CASS
Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/08/2024, n. 33209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33209 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE MI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33209 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.AO ER ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di ai capi A), B) e C) perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni venti di reclusione per i residui reati di cui agli artt. 544 ter cod. pen (capo E) e di cui all'art. 544 bis cod. pen. (capo F). E' stata già dichiarata dal primo giudice l'assoluzione per il reato di cui al capo di imputazione sub D), relativo a violazioni della legge sulla caccia, e per il reato di cui al capo G), relativo all'art. 349, comma 2, cod. pen. Si contesta all'imputato, il quale svolge l'attività di allevatore di avifauna autorizzato dalla Regione ed è in possesso di licenza di caccia, di aver sottoposto a sevizie, senza necessità, uccelli appartenenti a specie particolarmente protette, detenendoli dentro gabbie e recinti angusti, in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e di aver cagionato loro lesioni e la morte, senza necessità o per crudeltà, mediante compressione della regione addominale, frattura cranica o dislocazione cervicale. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., lamentando l'indeterminatezza dei capi di imputazione e la nullità del decreto di citazione a giudizio, vizio che attingerebbe anche le imputazioni sub E) e sub F) per le quali vi è stata condanna, non essendo indicato quali esemplari di animali fossero detenuti in piccole gabbie, quali siano stati uccisi in quanto cacciati, quali siano stati catturati illecitamente con l'uso di reti, quali, tra quelli rinvenuti vivi, siano nati in cattività o siano di provenienza selvatica. Non si specifica neppure se gli animali uccisi, rinvenuti nel congelatore, siano di provenienza selvatica, in quanto cacciati regolarmente, o siano riprodotti in allevamenti. Inoltre, il capo di imputazione avrebbe dovuto recare specifica descrizione delle specie di uccelli che sono stati rinvenuti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di riserva di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen., alle fattispecie contestate di cui agli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen., posto che alcuni degli animali, presenti solo allo stato selvatico, sono stati cacciati, essendo il ricorrente titolare di licenza di caccia. Rappresenta, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che alcune specie di animali per i quali vi è contestazione, non sono esistenti in stato di libertà, provengono da allevamenti e comunque non sono animali d'affezione o di compagnia, ragione per cui è inappropriata l'applicazione dell'art. 544 ter cod. pen. Evidenzia altresì la carenza dell' elemento costitutivo della crudeltà e le modalità pietose con cui si è cagionata la morte degli animali, praticate allo scopo di lenire le sofferenze di animali feriti gravemente. Invoca dunque la diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 727, comma 2, cod. pen. 1 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata effettuazione di perizia da espletare allo scopo di stabilire, tra gli uccelli rinvenuti, quali siano stati cacciati, quali siano allevati, quali siano stati catturati. Deduce, in ultimo, vizio della motivazione per contraddittorietà, posto che per il capo di imputazione G) relativo alla violazione di sigilli, il ricorrente è stato assolto, mentre per il capo F) concernente la medesima avifauna, è stato condannato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 27/02/2024 e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza, concernente l'indeterminatezza dei capi di imputazione, è manifestamente infondata. 1.1. Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere (Sez.3, n.1077 del 09/01/1992, Giorgetta, Rv. 189594). Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all'art. 552 cod. proc. pen., è sufficiente che i lineamenti fattuali dell'addebito siano contestati in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa (Sez.1, n. 12474 del 22/11/1994, Ricci, Rv. 199892). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in disamina, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come il fatto sia sufficientemente descritto, essendo chiaramènte scolpite, nella formulazione degli addebiti descritti in tutti i capi di imputazione, con precisione e puntualità, le condotte di maltrattamento e di uccisione di animali, le cui coordinate, cronologiche, topografiche e modali risultano 2 of/) puntualizzate in maniera inequivoca. In particolare, si osserva che nell'imputazioni di cui ai capi sub E) e sub F) sono puntualmente descritte le condotte di maltrattamento cui l'imputato sottoponeva gli animali nella sua disponibilità, specificatamente elencati nella specie ornitologica (né è necessaria una specifica ulteriore descrizione di ciascun animale) nel capo di imputazione sub A). Anche per le condotte di uccisione contestate nel capo di imputazione sub F) sono indicati, in maniera dettagliata la specie e il numero di animali rinvenuti morti. Del resto, la specifica indicazione, sia nel capo E) che nel capo F), delle date dei fatti, è tale da consentire l'individuazione delle condotte poste in essere anche con riferimento alle diverse tipologie di volatili, ciò che è confermato dalla pronuncia assolutoria già emessa dal Tribunale ( pag.12) con riguardo alla seconda parte del capo di imputazione sub F. Non è d'altronde indispensabile indicare se gli animali, oggetto delle condotte di maltrattamento e di uccisione, siano di provenienza selvatica, siano stati catturati o siano nati in cattività, posto che ciò non assume alcun rilievo nella formulazione di un'imputazione che contesta all'imputato condotte di maltrattamento e di uccisione, siano gli animali cacciati o allevati. E', invece sempre necessario che, come nel caso sub iudice, sulla base della contestazione sia possibile individuare i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità (Sez.1, n.382/2000, del 19/11/1999, Rv. 215140). 2.1.Anche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente invoca l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen. alle fattispecie contestate, evidenziando di essere titolare di licenza di caccia, è manifestamente infondata. Si premette che la suddetta previsione normativa, in ossequio al principio di specialità previsto dagli artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689/1989, rende inapplicabili le disposizioni contemplate nel Titolo IX bis del codice penale con riferimento "ai soli casi" previsti dalle leggi speciali elencate (la norma contiene un richiamo espresso alle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica, attività circense etc). E' evidente che il legislatore non abbia inteso estromettere in toto le materie elencate nell'articolo in esame dall'area di applicabilità dei delitti previsti al Titolo IX bis. Se, infatti, avesse inteso escludere tout court le materie della caccia, pesca, allevamento, etc., dalla sfera di operatività dei reati di cui si tratta, avrebbe fatto un richiamo generale alle materie medesime e alle leggi che queste ultime regolano, e non si sarebbe invece specificatamente riferito ai soli "casi previsti" dalle leggi speciali stesse, locuzione che, evidentemente, non intende effettuare un richiamo a tutte le disposizioni in astratto contenute nelle leggi speciali, ma un richiamo a fattispecie concrete ("casi", appunto) che, pur riconducibili ad una delle fattispecie delittuose astratte, in quanto conformi al tipo, siano anche disciplinate dalle leggi speciali in materia di animali. Da ciò deriva che le disposizioni contenute nel Titolo IX bis del codice penale, a certe condizioni, mantengono il loro ambito di operatività pure nelle materie citate dall'ad 19 ter disp. att. coord. cod. pen. Si è al riguardo, specificato in giurisprudenza che esula dalla disciplina appositamente predisposta dalle leggi speciali l'esecuzione dell'uccisione, senza necessità o 3 anche necessitata, con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite, a cui si sarebbe potuti ricorrere, o qualora siano così brutali e gratuite da risultare di per sé indicative, nel contesto complessivo del caso concreto, che siano perpetrate a motivo di crudeltà (Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020). Si è anche precisato che integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Rv. 238456; Sez.3, n.46784 del 05/12/2005, Rv. 232658). Si è altresì affermato che integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter cod. pen., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti allà specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta "senza necessità" e con piena accettazione del rischio di tale evento (Sez. 1, n. 17012 del 08/04/2015, Rv. 263323). In sostanza, può ritenersi che la norma speciale di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen. opera nei casi di svolgimento di determinate attività e nel rispetto della normativa di settore, esulando dal suo ambito di applicazione le condotte consistenti nella sottoposizione dell'animale a sevizie o lesioni ultronee che non sono manifestazione dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa di settore. Ciò posto, prima ancora tuttavia, non è dato comprendere la ragione dell'applicabilità dell'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen., posto che tale norma presuppone, evidentemente, che le condotte di uccisione o maltrattamento di cui agli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen., siano insite nell'esercizio stesso delle attività di caccia o delle altre attività comunque previste da leggi speciali ove, naturalmente, eseguite secondo le modalità ivi contemplate e nel rispetto di tale norma, da ciò derivando, alla stregua della chiara ratio della norma, la liceità penale delle stesse;
nel caso di specie, al contrario, le condotte di uccisione e maltrattamento contestate ai capi E ed F non derivano dalle condotte previste da tali norme speciali ma risultano, per come contestate, C poste in essere indipendentemente,i comunque successivamente, alla cattura degli stessi volatili, con la conseguenza che non può certo l'eventuale provenienza di detti volatili da attività di caccia, anche ove regolarmente posta in essere, rappresentare causa di non punibilità per le condotte di maltrattamento o di uccisione in oggetto. 2.2. Inoltre, si osserva che le fattispecie di cui all'art. 544 bis e all'art. 544 ter, comma 1, cod. pen. sono integrate qualora le condotte tipiche siano state poste in essere "per crudeltà o/ senza necessità", canoni di illiceità richiesti alternativamente. Al riguardo, si ricorda che la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Rv. 278660). Nel caso in disamina il ricorrente rappresenta, sotto un profilo fattuale estraneo 4 allo spettro cognitivo di questa Corte, che le pratiche di uccisione mediante compressione della regione addominale, frattura cranica o dislocazione cervicale, non sono crudeli in quanto praticate allo scopo di lenire le sofferenze di animali feriti gravemente. Al riguardo, il giudice ha evidenziato che da quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell'istituto zooprofilattico Toscana e Lazio tutti gli esemplari trovati senza vita non recavano segni di malattie pregresse e che solo alcuni degli animali morti recavano delle ferite da morso da riferire ad un'attività di predazione avvenuta successivamente alla morte. Risulta, quindi, in ogni caso evidente che le uccisioni sono state realizzate, se non con crudeltà, senza necessità. 2.3. Infine, in ordine alla qualificazione del fatto contestato al capo di imputazione sub E) ai sensi dell'art. 727 cod. pen., si richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen. (Sez.5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv. 283079). Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato quanto dichiarato dal funzionario del servizio veterinario, il quale ha riferito le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovavano gli animali, l'inidoneità degli ambienti ove erano detenuti nonché l'assenza di documentazione idonea attestante la provenienza degli uccelli d'allevamento. Inoltre, il giudice a quo ha richiamato le modalità di cacciagione vietate e la specie di animali cacciati, posto che all'imputato è stata contestata l'installazione di grandi reti verticali dotate di sistemi di illuminazione e di segnale di richiamo dei tordi, e sono stati rinvenuti di quattro tordi bottacci appena catturati con le reti, chiusi in un sacco di iuta e pronti per essere messi nelle gabbie. 3. Infine, per quanto attiene alla terza doglianza, logico corollario di quanto in precedenza affermato è la superfluità della perizia tecnica volta ad accertare una circostanza non rilevante, ossia la provenienza da caccia, da cattura o da allevamento delle singole specie, ai fini della configurabilità dei reati contestati. Quanto infine alla invocata contraddittorietà tra l'assoluzione disposta dalla Corte d'appello per il reato di violazione di sigilli di cui al capo G, consistita nella soppressione dei volatili, e la condanna per il reato di uccisione di cui al capo F, va rilevato che, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata a pagina 12, l'assoluzione del reato di violazione di sigilli è intervenuta in relazione ai volatili trovati mancanti in occasione dell'accesso del 2 gennaio 2018, ovvero quegli stessi per la cuirruccisione è intervenuta, sempre ad opera della sentenza impugnata, assoluzione con riguardo alla seconda parte del capo F, come chiarito in motivazione sempre a pagina 12 della sentenza. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 5 procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila', ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 aprile 2024 Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE MI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 33209 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.AO ER ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal primo giudice, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di ai capi A), B) e C) perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena in mesi tre e giorni venti di reclusione per i residui reati di cui agli artt. 544 ter cod. pen (capo E) e di cui all'art. 544 bis cod. pen. (capo F). E' stata già dichiarata dal primo giudice l'assoluzione per il reato di cui al capo di imputazione sub D), relativo a violazioni della legge sulla caccia, e per il reato di cui al capo G), relativo all'art. 349, comma 2, cod. pen. Si contesta all'imputato, il quale svolge l'attività di allevatore di avifauna autorizzato dalla Regione ed è in possesso di licenza di caccia, di aver sottoposto a sevizie, senza necessità, uccelli appartenenti a specie particolarmente protette, detenendoli dentro gabbie e recinti angusti, in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche, e di aver cagionato loro lesioni e la morte, senza necessità o per crudeltà, mediante compressione della regione addominale, frattura cranica o dislocazione cervicale. 2.11 ricorso è affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 552 cod. proc. pen., lamentando l'indeterminatezza dei capi di imputazione e la nullità del decreto di citazione a giudizio, vizio che attingerebbe anche le imputazioni sub E) e sub F) per le quali vi è stata condanna, non essendo indicato quali esemplari di animali fossero detenuti in piccole gabbie, quali siano stati uccisi in quanto cacciati, quali siano stati catturati illecitamente con l'uso di reti, quali, tra quelli rinvenuti vivi, siano nati in cattività o siano di provenienza selvatica. Non si specifica neppure se gli animali uccisi, rinvenuti nel congelatore, siano di provenienza selvatica, in quanto cacciati regolarmente, o siano riprodotti in allevamenti. Inoltre, il capo di imputazione avrebbe dovuto recare specifica descrizione delle specie di uccelli che sono stati rinvenuti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di riserva di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen., alle fattispecie contestate di cui agli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen., posto che alcuni degli animali, presenti solo allo stato selvatico, sono stati cacciati, essendo il ricorrente titolare di licenza di caccia. Rappresenta, in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che alcune specie di animali per i quali vi è contestazione, non sono esistenti in stato di libertà, provengono da allevamenti e comunque non sono animali d'affezione o di compagnia, ragione per cui è inappropriata l'applicazione dell'art. 544 ter cod. pen. Evidenzia altresì la carenza dell' elemento costitutivo della crudeltà e le modalità pietose con cui si è cagionata la morte degli animali, praticate allo scopo di lenire le sofferenze di animali feriti gravemente. Invoca dunque la diversa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 727, comma 2, cod. pen. 1 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata effettuazione di perizia da espletare allo scopo di stabilire, tra gli uccelli rinvenuti, quali siano stati cacciati, quali siano allevati, quali siano stati catturati. Deduce, in ultimo, vizio della motivazione per contraddittorietà, posto che per il capo di imputazione G) relativo alla violazione di sigilli, il ricorrente è stato assolto, mentre per il capo F) concernente la medesima avifauna, è stato condannato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 27/02/2024 e conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza, concernente l'indeterminatezza dei capi di imputazione, è manifestamente infondata. 1.1. Occorre, al riguardo, prendere le mosse dal rilievo che il requisito della determinatezza dell'imputazione è funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, poiché la genericità della contestazione incide negativamente sulla possibilità, per l'imputato, di effettuare una scelta meditata sulla linea di difesa da assumere (Sez.3, n.1077 del 09/01/1992, Giorgetta, Rv. 189594). Dunque, ai fini dell'integrazione degli estremi del requisito dell'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, di cui all'art. 552 cod. proc. pen., è sufficiente che i lineamenti fattuali dell'addebito siano contestati in modo da consentire all'imputato di difendersi in ordine ad ogni elemento di accusa (Sez.1, n. 12474 del 22/11/1994, Ricci, Rv. 199892). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Nel caso in disamina, correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come il fatto sia sufficientemente descritto, essendo chiaramènte scolpite, nella formulazione degli addebiti descritti in tutti i capi di imputazione, con precisione e puntualità, le condotte di maltrattamento e di uccisione di animali, le cui coordinate, cronologiche, topografiche e modali risultano 2 of/) puntualizzate in maniera inequivoca. In particolare, si osserva che nell'imputazioni di cui ai capi sub E) e sub F) sono puntualmente descritte le condotte di maltrattamento cui l'imputato sottoponeva gli animali nella sua disponibilità, specificatamente elencati nella specie ornitologica (né è necessaria una specifica ulteriore descrizione di ciascun animale) nel capo di imputazione sub A). Anche per le condotte di uccisione contestate nel capo di imputazione sub F) sono indicati, in maniera dettagliata la specie e il numero di animali rinvenuti morti. Del resto, la specifica indicazione, sia nel capo E) che nel capo F), delle date dei fatti, è tale da consentire l'individuazione delle condotte poste in essere anche con riferimento alle diverse tipologie di volatili, ciò che è confermato dalla pronuncia assolutoria già emessa dal Tribunale ( pag.12) con riguardo alla seconda parte del capo di imputazione sub F. Non è d'altronde indispensabile indicare se gli animali, oggetto delle condotte di maltrattamento e di uccisione, siano di provenienza selvatica, siano stati catturati o siano nati in cattività, posto che ciò non assume alcun rilievo nella formulazione di un'imputazione che contesta all'imputato condotte di maltrattamento e di uccisione, siano gli animali cacciati o allevati. E', invece sempre necessario che, come nel caso sub iudice, sulla base della contestazione sia possibile individuare i tratti essenziali del fatto di reato attribuito, con un adeguato livello di specificità (Sez.1, n.382/2000, del 19/11/1999, Rv. 215140). 2.1.Anche la seconda doglianza, con la quale il ricorrente invoca l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen. alle fattispecie contestate, evidenziando di essere titolare di licenza di caccia, è manifestamente infondata. Si premette che la suddetta previsione normativa, in ossequio al principio di specialità previsto dagli artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689/1989, rende inapplicabili le disposizioni contemplate nel Titolo IX bis del codice penale con riferimento "ai soli casi" previsti dalle leggi speciali elencate (la norma contiene un richiamo espresso alle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, sperimentazione scientifica, attività circense etc). E' evidente che il legislatore non abbia inteso estromettere in toto le materie elencate nell'articolo in esame dall'area di applicabilità dei delitti previsti al Titolo IX bis. Se, infatti, avesse inteso escludere tout court le materie della caccia, pesca, allevamento, etc., dalla sfera di operatività dei reati di cui si tratta, avrebbe fatto un richiamo generale alle materie medesime e alle leggi che queste ultime regolano, e non si sarebbe invece specificatamente riferito ai soli "casi previsti" dalle leggi speciali stesse, locuzione che, evidentemente, non intende effettuare un richiamo a tutte le disposizioni in astratto contenute nelle leggi speciali, ma un richiamo a fattispecie concrete ("casi", appunto) che, pur riconducibili ad una delle fattispecie delittuose astratte, in quanto conformi al tipo, siano anche disciplinate dalle leggi speciali in materia di animali. Da ciò deriva che le disposizioni contenute nel Titolo IX bis del codice penale, a certe condizioni, mantengono il loro ambito di operatività pure nelle materie citate dall'ad 19 ter disp. att. coord. cod. pen. Si è al riguardo, specificato in giurisprudenza che esula dalla disciplina appositamente predisposta dalle leggi speciali l'esecuzione dell'uccisione, senza necessità o 3 anche necessitata, con modalità gratuitamente più dolorose e invasive di quelle consentite, a cui si sarebbe potuti ricorrere, o qualora siano così brutali e gratuite da risultare di per sé indicative, nel contesto complessivo del caso concreto, che siano perpetrate a motivo di crudeltà (Sez. 3, n. 29816 del 27/10/2020). Si è anche precisato che integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Rv. 238456; Sez.3, n.46784 del 05/12/2005, Rv. 232658). Si è altresì affermato che integra il reato di maltrattamento di animali previsto dall'art. 544 ter cod. pen., la condotta dell'agente che, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire od uccidere appartenenti allà specie animale automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, provochi lesioni ad un qualsiasi animale, poiché si tratta di condotta compiuta "senza necessità" e con piena accettazione del rischio di tale evento (Sez. 1, n. 17012 del 08/04/2015, Rv. 263323). In sostanza, può ritenersi che la norma speciale di cui all'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen. opera nei casi di svolgimento di determinate attività e nel rispetto della normativa di settore, esulando dal suo ambito di applicazione le condotte consistenti nella sottoposizione dell'animale a sevizie o lesioni ultronee che non sono manifestazione dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa di settore. Ciò posto, prima ancora tuttavia, non è dato comprendere la ragione dell'applicabilità dell'art. 19 ter disp. att. coord. cod. pen., posto che tale norma presuppone, evidentemente, che le condotte di uccisione o maltrattamento di cui agli artt. 544 bis e 544 ter cod. pen., siano insite nell'esercizio stesso delle attività di caccia o delle altre attività comunque previste da leggi speciali ove, naturalmente, eseguite secondo le modalità ivi contemplate e nel rispetto di tale norma, da ciò derivando, alla stregua della chiara ratio della norma, la liceità penale delle stesse;
nel caso di specie, al contrario, le condotte di uccisione e maltrattamento contestate ai capi E ed F non derivano dalle condotte previste da tali norme speciali ma risultano, per come contestate, C poste in essere indipendentemente,i comunque successivamente, alla cattura degli stessi volatili, con la conseguenza che non può certo l'eventuale provenienza di detti volatili da attività di caccia, anche ove regolarmente posta in essere, rappresentare causa di non punibilità per le condotte di maltrattamento o di uccisione in oggetto. 2.2. Inoltre, si osserva che le fattispecie di cui all'art. 544 bis e all'art. 544 ter, comma 1, cod. pen. sono integrate qualora le condotte tipiche siano state poste in essere "per crudeltà o/ senza necessità", canoni di illiceità richiesti alternativamente. Al riguardo, si ricorda che la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile (Sez. 5, n. 8449 del 04/02/2020, Rv. 278660). Nel caso in disamina il ricorrente rappresenta, sotto un profilo fattuale estraneo 4 allo spettro cognitivo di questa Corte, che le pratiche di uccisione mediante compressione della regione addominale, frattura cranica o dislocazione cervicale, non sono crudeli in quanto praticate allo scopo di lenire le sofferenze di animali feriti gravemente. Al riguardo, il giudice ha evidenziato che da quanto emerge dalle dichiarazioni rese dal funzionario dell'istituto zooprofilattico Toscana e Lazio tutti gli esemplari trovati senza vita non recavano segni di malattie pregresse e che solo alcuni degli animali morti recavano delle ferite da morso da riferire ad un'attività di predazione avvenuta successivamente alla morte. Risulta, quindi, in ogni caso evidente che le uccisioni sono state realizzate, se non con crudeltà, senza necessità. 2.3. Infine, in ordine alla qualificazione del fatto contestato al capo di imputazione sub E) ai sensi dell'art. 727 cod. pen., si richiama quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'art. 727 cod. pen., ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'art. 544-ter cod. pen. (Sez.5, n. 20221 del 11/04/2022, Rv. 283079). Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato quanto dichiarato dal funzionario del servizio veterinario, il quale ha riferito le pessime condizioni igienico sanitarie in cui si trovavano gli animali, l'inidoneità degli ambienti ove erano detenuti nonché l'assenza di documentazione idonea attestante la provenienza degli uccelli d'allevamento. Inoltre, il giudice a quo ha richiamato le modalità di cacciagione vietate e la specie di animali cacciati, posto che all'imputato è stata contestata l'installazione di grandi reti verticali dotate di sistemi di illuminazione e di segnale di richiamo dei tordi, e sono stati rinvenuti di quattro tordi bottacci appena catturati con le reti, chiusi in un sacco di iuta e pronti per essere messi nelle gabbie. 3. Infine, per quanto attiene alla terza doglianza, logico corollario di quanto in precedenza affermato è la superfluità della perizia tecnica volta ad accertare una circostanza non rilevante, ossia la provenienza da caccia, da cattura o da allevamento delle singole specie, ai fini della configurabilità dei reati contestati. Quanto infine alla invocata contraddittorietà tra l'assoluzione disposta dalla Corte d'appello per il reato di violazione di sigilli di cui al capo G, consistita nella soppressione dei volatili, e la condanna per il reato di uccisione di cui al capo F, va rilevato che, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata a pagina 12, l'assoluzione del reato di violazione di sigilli è intervenuta in relazione ai volatili trovati mancanti in occasione dell'accesso del 2 gennaio 2018, ovvero quegli stessi per la cuirruccisione è intervenuta, sempre ad opera della sentenza impugnata, assoluzione con riguardo alla seconda parte del capo F, come chiarito in motivazione sempre a pagina 12 della sentenza. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 5 procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila', ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 aprile 2024 Il Presi ente