Versione
30 aprile 1986
30 aprile 1986
Art. 1. 1. L' articolo 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190 , e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile , come modificato dall' articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".
NOTE
Note al nuovo testo dell' art. 6 della legge n. 190/1985 :
- Il testo vigente dell' art. 2103, primo comma, del codice civile e il seguente:
"Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 190/1985 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati".
"In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile , come modificato dall' articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".
NOTE
Note al nuovo testo dell' art. 6 della legge n. 190/1985 :
- Il testo vigente dell' art. 2103, primo comma, del codice civile e il seguente:
"Art. 2103. (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 190/1985 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. La categoria dei quadri e' costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.
2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.
3. Salvo diversa espressa disposizione, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati".
Commentario • 1
- 1. Soppressione del posto di lavoro: se il lavoratore viene addetto a mansioni superiori, ha diritto ad essere inquadrato nella relativa categoriaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 24 ottobre 2018 · 0.89055103
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3185 del 2009, ha affrontato un'interessante questione in materia di diritto del lavoro. In particolare, se l'ufficio a cui è addetto un dipendente viene soppresso e il lavoratore viene adibito, per un certo periodo, a mansioni proprie di una categoria superiore, questi ha diritto alla relativa differenza retributiva? Nel caso esaminato dalla Cassazione era successo proprio questo: un dipendente delle Poste aveva chiesto di essere assegnato nell'area dei “Quadri”, in quanto, l'Ufficio Ragioneria a cui era addetto era stato soppresso e, quindi, lui era stato addetto, per oltre sei mesi, ad un altro Ufficio, svolgendo mansioni proprie di una …
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Giurisprudenza • 23
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 9002Provvedimento: […] Da tale interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 190 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 106 del 1986), di- scende che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, è libera di stabilire un unico termine per il con- seguimento di tutte le qualifiche comprese nella categoria dei "quadri", […]Leggi di più...
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