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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/05/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 367/2019 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti DEL PRETE Antonella e MIGLIOLI Alessandro ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Piacenza, Piazza Cavalli 68, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SOMA Cristina, IZAR Massimo e
TRABACCHI Sergio ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in
Piacenza, via Borghetto n. 2/i, come da procura in atti
- RESISTENTE -
e con la chiamata in causa di
(oggi (C.F. e P.I. in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAEGNA Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
nonché di
(oggi in liquidazione) (C.F. e P.I. ) in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MAEGNA Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO - OGGETTO: retribuzione
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, e , in solido tra loro. Controparte_5 CP_1
Esponeva di avere lavorato alle dipendenze di dal Controparte_5
05.08.2008 al 18.06.2017, prestando la propria attività lavorativa presso il reparto logistico della con sede in Rottofreno (Pc). CP_1
Deduceva di avere svolto attività di c.d. pickeraggio, consistente nella operazione di carico o prelievo con l'ausilio di un terminale automatico, essendo abilitata su tutti i progetti e, dopo un certo periodo lavorativo, anche al “pickeraggio” degli assegni, con l'ulteriore mansione di inventariare, spostare ed organizzare il picking degli assegni stessi.
Detta attività lavorativa veniva generalmente svolta dalle ore 07:00 alle ore
17:30/18:00 per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
Sino al mese di febbraio 2013 la aveva applicato il CCNL del Controparte_5 settore Pulizia Multiservizi 31.05.2011 e la ricorrente era stata inquadrata al
Livello 2.
Dal mese di marzo 2013 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, la aveva applicato il CCNL Trasporto Merci Logistica Controparte_5
01.08.2013, inquadrando essa ricorrente al Livello 6J.
Specificava le retribuzioni percepite in corso di rapporto e deduceva che "risulta, ictu oculi, evidente come ad essa esponente non sia stata garantita la "giusta retribuzione" con conseguente violazione dell'art. 36 Cost.”.
Specificava che il conteggio delle somme dovute era stato redatto sulla base delle tabelle retributive previste dal Contratto Collettivo di lavoro del Trasporto
Logistica (applicato a far tempo dall'01.03.2013 in poi anche dal datore di lavoro)
e degli accordi eventuali successivi.
Ai fini della applicazione di tali tabelle retributive (contenute in un contratto collettivo più appropriato al rapporto di lavoro della ricorrente viste le mansioni svolte) la ricorrente era stata inquadrata dall'inizio del rapporto di lavoro e sino all'01.03.2013 al Livello 6 e poi al Livello 5, ricordando che proprio nei profili esemplificativi di questo livello era indicata la mansione di picking.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'esponente, nello svolgimento della propria attività di lavoratrice subordinata alle dipendenze di
è stata retribuita in misura inferiore al parametro di Controparte_5 sufficienza e proporzionalità di cui all'articolo 36 della Costituzione della
Repubblica Italiana e pertanto Piaccia al Giudice Ill.mo condannare CP_5
e in solido tra di loro ex articolo 29 del D. L.vo 10/9/2003
[...] CP_1
n.276, a versare all'esponente la somma di euro 43.940,85 o quell'altra maggiore
o minore che risulterà in corso di causa a titolo di differenze retributive tra quanto
2 percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Piaccia altresì al Giudice Ill.mo accertare e dichiarare che l'esponente è stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte e, di conseguenza, condannare
e , in solido tra loro, a versare all'esponente, la Controparte_5 CP_1 somma di euro 43.940,85 o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi in distrazione ex articolo
93 c.p.c.”.
La si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo Controparte_6 la nullità delle domande ex adverso proposte per difetto di allegazione circa le ragioni poste alla base della domanda proposta ex art. 36 Cost. e, con riferimento alla domanda di superiore inquadramento, in riferimento alle superiori mansioni, senza alcuna indicazione dei c.d. minimi tabellari e dei titoli per il quale venivano rivendicate le somme meglio specificate in atti, con conteggi del tutto generici.
Deduceva, in ogni caso, la correttezza dell'inquadramento applicato alla ricorrente. Eccepiva inoltre l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati fino al 30.05.2014.
si è costituita ritualmente in giudizio, domandando, preliminarmente, CP_1 la chiamata in causa di e del per essere CP_2 CP_4 manlevata da dette società in caso di accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente;
nel merito evidenziando la diversità dei due contratti di appalto dedotti in giudizio ed eccependo la mancanza di ogni responsabilità solidale in ordine al primo di detti contratti.
Ha eccepito la genericità dei conteggi prodotti nonchè la prescrizione dei crediti vantati fino al 30.05.2014.
Autorizzata la chiamata in causa, e del si CP_2 CP_4 costituivano eccependo la nullità/invalidità della c.d. clausola di manleva e, comunque, la inoperatività - non opponibilità della stessa nei loro confronti.
In subordine contestavano integralmente nel merito la fondatezza della domanda proposta nei loro confronti.
In pendenza del processo, è stata dichiarata la interruzione del giudizio nei soli confronti di a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata Controparte_5 con sentenza resa dal Tribunale di Milano il 23/11/23 nel procedimento n. 989-
1/2023 RPU.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'escussione di diversi testimoni.
3 All'udienza del 29.04.2025 la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, invitava le parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
*
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte e già ampiamente affrontate questo Tribunale e decise con sentenza n.
246/2024 del 19.09.2024 cui si intende fare espresso riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Parte ricorrente ha proposto due domande:
a) una domanda volta a fare accertare che la ricorrente è stata retribuita in misura inferiore al parametro della sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost con condanna delle parti convenute al pagamento della somma di euro 43.940,85 o della diversa somma accertata in causa;
b) una diversa ed autonoma domanda volta a fare accertare che la ricorrente era stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte con condanna delle parti convenute al pagamento della somma di euro 43.940,85 o della diversa somma accertata in causa.
La domanda sub a) risulta essere non solo nulla rna anche del tutto infondata in quanto il ricorso non contiene alcuna allegazione delle ragioni fattuali e giuridiche poste alla base di detta domanda risolvendosi sul punto in un del tutto generico ed apodittico richiamo ai principi generali afferenti la nozione di retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost. senza la benché minima allegazione (diversa dalla semplice elencazione delle somme percepite nel corso degli anni) e prova delle ragioni fattuali poste alla base di detta domanda e senza, nel contempo, la benché minima allegazione delle ragioni giuridiche pure da articolare alla base di detta domanda. A riprova si richiama il punto 12 del ricorso nel punto in cui si afferma che "risulta, ictu oculi, evidente come all'esponente non sia stata garantita la "giusta retribuzione””, senza la indicazione degli elementi, fattuali e giuridici, fondanti detta apodittica asserzione.
Né è dato comprendere come elementi contrari possano essere desunti sia dalle produzioni documentali effettuate sia dalla esperita attività istruttoria, avente per oggetto le mansioni in concreto svolte nel corso degli anni dalla ricorrente.
Con riferimento alla domanda sub b), sempre se non si è inteso male il ricorso, è stato allegato:
- che la ricorrente (v. punto 4 ricorso) ha svolto "svariate mansioni e principalmente quella di pickeraggio" con la specificazione sia che "la mansione di pickeraggio (o picking) consiste nella operazione di carico o prelievo con
l'ausilio di un terminale automatico" sia che "la ricorrente era abilitata su tutti i
4 progetti e, dopo un certo periodo lavorativo, è stata abilitata anche al
"pickeraggio" degli assegni (con l'ulteriore mansione di inventariare, spostare ed organizzare il picking degli assegni stessi)”.
- che (v. punto 17 ricorso) “il conteggio è stato redatto sulla base delle tabelle retributive previste nel contratto collettivo di lavoro del Trasporto
Logistica (applicato dal 01.03.2013 in poi anche alla datrice di lavoro) e degli accordi eventuali successivi. Ai fini della applicazione di tali tabelle retributive
(contenute in un contratto collettivo più appropriato al rapporto di lavoro dell'esponente viste le mansioni svolte) la ricorrente è stata inquadrata dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al 01.03.2013 al Livello 6 (nel quale rientrano "i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità e autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici") e poi al Livello 5 (nel quale rientrano "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro”). Proprio nei profili esemplificativi di questo livello è indicata la mansione di picking o pickeraggio".
Ciò precisato, l'attività istruttoria esperita ha consentito di appurare lo svolgimento da parte della ricorrente della attività di "pickeraggio" consistente nel predisporre e chiudere le scatole sul carrello e posizionarle a mano sulla rulliera
(v. dich. ), che risultano essere sostanzialmente corrispondenti a quelle dei Tes_1 testi ("il lavoro della ricorrente consisteva nel prelievo dei colli di Tes_2 cancelleria dalle scaffalature e li posizionava sulla rulliera..."); ("è vero;
Tes_3 la ricorrente ha svolto mansione di pickerista …"); ("nel periodo in cui ho Tes_4 lavorato alla Step la ricorrente faceva lavoro di picking, ossia preparazione merci.
Preciso che il lavoro della ricorrente consisteva nel prelievo di pezzi di cancelleria dalle scaffalature e li posizionava sulla rulliera..."); OP ("la ricorrente ha sempre svolto l'attività di pickerista..."). Non ha trovato riscontro, nelle dichiarazioni dei predetti testi, quanto ulteriormente allegato in ricorso in ordine alla circostanza che la ricorrente si occupava dell'inventario degli assegni e delle mansioni connesse e consequenziali.
Se così è in punto di ricostruzione fattuale dei compiti lavorativi in concreto svolti dalla ricorrente, non è dato comprendere le ragioni giuridiche del superiore inquadramento richiesto, anche volendo pretermettere la circostanza pure significativa che in sede di conclusioni (v. pag. 18 ricorso) la difesa della ricorrente si è per così dire limitata a chiedere di "accertare e dichiarare che
l'esponente è stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte e di conseguenza condannare Controparte_7
in solido a versare alla ricorrente la somma di euro 43.940,85 o quell'altra
[...]
5 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto", senza la benché minima specificazione ed individuazione del superiore livello richiesto e ritenuto spettante.
In particolare, con riferimento all'iniziale periodo lavorativo (vale a dire quello dall'inizio del rapporto di lavoro fino al 01.03.2013) non è assolutamente dato capire le ragioni per cui (se non si è inteso male) è stato preso come punto di riferimento un contratto collettivo (vale a dire quello del Trasporto Logistica) sicuramente non applicato (per stessa ammissione della difesa di parte ricorrente) dalla società datrice di lavoro.
Con riferimento al periodo successivo non è dato comprendere le ragioni per cui l'attività svolta dalla ricorrente (come sopra ricostruita) debba essere inquadrata al Livello 6 (e non come avvenuto al Livello 6J) atteso che la contrattazione collettiva espressamente prevede che per detto inquadramento non è sufficiente lo svolgimento di attività di movimentazione merci (come sicuramente effettuato dalla ricorrente) ma occorre anche che detta attività di movimentazione avvenga con l'utilizzo di mezzi di collocamento semplici.
A tale ultimo riguardo non è dato comprendere né dal testo del ricorso né alla luce delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra se ed eventualmente quale mezzo di sollevamento era utilizzato dalla ricorrente.
Dette osservazioni appaiono di per sé sufficienti ad escludere il diritto della ricorrente all'inquadramento al superiore Livello 5 atteso che dalle dichiarazioni dei testi sopra ricordate è emerso che la stessa ha sempre svolto le medesime mansioni per tutto l'arco della sua prestazione lavorativa, senza alcuna variazione sostanziale di sorta ovviamente in senso "migliorativo" e di una maggiore professionalità.
Non solo, rna, ulteriormente ed autonomamente, la declaratoria di detto Livello 5 afferisce a “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali”.
Se così è non è dato ugualmente comprendere, né sulla base del ricorso ne sulla base delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, se e quali periodi
(pur brevi) di pratica sono stati svolti dalla ricorrente per entrare in possesso delle sopra ricordate adeguate conoscenze professionali, richieste per abilitarsi allo svolgimento delle attività previste in detto Livello 5.
Proprio il mancato riscontro in ordine a quello che appare essere l'elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al Livello 5 rende sostanzialmente irrilevante la considerazione che nei profili professionali di detto livello è indicata la mansione di picking o pickeraggio atteso che detta indicazione presuppone l'allegazione e prova del preventivo svolgimento di periodi pur brevi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali, di cui (come detto) non vi è alcuna allegazione né alcun riscontro né in ricorso né nelle risultanze della esperita attività istruttoria.
In ogni caso, impregiudicato quanto detto sopra, si osserva, ulteriormente ed
6 autonomamente, che la domanda in esame va respinta anche perché neppure è dato comprendere dal tenore complessivo del ricorso, conclusioni comprese, il preciso arco temporale dell'inquadramento al Livello 6 ed il preciso arco temporale dell'inquadramento al Livello 5, atteso che anche a tale fondamentale riguardo nulla viene specificato in ricorso e nulla si può desumere dalle testimonianze assunte che, come già ricordato, sono state concordi nel riferire che la ricorrente ha sempre svolto, per tutto l'arco della sua prestazione di lavoro, le medesime mansioni, senza alcuna significativa modifica.
A tutto ciò deve aggiungersi la ulteriore osservazione che la difesa delle parti convenute e chiamate in causa è condivisibile anche nel punto in cui evidenzia, in ordine al c.d. quantum debeatur, la radicale genericità dei conteggi prodotti non essendovi specificazioni in ricorso in ordine alla indicazione dei cosiddetti minimi tabellari ed in ordine ai titoli sulla base dei quali rivendicare le non esigue somme richieste, a ciò aggiungendosi che neppure è data comprendere come ed in che modo le risultanze istruttorie documentali e testimoniali possano riscontrare positivamente quanto allegato in ricorso in ordine all'orario di inizio (ore 07:00) e fine (ore 17:30-18:00) dell'attività lavorativa articolata in cinque giorni alla settimana, come allegata in ricorso.
La infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di
[...]
(e, inizialmente, anche nei confronti della ) CP_1 Controparte_6 esime dal valutare la domanda di manleva proposta, in via subordinata, da detta società nei confronti degli altri due soggetti processuali poi chiamati in causa.
Nonostante l'esito del giudizio, sussistono ragioni di opportunità valutate in via esclusivamente equitativa tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 29/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avv.ti DEL PRETE Antonella e MIGLIOLI Alessandro ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Piacenza, Piazza Cavalli 68, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SOMA Cristina, IZAR Massimo e
TRABACCHI Sergio ed elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in
Piacenza, via Borghetto n. 2/i, come da procura in atti
- RESISTENTE -
e con la chiamata in causa di
(oggi (C.F. e P.I. in persona del legale CP_2 CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MAEGNA Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO -
nonché di
(oggi in liquidazione) (C.F. e P.I. ) in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MAEGNA Andrea ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale, come da procura in atti
- TERZO CHIAMATO - OGGETTO: retribuzione
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2019, Parte_1 ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, e , in solido tra loro. Controparte_5 CP_1
Esponeva di avere lavorato alle dipendenze di dal Controparte_5
05.08.2008 al 18.06.2017, prestando la propria attività lavorativa presso il reparto logistico della con sede in Rottofreno (Pc). CP_1
Deduceva di avere svolto attività di c.d. pickeraggio, consistente nella operazione di carico o prelievo con l'ausilio di un terminale automatico, essendo abilitata su tutti i progetti e, dopo un certo periodo lavorativo, anche al “pickeraggio” degli assegni, con l'ulteriore mansione di inventariare, spostare ed organizzare il picking degli assegni stessi.
Detta attività lavorativa veniva generalmente svolta dalle ore 07:00 alle ore
17:30/18:00 per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
Sino al mese di febbraio 2013 la aveva applicato il CCNL del Controparte_5 settore Pulizia Multiservizi 31.05.2011 e la ricorrente era stata inquadrata al
Livello 2.
Dal mese di marzo 2013 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, la aveva applicato il CCNL Trasporto Merci Logistica Controparte_5
01.08.2013, inquadrando essa ricorrente al Livello 6J.
Specificava le retribuzioni percepite in corso di rapporto e deduceva che "risulta, ictu oculi, evidente come ad essa esponente non sia stata garantita la "giusta retribuzione" con conseguente violazione dell'art. 36 Cost.”.
Specificava che il conteggio delle somme dovute era stato redatto sulla base delle tabelle retributive previste dal Contratto Collettivo di lavoro del Trasporto
Logistica (applicato a far tempo dall'01.03.2013 in poi anche dal datore di lavoro)
e degli accordi eventuali successivi.
Ai fini della applicazione di tali tabelle retributive (contenute in un contratto collettivo più appropriato al rapporto di lavoro della ricorrente viste le mansioni svolte) la ricorrente era stata inquadrata dall'inizio del rapporto di lavoro e sino all'01.03.2013 al Livello 6 e poi al Livello 5, ricordando che proprio nei profili esemplificativi di questo livello era indicata la mansione di picking.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'esponente, nello svolgimento della propria attività di lavoratrice subordinata alle dipendenze di
è stata retribuita in misura inferiore al parametro di Controparte_5 sufficienza e proporzionalità di cui all'articolo 36 della Costituzione della
Repubblica Italiana e pertanto Piaccia al Giudice Ill.mo condannare CP_5
e in solido tra di loro ex articolo 29 del D. L.vo 10/9/2003
[...] CP_1
n.276, a versare all'esponente la somma di euro 43.940,85 o quell'altra maggiore
o minore che risulterà in corso di causa a titolo di differenze retributive tra quanto
2 percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Piaccia altresì al Giudice Ill.mo accertare e dichiarare che l'esponente è stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte e, di conseguenza, condannare
e , in solido tra loro, a versare all'esponente, la Controparte_5 CP_1 somma di euro 43.940,85 o quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese diritti ed onorari da liquidarsi in distrazione ex articolo
93 c.p.c.”.
La si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo Controparte_6 la nullità delle domande ex adverso proposte per difetto di allegazione circa le ragioni poste alla base della domanda proposta ex art. 36 Cost. e, con riferimento alla domanda di superiore inquadramento, in riferimento alle superiori mansioni, senza alcuna indicazione dei c.d. minimi tabellari e dei titoli per il quale venivano rivendicate le somme meglio specificate in atti, con conteggi del tutto generici.
Deduceva, in ogni caso, la correttezza dell'inquadramento applicato alla ricorrente. Eccepiva inoltre l'estinzione per prescrizione dei crediti vantati fino al 30.05.2014.
si è costituita ritualmente in giudizio, domandando, preliminarmente, CP_1 la chiamata in causa di e del per essere CP_2 CP_4 manlevata da dette società in caso di accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente;
nel merito evidenziando la diversità dei due contratti di appalto dedotti in giudizio ed eccependo la mancanza di ogni responsabilità solidale in ordine al primo di detti contratti.
Ha eccepito la genericità dei conteggi prodotti nonchè la prescrizione dei crediti vantati fino al 30.05.2014.
Autorizzata la chiamata in causa, e del si CP_2 CP_4 costituivano eccependo la nullità/invalidità della c.d. clausola di manleva e, comunque, la inoperatività - non opponibilità della stessa nei loro confronti.
In subordine contestavano integralmente nel merito la fondatezza della domanda proposta nei loro confronti.
In pendenza del processo, è stata dichiarata la interruzione del giudizio nei soli confronti di a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata Controparte_5 con sentenza resa dal Tribunale di Milano il 23/11/23 nel procedimento n. 989-
1/2023 RPU.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché con l'escussione di diversi testimoni.
3 All'udienza del 29.04.2025 la scrivente, divenuta medio tempore titolare del procedimento, invitava le parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo con indicazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
*
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte e già ampiamente affrontate questo Tribunale e decise con sentenza n.
246/2024 del 19.09.2024 cui si intende fare espresso riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Parte ricorrente ha proposto due domande:
a) una domanda volta a fare accertare che la ricorrente è stata retribuita in misura inferiore al parametro della sufficienza e proporzionalità di cui all'art. 36 Cost con condanna delle parti convenute al pagamento della somma di euro 43.940,85 o della diversa somma accertata in causa;
b) una diversa ed autonoma domanda volta a fare accertare che la ricorrente era stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte con condanna delle parti convenute al pagamento della somma di euro 43.940,85 o della diversa somma accertata in causa.
La domanda sub a) risulta essere non solo nulla rna anche del tutto infondata in quanto il ricorso non contiene alcuna allegazione delle ragioni fattuali e giuridiche poste alla base di detta domanda risolvendosi sul punto in un del tutto generico ed apodittico richiamo ai principi generali afferenti la nozione di retribuzione sufficiente e proporzionata ai sensi dell'art. 36 Cost. senza la benché minima allegazione (diversa dalla semplice elencazione delle somme percepite nel corso degli anni) e prova delle ragioni fattuali poste alla base di detta domanda e senza, nel contempo, la benché minima allegazione delle ragioni giuridiche pure da articolare alla base di detta domanda. A riprova si richiama il punto 12 del ricorso nel punto in cui si afferma che "risulta, ictu oculi, evidente come all'esponente non sia stata garantita la "giusta retribuzione””, senza la indicazione degli elementi, fattuali e giuridici, fondanti detta apodittica asserzione.
Né è dato comprendere come elementi contrari possano essere desunti sia dalle produzioni documentali effettuate sia dalla esperita attività istruttoria, avente per oggetto le mansioni in concreto svolte nel corso degli anni dalla ricorrente.
Con riferimento alla domanda sub b), sempre se non si è inteso male il ricorso, è stato allegato:
- che la ricorrente (v. punto 4 ricorso) ha svolto "svariate mansioni e principalmente quella di pickeraggio" con la specificazione sia che "la mansione di pickeraggio (o picking) consiste nella operazione di carico o prelievo con
l'ausilio di un terminale automatico" sia che "la ricorrente era abilitata su tutti i
4 progetti e, dopo un certo periodo lavorativo, è stata abilitata anche al
"pickeraggio" degli assegni (con l'ulteriore mansione di inventariare, spostare ed organizzare il picking degli assegni stessi)”.
- che (v. punto 17 ricorso) “il conteggio è stato redatto sulla base delle tabelle retributive previste nel contratto collettivo di lavoro del Trasporto
Logistica (applicato dal 01.03.2013 in poi anche alla datrice di lavoro) e degli accordi eventuali successivi. Ai fini della applicazione di tali tabelle retributive
(contenute in un contratto collettivo più appropriato al rapporto di lavoro dell'esponente viste le mansioni svolte) la ricorrente è stata inquadrata dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al 01.03.2013 al Livello 6 (nel quale rientrano "i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità e autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici") e poi al Livello 5 (nel quale rientrano "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro”). Proprio nei profili esemplificativi di questo livello è indicata la mansione di picking o pickeraggio".
Ciò precisato, l'attività istruttoria esperita ha consentito di appurare lo svolgimento da parte della ricorrente della attività di "pickeraggio" consistente nel predisporre e chiudere le scatole sul carrello e posizionarle a mano sulla rulliera
(v. dich. ), che risultano essere sostanzialmente corrispondenti a quelle dei Tes_1 testi ("il lavoro della ricorrente consisteva nel prelievo dei colli di Tes_2 cancelleria dalle scaffalature e li posizionava sulla rulliera..."); ("è vero;
Tes_3 la ricorrente ha svolto mansione di pickerista …"); ("nel periodo in cui ho Tes_4 lavorato alla Step la ricorrente faceva lavoro di picking, ossia preparazione merci.
Preciso che il lavoro della ricorrente consisteva nel prelievo di pezzi di cancelleria dalle scaffalature e li posizionava sulla rulliera..."); OP ("la ricorrente ha sempre svolto l'attività di pickerista..."). Non ha trovato riscontro, nelle dichiarazioni dei predetti testi, quanto ulteriormente allegato in ricorso in ordine alla circostanza che la ricorrente si occupava dell'inventario degli assegni e delle mansioni connesse e consequenziali.
Se così è in punto di ricostruzione fattuale dei compiti lavorativi in concreto svolti dalla ricorrente, non è dato comprendere le ragioni giuridiche del superiore inquadramento richiesto, anche volendo pretermettere la circostanza pure significativa che in sede di conclusioni (v. pag. 18 ricorso) la difesa della ricorrente si è per così dire limitata a chiedere di "accertare e dichiarare che
l'esponente è stata inquadrata ad un livello inferiore a quello spettante in base alle mansioni svolte e di conseguenza condannare Controparte_7
in solido a versare alla ricorrente la somma di euro 43.940,85 o quell'altra
[...]
5 maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal di del dovuto", senza la benché minima specificazione ed individuazione del superiore livello richiesto e ritenuto spettante.
In particolare, con riferimento all'iniziale periodo lavorativo (vale a dire quello dall'inizio del rapporto di lavoro fino al 01.03.2013) non è assolutamente dato capire le ragioni per cui (se non si è inteso male) è stato preso come punto di riferimento un contratto collettivo (vale a dire quello del Trasporto Logistica) sicuramente non applicato (per stessa ammissione della difesa di parte ricorrente) dalla società datrice di lavoro.
Con riferimento al periodo successivo non è dato comprendere le ragioni per cui l'attività svolta dalla ricorrente (come sopra ricostruita) debba essere inquadrata al Livello 6 (e non come avvenuto al Livello 6J) atteso che la contrattazione collettiva espressamente prevede che per detto inquadramento non è sufficiente lo svolgimento di attività di movimentazione merci (come sicuramente effettuato dalla ricorrente) ma occorre anche che detta attività di movimentazione avvenga con l'utilizzo di mezzi di collocamento semplici.
A tale ultimo riguardo non è dato comprendere né dal testo del ricorso né alla luce delle dichiarazioni testimoniali di cui sopra se ed eventualmente quale mezzo di sollevamento era utilizzato dalla ricorrente.
Dette osservazioni appaiono di per sé sufficienti ad escludere il diritto della ricorrente all'inquadramento al superiore Livello 5 atteso che dalle dichiarazioni dei testi sopra ricordate è emerso che la stessa ha sempre svolto le medesime mansioni per tutto l'arco della sua prestazione lavorativa, senza alcuna variazione sostanziale di sorta ovviamente in senso "migliorativo" e di una maggiore professionalità.
Non solo, rna, ulteriormente ed autonomamente, la declaratoria di detto Livello 5 afferisce a “lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali”.
Se così è non è dato ugualmente comprendere, né sulla base del ricorso ne sulla base delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, se e quali periodi
(pur brevi) di pratica sono stati svolti dalla ricorrente per entrare in possesso delle sopra ricordate adeguate conoscenze professionali, richieste per abilitarsi allo svolgimento delle attività previste in detto Livello 5.
Proprio il mancato riscontro in ordine a quello che appare essere l'elemento essenziale caratterizzante l'inquadramento al Livello 5 rende sostanzialmente irrilevante la considerazione che nei profili professionali di detto livello è indicata la mansione di picking o pickeraggio atteso che detta indicazione presuppone l'allegazione e prova del preventivo svolgimento di periodi pur brevi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali, di cui (come detto) non vi è alcuna allegazione né alcun riscontro né in ricorso né nelle risultanze della esperita attività istruttoria.
In ogni caso, impregiudicato quanto detto sopra, si osserva, ulteriormente ed
6 autonomamente, che la domanda in esame va respinta anche perché neppure è dato comprendere dal tenore complessivo del ricorso, conclusioni comprese, il preciso arco temporale dell'inquadramento al Livello 6 ed il preciso arco temporale dell'inquadramento al Livello 5, atteso che anche a tale fondamentale riguardo nulla viene specificato in ricorso e nulla si può desumere dalle testimonianze assunte che, come già ricordato, sono state concordi nel riferire che la ricorrente ha sempre svolto, per tutto l'arco della sua prestazione di lavoro, le medesime mansioni, senza alcuna significativa modifica.
A tutto ciò deve aggiungersi la ulteriore osservazione che la difesa delle parti convenute e chiamate in causa è condivisibile anche nel punto in cui evidenzia, in ordine al c.d. quantum debeatur, la radicale genericità dei conteggi prodotti non essendovi specificazioni in ricorso in ordine alla indicazione dei cosiddetti minimi tabellari ed in ordine ai titoli sulla base dei quali rivendicare le non esigue somme richieste, a ciò aggiungendosi che neppure è data comprendere come ed in che modo le risultanze istruttorie documentali e testimoniali possano riscontrare positivamente quanto allegato in ricorso in ordine all'orario di inizio (ore 07:00) e fine (ore 17:30-18:00) dell'attività lavorativa articolata in cinque giorni alla settimana, come allegata in ricorso.
La infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di
[...]
(e, inizialmente, anche nei confronti della ) CP_1 Controparte_6 esime dal valutare la domanda di manleva proposta, in via subordinata, da detta società nei confronti degli altri due soggetti processuali poi chiamati in causa.
Nonostante l'esito del giudizio, sussistono ragioni di opportunità valutate in via esclusivamente equitativa tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Piacenza, 29/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
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