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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, AT
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 depositato in data 13.03.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n. 29320200062484713000, notificata il 16.09.2022, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 14.202,68 per omesso pagamento IRPEF anno 2016 e sanzioni accessorie, per come accertato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
n. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972.
Assumeva come la pretesa dell'Amministrazione scaturisse da un errore contenuto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 avente per oggetto la mancata indicazione dell'ammortamento dell'avviamento commerciale per l'importo di euro 18.181,00, assumendo l'insussistenza della pretesa tributaria avendo la stessa provveduto ad emendare la dichiarazione dei redditi viziata da errore provvedendo alla trasmissione in data 15.11.2022 di una dichiarazione integrativa con cui aveva rideterminato il reddito imponibile e la relativa imposta da euro 6880,00 ad euro 888,00, come da dichiarazione allegata.
Richiamando una pronuncia della corte di legittimità secondo cui al contribuente è sempre consentito dimostrare di non aver giustificatamente versato la maggior somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria basata su dichiarazione viziata da errore di fatto o di diritto, chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da controllo automatizzato ed evidenziando la tardività della dichiarazione integrativa a favore, ultraannuale, presentata dalla contribuente solo il 15.11.2022, quindi dopo la ricezione della cartella esattoriale impugnata, rilevando come la stessa fosse ancora soggetta a liquidazione. Precisava inoltre come quanto indicato nella dichiarazione integrativa, da cui scaturiva una consistente contrazione del reddito dichiarato, fosse del tutto privo del supporto di idonea documentazione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta pacifico che le somme richieste con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73 dell'omesso versamento di quanto dovuto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2017 relativa all'anno 2016 e che, secondo la prospettazione della ricorrente, si tratterebbe di tributi non dovuti in quanto detta dichiarazione era affetta da errore per non aver la parte correttamente determinato il reddito imponibile per la mancata indicazione dell'ammortamento dell'avviamento commerciale per l'importo di euro 18.181,00, si osserva come la dichiarazione integrativa rettificativa, ultraannuale, presentata dalla parte solo in data 15.11.2022, quindi dopo la ricezione della cartella esattoriale impugnata, non appaia idonea a dimostrare di per sè, nonchè sulla scorta della documentazione depositata in atti in questa sede, la non debenza delle maggior somme originariamente liquidate con la originaria dichiarazione dei redditi Unico 2016.
A riguardo va infatti evidenziato come, per quanto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, al contribuente sia sempre consentito dimostrare anche in sede contenziosa di non aver giustificatamente versato le maggiori somme pretese dall'Amministrazione sulla base di una dichiarazione viziata da errore di fatto o di diritto, in conformità con i principi generali du cui all'art. 2697 c.c., incomba sullo stesso l'onere di fornire adeguata e dettagliata dimostrazione dell'insussistenza del presupposto impositivo, debitamente rappresentando le ragioni della riduzione operata e dei relativi presupposti ( c.f.r. Cass. S.U. . n. 13378/ 2016; Cass. N. 5728 del 09.03.2018; Cass. Civ., ordinanza n. 18405/2021).
In conformità a tali principi si è pronunciata anche questa Corte con la sentenza n. 3694/2024 affermando:
“La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il contribuente può emendare la dichiarazione fiscale, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, al fine di evitare che l'amministrazione possa percepire somme non dovute, ancorchè dichiarate per errore dal presunto debitore. La stessa Corte ha però chiarito che in tal caso il contribuente, che può far valere errori in sede contenziosa in forza del principio di emendabilità della dichiarazione, deve però fornire la prova della correttezza del dato dichiarato. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, precisando però, che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 c. c., spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo della obbligazione tributaria (Cass. N. 5728 del 09.03.2018)”
Orbene, nel caso di specie va evidenziato come la contribuente, pur avendo ricevuto in data 28.05.2019 la comunicazione di dichiarazione irregolare, abbia presentato la dichiarazione integrativa rettificativa solo dopo la ricezione della cartella esattoriale, senza in alcun modo chiarire le ragioni del ritardo, rilevandosi quindi come la documentazione tardivamente versata in atti solo in sede di memorie illustrative (libro cespiti, quadro RG, atto di acquisto), in assenza di adeguate allegazioni e qualsivoglia deduzione o chiarimento, risulti scarsamente significativa ed insufficiente a dimostrare, tenuto anche conto delle contestazioni di controparte, l'insussistenza della pretesa.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
RESTA ON, AT
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2023 depositato il 13/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200062484713000 IRPEF-ALIQUOTE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 depositato in data 13.03.2023 la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava la cartella n. 29320200062484713000, notificata il 16.09.2022, con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 14.202,68 per omesso pagamento IRPEF anno 2016 e sanzioni accessorie, per come accertato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR
n. 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972.
Assumeva come la pretesa dell'Amministrazione scaturisse da un errore contenuto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2016 avente per oggetto la mancata indicazione dell'ammortamento dell'avviamento commerciale per l'importo di euro 18.181,00, assumendo l'insussistenza della pretesa tributaria avendo la stessa provveduto ad emendare la dichiarazione dei redditi viziata da errore provvedendo alla trasmissione in data 15.11.2022 di una dichiarazione integrativa con cui aveva rideterminato il reddito imponibile e la relativa imposta da euro 6880,00 ad euro 888,00, come da dichiarazione allegata.
Richiamando una pronuncia della corte di legittimità secondo cui al contribuente è sempre consentito dimostrare di non aver giustificatamente versato la maggior somma pretesa dall'Amministrazione finanziaria basata su dichiarazione viziata da errore di fatto o di diritto, chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, assumendo la correttezza del proprio operato scaturente da controllo automatizzato ed evidenziando la tardività della dichiarazione integrativa a favore, ultraannuale, presentata dalla contribuente solo il 15.11.2022, quindi dopo la ricezione della cartella esattoriale impugnata, rilevando come la stessa fosse ancora soggetta a liquidazione. Precisava inoltre come quanto indicato nella dichiarazione integrativa, da cui scaturiva una consistente contrazione del reddito dichiarato, fosse del tutto privo del supporto di idonea documentazione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
Indi, presentate memorie integrative, all'esito dell'udienza in data 06.10.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E invero, premesso che risulta pacifico che le somme richieste con la cartella esattoriale impugnata scaturiscono dalla verifica automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73 dell'omesso versamento di quanto dovuto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2017 relativa all'anno 2016 e che, secondo la prospettazione della ricorrente, si tratterebbe di tributi non dovuti in quanto detta dichiarazione era affetta da errore per non aver la parte correttamente determinato il reddito imponibile per la mancata indicazione dell'ammortamento dell'avviamento commerciale per l'importo di euro 18.181,00, si osserva come la dichiarazione integrativa rettificativa, ultraannuale, presentata dalla parte solo in data 15.11.2022, quindi dopo la ricezione della cartella esattoriale impugnata, non appaia idonea a dimostrare di per sè, nonchè sulla scorta della documentazione depositata in atti in questa sede, la non debenza delle maggior somme originariamente liquidate con la originaria dichiarazione dei redditi Unico 2016.
A riguardo va infatti evidenziato come, per quanto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, al contribuente sia sempre consentito dimostrare anche in sede contenziosa di non aver giustificatamente versato le maggiori somme pretese dall'Amministrazione sulla base di una dichiarazione viziata da errore di fatto o di diritto, in conformità con i principi generali du cui all'art. 2697 c.c., incomba sullo stesso l'onere di fornire adeguata e dettagliata dimostrazione dell'insussistenza del presupposto impositivo, debitamente rappresentando le ragioni della riduzione operata e dei relativi presupposti ( c.f.r. Cass. S.U. . n. 13378/ 2016; Cass. N. 5728 del 09.03.2018; Cass. Civ., ordinanza n. 18405/2021).
In conformità a tali principi si è pronunciata anche questa Corte con la sentenza n. 3694/2024 affermando:
“La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo cui il contribuente può emendare la dichiarazione fiscale, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, al fine di evitare che l'amministrazione possa percepire somme non dovute, ancorchè dichiarate per errore dal presunto debitore. La stessa Corte ha però chiarito che in tal caso il contribuente, che può far valere errori in sede contenziosa in forza del principio di emendabilità della dichiarazione, deve però fornire la prova della correttezza del dato dichiarato. In particolare la Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione dei redditi, in quanto dichiarazione di scienza, è emendabile e ritrattabile, per cui il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l'originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente, precisando però, che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 c. c., spetta al contribuente che ritratta la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo della obbligazione tributaria (Cass. N. 5728 del 09.03.2018)”
Orbene, nel caso di specie va evidenziato come la contribuente, pur avendo ricevuto in data 28.05.2019 la comunicazione di dichiarazione irregolare, abbia presentato la dichiarazione integrativa rettificativa solo dopo la ricezione della cartella esattoriale, senza in alcun modo chiarire le ragioni del ritardo, rilevandosi quindi come la documentazione tardivamente versata in atti solo in sede di memorie illustrative (libro cespiti, quadro RG, atto di acquisto), in assenza di adeguate allegazioni e qualsivoglia deduzione o chiarimento, risulti scarsamente significativa ed insufficiente a dimostrare, tenuto anche conto delle contestazioni di controparte, l'insussistenza della pretesa.
Per i motivi sopraesposti, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controparti, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Catania, 6 ottobre 2025
Il Giudice relatore il Presidente
dott.ssa Antonella Resta dott. Filippo Pennisi