonio ed ha lavorato fino all'estate 2024 quando, per modificate esigenze della famiglia dell'assistita, è stata licenziata;
nel corso del rapporto di lavoro, ella ha percepito circa € 550,00 mensili, somma decisamente inferiore alla soglia di sopravvivenza, tanto che in sede di separazione è stato stabilito in suo favore ed a carico del marito un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili;
oggi, ella percepisce l'indennità di disoccupazione pari a circa € 200,00, non ha proprietà immobiliari e vive in una casa in locazione, per la quale paga un canone mensile di € 550,00; quanto alla vendita della casa coniugale, il ricavato è stato suddiviso al 50 % tra i coniugi e la maggior somma di € 27.937, 47 versata dal Parte_1 costituisce un mero rimborso dell'importo dalla stessa anticipato al momento dell'acquisto; in particolare, la casa coniugale fu venduta su richiesta del che affermava di non Parte_1
riuscire più a vivere a Bozzano, per acquistare un altro immobile a Viareggio, ove la famiglia si sarebbe poi dovuta trasferire;
tuttavia, dopo la vendita è emersa la relazione extraconiugale intrattenuta dal con quella che adesso è la sua compagna, situazione che innescò la Parte_1
pagina 3 di 5 crisi coniugale;
mentre ella, che per 30 anni di durata del rapporto coniugale si è dedicata interamente alla famiglia, limitando la propria autonomia economica, è oggi disoccupata, il invece, il quale convive con la compagna non sopporta spese Parte_1 CP_3
locatizie ed ha cambiato lavoro, avendo lasciato quello svolto in costanza di matrimonio presso la compagna (in relazione al quale continua a percepire somme, presumibilmente il TFR), per reperire un'occupazione maggiormente retribuita, comprensiva di rimborso spese, potendo vantare un reddito di circa € 4.000,00 mensili;
non corrisponde al vero che ella lavori nella concessionaria Auto 88, che è di proprietà della compagna del figlio di primo letto
[...]
di modo che la stessa, da quando è disoccupata, si reca ad aiutare la nuora rimanendo Per_2
in concessionaria qualche ora quando quest'ultima esce per qualche commissione, occupandosi dei nipoti, accompagnandoli all'asilo, o lavando le auto sul piazzale se la nuora o il figlio non riescono;
quanto alle presunte vacanze all'estero, ella viene portata in vacanza dal figlio e dalla di lui compagna per supportarli con i bambini molto piccoli e per permettere loro di riposarsi mentre i due minori stanno con la nonna.
È seguito lo scambio di memorie di cui all' art. 473-bis.17 c.p.c.
All'udienza del 24.01.2025 il Giudice ha ascoltato le parti ed ha tentato la conciliazione, che è riuscita, avendo all'esito, parti e procuratori, dato atto di avere raggiunto un accordo di definizione del divorzio, precisando le seguenti conclusioni congiunte:
“- Scioglimento del matrimonio;
- Riconoscimento di un assegno divorzile, a favore della convenuta, di € 350,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat, da corrispondere entro il 15 di ogni mese;
- Compensazione delle spese processuali”.
La causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di scioglimento del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura pagina 4 di 5 determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, deve osservarsi che la soluzione indicata dalle stesse appare congrua e garantirne l'autonomia economica e viene pertanto recepita dal Collegio.
Nessun'altra statuizione è da rendere, essendo la figlia maggiorenne e pacificamente Per_1
autosufficiente.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni formulate congiuntamente, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Viareggio il 04.11.2000 tra Parte_1
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2000, parte I, atto n. 98, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti all'udienza del 24/01/2025 e sopra riportate;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
IV) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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