Articolo 25 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 24
Versione
18 luglio 1949
Art. 25.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita, del sigillo dello (Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI -
VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Entrata in vigore il 18 luglio 1949
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