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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato DANIELA SPINNATO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CATERINA GRAVIANO, PEC
Email_2
appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Pag. 1 di 13 La sentenza n. 1070/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 18-21/02/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Conclusioni
In via pregiudiziale revocare l'esecutività della sentenza n. 1070/2024 del 21.02.2024 resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 5870/2019 dal Tribunale di Palermo, della quale con il presente atto di Appello si impugna il punto 4) concernente l'obbligo al versamento del contributo al mantenimento in favore della SI.ra , in quanto non esiste in capo CP_1 alla stessa il diritto ad avere il contributo all'assegno divorzile poichè non ha dato alcuna prova di avere diritto alla somministrazione di tale emolumento a carico dell'appellante nonché si chiede la riforma in ordine alla riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore e cio' per tutto quanto dedotto in narrativa – in particolare in relazione alla Per_1 nascita della figlioletta - e che qui si riporta integralmente come sopra dedotti e argomentati.
Nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e che qui si intendono integralmente ripetuti e per l'effetto, in riforma della sent. N. 1070/2024 del 21.02.2024 resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 5870/2019 dal Tribunale di Palermo accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado sul punto riguardante il sostentamento economico della
SI.ra del quale gia' in primo grado ne era stato richiesto la revoca e che qui si CP_1 riportano, nonché accogliere la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore in €300,00 e ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% tra i coniugi e per
l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. per l'appellato
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza n. 1070/2024 Parte_1 pubblicata il 21/02/2024, del Tribunale di Palermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. - Fare obbligo al SI. Pt_2
Pag. 2 di 13 a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2/04/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/5/2009, dalla cui unione era nata, nel 2009 che il Tribunale di Palermo, Per_1
con provvedimento n. 4388/17 emessa il giorno 07/07/2017 aveva disposto la separazione giudiziale, con obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 580,00 euro (di cui 380,00 per la figlia e 200,00 per la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia a 300,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo al mutamento della propria posizione lavorativa come Agente di
Polizia a causa di un infortunio per il quale lo stesso è stato posto in “aspettativa speciale” in attesa di transitare agli affari civili, alle diverse spese sostenute, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1
pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido esclusivo della prole, stante il totale disinteresse di questi nei confronti della piccola la condanna del Per_1 Pt_1
al pagamento di un assegno di € 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Con comparsa integrativa del 1/2/21 la hiedeva, altresì, di porre a CP_1
Pag. 3 di 13 carico del l'obbligo di corrispondere in proprio favore, a titolo di assegno Pt_1
divorzile, la somma mensile di euro 200,00.
5. Istruita la causa mediante prove testimoniale tra cui l'escussione della minore all'udienza del 19/9/22, con sentenza definitiva n. 1070/2024 del 19- Per_1
21/02/2024, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e disponeva:
a) L'obbligo di corrispondere la somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del;
Pt_1
b) l'affidamento esclusivo della minore con domicilio prevalente presso la madre, con regime di visita per il padre come regolamentato in sede di separazione;
c) l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della prole, l'assegno mensile di 380,00 euro, oltre le spese straordinarie nella misura del 70%.
6. Con ricorso depositato in data 30/07/2024 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, oltre l'errata concessione all'appellata di un assegno divorzile , l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Con comparsa del 14/01/2024 si è costituita che CP_1 domandando la conferma della sentenza appellata in via preliminare ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del gravame, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
9. Sostituita l'udienza del giorno 14 febbraio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
10. Con il primo motivo di gravame il ha chiesto la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto di disporre in
Pag. 4 di 13 favore della l'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 come da lei CP_1
richiesta, osservando che la stessa, durante il matrimonio, non ha mai lavorato per una sua personalissima scelta di vita e, che anche successivamente alla data dell'omologa e ad oggi non abbia cercato né trovato alcun impiego nonostante la potenziale capacità lavorativa data dalla giovane età. Ha pertanto chiesto la revoca dell'assegno suddetto tenuto conto che allo stato la ttraverso le CP_1 misure assistenziali percepite riesce a provvedere a sé stessa.
11. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura nella misura di 380,00 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di 300,00 complessivi euro mensili.
12. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado abbia erratamente accolto la richiesta di controparte, non essendovi alcuna significativa disparità patrimoniale tra i coniugi, stante il peggioramento della propria condizione reddituale ad oggi pari a 1200,00 euro mensili. Lamenta di aver già dimostrato in sede di giudizio di prime cure, come a causa del proprio trasferimento lavorativo negli affari civili a seguito di un infortunio, le sue condizioni economiche si fossero aggravate con la conseguente perdita di reddito che ne deriva. Ulteriormente, l'appellante, sottolinea di aver subito una forte contrazione economica anche a causa del mutuo contratto nel aprile 2024 per l'acquisto della casa familiare, oltre alle spese di locazione per l'alloggio di servizio pari a 80,00 euro e quello per l'abitazione di Lecce pari a 150,00 euro, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio dall'attuale compagna nel luglio 2024 e le relative spese ordinarie e straordinarie che ne conseguono. Infine, lo stesso deduce che non sussistano sufficienti prove volte a comprovare che lo stesso ricavi ulteriori introiti dall'attività di insegnante di arti marziali, come asserito dalla controparte e dalla figlia in sede di audizione.
13. L'appellante si duole, inoltre, degli errori di valutazione condotti dal
Giudice di primo grado nel valutare la propria condizione economico-
Pag. 5 di 13 patrimoniale, ben comparabile a quell'appellata, stante che la ancora in CP_1
giovane età e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di inclusione,
e potendo contare sugli assegni versati dall'altro coniuge a titolo di mantenimento oltre l'assegno unico.
14. Per tali ragioni, il , fermo restando l'affidamento esclusivo della Pt_1 prole, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole in complessivi euro 300,00 mensili.
15. L'appellata, al riguardo, dopo aver premesso di aver sempre sostenuto il progetto di vita familiare, occupandosi della gestione del ménage familiare e della cura e crescita della prole, ha dedotto che il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato che ella è priva di redditi e allo stato inoccupata nonostante la stessa abbia stipulato nell'aprile 2024 un patto di servizio per lavorare, e non potendo contare su ulteriori redditi diversi dal reddito di inclusione, è costretta a ricorrere agli aiuti forniti dalla famiglia per far fronte al pagamento del canone di locazione della propria abitazione di 380,00 euro mentre il può vantare su cospicue risorse economiche, derivanti anche dai Pt_1
compensi fuori busta paga percepiti per le lezioni di arti marziali prestate dallo stesso quale insegnate.
16. Ed ancora, precisa, l'appellata che le spese lamentate dal per i Pt_1
debiti contratti da questi risalgono ad un periodo successivo la separazione e per finalità relative al suo nuovo nucleo familiare e che la circostanza per cui l'ex marito non percepisca introiti dalle lezioni di arti marziali, non corrisponda al vero.
Pertanto, ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa e disponendo tanto l'assegno divorzile nella misura di 150,00 euro, quanto l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 380,00 euro mensili.
17. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
18. I motivi di appello, che essendo logicamente connessi e relativi alla medesima
Pag. 6 di 13 statuizione possono essere trattati congiuntamente.
19. Superata la generica eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dall'appellata, in relazione all'assegno divorzile, è utile ricordare che l'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n.
74/1987 (l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati
o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
20. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
21. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
22. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5
Pag. 7 di 13 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
23. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due),
“anche in relazione alle potenzialità future”.
24. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma
6 prima parte l. div.).
25. D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
26. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
27. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il
Pag. 8 di 13 divorzio, economicamente più debole.
28. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
29. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
30. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, ed è pervenuta alla decisione di disporre l'assegno di divorzio con motivazione immune da censure.
31. Invero, il Tribunale di Palermo ha rilevato che la resistente, già percettrice all'epoca del reddito di cittadinanza, aveva chiesto un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili, stante il profuso impegno nella gestione del ménage familiare e alla cura della prole, limitando le proprie aspettative di crescita professionale, e, tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto di disporre l'obbligo del Pt_1 di versare alla la somma mensile di euro 150,00 considerata la capacità CP_1
lavorativa del ricorrente, delle condizioni economiche complessive delle parti, del fatto che la donna avendo ormai 44 anni e non possedendo titoli di studi che favoriscano la rapida ricerca di un lavoro, sta frequentando la scuola secondaria di secondo grado “D EY “ di Palermo.
32. In aggiunta, occorre tenere conto che il Tribunale ha dato atto dei redditi del , ponendo tali dati in raffronto con quelli relativi alla Pt_1 CP_1
inoccupata, con entrate ridotte al solo reddito di inclusione. Invero, risulta dalla
Pag. 9 di 13 documentazione agli atti, che il possa comunque godere di una situazione Pt_1
reddituale certamente stabile e più florida rispetto a quella resistente, avendo percepito per l'anno 2024 un reddito complessivo lordo pari a euro 27.636,69, contando sulla proprietà di terreni e fabbricati, a cui aggiungere le ulteriori remunerazioni derivanti dall'attività di insegnante di arti marziali che il ricorrente svolge.
33. Proseguendo, in ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia minore, in disparte alla motivazione relativa all'affidamento esclusivo della prole in favore della madre non oggetto di impugnazione, la sentenza gravata ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in € 380,00, avendo considerato, da un lato,
l'ammontare dei redditi percepiti dal , la circostanza che questi ha subito Pt_1
un peggioramento della propria condizione finanziaria e, dall'altro, in riferimento alla la sua età ancor utilmente impiegabile e la convivenza con i figli. CP_1
34. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
35. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
36. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio Pag. 10 di 13 reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
37. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
38. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
39. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
40. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
41. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al
Pag. 11 di 13 soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
42. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
43. Ora, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri
(Cass. 29/07/2021, n. 21818; Cass. 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175).
44. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellata, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellante.
45. Invero, se, per un verso, deve riconoscersi, che l'odierna appellata risulti, ad oggi priva di redditi, potendo fare affidamento esclusivamente, oltre che sulla misura assistenziale del reddito di inclusione, sugli assegni familiari percepiti e sul mantenimento dal corrisposto, tuttavia, per altro verso, va dato atto del Pt_1
fatto che, a fronte di una pregressa situazione reddituale stabile, il ha, ad Pt_1
oggi, effettivamente subito un peggioramento della propria situazione reddituale dovuto sia al cambio di ruolo lavorativo, sia alla formazione di un nucleo familiare composto da un altro figlio avuto dall'attuale compagna, in epoca successiva alla pronuncia di divorzio.
46. I superiori elementi, ad avviso della Corte, sono tali da giustificare la riduzione dell'assegno volto al mantenimento della prole dalla misura disposta dal
Pag. 12 di 13 giudice di Prime cure stante il non più evidente squilibrio tra le rispettive capacità delle parti.
47. Più in particolare, tenuto conto di tutti i dati reddituali dell'appellante e delle spese da questi sostenute, si reputa opportuna una rideterminazione della misura dell'assegno mensile per il mantenimento della prole a carico del in euro 300,00 mensili, oltre al 70% delle straordinarie. Pt_1
48. L'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore Pt_1 della prole nella misura sopra indicata.
49. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1070/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19-21/2/2024 proposto da nei confronti di , conferma l'assegno Parte_1 CP_1
divorzile disposto nella misura di euro 150,00 in favore di quest'ultima e pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 18 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avvocato DANIELA SPINNATO, PEC
Email_1 appellante contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CATERINA GRAVIANO, PEC
Email_2
appellato e appellante incidentale con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
Pag. 1 di 13 La sentenza n. 1070/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 18-21/02/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Conclusioni
In via pregiudiziale revocare l'esecutività della sentenza n. 1070/2024 del 21.02.2024 resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 5870/2019 dal Tribunale di Palermo, della quale con il presente atto di Appello si impugna il punto 4) concernente l'obbligo al versamento del contributo al mantenimento in favore della SI.ra , in quanto non esiste in capo CP_1 alla stessa il diritto ad avere il contributo all'assegno divorzile poichè non ha dato alcuna prova di avere diritto alla somministrazione di tale emolumento a carico dell'appellante nonché si chiede la riforma in ordine alla riduzione dell'assegno per il mantenimento della figlia minore e cio' per tutto quanto dedotto in narrativa – in particolare in relazione alla Per_1 nascita della figlioletta - e che qui si riporta integralmente come sopra dedotti e argomentati.
Nel merito accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e che qui si intendono integralmente ripetuti e per l'effetto, in riforma della sent. N. 1070/2024 del 21.02.2024 resa all'esito del giudizio recante r.g. n. 5870/2019 dal Tribunale di Palermo accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado sul punto riguardante il sostentamento economico della
SI.ra del quale gia' in primo grado ne era stato richiesto la revoca e che qui si CP_1 riportano, nonché accogliere la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia minore in €300,00 e ripartire le spese straordinarie nella misura del 50% tra i coniugi e per
l'effetto disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. per l'appellato
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso la sentenza n. 1070/2024 Parte_1 pubblicata il 21/02/2024, del Tribunale di Palermo.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. - Fare obbligo al SI. Pt_2
Pag. 2 di 13 a contribuire al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo adottato dal Tribunale di
Palermo in materia;
- Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate da parte avversa, che come proposte, vanno rigettate;
- Confermare la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 1271/2023 pubblicata il 15.03.2023 Per il resto si ribadisce quanto già rassegnato in sede di divorzio da intendersi in questa sede integralmente ripetute e trascritte. per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2/04/2019 – dopo aver Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
06/5/2009, dalla cui unione era nata, nel 2009 che il Tribunale di Palermo, Per_1
con provvedimento n. 4388/17 emessa il giorno 07/07/2017 aveva disposto la separazione giudiziale, con obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 580,00 euro (di cui 380,00 per la figlia e 200,00 per la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Segnatamente, chiedeva la revoca della contribuzione al mantenimento della moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia a 300,00 euro mensili, adducendo un peggioramento della propria condizione economica, avuto riguardo al mutamento della propria posizione lavorativa come Agente di
Polizia a causa di un infortunio per il quale lo stesso è stato posto in “aspettativa speciale” in attesa di transitare agli affari civili, alle diverse spese sostenute, e ai mutui contratti.
3. Si costituiva in giudizio la dichiarando di non opporsi alla CP_1
pronuncia di stato e domandando, oltre all'affido esclusivo della prole, stante il totale disinteresse di questi nei confronti della piccola la condanna del Per_1 Pt_1
al pagamento di un assegno di € 650,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia ed al 50% delle spese straordinarie.
4. Con comparsa integrativa del 1/2/21 la hiedeva, altresì, di porre a CP_1
Pag. 3 di 13 carico del l'obbligo di corrispondere in proprio favore, a titolo di assegno Pt_1
divorzile, la somma mensile di euro 200,00.
5. Istruita la causa mediante prove testimoniale tra cui l'escussione della minore all'udienza del 19/9/22, con sentenza definitiva n. 1070/2024 del 19- Per_1
21/02/2024, il Tribunale di Palermo, dichiarando integralmente compensate le spese di lite tra le parti, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti e disponeva:
a) L'obbligo di corrispondere la somma di euro 150,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del;
Pt_1
b) l'affidamento esclusivo della minore con domicilio prevalente presso la madre, con regime di visita per il padre come regolamentato in sede di separazione;
c) l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della prole, l'assegno mensile di 380,00 euro, oltre le spese straordinarie nella misura del 70%.
6. Con ricorso depositato in data 30/07/2024 ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, oltre l'errata concessione all'appellata di un assegno divorzile , l'errata valutazione dell'assegno dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento della prole.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Con comparsa del 14/01/2024 si è costituita che CP_1 domandando la conferma della sentenza appellata in via preliminare ha eccepito l'infondatezza e l'inammissibilità del gravame, e nel merito, ha chiesto di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto.
9. Sostituita l'udienza del giorno 14 febbraio 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
10. Con il primo motivo di gravame il ha chiesto la riforma della Pt_1
sentenza di primo grado nella parte in cui i Giudici hanno ritenuto di disporre in
Pag. 4 di 13 favore della l'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 come da lei CP_1
richiesta, osservando che la stessa, durante il matrimonio, non ha mai lavorato per una sua personalissima scelta di vita e, che anche successivamente alla data dell'omologa e ad oggi non abbia cercato né trovato alcun impiego nonostante la potenziale capacità lavorativa data dalla giovane età. Ha pertanto chiesto la revoca dell'assegno suddetto tenuto conto che allo stato la ttraverso le CP_1 misure assistenziali percepite riesce a provvedere a sé stessa.
11. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver determinato nella misura nella misura di 380,00 euro mensili il contributo al mantenimento della figlia a cui è tenuto il padre, domandandone la rideterminazione nella misura di 300,00 complessivi euro mensili.
12. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado abbia erratamente accolto la richiesta di controparte, non essendovi alcuna significativa disparità patrimoniale tra i coniugi, stante il peggioramento della propria condizione reddituale ad oggi pari a 1200,00 euro mensili. Lamenta di aver già dimostrato in sede di giudizio di prime cure, come a causa del proprio trasferimento lavorativo negli affari civili a seguito di un infortunio, le sue condizioni economiche si fossero aggravate con la conseguente perdita di reddito che ne deriva. Ulteriormente, l'appellante, sottolinea di aver subito una forte contrazione economica anche a causa del mutuo contratto nel aprile 2024 per l'acquisto della casa familiare, oltre alle spese di locazione per l'alloggio di servizio pari a 80,00 euro e quello per l'abitazione di Lecce pari a 150,00 euro, nonché la formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio dall'attuale compagna nel luglio 2024 e le relative spese ordinarie e straordinarie che ne conseguono. Infine, lo stesso deduce che non sussistano sufficienti prove volte a comprovare che lo stesso ricavi ulteriori introiti dall'attività di insegnante di arti marziali, come asserito dalla controparte e dalla figlia in sede di audizione.
13. L'appellante si duole, inoltre, degli errori di valutazione condotti dal
Giudice di primo grado nel valutare la propria condizione economico-
Pag. 5 di 13 patrimoniale, ben comparabile a quell'appellata, stante che la ancora in CP_1
giovane età e certamente abile al lavoro, potrebbe svolgere regolare attività lavorativa, oltretutto non avendo contestato di percepire il c.d. reddito di inclusione,
e potendo contare sugli assegni versati dall'altro coniuge a titolo di mantenimento oltre l'assegno unico.
14. Per tali ragioni, il , fermo restando l'affidamento esclusivo della Pt_1 prole, ha chiesto disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della prole in complessivi euro 300,00 mensili.
15. L'appellata, al riguardo, dopo aver premesso di aver sempre sostenuto il progetto di vita familiare, occupandosi della gestione del ménage familiare e della cura e crescita della prole, ha dedotto che il primo giudice abbia correttamente effettuato la comparazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti e abbia tratto le dovute conseguenze, considerato che ella è priva di redditi e allo stato inoccupata nonostante la stessa abbia stipulato nell'aprile 2024 un patto di servizio per lavorare, e non potendo contare su ulteriori redditi diversi dal reddito di inclusione, è costretta a ricorrere agli aiuti forniti dalla famiglia per far fronte al pagamento del canone di locazione della propria abitazione di 380,00 euro mentre il può vantare su cospicue risorse economiche, derivanti anche dai Pt_1
compensi fuori busta paga percepiti per le lezioni di arti marziali prestate dallo stesso quale insegnate.
16. Ed ancora, precisa, l'appellata che le spese lamentate dal per i Pt_1
debiti contratti da questi risalgono ad un periodo successivo la separazione e per finalità relative al suo nuovo nucleo familiare e che la circostanza per cui l'ex marito non percepisca introiti dalle lezioni di arti marziali, non corrisponda al vero.
Pertanto, ritiene che abbia correttamente statuito il giudice di primo grado, operando una valutazione complessiva dei fatti di causa e disponendo tanto l'assegno divorzile nella misura di 150,00 euro, quanto l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di 380,00 euro mensili.
17. Così riassunte le deduzioni delle parti, si osserva quanto segue.
18. I motivi di appello, che essendo logicamente connessi e relativi alla medesima
Pag. 6 di 13 statuizione possono essere trattati congiuntamente.
19. Superata la generica eccezione di inammissibilità e improcedibilità sollevata dall'appellata, in relazione all'assegno divorzile, è utile ricordare che l'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n.
74/1987 (l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati
o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
20. Al riguardo è noto che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
11504/2017 ha mutato il suo orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
21. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa, che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma.
22. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5
Pag. 7 di 13 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
23. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due),
“anche in relazione alle potenzialità future”.
24. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma
6 prima parte l. div.).
25. D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
26. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico-reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo (in via prevalente) il profilo assistenziale dell'assegno.
27. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non
è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il
Pag. 8 di 13 divorzio, economicamente più debole.
28. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
29. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
30. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione di tali principi al caso in esame, ed è pervenuta alla decisione di disporre l'assegno di divorzio con motivazione immune da censure.
31. Invero, il Tribunale di Palermo ha rilevato che la resistente, già percettrice all'epoca del reddito di cittadinanza, aveva chiesto un assegno divorzile nella misura di 200,00 euro mensili, stante il profuso impegno nella gestione del ménage familiare e alla cura della prole, limitando le proprie aspettative di crescita professionale, e, tenuto conto delle condizioni dell'odierno appellato emerse all'esito della istruttoria, ha ritenuto di disporre l'obbligo del Pt_1 di versare alla la somma mensile di euro 150,00 considerata la capacità CP_1
lavorativa del ricorrente, delle condizioni economiche complessive delle parti, del fatto che la donna avendo ormai 44 anni e non possedendo titoli di studi che favoriscano la rapida ricerca di un lavoro, sta frequentando la scuola secondaria di secondo grado “D EY “ di Palermo.
32. In aggiunta, occorre tenere conto che il Tribunale ha dato atto dei redditi del , ponendo tali dati in raffronto con quelli relativi alla Pt_1 CP_1
inoccupata, con entrate ridotte al solo reddito di inclusione. Invero, risulta dalla
Pag. 9 di 13 documentazione agli atti, che il possa comunque godere di una situazione Pt_1
reddituale certamente stabile e più florida rispetto a quella resistente, avendo percepito per l'anno 2024 un reddito complessivo lordo pari a euro 27.636,69, contando sulla proprietà di terreni e fabbricati, a cui aggiungere le ulteriori remunerazioni derivanti dall'attività di insegnante di arti marziali che il ricorrente svolge.
33. Proseguendo, in ordine alla questione relativa al mantenimento della figlia minore, in disparte alla motivazione relativa all'affidamento esclusivo della prole in favore della madre non oggetto di impugnazione, la sentenza gravata ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in € 380,00, avendo considerato, da un lato,
l'ammontare dei redditi percepiti dal , la circostanza che questi ha subito Pt_1
un peggioramento della propria condizione finanziaria e, dall'altro, in riferimento alla la sua età ancor utilmente impiegabile e la convivenza con i figli. CP_1
34. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
35. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
36. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio Pag. 10 di 13 reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
37. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
38. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
39. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
40. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
41. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al
Pag. 11 di 13 soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
42. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 337- sexies cod. civ., ovvero di una cessione volontaria.
43. Ora, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, ove - a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato - il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri
(Cass. 29/07/2021, n. 21818; Cass. 30/11/2007, n. 25010; Cass., 19/03/2014, n. 6289;
Cass. 12/07/2016, n. 14175).
44. Nel caso in esame, il giudice di primo grado risulta aver seguito un percorso corretto nella ricostruzione del tenore di vita del nucleo familiare e della condizione reddituale dell'appellata, mentre non appare condivisibile la ricostruzione dell'effettiva condizione reddituale dell'odierno appellante.
45. Invero, se, per un verso, deve riconoscersi, che l'odierna appellata risulti, ad oggi priva di redditi, potendo fare affidamento esclusivamente, oltre che sulla misura assistenziale del reddito di inclusione, sugli assegni familiari percepiti e sul mantenimento dal corrisposto, tuttavia, per altro verso, va dato atto del Pt_1
fatto che, a fronte di una pregressa situazione reddituale stabile, il ha, ad Pt_1
oggi, effettivamente subito un peggioramento della propria situazione reddituale dovuto sia al cambio di ruolo lavorativo, sia alla formazione di un nucleo familiare composto da un altro figlio avuto dall'attuale compagna, in epoca successiva alla pronuncia di divorzio.
46. I superiori elementi, ad avviso della Corte, sono tali da giustificare la riduzione dell'assegno volto al mantenimento della prole dalla misura disposta dal
Pag. 12 di 13 giudice di Prime cure stante il non più evidente squilibrio tra le rispettive capacità delle parti.
47. Più in particolare, tenuto conto di tutti i dati reddituali dell'appellante e delle spese da questi sostenute, si reputa opportuna una rideterminazione della misura dell'assegno mensile per il mantenimento della prole a carico del in euro 300,00 mensili, oltre al 70% delle straordinarie. Pt_1
48. L'appello va, quindi, parzialmente accolto e la sentenza riformata dovendosi porre a carico del un assegno di mantenimento in favore Pt_1 della prole nella misura sopra indicata.
49. La complessità della vicenda induce a compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti e del Procuratore Generale:
- in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n.1070/2024, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19-21/2/2024 proposto da nei confronti di , conferma l'assegno Parte_1 CP_1
divorzile disposto nella misura di euro 150,00 in favore di quest'ultima e pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno a Pt_1 CP_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia di € 300,00 mensili.
- Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- Compensa le spese di questo grado del giudizio;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 18 marzo 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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