Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
In tema di incendio boschivo, l'elemento oggettivo del reato può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e macchia mediterranea", in quanto l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 22 gennaio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l'offesa di particolare tenuità». 1.1.- Il rimettente è chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di M. P. L'imputato è chiamato a rispondere del reato …
Leggi di più… - 3. Incendio boschivo colposo e tenuità del fatto: ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 31345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31345 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito, nell'interesse dell'imputato l'avv. Rosario Ventimiglia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31345 Anno 2020 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 06/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 07/05/2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Patti, procedendo con rito abbreviato, giudicava GA ST IU RP colpevole dei reati ascrittigli ai capi A (art. 423-bis cod.) e B (art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110) unificati dal vincolo della continuazione e, applicata la riduzione per il rito, condannava l'imputato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 21/12/2018 la Corte di appello di Messina, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da IU RP, in parziale riforma della decisione appellata, assolveva l'imputato dal reato di cui al capo B e lo condannava per il residuo reato di cui al capo A alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva il coinvolgimento di GA ST IU RP nell'incendio boschivo appiccato in una zona situata tra le contrade Giammello e Monte Pagano, ubicate nel territorio del Comune di Frazzano, provocando la distruzione di un'area di macchia mediterranea dell'estensione di 500 metri quadri. Il coinvolgimento di IU RP si riteneva dimostrato sulla base degli accertamenti condotti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Mirto, che attestavano la presenza dell'imputato nella zona dove si era verificato l'incendio boschivo di cui si controverte, nella quale il ricorrente operava, svolgendovi l'attività di allevatore. In occasione del controllo dei Carabinieri di Mirto, in particolare, il ricorrente veniva trovato mentre percorreva l'unica strada di accesso all'area dove si era verificato l'incendio boschivo, in possesso di due accendini e con i vestiti impregnati di fumo, come attestato nel verbale di arresto in flagranza di reato di IU RP redatto il 13/04/2018. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato GA ST IU RP, a mezzo dell'avv. Rosario Ventimiglia, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. 2 Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascritto a IU RP ex art. 423-bis cod. pen., che appariva smentita dagli esiti della consulenza tecnica di parte, ritualmente acquisita al fascicolo processuale, che non consentiva di prefigurare l'incendio boschivo contestato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato, che non poteva essere identificato quale autore dell'incendio boschivo contestato al capo A sulla base delle emergenze processuali. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IU RP, censurato per la sua eccessività e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da GA ST IU RP è inammissibile. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascritto a IU RP al capo A, che appariva smentita dagli esiti della consulenza tecnica di parte, ritualmente acquisita al fascicolo processuale, che non consentiva di prefigurare l'incendio boschivo contestato. Osserva il Collegio che la qualificazione dei fatti di reato ascritti al ricorrente ex art. 423-bis cod. pen., così come effettuata dalla Corte di appello di Messina, risulta immune da censure e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata. 3 t Si consideri che, per la configurazione della fattispecie di cui all'art. 423-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di connotazioni oggettive afferenti alle caratteristiche morfologiche dell'area boschiva alla quale si appiccano le fiamme, certamente ricorrenti nel caso in esame. Deve, in proposito, rilevarsi che l'area coinvolta dalle fiamme appiccate da IU RP è certamente sussumibile nella nozione di incendio boschivo elaborata da questa Corte, secondo cui: «L'elemento oggettivo del reato di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal D.L. n. 220 del 2000, conv. nella L. n. 275 del 2000) può riferirsi anche ad estensioni di terreno a "boscaglia", "sterpaglia" e "macchia mediterranea", atteso che l'intento del legislatore è quello di dare tutela a entità naturalistiche indispensabili alla vita» (Sez. 1, n. 14209 del 04/03/2008, Di Girolamo, Rv. 239766-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, Grammatico, Rv. 263897-01). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la zona interessata dal fuoco appiccato da IU RP risponde certamente, per le sue caratteristiche morfologiche, alle connotazioni richiamate, insistendo su una porzione territoriale situata in un'area posta tra le contrade Giammello e Monte Pagano, ubicate nel territorio del Comune di Frazzano, dove erano presenti arbusti che davano vita a una diffusa macchia mediterranea, la cui conformazione non risulta smentita dalla consulenza tecnica richiamata dalla difesa del ricorrente. Su questi profili, il provvedimento in esame si soffermava analiticamente a pagina 3, evidenziando correttamente che la presenza di un'area cespugliata piena di arbusti di macchia mediterranea doveva ritenersi idonea a prefigurare l'ipotesi delittuosa ascritta al ricorrente al capo A, ai sensi dell'art. 423-bis cod. pen. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi probatori indispensabili ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità nei confronti di IU RP, che non poteva essere identificato quale autore dell'incendio boschivo contestato al capo A, sulla base delle emergenze processuali. La Corte di appello di Messina, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti di polizi giudiziaria 4 eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Mirto, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, che era l'unico soggetto presente nell'area boschiva, particolarmente isolata, dove si era verificato l'incendio. Si consideri, in proposito, che, in occasione del controllo dei Carabinieri della Stazione di Mirto da cui traeva origine il presente procedimento, il ricorrente veniva trovato mentre percorreva l'unica strada di accesso alla zona dove si era verificato l'incendio, in possesso di due accendini e con i vestiti impregnati di fumo, come attestato dal verbale di arresto in flagranza di reato di IU RP redatto il 13/04/2018. In questa cornice, non era possibile prendere in considerazione l'ipotesi alternativa prospettata in termini esclusivamente ipotetici dalla difesa del ricorrente, che, oltre a essere smentita dal compendio probatorio che si è richiamato, si sarebbe posta in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a IU RP, censurato per la sua eccessività e per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Non può, in proposito, non rilevarsi che il giudizio dosimetrico formulato dalla Corte territoriale messinese appare congruo e conforme alle emergenze probatorie, atteso che le connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche, invocate nel giudizio di appello dal suo difensore, su cui ci si soffermava in termini ineccepibili a pagina 5 della sentenza impugnata, richiamando la «gravità della condotta posta in essere Li», alla quale non si 5 contrapponevano indicatori favorevoli al ricorrente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da GA ST IU RP deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2020.