Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2022, proposto da
Cibra Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fusco, Federico Frignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16;
per l'annullamento
- comunicazione di esito negativo domanda autorizzatoria prot. 21R01217 della Città di Torino, divisione risorse finanziarie – area tributi e catasto – U.O. Autorizzazioni Pubblicità perm./temp. e pubbl. aff.ni, del 12.09.2022, con la quale “in merito alla domanda prot. n. 21R01217 del 25/10/2021, volta ad ottenere l'autorizzazione a collocare” mezzo pubblicitario in via Toscanini (tra PL TEC25 TEC23) l'Amministrazione disponeva: “il rigetto dell'istanza”;
- nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell'epigrafe e nel testo del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. FA OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale e notificato il 28 settembre 2022 la Cibra Pubblicità S.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, la comunicazione di esito negativo della Città di Torino, divisione risorse finanziarie – area tributi e catasto – U.O. Autorizzazioni Pubblicità perm./temp. e pubbl. aff.ni del 12 settembre 2022, aveva disposto il rigetto della domanda di autorizzazione prot. 21R01217 volta ad ottenere l’autorizzazione a collocare un mezzo pubblicitario in via Toscanini.
Premetteva in fatto l’esponente, attiva su tutto il territorio nazionale nella produzione, installazione e noleggio di impianti pubblicitari siano essi cartelli, insegne, preinsegne o impianti di arredo urbano di aver presentato l’amministrazione comunale torinese l'autorizzazione sopra indicata, per la quale aveva ricevuto alcuni mesi dopo un preavviso di diniego, perché il collocamento del mezzo unitario non avrebbe garantito la sicurezza della circolazione pedonale ai sensi dell’ art. 65, comma 4 reg. att. Codice della strada d.p.r. 495 del 1992, preavviso cui l’interessata dava seguito rendendo noto che l’installazione oggetto della richiesta era stata prevista su un marciapiede largo 5 m ed in allineamento a strutture preesistenti (pali luce), garantendo 3,2 metri per il transito pedonale, quindi rispettando largamente le specifiche minime del regolamento.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione confermava il preavviso, soggiungendo oltre alle precedenti citate considerazioni, che sebbene fosse rispettato il regolamento in materia, la sicurezza stradale era la norma base per qualsiasi collocazione di insegne stabilita dal codice della strada, norma di rango superiore al regolamento comunale.
Avverso tale decisione la ricorrente deduceva in diritto:
1.Violazione dell’art. 23 del d. lgs 30.04.1992 n°285 (Codice della Strada) e art. 65 del d.p.r. 495/92 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione al Codice della Strada), dell’art. 12 Regolamento Comune di Torino n. 248 (Piano Generale Impianti Pubblicitari). Difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 l.241 del 1990. Eccesso di poter per violazione del principio del corretto e buon andamento della pubblica amministrazione con riferimento all’art. 97 della Costituzione. In primo luogo la ricorrente sosteneva che dalla motivazione della Città di Torino non si comprendeva per quale ragione il cartello non fosse autorizzabile, soprattutto in considerazione dello stato dei luoghi, motivazione necessaria per tutti i provvedimenti amministrativi e specialmente laddove le norme in materia ammettono gli impianti di pubblicità permanente sui marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 purché venga garantito uno spazio di metri 2,50 per il transito pedonale e il codice della strada vieta la collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o quant’altro, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. La censura si dilungava poi sulla totale assenza di dimostrazione di questi requisiti pericolosi che avrebbero impedito la collocazione dell’impianto.
2. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 23 CdS e art 65 del Regolamento di attuazione del CdS, dell’art. 12 Regolamento Comune di Torino n. 248 (Piano Generale Impianti Pubblicitari), dell’art. 3 l. 241 del 1990, degli artt. 3 e 41 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze essenziali e dei presupposti, falsa applicazione di legge. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il marciapiede interessato dall’impianto di cui in causa vede la presenza di altri cartelli pubblicitari e di altro genere senza creare alcun occultamento e secondo l’articolo 12, C. 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari situazione concreta vede un marciapiedi di larghezza superiore a metri 3,00 ove sono ammessi gli spazi pubblicitari purché venga garantito uno spazio di metri 2,50 per il transito pedonale che non creano alcun pericolo all’incolumità pubblica. Ne deriva che oltre al difetto di motivazione e di istruttoria sussiste anche un’illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Torino si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
All’odierna udienza di smaltimento tenutasi in forma telematica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto del ricorso è il diniego formulato al competente ufficio comunale di Torino alla posa di un cartello pubblicitario di 1,5 m. x 2 m. sul marciapiedi in via Toscanini; la motivazione del diniego è la seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, punto C.2 del P.G.I.P., si conferma che, poiché il mezzo pubblicitario verrebbe collocato su marciapiede, la soluzione tecnica prescelta per l’installazione/occupazione, non garantirebbe la sicurezza della circolazione pedonale (art. 65, comma 4, Reg. Att. C.d.S. - D.P.R. n. 495/1992). Giova altresì ricordare, che la norma ostativa sopracitata, è di rango superiore rispetto alla norma regolamentare richiamata da parte ricorrente, la quale indubbiamente ammette la collocazione sui marciapiedi di larghezza superiore a mt. 3,00 in senso generale, senza però valutare le singole situazioni di pericolo e/o intralcio che potrebbero derivare dall'installazione dei mezzi pubblicitari”.
Come si legge, senza alcuna ambiguità, le norme comunali ammettono la collocazione richiesta citando la larghezza superiore a 3 m del marciapiedi e quindi la proporzionalità del cartello al sito ove esso dovrebbe essere posto; ma a detta del provvedimento la posa dello stesso mezzo pubblicitario non garantisce la sicurezza della circolazione pedonale.
Il primo motivo recante il difetto di motivazione del provvedimento è pienamente fondato.
Quanto prospettato si dimostra alla stregua di un caso di scuola di difetto di motivazione: da un lato si dice che non vi sono ragioni ostative nelle norme regolamentari del Comune in fatto di luogo di posizionamento e di dimensioni - larghezza del marciapiede, altezza e larghezza del mezzo pubblicitario, etc. - ma viene aggiunto che tale posizionamento creerebbe problemi alla sicurezza della circolazione pedonale; ora un simile provvedimento è pacificamente un diniego dotato di motivazione apparente perché i problemi alla sicurezza della circolazione pedonale posti da un cartello che sarebbe ammissibile dalle regole locali senza specificare alcunché di concreto sui rischi che ne deriverebbero a tale sicurezza non rivela alcunché.
Se le ragioni ostative dipendono direttamente dal codice della strada, queste possono risiedere sulle dimensioni, la forma, i colori, il disegno o l’ubicazione, i quali possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, oppure renderla difficilmente comprensibile e quindi inefficace, oppure ancora disturbare gli utenti della strada oppure costituire impedimento alla circolazione delle persone invalide o ancora avere un carattere rifrangente o luminoso tanto da abbagliare guidatori o pedoni.
Come si legge il generico richiamo alla sicurezza appare del tutto senza senso e costituisce un vero e proprio aggiramento delle norme in materia.
Altresì fondato è il secondo motivo.
La sostenuta disparità di trattamento rispetto alla posa di altri cartelli pubblicitari e l’illogicità sono pienamente dimostrate dall’allegazione da parte del ricorrente della situazione in cui versa sia il marciapiede su cui era da collocare il cartello, sia marciapiedi analoghi come dimensioni.
Da un lato abbiamo un marciapiede largo 5 metri, la posa del cartello lascerebbe uno spazio di metri 3,2 a disposizione del passaggio pubblico e lo stesso cartello verrebbe in modo del tutto allineato rispetto ai pali della luce; dall’altro le fotografie versata in atti dall’occulto di una serie di cartelli pubblicitari assolutamente similari posti in situazione analoga a quella oggetto della controversia.
Ora, poiché si parla di circolazione pedonale, andrebbe dimostrato in maniera del tutto circostanziata come in quella parte di via Toscanini un cartello esistente in tante altre zone della città possa dare fastidio o meglio attentare alla sicurezza della circolazione pedonale.
Poiché nulla di tutto questo è presente agli atti, né le difese comunali dimostrano alcunché, il ricorso deve essere accolto e va annullato il provvedimento impugnato.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Torino al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
FA OS, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA OS |
IL SEGRETARIO