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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4759 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ER VA
OL, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16528 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MAIOLICA LEONARDO presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Napoli, in persona del dirigente generale p.t. della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dalla Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ OGGETTO: Ricorso ex art. 442 per riconoscimento infortunio sul lavoro e condanna alle relative provvidenze
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 parte ricorrente, ha convenuto in giudizio l' per ivi sentir CP_1 riconoscere che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 04.08.2020 sia derivato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore a quello riconosciuto dall'Istituto.L' aveva respinto la CP_1 domanda, ritenendo che non sussistesse la percentuale richiesta bensì una invalidità pari al 3%. Pertanto, il ricorreva al giudice contro tale decisione negativa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni CP_3 trascritte in epigrafe.
Si costituiva resisteva in giudizio l' contestando la percentuale richiesta. CP_1
La causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. e Persona_1 anche alla luce delle produzioni documentali delle parti, veniva decisa come da motivazioni che seguono.
La domanda deve essere accolta.
1 Non è contestata l'origine professionale dell'infortunio occorso al ricorrente in data 04.08.2020.
Deve precisarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi CP_
o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione CP_ dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che: “si conclude ribadendo che le patologie riconosciute al ricorrente (esiti contusivi del ginocchio sinistro con deficit funzionali della flesso – estensione, da condropatia femoro – rotulea acquisita.
L'invalidità permanente da riconoscere, con l'applicazione della formula decrescente di è CP_4 nell'ordine del 6% (sei per cento), considerato quale danno biologico patito dal ricorrente Sig.re
[...]
.” Parte_1
2 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e per l'effetto:
❑ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente dell'indennizzo in capitaledi cui all'art. CP_1
13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
oltre interessi al saggio legale:
❑ dalla insorgenza del diritto alla prestazione,
❑ Atteso l'accertamento di una percentuale inferiore a quella pretesa, vanno compensate nella CP_ misura di 1/3 le spese del giudizio con condanna dell' al pagamento (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ER VA
OL, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
❑ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in capitale di cui all'art. CP_1
13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% a decorrere dalla domanda;
oltre interessi al saggio legale:
❑ dalla insorgenza del diritto alla prestazione,
CP_
❑ Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) del residuo nella misura di € 1.500,00, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore del ricorrente.
Aversa , 24/11/2025
Il Giudice
(d.ssa ER VA OL)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ER VA
OL, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 16528 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MAIOLICA LEONARDO presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia, giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
CONTRO
con sede in Napoli, in persona del dirigente generale p.t. della CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dalla Avvocatura dell'Istituto come da procura in atti;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ OGGETTO: Ricorso ex art. 442 per riconoscimento infortunio sul lavoro e condanna alle relative provvidenze
Con ricorso depositato in data 30/12/2024 parte ricorrente, ha convenuto in giudizio l' per ivi sentir CP_1 riconoscere che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso il 04.08.2020 sia derivato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore a quello riconosciuto dall'Istituto.L' aveva respinto la CP_1 domanda, ritenendo che non sussistesse la percentuale richiesta bensì una invalidità pari al 3%. Pertanto, il ricorreva al giudice contro tale decisione negativa, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni CP_3 trascritte in epigrafe.
Si costituiva resisteva in giudizio l' contestando la percentuale richiesta. CP_1
La causa veniva istruita con l'esperimento di una CTU medico-legale, affidata al dott. e Persona_1 anche alla luce delle produzioni documentali delle parti, veniva decisa come da motivazioni che seguono.
La domanda deve essere accolta.
1 Non è contestata l'origine professionale dell'infortunio occorso al ricorrente in data 04.08.2020.
Deve precisarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38. Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi CP_
o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione CP_ dell' In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che il consulente d'ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che: “si conclude ribadendo che le patologie riconosciute al ricorrente (esiti contusivi del ginocchio sinistro con deficit funzionali della flesso – estensione, da condropatia femoro – rotulea acquisita.
L'invalidità permanente da riconoscere, con l'applicazione della formula decrescente di è CP_4 nell'ordine del 6% (sei per cento), considerato quale danno biologico patito dal ricorrente Sig.re
[...]
.” Parte_1
2 Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Va, pertanto, accolta la domanda e per l'effetto:
❑ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente dell'indennizzo in capitaledi cui all'art. CP_1
13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa;
oltre interessi al saggio legale:
❑ dalla insorgenza del diritto alla prestazione,
❑ Atteso l'accertamento di una percentuale inferiore a quella pretesa, vanno compensate nella CP_ misura di 1/3 le spese del giudizio con condanna dell' al pagamento (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI NORD, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ER VA
OL, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
❑ condanna l' a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in capitale di cui all'art. CP_1
13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6% a decorrere dalla domanda;
oltre interessi al saggio legale:
❑ dalla insorgenza del diritto alla prestazione,
CP_
❑ Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento (oltre le spese di consulenza tecnica come da separato decreto) del residuo nella misura di € 1.500,00, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione al procuratore del ricorrente.
Aversa , 24/11/2025
Il Giudice
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