CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 880/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 2.4.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f ) res. Roma via S. Angela Merici, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Giuseppe Martella (cf e dall'Avv. Giovanni Maria Zito (cf ) el. C.F._2 C.F._3
Dom. presso lo studio dei difensori in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina 63, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec:
fax 0645753620 Email_1 Email_2 appellante e
n. Roma il 7/7/1942 (cf. ) ivi res. via Controparte_1 C.F._4
Chiusi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Sferra (cf
) giusta procura in atti, el. Dom. presso lo studio del difensore C.F._5 in Roma via Chiusi 31, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi fax 0639730863 appellata Email_3
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 15362/2019
Oggetto: pagamento somma Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso ex art. 702 bis cpc ha chiamato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di € 5.138,00 oltre
[...] interessi, somma che sarebbe stata illegittimamente incassata dal , CP_1 quietanzata ai signori e ma non iscritta a bilancio del condominio di Pt_1 CP_2 via S.Angela Merici 96 amministrato dal . CP_1
Si è costituito in giudizio il convenuto eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, infine, nel merito affermando l'infondatezza della domanda di controparte. A seguito della concessione del termine per l'esperimento della mediazione ed il mutamento del rito, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n. 15362/2019 il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal
[...]
affermando, nel merito, che l'accusa di appropriazione da parte del CP_1 [...]
delle somme pagate postulerebbe una ipotesi di mala gestio ai sensi CP_1 dell'art.1129 c.c. e non un giudizio di carattere restitutorio, condannando la Pt_1 al pagamento delle spese di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma Pt_1 con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado. Si è costituito in appello il chiedendo dichiararsi inammissibile CP_1
l'impugnazione e, nel merito, il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alle spese del grado. All'udienza del 2/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il difetto di legittimazione passiva del in quanto citato in proprio CP_1
e non quale amministratore del condominio non essendo provato che i duplici esborsi sarebbero avvenuti direttamente nei confronti del in proprio. CP_1
Il motivo di impugnazione è infondato. Risulta infatti dagli atti che con raccomandata a mano del 26/2/2013 l'allora amministratore comunica il doppio pagamento di costi Cosap riferiti CP_1 all'occupazione di suolo pubblico avvenuta per installazione di una impalcatura nell'anno 2013 quando la non era ancora proprietaria dell'immobile sito nel Pt_1 condominio e che, con comunicazione dell'amministratore del 6/2/2014, CP_1 quest'ultimo comunicava alla l'esistenza di un credito di € 1.944,00 per Pt_1 pagamento duplicato di spese di riscaldamento relative all'anno 2013 derivante dal distacco della condomina dall'impianto centralizzato, credito che sarebbe stato scalato sulle rate condominiali dell'anno 2014. Da tale documentazione risulta evidente che i doppi pagamenti effettuati dalla Pt_1 risultano effettuati non al in proprio ma allo stesso quale amministratore CP_1 del condominio, per causali inerenti spese condominiali. La nota dell'amministratore che è subentrato al , il quale afferma che CP_1 risulterebbe omessa l'indicazione a bilancio del credito della non costituisce Pt_1 prova dell'appropriazione delle somme da parte del non essendovi alcun CP_1
2 elemento in atti del versamento delle somme su un conto intestato al ma, CP_1 semmai, un vizio relativo alla trasparenza del bilancio approvato dall'assemblea in data 28/4/2014 la cui delibera di approvazione sarebbe dovuta essere impugnata dalla nei termini previsti dall'art. 1137 c.c. (Cass. sent. n. 29618/2022), Pt_1 termini ampiamente scaduti alla data di instaurazione del giudizio di primo grado. Conseguentemente non sussiste alcun elemento per consentire di ritenere che il
[...]
si sia appropriato delle somme e che, quindi, potesse essere chiamato in CP_1 proprio a rispondere di detta appropriazione non rinvenendosi neanche nella nota del nuovo amministratore del 4/8/2017 che vi sia nella cassa del condominio un ammanco corrispondente agli importi di cui alle note inviate dal alla CP_1
Pt_1
Inoltre, anche a voler ritenere che le note inviate dal in data 26/2/2013 e CP_1
6/2/2014 costituiscano un riconoscimento di debito, le stesse costituiscono un riconoscimento di debito da parte di chi, all'epoca, rappresentava il Condominio cioè il suo amministratore e, quindi, in assenza di prova della percezione del denaro da parte del il riconoscimento del debito non può essere riferibile al CP_1 CP_1 in proprio, bensì al Condominio. Sul punto ritiene quindi la Corte di condividere e, quindi, di confermare la sentenza impugnata. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione del DM n.55/2014 nella determinazione delle spese di lite di primo grado. In particolare l'appellante si duole dell'eccessività delle spese liquidate in primo grado nella misura di € 3.800,00 oltre IVA e cpa che, a suo dire, sarebbero esorbitanti rispetto a quanto previsto dal DM n. 55/2014 per la causa avente valore di € 5.138,00. Il motivo è fondato. Osserva difatti la Corte che pur applicando i parametri massimi previsti dal DM n. 55/2014 in relazione alle cause di valore compreso tra € 1.101,00 e 5.200,00, l'importo delle spese di primo grado sarebbe stato di € 2.978,00, inferiore a quello liquidato dal Tribunale (€ 3.800). Orbene, non emergendo nella sentenza impugnata elementi di particolare complessità della lite né elementi per cui disporre l'aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 del citato DM, appare evidente che l'importo delle spese liquidato in primo grado violi i parametri di cui al DM n. 55/2014 e debba essere riliquidato nella misura di € 2.552,00 in applicazione dei parametri medi del citato decreto, in parziale riforma della sentenza impugnata. Conclusivamente l'appello proposto da deve essere parzialmente Parte_1 accolto con riferimento alla sola statuizione sulla liquidazione delle spese di primo grado con conferma nel resto della sentenza n. 15362/2019 del Tribunale di Roma. In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate nella misura del 50% ponendo il restante 50% a carico dell'appellante parzialmente soccombente e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da €1.101,00 ad € 5.200,00 sulla base del valore della causa (€ 5.138).
PQM
3 La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 15362 dell'anno 2019, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)accoglie parzialmente l'appello con riferimento al capo inerente la liquidazione delle spese di primo grado poste a carico della che riliquida nella Parte_1 misura di € 2.552,00 oltre spese generali, Iva e Cpa. b)conferma nel resto la sentenza impugnata c)compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura del 50% condannando l'appellante a pagare all'appellato il restante 50% Parte_1 che liquida in euro 1.457,50, oltre a rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge. Roma, li 15 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
4