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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa ON SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1714/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Gallo Giovanni Vincenzo
OPPONENTI
E
(p.iva: ) rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti dagli Avv.ti Nicotera Gaetano e Di Donato Giacinto
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto opposizione Parte_3 Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2022 con il quale il Tribunale di Castrovillari gli ha ingiunto il pagamento di € 252.000,00, oltre accessori, debito rappresentato da 7 titoli cambiari ciascuno di € 36.000,00 di cui gli stessi erano avallanti.
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere rappresentando che:
- le cambiali dagli stessi avallate riportavano la più antica la data di scadenza 30/06/2008 e l'ultima la data di scadenza 14/12/2011; - in forza di dette cambiali l'originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena aveva loro intimato il pagamento in data 27/01/2010;
- gli stessi avevano proposto opposizione al precetto presso il Tribunale di Rossano, che in data 15/05/2013 aveva emesso sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione.
Gli opponenti hanno quindi sostenuto che in virtù del disposto dell'art. 481 secondo comma c.p.c., l'azione diretta cambiaria doveva ritenersi prescritta in data 15/05/2016, decorso il termine triennale dalla pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a precetto.
Tanto premesso gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di: “ - nel merito: accogliere
l'opposizione per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 297/2022;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre.” costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione, essendo stato il termine prescrizionale ritualmente interrotto a seguito delle iniziative giudiziarie proposte dall'originario creditorie ei confronti della società debitrice principale e degli odierni CP_2
opponenti-avallanti.
L'opposta ha quindi chiesto al Tribunale di rigettare l'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti alle spese e competenze del presente giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. il Tribunale osserva: l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
è divenuta titolare del credito precedentemente vantato da Controparte_1 [...]
rappresentato da 7 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di Controparte_3
€. 36.000,00 aventi scadenza 30.06.2008 – 30.06.2009 – 30.12.2009 – 30.06.2010 -
30.12.2010 –30.06.2011 – 14.12.2011 emessi dalla società Plast Calabra s.r.l. e avallati dagli odierni opponenti.
Antecedentemente alla cessione del credito aveva Controparte_3
promosso azione revocatoria nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai seguenti atti: a) Rogito per notar del 27.11.2007 rep. 66195 costitutivo di fondo Persona_1
patrimoniale da parte dei coniugi e;
b) Rogito per notar Parte_3 Controparte_4
del 27.11.2007 rep. 66196 costitutivo di fondo patrimoniale da parte dei Persona_1
coniugi e (procedimento n. 626/2010 ruolo generale Parte_1 Parte_2
affari civili contenziosi ex Tribunale di Rossano). Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 208/2019 pubblicata il 17.7.2019 e divenuta definitiva il 25.10.2019 ha accolto la domanda.
Il Tribunale ritiene che l'avvenuta proposizione da parte del creditore originario nei confronti degli odierni opponenti, nel 2010, dell'azione revocatoria dei predetti atti dagli stessi compiuti, in quanto lesivi del credito, abbia avuto efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo al diritto di credito fatto valere dell'opposto, la cui soddisfazione era appunto diretta a garantire (Cass. Sez. 3, 04/08/2016, n. 16293).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è infondata e che l'opposizione dev'essere rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 297/2022 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opponente; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 9.000,00
( fase di studio: € 2.600,00; fase introduttiva: € 1.400,00; fase istruttoria: € 2.850,00; fase decisionale: € 2.150,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1714/2022 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 297/2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
2. NN gli opponenti a rimborsare all'opposto le spese di lite che si liquidano in
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa ON SO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, Dott.ssa ON SO, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1714/2022 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) Parte_2 C.F._2
(c.f.: ) Parte_3 C.F._3
tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Gallo Giovanni Vincenzo
OPPONENTI
E
(p.iva: ) rappresentato e difeso in virtù di procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti dagli Avv.ti Nicotera Gaetano e Di Donato Giacinto
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, e hanno proposto opposizione Parte_3 Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 297/2022 con il quale il Tribunale di Castrovillari gli ha ingiunto il pagamento di € 252.000,00, oltre accessori, debito rappresentato da 7 titoli cambiari ciascuno di € 36.000,00 di cui gli stessi erano avallanti.
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere rappresentando che:
- le cambiali dagli stessi avallate riportavano la più antica la data di scadenza 30/06/2008 e l'ultima la data di scadenza 14/12/2011; - in forza di dette cambiali l'originaria creditrice Monte dei Paschi di Siena aveva loro intimato il pagamento in data 27/01/2010;
- gli stessi avevano proposto opposizione al precetto presso il Tribunale di Rossano, che in data 15/05/2013 aveva emesso sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione.
Gli opponenti hanno quindi sostenuto che in virtù del disposto dell'art. 481 secondo comma c.p.c., l'azione diretta cambiaria doveva ritenersi prescritta in data 15/05/2016, decorso il termine triennale dalla pubblicazione della sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a precetto.
Tanto premesso gli opponenti hanno chiesto al Tribunale di: “ - nel merito: accogliere
l'opposizione per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 297/2022;
- con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre.” costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione, essendo stato il termine prescrizionale ritualmente interrotto a seguito delle iniziative giudiziarie proposte dall'originario creditorie ei confronti della società debitrice principale e degli odierni CP_2
opponenti-avallanti.
L'opposta ha quindi chiesto al Tribunale di rigettare l'opposizione, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti alle spese e competenze del presente giudizio.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali. il Tribunale osserva: l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
è divenuta titolare del credito precedentemente vantato da Controparte_1 [...]
rappresentato da 7 effetti cambiari, ciascuno dell'importo di Controparte_3
€. 36.000,00 aventi scadenza 30.06.2008 – 30.06.2009 – 30.12.2009 – 30.06.2010 -
30.12.2010 –30.06.2011 – 14.12.2011 emessi dalla società Plast Calabra s.r.l. e avallati dagli odierni opponenti.
Antecedentemente alla cessione del credito aveva Controparte_3
promosso azione revocatoria nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai seguenti atti: a) Rogito per notar del 27.11.2007 rep. 66195 costitutivo di fondo Persona_1
patrimoniale da parte dei coniugi e;
b) Rogito per notar Parte_3 Controparte_4
del 27.11.2007 rep. 66196 costitutivo di fondo patrimoniale da parte dei Persona_1
coniugi e (procedimento n. 626/2010 ruolo generale Parte_1 Parte_2
affari civili contenziosi ex Tribunale di Rossano). Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 208/2019 pubblicata il 17.7.2019 e divenuta definitiva il 25.10.2019 ha accolto la domanda.
Il Tribunale ritiene che l'avvenuta proposizione da parte del creditore originario nei confronti degli odierni opponenti, nel 2010, dell'azione revocatoria dei predetti atti dagli stessi compiuti, in quanto lesivi del credito, abbia avuto efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo al diritto di credito fatto valere dell'opposto, la cui soddisfazione era appunto diretta a garantire (Cass. Sez. 3, 04/08/2016, n. 16293).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione è infondata e che l'opposizione dev'essere rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 297/2022 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'opponente; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 9.000,00
( fase di studio: € 2.600,00; fase introduttiva: € 1.400,00; fase istruttoria: € 2.850,00; fase decisionale: € 2.150,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1714/2022 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 297/2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
2. NN gli opponenti a rimborsare all'opposto le spese di lite che si liquidano in
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa ON SO