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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/12/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 571/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 571 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.1.1969, elettivamente domiciliato in Cirò (cap. 88813), presso lo studio dell'Avv. Francesco Marino (C.F.: – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
Ricorrente E (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
AN NO, AV (c.a.p. ), al Corso Vittorio Emanuele, n. 194, P.IVA_2 nello studio dell'Avv. Domenico Simone (C.F.: – C.F._3 pec: ) , che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Convenuta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/10/2025
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento ex art. 616 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.4.2025,
instaurava il giudizio di merito dell'opposizione a Parte_1 pignoramento presso terzi formulata ex art. 615 c.p.c., esponendo: che gli era stato notificato atto di pignoramento dei crediti presso terzi da 1 parte di che aveva proposto Controparte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Crotone (R.G.E.M. n. 261/2024); che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 13320150012336078000 notificata l'11.1.2016; che in realtà tutti i crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate erano prescritti. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della procedura esecutiva R.G.E.M. n. 261/2024 previo accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria.
2. Si costituiva nel giudizio di merito, con propria comparsa,
[...]
, deducendo: che le cartelle esattoriali sottese Controparte_1 al pignoramento erano tutte state regolarmente notificate e il decorso della prescrizione era stato interrotto dalla notifica di atti idonei allo scopo, come dettagliato nella memoria. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda del ricorrente.
3. All'udienza del 2.10.2025 le parti precisavano le conc lusioni riportandosi ai propri atti, scritti difensivi e verbali di causa;
il giudice tratteneva la causa in decisione.
4. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la presente controversia, e ssendo la stessa devoluta alla cognizione del giudice tributario. Ed infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di n atura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenut e, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" .
2 Ancora più recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria succ essivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all 'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. Un., ord. n. 16986/2022; Cass., Sez.Un., ord. n. 30666/2022). Non appare infatti convincente ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a gi udici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove (come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente
(così Cass. Sez. U., n. 13913 del 5 giugno 2017); Non miglior fortuna arride il motivo relativo alla dedotta maturata prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella, in quanto anche in tal caso la giurisdizione spetta al giudice tributario. Il Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che (Sez. Un. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 – 01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizion e tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva .
3 Pertanto, nel caso che ci occupa, la prospettata prescrizione del debito erariale in ragione della dedotta invalidità delle notifiche delle cartelle, oltre che del successivo atto di pignoramento, radica la giurisd izione sulla vicenda innanzi al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive.
Deve pertanto concludersi nel senso che l'opponente avrebbe dovuto proporre l'opposizione avverso l'impugnato atto di pignoramento e delle prodromiche cartelle di pagamento, in forza di crediti tributari, basata sulla dedotta mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento recante la pretesa tributaria (o degli altri atti presupposti al pignoramento) innanzi al giudice tributario .
5. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente, secondo il valore della causa, in applicazione dei compensi medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse e per la soluzione della questione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], contro
[...] C.F._1
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che Controparte_1 quantifica in € 3.690,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Crotone, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 571 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2025 e vertente TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.1.1969, elettivamente domiciliato in Cirò (cap. 88813), presso lo studio dell'Avv. Francesco Marino (C.F.: – pec: C.F._2
, che lo rappresenta e Email_1 difende per mandato in calce al ricorso;
Ricorrente E (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
AN NO, AV (c.a.p. ), al Corso Vittorio Emanuele, n. 194, P.IVA_2 nello studio dell'Avv. Domenico Simone (C.F.: – C.F._3 pec: ) , che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
Convenuta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/10/2025
-Oggetto: Merito dell'opposizione a pignoramento ex art. 616 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.4.2025,
instaurava il giudizio di merito dell'opposizione a Parte_1 pignoramento presso terzi formulata ex art. 615 c.p.c., esponendo: che gli era stato notificato atto di pignoramento dei crediti presso terzi da 1 parte di che aveva proposto Controparte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Crotone (R.G.E.M. n. 261/2024); che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso l'esecuzione solo con riferimento alla cartella di pagamento n. 13320150012336078000 notificata l'11.1.2016; che in realtà tutti i crediti di cui alle cartelle di pagamento impugnate erano prescritti. Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di nullità e/o inefficacia della procedura esecutiva R.G.E.M. n. 261/2024 previo accertamento e dichiarazione di intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria.
2. Si costituiva nel giudizio di merito, con propria comparsa,
[...]
, deducendo: che le cartelle esattoriali sottese Controparte_1 al pignoramento erano tutte state regolarmente notificate e il decorso della prescrizione era stato interrotto dalla notifica di atti idonei allo scopo, come dettagliato nella memoria. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda del ricorrente.
3. All'udienza del 2.10.2025 le parti precisavano le conc lusioni riportandosi ai propri atti, scritti difensivi e verbali di causa;
il giudice tratteneva la causa in decisione.
4. In via pregiudiziale, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la presente controversia, e ssendo la stessa devoluta alla cognizione del giudice tributario. Ed infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Cassazione (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di n atura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenut e, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" .
2 Ancora più recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria succ essivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all 'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. Un., ord. n. 16986/2022; Cass., Sez.Un., ord. n. 30666/2022). Non appare infatti convincente ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento. Non solo il petitum sostanziale è unico (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento) e non solo una simile ricostruzione sarebbe inutilmente artificiosa, obbligando ad una duplice azione davanti a gi udici diversi, ma nella specie sarebbe problematico individuare in concreto l'atto presupposto dal pignoramento ove (come prospettato dalla parte) l'atto di pignoramento sia l'unico atto portato a conoscenza del contribuente
(così Cass. Sez. U., n. 13913 del 5 giugno 2017); Non miglior fortuna arride il motivo relativo alla dedotta maturata prescrizione dei crediti tributari successivamente alla notifica della cartella, in quanto anche in tal caso la giurisdizione spetta al giudice tributario. Il Collegio della giurisdizione ha, invero, affermato che (Sez. Un. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 – 01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizion e tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva .
3 Pertanto, nel caso che ci occupa, la prospettata prescrizione del debito erariale in ragione della dedotta invalidità delle notifiche delle cartelle, oltre che del successivo atto di pignoramento, radica la giurisd izione sulla vicenda innanzi al giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive.
Deve pertanto concludersi nel senso che l'opponente avrebbe dovuto proporre l'opposizione avverso l'impugnato atto di pignoramento e delle prodromiche cartelle di pagamento, in forza di crediti tributari, basata sulla dedotta mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento recante la pretesa tributaria (o degli altri atti presupposti al pignoramento) innanzi al giudice tributario .
5. Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente, secondo il valore della causa, in applicazione dei compensi medi, opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse e per la soluzione della questione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], contro
[...] C.F._1
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa e contraria istanza deduzione, conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che Controparte_1 quantifica in € 3.690,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Crotone, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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