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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3208 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Lombardi Giovanni, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Parabita Valentina, come CP_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Brunetti Giovanni, come da CP_2 mandato in atti
INTERVENUTO
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in AR in data 01/10/1994 con che dalla CP_1 loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 12.03.1997 ed il Persona_1 CP_2
15.01.2001, e che con decreto del 12.09.2016 il Tribunale di AR aveva omologato TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma contestava le avverse deduzioni.
Interveniva in giudizio , il quale aderiva alle richieste formulate dalla CP_2 resistente e chiedeva confermarsi il contributo economico disposto in suo favore dagli accordi di separazione consensuale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di AR in data
12.09.2016.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che le parti hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con l'intervento di , così provvede: CP_1 CP_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l' 01/10/1994 in
AR da OV TO, nato a [...] l' 11/02/1965 e nata a CP_1
AR il 12/10/1964 , trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE dell'anno 1994 ; atto n. 271; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 25.11.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente est.
MA AV
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Il Tribunale di AR, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. MA CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3208 r.g.a.c. dell'anno 2025 , tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Lombardi Giovanni, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Parabita Valentina, come CP_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Brunetti Giovanni, come da CP_2 mandato in atti
INTERVENUTO
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/07/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in AR in data 01/10/1994 con che dalla CP_1 loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 12.03.1997 ed il Persona_1 CP_2
15.01.2001, e che con decreto del 12.09.2016 il Tribunale di AR aveva omologato TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma contestava le avverse deduzioni.
Interveniva in giudizio , il quale aderiva alle richieste formulate dalla CP_2 resistente e chiedeva confermarsi il contributo economico disposto in suo favore dagli accordi di separazione consensuale.
All'udienza del 25.11.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Delegato prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di AR in data
12.09.2016.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che le parti hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con l'intervento di , così provvede: CP_1 CP_2
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l' 01/10/1994 in
AR da OV TO, nato a [...] l' 11/02/1965 e nata a CP_1
AR il 12/10/1964 , trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE dell'anno 1994 ; atto n. 271; p. II, s. A;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 25.11.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente est.
MA AV
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