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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 837/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valeria Astolfi presso il cui studio in Rimini Via Dei Mille 34 ha eletto domicilio (PEC: stolfi@)ordineavvocatirimini.it ); Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
sede Controparte_1 di Rimini, in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Susanna Minelli del foro di Rimini, elettivamente domiciliato in Rimini, via Macanno n. 25 presso l'Avvocatura della sede dell'Ente, in virtù di procura generale alle liti
- CONVENUTO -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da finalizzato al riconoscimento giudiziale del Parte_1 suo diritto a percepire la pensione di reversibilità del padre deceduto nel 2014 appare immeritevole di accoglimento .
In via pregiudiziale vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, prescrizione CP_ e decadenza dell'azione formulate dall' , essendo sufficiente a tale riguardo rilevare come sia documentalmente provato che la domanda di pensione di reversibilità sia stata presentata in data 26\11\2015 e sia stata accolta dall' CP_1 con decorrenza in data 1\02\2014 e che dal verbale del 26\11\2015 risulta CP_1 che al sia stata riconosciuta l'indennità di frequenza essendo all'epoca Pt_1 minorenne .
Nel merito si evidenzia che la normativa che disciplina l'erogazione della pensione di reversibilità prevede, per la sua liquidazione, il rispetto dei seguenti requisiti: 1) che il soggetto sia stato dichiarato totalmente inabile (indipendentemente dal requisito anagrafico); 2) la vivenza a carico del soggetto deceduto (la vivenza a carico viene identificata come uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza economica e dal mantenimento abituale da parte del dante causa quando il superstite percepisce un reddito non superiore all'importo del trattamento di pensione minimo maggiorato del 30%).
Nel caso di specie risulta allora ostativo all'accoglimento della domanda il mancato riconoscimento dello stato di inabilità del ricorrente alla data del decesso del padre avvenuto in data 12\01\2014.
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 30\07\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_1
1) Rigetta il ricorso .
2) Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Rimini alla udienza pubblica del giorno 30\01\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'