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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4889/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03466-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 16), il sig.
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 04.12.2023 e relativo ad I.R.P.E.F/ADD.LI REG. e COM. e connessi interessi e sanzioni concernente il periodo d'imposta 2017 per un importo complessivo del valore di €. 28.661,00, ripartito in € 15.085,00 per imposte ed €
13.576,50 per sanzioni.
I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo di opposizione che puntava ad invalidare l'atto impugnato sotto il profilo della violazione dell'obbligo di motivazione, non essendo stato allegato né riprodotto il contenuto dell'atto presupposto rappresentato dall'accertamento nei confronti della società “Società_1 di Ricorrente_1 Sas” di cui il ricorrente risultava socio.
Invero, il giudice di primo grado così motivava il rigetto del motivo di ricorso: “Nella fattispecie concreta l'avviso di accertamento impugnato contiene il richiamo per relationem all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ossia per rinvio ad elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti i quali devono essere allegati ovvero riprodotti nei loro principali elementi descrittivi”.
Piuttosto, veniva accolto l'altro motivo di ricorso che chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui era stata evidenziata l'erronea attribuzione dell'intero maggior reddito societario accertato nei confronti del ricorrente nonostante la sua quota di partecipazione in qualità di socio accomandatario fosse paritaria a quella del socio accomandante, pari al 50% dell'intero capitale sociale.
Proponeva appello il contribuente sostenendo che la sentenza impugnata era viziata non avendo tenuto conto che l'avviso di accertamento nei confronti della società di persone non era stato allegato all'atto impugnato né tantomeno richiamato nel suo contenuto né poteva dedursi la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del socio accomandatario sulla base del suo diritto di accesso agli atti societari, atteso che l'atto non era mai stato notificato presso la sede sociale. A parere dell'appellante, quindi, “l'avviso di accertamento impugnato risulta essere NULLO per omessa notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso per evidente carenza di motivazione”.
Insisteva pertanto per la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese a carico di controparte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche in sede di discussione orale all'udienza del 19.01.2026 l'appellante si è soffermato sul difetto di notifica dell'accertamento nei confronti della società insistendo sui vizi di tale procedimento notificatorio.
Come eccepito da controparte tale motivo di doglianza non era presente nel ricorso introduttivo e pertanto non può essere sollevato per la prima volta in grado di appello. Al netto quindi della palese inammissibilità del motivo di doglianza si rileva che come già rilevato in primo grado tale accertamento nei confronti della società è risultato definitivo per mancata impugnazione e pertanto non può in questa sede la parte essere rimessa in termini per far valere vizi che non sono stati eccepiti nella sede di merito.
L'ufficio, dal suo canto, ha ribadito che l'avviso di accertamento societario è stato regolarmente notificato alla società in accomandita semplice tramite pec all'indirizzo indicato in camera di commercio (Email_3 come da visura camerale in atti).
Va respinto anche l'altro motivo di appello fondato sul difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché rimandava al predetto avviso di accertamento societario che non era stato allegato all'avviso impugnato. La doglianza si appalesa priva di pregio sol che si tenga conto del ruolo assunto dal ricorrente nella società di persone, trattandosi di socio accomandatario che rivestiva la carica gestoria e quindi nella sua veste aveva agevole accesso a tutta la documentazione sociale ed essendo il soggetto preposto, in qualità di legale rappresentante dell'ente sociale, alla lettura della posta elettronica certificata pervenuta all'indirizzo sociale, ove è stato recapitato l'accertamento nei confronti della società.
Mette conto evidenziare che tale presunzione di conoscenza del socio - rafforzata dallo svolgimento del ruolo gestorio - è stata ripetutamente riconosciuta dalla Cassazione, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (cfr. Cass., Sez. VI, 28.11.2014, n. 25296, che richiama Cass., Sez. trib., 12.3.2014, n. 5645).
Recentemente, la Cassazione è tornata sul tema con riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi, ribadendo che il rinvio "per relationem", nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale (cfr. Cass. sez. V, n. 20157/2021, da ultimo Cass. n. 29027/2024).
Nella fattispecie in esame tale presunzione di conoscenza trova il suo fondamento non solo nel ruolo gestorio del socio accomandatario ma anche nella ristretta compagine sociale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente DEL BENE ADRIANO, Relatore DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4889/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17331/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16 e pubblicata il 02/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03466-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli (sez. 16), il sig.
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 04.12.2023 e relativo ad I.R.P.E.F/ADD.LI REG. e COM. e connessi interessi e sanzioni concernente il periodo d'imposta 2017 per un importo complessivo del valore di €. 28.661,00, ripartito in € 15.085,00 per imposte ed €
13.576,50 per sanzioni.
I giudici di primo grado accoglievano parzialmente il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo di opposizione che puntava ad invalidare l'atto impugnato sotto il profilo della violazione dell'obbligo di motivazione, non essendo stato allegato né riprodotto il contenuto dell'atto presupposto rappresentato dall'accertamento nei confronti della società “Società_1 di Ricorrente_1 Sas” di cui il ricorrente risultava socio.
Invero, il giudice di primo grado così motivava il rigetto del motivo di ricorso: “Nella fattispecie concreta l'avviso di accertamento impugnato contiene il richiamo per relationem all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ossia per rinvio ad elementi di fatto risultanti da altri atti e documenti i quali devono essere allegati ovvero riprodotti nei loro principali elementi descrittivi”.
Piuttosto, veniva accolto l'altro motivo di ricorso che chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato nella parte in cui era stata evidenziata l'erronea attribuzione dell'intero maggior reddito societario accertato nei confronti del ricorrente nonostante la sua quota di partecipazione in qualità di socio accomandatario fosse paritaria a quella del socio accomandante, pari al 50% dell'intero capitale sociale.
Proponeva appello il contribuente sostenendo che la sentenza impugnata era viziata non avendo tenuto conto che l'avviso di accertamento nei confronti della società di persone non era stato allegato all'atto impugnato né tantomeno richiamato nel suo contenuto né poteva dedursi la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del socio accomandatario sulla base del suo diritto di accesso agli atti societari, atteso che l'atto non era mai stato notificato presso la sede sociale. A parere dell'appellante, quindi, “l'avviso di accertamento impugnato risulta essere NULLO per omessa notifica dell'atto presupposto ed in ogni caso per evidente carenza di motivazione”.
Insisteva pertanto per la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese a carico di controparte.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando atto di controdeduzioni.
All'udienza del 19.01.2026 il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Anche in sede di discussione orale all'udienza del 19.01.2026 l'appellante si è soffermato sul difetto di notifica dell'accertamento nei confronti della società insistendo sui vizi di tale procedimento notificatorio.
Come eccepito da controparte tale motivo di doglianza non era presente nel ricorso introduttivo e pertanto non può essere sollevato per la prima volta in grado di appello. Al netto quindi della palese inammissibilità del motivo di doglianza si rileva che come già rilevato in primo grado tale accertamento nei confronti della società è risultato definitivo per mancata impugnazione e pertanto non può in questa sede la parte essere rimessa in termini per far valere vizi che non sono stati eccepiti nella sede di merito.
L'ufficio, dal suo canto, ha ribadito che l'avviso di accertamento societario è stato regolarmente notificato alla società in accomandita semplice tramite pec all'indirizzo indicato in camera di commercio (Email_3 come da visura camerale in atti).
Va respinto anche l'altro motivo di appello fondato sul difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché rimandava al predetto avviso di accertamento societario che non era stato allegato all'avviso impugnato. La doglianza si appalesa priva di pregio sol che si tenga conto del ruolo assunto dal ricorrente nella società di persone, trattandosi di socio accomandatario che rivestiva la carica gestoria e quindi nella sua veste aveva agevole accesso a tutta la documentazione sociale ed essendo il soggetto preposto, in qualità di legale rappresentante dell'ente sociale, alla lettura della posta elettronica certificata pervenuta all'indirizzo sociale, ove è stato recapitato l'accertamento nei confronti della società.
Mette conto evidenziare che tale presunzione di conoscenza del socio - rafforzata dallo svolgimento del ruolo gestorio - è stata ripetutamente riconosciuta dalla Cassazione, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 è soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello, relativo ai redditi della società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (cfr. Cass., Sez. VI, 28.11.2014, n. 25296, che richiama Cass., Sez. trib., 12.3.2014, n. 5645).
Recentemente, la Cassazione è tornata sul tema con riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi, ribadendo che il rinvio "per relationem", nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla società, soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale (cfr. Cass. sez. V, n. 20157/2021, da ultimo Cass. n. 29027/2024).
Nella fattispecie in esame tale presunzione di conoscenza trova il suo fondamento non solo nel ruolo gestorio del socio accomandatario ma anche nella ristretta compagine sociale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 3000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr. Adriano Del Bene dott. Mauro De Luca