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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4303/2017
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4303/2017 promosso da
P.IVA in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
C.F. ; Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'AVV. ANSELMO CORDOVANA, C.F. , C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c.
Email_1 opponenti contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
DARIO SANFILIPPO, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._4
p.e.c. Email_2 opposta
e
.IVA , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 nelle qualità di mandataria di C.F. , rappresentata e difesa dell'AVV. CP_3 P.IVA_4
ALESSANDRO BARBARO, C.F. e dell'AVV. ANDREA ALOI, C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. C.F._6
e Email_3 Email_4 intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di conto corrente bancario – contratto di apertura di credito – usura – anatocismo – commissione di massimo scoperto – ius variandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
5594/2016 emesso dal Tribunale di Catania in data 01.12.2016 e notificato in data 13 e 16.01.2017, con cui in qualità di debitore principale, nonché e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, questi ultimi in qualità di fideiussori, sono stati condannati a corrispondere a
[...] [...] la somma di euro 51.539,41 oltre spese ed interessi. Controparte_4
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di apertura di credito in conto corrente n.
1886578, concluso in data 11.07.2011 da con l'istituto bancario opposto ed Parte_1 assistito dal contratto di garanzia personale concluso in pari data dagli odierni opponenti persone fisiche. Si osserva sin da ora che, nel corso del giudizio, con Controparte_1 contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 09.08.2018, ha ceduto ad il CP_3 credito scaturente dal contratto in esame.
Gli opponenti hanno contestato il credito, deducendo quanto segue: carenza probatoria a supporto della pretesa creditoria, in quanto l'istituto di credito non avrebbe prodotto né tutti gli estratti conto scalari, né le relative certificazioni ai sensi dell'art. 50 t.u.b.; applicazione di tassi di interessi usurari;
violazione dell'art. 117 t.u.b. per omessa indicazione nel contratto dell'I.S.C./T. applicato e conseguente nullità del contratto;
violazione dell'art. 118 t.u.b. per CP_5 omessa comunicazione al correntista delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative alle commissioni di istruttoria veloce (C.I.V.); illegittima capitalizzazione degli interessi.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare spogliare l'opposto D.I. della provvisoria esecuzione concessa, dal momento che il presunto credito vantato dall'opposta è di natura usuraria e comunque incerto e indeterminato nel suo ammontare;
revocare il D.I. n. 5594/2016, emesso dal Tribunale di Catania, oggi opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate infra e dell'elaborato peritale, che la
non è creditrice della somma di Controparte_6
€51.539,41; accertare che al contro corrente intrattenuto dalla sono stati applicati Parte_1 interessi usurari, sotto ogni profilo;
verificare come l'Istituto avverso, nell'ambito del rapporto di conto corrente, abbia agito in spregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura e trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Condannare l'Istituto di Credito, in favore degli odierni opponenti, in ragione della nullità del contratto di conto corrente in oggetto, per le argomentazioni di cui in narrativa, alla restituzione di quella somma, che emergerà nel corso dell'istruzione probatoria ed anche alla luce dell'esame completo di tutti i documenti inerenti al predetto conto corrente, che l'Istituto di Credito opposto ha illegittimamente incamerato durante il rapporto bancario.
Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex. art. 186bis c.p.c. sia l'ingiunzione ex art.
186 ter c.p.c., eventualmente richieste ex adverso, dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, per avere essa agito in spregio della legge antiusura, provocando danni alla ed ai suoi fideiussori, che rinvengono la tutela e la salvaguardia dei loro Parte_1 diritti nelle disposizioni della Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati
l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione”. si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_4 deducendo quanto segue: l'infondatezza dell'eccezione di carenza probatoria del credito in quanto, già nella fase monitoria, la banca avrebbe depositato tutti gli estratti conto scalari muniti di certificazione ex art. 50 TUB e tutti gli estratti conto a partire dall'origine del rapporto fino al
10.06.2016 (momento del passaggio in sofferenza della posizione); il carattere infondato dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto, in quanto, per il contratto oggetto del giudizio, la disciplina di riferimento non richiederebbe l'obbligatoria indicazione del TAEG;
l'assenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative all'applicazione della CIV e la compiuta comunicazione delle modifiche in peius relative al rapporto effettuata tramite comunicazioni cartacee e telematiche;
la legittimità dei tassi di interesse pattuiti in quanto non superiori ai tassi soglia legalmente previsti;
la legittimità della previsione contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla disciplina vigente, sia al momento della conclusione del contratto (art. 25 d.lgs. n. 342/1999), sia dopo l'entrata in vigore della l. 147/2013.
L'istituto di credito opposto ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto confermando il DI opposto.
Rigettare parimenti la domanda riconvenzionale di condanna siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
In subordine, condannare gli opponenti al pagamento solidale nei confronti dell'opposta della somma di € 51.539,41, per saldo a debito del c/c n. 1886578, alla data del 18/03/2016, oltre agli interessi convenzionali al tasso di mora del 9,0700% annuo a partire dal 19/03/2016 e fino all'effettivo soddisfo, e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla L. 108/96, o di quell'altra somma che risulterà provata in corso di causa”.
Con ordinanza emessa in data 05.10.2027 dal Giudice precedente titolare del procedimento è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
(“ritenuto…che la banca ha prodotto la lettera contratto, ritualmente sottoscritta dal debitore principale, nella quale risultano dettagliatamente indicate tutte le condizioni applicate al rapporto di conto corrente, ivi compresi il tasso ultralegale degli interessi passivi e la capitalizzazione reciproca degli interessi con la medesima periodicità, nonché copia di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del rapporto e sino alla revoca”).
Su ordine del Giudice è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, concluso con esito negativo per mancata comparsa delle parti opponenti (come da verbale depositato da parte opposta in data 16.01.2018).
Con ordinanza del 23.10.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento ha disposto c.t.u. contabile sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018 – “con esclusivo riferimento al contratto di conto corrente acceso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.2 bis
D.L. 185/08, convertito dalla Legge 2/09, e sulla base della documentazione in atti” – il seguente mandato:
1) verificare il rispetto della soglia dell'usura procedendo al confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
2) accertare, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso rispetto alla e confrontarlo con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti);
3) escludere un supero delle soglie di legge qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla sia inferiore rispetto a tale;
4) ove dovesse, invece, accertarsi il detto superamento, ridurre il tasso, nel singolo trimestre interessato, entro il limite del tasso soglia come sopra individuato;
5) determinare, all'esito delle operazioni sopra indicate, l'ammontare complessivo del credito vantato dalla banca opposta tenendo conto anche degli altri rapporti indicati nel ricorso monitorio”. In data nella qualità di mandataria di cessionaria del credito oggetto CP_7 CP_3 del giudizio in forza del contratto di cessione già menzionato, ha depositato comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., riportandosi integralmente alle eccezioni e domande già spiegate dall'originaria parte opposta.
Subentrato il sottoscritto Giudice nella titolarità del ruolo in data 14.01.2020, con ordinanza del
23.03.2023 è stata disposta integrazione della c.t.u. contabile, sul seguente mandato:
“Accerti il c.t.u. se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia.
Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nel contratto oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il c.t.u. l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
Sui parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria, trattandosi di periodo successivo alla data 1.1.2010: computi il c.t.u. nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
In merito alla commissione di massimo scoperto, trattandosi di periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28.01.2009 n. 2, escluda il c.t.u. la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n. 185; per il periodo successivo alla data 1.7.2012
(decreto CICR 20.06.2012, n. 644), escluda il c.t.u. la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”.
Sostituito il c.t.u. rinunciante, la relazione definitiva è stata depositata in data 20.10.2023.
Formulata in data 01.02.2024 proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bic c.p.c., con esito negativo a causa del rifiuto di parte opponente (si veda, da ultimo, il verbale dell'udienza del
24.03.2025), il procedimento è stato dunque rinviato per la decisione.
Così ricostruiti l'iter processuale, le domande e difese delle parti, l'opposizione deve essere rigettata.
Risulta opportuno premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Ciò premesso, quanto all'eccezione relativa all'insufficienza dei documenti prodotti in giudizio ai fini della prova del credito azionato, deve osservarsi che l'istituto di credito, già in sede monitoria, ha allegato: il contratto n. 1886578 (doc.1 fascicolo monitorio) regolarmente firmato dalla parte beneficiaria dell'apertura di credito;
il contratto di fideiussione (doc. 2 fascicolo monitorio) regolarmente firmato dai garanti;
gli estratti scalari di conto corrente integrali, dalla data di apertura del contratto fino alla data di passaggio in sofferenza, avvenuta in data 10.06.2016 (doc.
9 fascicolo monitorio); l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (doc. 4 fascicolo monitorio). L'istituto di credito, dunque, ha allegato compiutamente la documentazione idonea a dimostrare sia la sussistenza del rapporto contrattuale con la parte opponente, sia gli elementi costitutivi del proprio credito. L'eccezione relativa alla carenza della documentazione va dunque rigettata, in quanto infondata.
Deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 t.u.b. per la mancata indicazione nel contratto dell' o del T.A.E.G. Premesso, infatti, che non si CP_8 controverte di ipotesi cui sia applicabile l'obbligo di indicare il T.A.E.G. (secondo quanto argomentato da nella comparsa di costituzione), con riferimento all'I.S.C. occorre CP_9 premettere che tale valore esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9 co.
II prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'I.S.C. non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del CP_8 finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso, deve ritenersi inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' Infatti, il richiamato CP_8 art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione il carattere determinato delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico Co del contraente, bensì l' in sé, il quale, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata Co indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117
t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione. Nella Co giurisprudenza è comune l'affermazione per cui l' non costituisce né un tasso né una condizione contrattuale, bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito, con la conseguenza che l'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 t.u.b., con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma (ex multis, Corte appello Torino, 28.01.2020).
Quanto alla censura di illegittima capitalizzazione, va ricordato come la Corte di Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e, di seguito, l'art. 25 co. II d. lgs.
342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 t.u.b., ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le modalità ed i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera, intervenuta il 09.02.2000, ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000 se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi (e, ratione temporis, costituisce la disciplina applicabile alle pattuizioni in esame nell'odierno procedimento).
Nel caso in esame, all'esito di un'analisi che appare logicamente condotta, il consulente (anche in sede di relazione integrativa) ha ritenuto che la parte correntista ha specificamente sottoscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi con identica periodicità, sia per gli interessi passivi, che per quelli attivi, con conseguente legittimità della pattuizione e dell'applicazione di interessi capitalizzati.
Con riferimento alla censura relativa alla violazione della normativa sull'usura per applicazione di tassi di interesse sopra-soglia, il mandato è stato conferito, dal Giudice precedente titolare, tenendo presente il rilievo della c.m.s. al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, nel rispetto del seguente principio di diritto enunciato da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
A tale riguardo, il primo c.t.u. nominato ha così argomentato: “dalla lettura del ricorso monitorio risulta che l'unico conto corrente oggetto di contestazione è quello codificato con il n.
6578 ( ) e dall'esame degli estratti conto, acclusi al Controparte_4 fascicolo del procedimento, emerge che il riferito conto corrente è stato aperto il 28.06.2011 ed infatti a tale data registra un saldo iniziale pari a zero. Appare evidente quindi che tale conto corrente non riguarda l'oggetto della consulenza posto che il mandato ricevuto, come sopra riferito, fa espresso riferimento al contratto di conto corrente accesso antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/08 convertito dalla Legge 2/09”.
Il profilo del rispetto del tasso soglia è stato oggetto della seconda relazione di c.t.u., sulla base del mandato sopra riportato, e il consulente ha concluso nel senso dell'insussistenza della violazione;
le conclusioni del c.t.u. in questa sede si condividono in quanto correttamente enunciate sulla base dei principi della scienza contabile, della documentazione in atti e del mandato conferito, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito.
Sul punto si riporta testualmente quanto appunto osservato dal c.t.u. nella relazione integrativa depositata:
“Facendo seguito al mandato ricevuto, si è proceduto alla verifica del rispetto della Legge 108/96 con riferimento al momento della stipula del contratto di apertura del conto corrente ordinario n°1886578 del 11/07/2011:
- Fido concesso: € 50.000,00
- Tasso debitore entro fido: 7,479%;
- Tasso debitore oltre fido: 9,479 %;
- Corrispettivo disponibilità fido: 0,25%
- Tasso soglia (aperture di credito oltre € 5.000,00): 15,587%
Alla luce delle su esposte condizioni economiche si avrà:
- Teg (tasso debitore entro fido) = 7,479% + 1% (corrisp. disp. fido annualizzato:0,25% x 4 ) =
8,479%
- Teg (tasso debitore oltre fido) = 9,479% + 1% (corrisp. disp. fido annualizzato) =10,479%
- Tasso Soglia: 15,587% (aperture di credito oltre € 5.000,00);
Da quanto sopra esposto è possibile evincere che le pattuizioni contrattuali in esame non hanno evidenziato alcun superamento delle soglie d'usura”.
A tale riguardo, deve rilevarsi che al consulente è stato richiesto di individuare il t.a.e.g. facendo riferimento ai criteri contenuti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e il principio è stato correttamente applicato. Tale opzione si giustifica in ragione dell'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.a.e.g. previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati dalla stessa Banca d'Italia raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, tra le più recenti, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019,
n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n.
16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della Banca d'Italia, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, nè illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Nè potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 - che le 'rilevazioni' compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”. In senso analogo è attestata la quasi unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito e si citano, ex multis tra le più recenti, Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n.
679; Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.03.2019, n. 619.
Esaminando l'eccezione di mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto, va condiviso il principio per cui la banca, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente. Tra le numerose pronunce sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. I,
02.05.2019, n. 11543, che ha affermato, riprendendo un consolidato principio giurisprudenziale, che quando è la banca ad agire in giudizio incombe sulla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare conto del completo andamento del rapporto, con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto. Infatti, è solo con tale produzione documentale che la banca pone il giudice ed il debitore nella condizione di identificare le appostazioni eventualmente illegittime e di depurare il conto dagli addebiti privi di causa.
L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente perchè la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili;
tale conclusione si collega al principio per cui l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ., 28.07.2006, n.
17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ., 17.11.2016, n. 23421 e
26.05.2011, n. 11626), sicchè, in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti.
Tuttavia, l'eccezione formulata dagli opponenti nel caso in esame non può essere condivisa, dal momento che gli estratti dalla data di apertura del rapporto al passaggio in sofferenza, sono stati effettivamente prodotti.
Sul punto si osserva che risultano prodotti gli estratti conto c.d. scalari e la recente giurisprudenza ha ritenuto possibile la ricostruzione del saldo del conto partendo da tale tipo di documentazione (Cass. civ., Sez. I, ord. nn. 14993/2024 e 10293/2023). Nel caso di specie lo stesso c.t.u. ha ritenuto implicitamente che tali estratti permettessero una precisa ricostruzione del rapporto in contestazione, con la conseguenza che la doglianza deve ritenersi infondata. Nella stessa ordinanza n. 10293/2023 sopracitata la Suprema Corte, sul punto, ha espressamente riconosciuto che “è una valutazione del giudice del merito (….) l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (principio, del pari, già espresso da Cass.
30 giugno 2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; nel caso di specie, la documentazione prodotta può ritenersi, riprendendo le parole della stessa Corte, “idone(a) a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019)”.
Passando all'esame della censura di violazione degli artt. 117 e 118 t.u.b., si osserva quanto segue.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente in esame prevede espressamente le condizioni economiche da applicarsi al rapporto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., e, all'art. 15, la possibilità per la banca di modificare unilateralmente tali condizioni. Tale clausola è stata specificatamente sottoscritta e, quindi, accettata dalla società correntista con le modalità previste dall'art. 1341 co. II
c.c. (doc. 1 fascicolo del procedimento monitorio).
Dalla documentazione in atti si evince che la banca ha comunicato al correntista la modifica delle condizioni contrattuali e che sussistono i presupposti normativi per la modifica;
in particolare,
l'istituto ha depositato le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche effettuate nel corso del rapporto (“Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali
1” e “Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali 2”, contenuti nel fascicolo di parte opposta), tra le quali è presente anche quella relativa all'applicazione delle commissione di istruttoria veloce, che originariamente, come rilevato anche dal c.t.u., non era prevista nel contratto.
L'istituto di credito, con riferimento all'applicazione della commissione di istruttoria veloce, ha fornito anche un'adeguata motivazione della variazione unilaterale apportata al rapporto contrattuale (si rinvia a p. 14 del documento “Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali 1”).
L'istituto di credito, dunque, ha operato in conformità con l'art. 118 t.u.b. Più in generale, deve ritenersi che l'istituto abbia operato nel rispetto dell'art. 117 t.u.b., avendo pattuito legittimamente per iscritto le condizioni del rapporto ed avendole applicate in conformità.
Esaminando, in ultimo, la doglianza di illegittima applicazione della c.m.s., la pattuizione
(secondo quanto chiarito nella relazione integrativa, in linea con il mandato conferito) risulta essere presente nel contratto oggetto di causa, e nello stesso è riportata la misura percentuale (0,25%, inferiore, quindi, al limite usurario dello 0,50%), la base di calcolo (fido accordato) e la periodicità di applicazione (trimestrale), mentre non risultano pattuiti altri oneri per l'utilizzo dell'affidamento. Sul punto va osservato che il c.t.u., nella relazione integrativa, ha evidenziato come risulti addebitata, dal quarto trimestre 2013 in poi, la commissione di istruttoria veloce (c.i.v.), la cui pattuizione non risulta presente nel contratto in esame e che, dunque, è stata espunta nel ricalcolo.
Tuttavia, all'esito del riconteggio, il c.t.u. ha individuato un saldo comunque superiore all'importo ingiunto (si rinvia alla tabella contenuta a p. 5 della relazione integrativa, in cui è stato individuato un saldo rielaborato al 10.06.2016, data di passaggio a sofferenza, di euro 52.661,00, condiviso dal c.t.p. di parte opposta), con la conseguenza che il credito oggetto di richiesta di condanna risulta comunque provato e, dunque, le contestazioni di parte opponente sul quantum ingiunto non possono in ogni caso trovare accoglimento.
Per tutti i superiori motivi, risultando provato il credito e dovendo ritenersi infondate, nei termini suddetti, le censure di parte opponente, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
La pronuncia viene emessa nei confronti della parte intervenuta in quanto CP_7
l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, dal momento si è CP_9 costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 co. I c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, con la conseguenza che il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico degli opponenti. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento e del bilanciamento tra il carattere non complesso del procedimento e le modalità di adozione della decisione, da un lato, e il rifiuto della proposta conciliativa, dall'altro lato, posto che l'accordo avrebbe consentito a parte opponente di definire in giudizio in maniera più favorevole rispetto a quanto avvenuto con l'odierna sentenza. Sul punto si rinvia al principio espresso dall'art. 4 co. VII 7 del D.M. 55/14, che prevede che “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”.
Anche le spese di c.t.u., liquidate come in atti (decreti emessi nelle date 29.10.2019 e
29.01.2024), vengono poste definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Ai sensi dell'articolo 12bis co. II d.lgs. 28/2010, gli opponenti devono infine essere condannati al versamento in favore delle entrate dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'ingiustificata assenza all'incontro fissato per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, malgrado regolare convocazione attestata dal mediatore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4303/2017, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_4 Parte_2 Parte_3 nei confronti del decreto ingiuntivo n. 5594/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e , in solido, a Parte_4 Parte_2 Parte_3 corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, oltre il 15% per spese CP_7 generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone definitivamente a carico di e , in Parte_4 Parte_2 Parte_3 solido, le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi nelle date 29.10.2019 e 29.01.2024;
- condanna ai sensi dell'articolo 12bis co. II d.lgs. 28/2010 Parte_4 [...]
e a corrispondere all'Erario il doppio del contributo unificato dovuto per Parte_2 Parte_3 il giudizio.
Catania, 23/07/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 4303/2017 promosso da
P.IVA in persona del suo rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore;
C.F. ; Parte_2 C.F._1
C.F. Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi dall'AVV. ANSELMO CORDOVANA, C.F. , C.F._3 ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo p.e.c.
Email_1 opponenti contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_2
DARIO SANFILIPPO, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo C.F._4
p.e.c. Email_2 opposta
e
.IVA , in persona del suo rappresentante legale pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 nelle qualità di mandataria di C.F. , rappresentata e difesa dell'AVV. CP_3 P.IVA_4
ALESSANDRO BARBARO, C.F. e dell'AVV. ANDREA ALOI, C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. C.F._6
e Email_3 Email_4 intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di conto corrente bancario – contratto di apertura di credito – usura – anatocismo – commissione di massimo scoperto – ius variandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
5594/2016 emesso dal Tribunale di Catania in data 01.12.2016 e notificato in data 13 e 16.01.2017, con cui in qualità di debitore principale, nonché e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, questi ultimi in qualità di fideiussori, sono stati condannati a corrispondere a
[...] [...] la somma di euro 51.539,41 oltre spese ed interessi. Controparte_4
Il titolo da cui deriva il credito azionato è il contratto di apertura di credito in conto corrente n.
1886578, concluso in data 11.07.2011 da con l'istituto bancario opposto ed Parte_1 assistito dal contratto di garanzia personale concluso in pari data dagli odierni opponenti persone fisiche. Si osserva sin da ora che, nel corso del giudizio, con Controparte_1 contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 09.08.2018, ha ceduto ad il CP_3 credito scaturente dal contratto in esame.
Gli opponenti hanno contestato il credito, deducendo quanto segue: carenza probatoria a supporto della pretesa creditoria, in quanto l'istituto di credito non avrebbe prodotto né tutti gli estratti conto scalari, né le relative certificazioni ai sensi dell'art. 50 t.u.b.; applicazione di tassi di interessi usurari;
violazione dell'art. 117 t.u.b. per omessa indicazione nel contratto dell'I.S.C./T. applicato e conseguente nullità del contratto;
violazione dell'art. 118 t.u.b. per CP_5 omessa comunicazione al correntista delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative alle commissioni di istruttoria veloce (C.I.V.); illegittima capitalizzazione degli interessi.
Gli opponenti hanno dunque formulato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare spogliare l'opposto D.I. della provvisoria esecuzione concessa, dal momento che il presunto credito vantato dall'opposta è di natura usuraria e comunque incerto e indeterminato nel suo ammontare;
revocare il D.I. n. 5594/2016, emesso dal Tribunale di Catania, oggi opposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
accertare, in ragione delle argomentazioni sviluppate infra e dell'elaborato peritale, che la
non è creditrice della somma di Controparte_6
€51.539,41; accertare che al contro corrente intrattenuto dalla sono stati applicati Parte_1 interessi usurari, sotto ogni profilo;
verificare come l'Istituto avverso, nell'ambito del rapporto di conto corrente, abbia agito in spregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura e trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.
Condannare l'Istituto di Credito, in favore degli odierni opponenti, in ragione della nullità del contratto di conto corrente in oggetto, per le argomentazioni di cui in narrativa, alla restituzione di quella somma, che emergerà nel corso dell'istruzione probatoria ed anche alla luce dell'esame completo di tutti i documenti inerenti al predetto conto corrente, che l'Istituto di Credito opposto ha illegittimamente incamerato durante il rapporto bancario.
Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex. art. 186bis c.p.c. sia l'ingiunzione ex art.
186 ter c.p.c., eventualmente richieste ex adverso, dal momento che nessun credito può essere riconosciuto alla Banca, per avere essa agito in spregio della legge antiusura, provocando danni alla ed ai suoi fideiussori, che rinvengono la tutela e la salvaguardia dei loro Parte_1 diritti nelle disposizioni della Carta Fondamentale, siccome nel caso in rassegna sono stati violati
l'art. 3 e l'art. 41 della Costituzione”. si è ritualmente costituita in giudizio Controparte_4 deducendo quanto segue: l'infondatezza dell'eccezione di carenza probatoria del credito in quanto, già nella fase monitoria, la banca avrebbe depositato tutti gli estratti conto scalari muniti di certificazione ex art. 50 TUB e tutti gli estratti conto a partire dall'origine del rapporto fino al
10.06.2016 (momento del passaggio in sofferenza della posizione); il carattere infondato dell'eccezione relativa alla mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto, in quanto, per il contratto oggetto del giudizio, la disciplina di riferimento non richiederebbe l'obbligatoria indicazione del TAEG;
l'assenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative all'applicazione della CIV e la compiuta comunicazione delle modifiche in peius relative al rapporto effettuata tramite comunicazioni cartacee e telematiche;
la legittimità dei tassi di interesse pattuiti in quanto non superiori ai tassi soglia legalmente previsti;
la legittimità della previsione contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto conforme alla disciplina vigente, sia al momento della conclusione del contratto (art. 25 d.lgs. n. 342/1999), sia dopo l'entrata in vigore della l. 147/2013.
L'istituto di credito opposto ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del DI opposto per i motivi di cui in narrativa.
Nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto confermando il DI opposto.
Rigettare parimenti la domanda riconvenzionale di condanna siccome infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
In subordine, condannare gli opponenti al pagamento solidale nei confronti dell'opposta della somma di € 51.539,41, per saldo a debito del c/c n. 1886578, alla data del 18/03/2016, oltre agli interessi convenzionali al tasso di mora del 9,0700% annuo a partire dal 19/03/2016 e fino all'effettivo soddisfo, e comunque non oltre il limite del tasso soglia di cui alla L. 108/96, o di quell'altra somma che risulterà provata in corso di causa”.
Con ordinanza emessa in data 05.10.2027 dal Giudice precedente titolare del procedimento è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
(“ritenuto…che la banca ha prodotto la lettera contratto, ritualmente sottoscritta dal debitore principale, nella quale risultano dettagliatamente indicate tutte le condizioni applicate al rapporto di conto corrente, ivi compresi il tasso ultralegale degli interessi passivi e la capitalizzazione reciproca degli interessi con la medesima periodicità, nonché copia di tutti gli estratti conto a far data dall'apertura del rapporto e sino alla revoca”).
Su ordine del Giudice è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, concluso con esito negativo per mancata comparsa delle parti opponenti (come da verbale depositato da parte opposta in data 16.01.2018).
Con ordinanza del 23.10.2018 il Giudice precedente titolare del procedimento ha disposto c.t.u. contabile sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018 – “con esclusivo riferimento al contratto di conto corrente acceso anteriormente all'entrata in vigore dell'art.2 bis
D.L. 185/08, convertito dalla Legge 2/09, e sulla base della documentazione in atti” – il seguente mandato:
1) verificare il rispetto della soglia dell'usura procedendo al confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle;
2) accertare, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso rispetto alla e confrontarlo con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti);
3) escludere un supero delle soglie di legge qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla sia inferiore rispetto a tale;
4) ove dovesse, invece, accertarsi il detto superamento, ridurre il tasso, nel singolo trimestre interessato, entro il limite del tasso soglia come sopra individuato;
5) determinare, all'esito delle operazioni sopra indicate, l'ammontare complessivo del credito vantato dalla banca opposta tenendo conto anche degli altri rapporti indicati nel ricorso monitorio”. In data nella qualità di mandataria di cessionaria del credito oggetto CP_7 CP_3 del giudizio in forza del contratto di cessione già menzionato, ha depositato comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., riportandosi integralmente alle eccezioni e domande già spiegate dall'originaria parte opposta.
Subentrato il sottoscritto Giudice nella titolarità del ruolo in data 14.01.2020, con ordinanza del
23.03.2023 è stata disposta integrazione della c.t.u. contabile, sul seguente mandato:
“Accerti il c.t.u. se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia.
Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nel contratto oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il c.t.u. l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
Sui parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria, trattandosi di periodo successivo alla data 1.1.2010: computi il c.t.u. nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse;
In merito alla commissione di massimo scoperto, trattandosi di periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28.01.2009 n. 2, escluda il c.t.u. la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n. 185; per il periodo successivo alla data 1.7.2012
(decreto CICR 20.06.2012, n. 644), escluda il c.t.u. la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”.
Sostituito il c.t.u. rinunciante, la relazione definitiva è stata depositata in data 20.10.2023.
Formulata in data 01.02.2024 proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 bic c.p.c., con esito negativo a causa del rifiuto di parte opponente (si veda, da ultimo, il verbale dell'udienza del
24.03.2025), il procedimento è stato dunque rinviato per la decisione.
Così ricostruiti l'iter processuale, le domande e difese delle parti, l'opposizione deve essere rigettata.
Risulta opportuno premettere che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore è onerato di produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e di allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte, Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.,
Sez. un., n. 14475/2015).
Ciò premesso, quanto all'eccezione relativa all'insufficienza dei documenti prodotti in giudizio ai fini della prova del credito azionato, deve osservarsi che l'istituto di credito, già in sede monitoria, ha allegato: il contratto n. 1886578 (doc.1 fascicolo monitorio) regolarmente firmato dalla parte beneficiaria dell'apertura di credito;
il contratto di fideiussione (doc. 2 fascicolo monitorio) regolarmente firmato dai garanti;
gli estratti scalari di conto corrente integrali, dalla data di apertura del contratto fino alla data di passaggio in sofferenza, avvenuta in data 10.06.2016 (doc.
9 fascicolo monitorio); l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. (doc. 4 fascicolo monitorio). L'istituto di credito, dunque, ha allegato compiutamente la documentazione idonea a dimostrare sia la sussistenza del rapporto contrattuale con la parte opponente, sia gli elementi costitutivi del proprio credito. L'eccezione relativa alla carenza della documentazione va dunque rigettata, in quanto infondata.
Deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 t.u.b. per la mancata indicazione nel contratto dell' o del T.A.E.G. Premesso, infatti, che non si CP_8 controverte di ipotesi cui sia applicabile l'obbligo di indicare il T.A.E.G. (secondo quanto argomentato da nella comparsa di costituzione), con riferimento all'I.S.C. occorre CP_9 premettere che tale valore esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva
90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.03.2003, che, all'art. 9 co.
II prevede, in relazione alle operazioni ed ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, di “rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”. L'I.S.C. non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del CP_8 finanziamento, quanto, piuttosto, un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Tanto premesso, deve ritenersi inconferente del parametro normativo invocato a sostegno della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata o omessa indicazione dell' Infatti, il richiamato CP_8 art. 117 comma VI t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non viene messa in discussione il carattere determinato delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico Co del contraente, bensì l' in sé, il quale, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata Co indicazione dell' non può essere sanzionata con la nullità prevista dal comma VI dell'art. 117
t.u.b., né tanto meno risulta applicabile il comma VII del medesimo art. 117 t.u.b., che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione. Nella Co giurisprudenza è comune l'affermazione per cui l' non costituisce né un tasso né una condizione contrattuale, bensì un mero elemento informativo che la banca fornisce al cliente onde rappresentargli gli effettivi costi del credito, con la conseguenza che l'indicazione di un ISC non corrispondente a quello reale potrebbe costituire pubblicità ingannevole, ma non dà luogo a violazione dell'art. 117 t.u.b., con conseguente inapplicabilità dei tassi sostitutivi previsti da tale norma (ex multis, Corte appello Torino, 28.01.2020).
Quanto alla censura di illegittima capitalizzazione, va ricordato come la Corte di Cassazione, con un orientamento inaugurato dalla sentenza n. 2374/99, successivamente espresso nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 21095/2004 e seguito dalla giurisprudenza successiva, ha ritenuto la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi e, di seguito, l'art. 25 co. II d. lgs.
342/1999, introducendo un nuovo comma all'art. 120 t.u.b., ha previsto la possibilità di stabilire, tramite un'apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le modalità ed i criteri di produzione di interessi su interessi (da sommarsi al capitale), maturati nell'esercizio dell'attività bancaria. Tale delibera, intervenuta il 09.02.2000, ha previsto la validità delle clausole inserite nei contratti conclusi a partire da giorno 01.07.2000 se è stabilita la stessa periodicità per il conteggio dei saldi passivi e di quelli attivi (e, ratione temporis, costituisce la disciplina applicabile alle pattuizioni in esame nell'odierno procedimento).
Nel caso in esame, all'esito di un'analisi che appare logicamente condotta, il consulente (anche in sede di relazione integrativa) ha ritenuto che la parte correntista ha specificamente sottoscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi con identica periodicità, sia per gli interessi passivi, che per quelli attivi, con conseguente legittimità della pattuizione e dell'applicazione di interessi capitalizzati.
Con riferimento alla censura relativa alla violazione della normativa sull'usura per applicazione di tassi di interesse sopra-soglia, il mandato è stato conferito, dal Giudice precedente titolare, tenendo presente il rilievo della c.m.s. al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, nel rispetto del seguente principio di diritto enunciato da Cass. civ., Sez. un., n. 16303/2018: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la 'CMS soglia', calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il 'margine' degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra
l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
A tale riguardo, il primo c.t.u. nominato ha così argomentato: “dalla lettura del ricorso monitorio risulta che l'unico conto corrente oggetto di contestazione è quello codificato con il n.
6578 ( ) e dall'esame degli estratti conto, acclusi al Controparte_4 fascicolo del procedimento, emerge che il riferito conto corrente è stato aperto il 28.06.2011 ed infatti a tale data registra un saldo iniziale pari a zero. Appare evidente quindi che tale conto corrente non riguarda l'oggetto della consulenza posto che il mandato ricevuto, come sopra riferito, fa espresso riferimento al contratto di conto corrente accesso antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/08 convertito dalla Legge 2/09”.
Il profilo del rispetto del tasso soglia è stato oggetto della seconda relazione di c.t.u., sulla base del mandato sopra riportato, e il consulente ha concluso nel senso dell'insussistenza della violazione;
le conclusioni del c.t.u. in questa sede si condividono in quanto correttamente enunciate sulla base dei principi della scienza contabile, della documentazione in atti e del mandato conferito, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito.
Sul punto si riporta testualmente quanto appunto osservato dal c.t.u. nella relazione integrativa depositata:
“Facendo seguito al mandato ricevuto, si è proceduto alla verifica del rispetto della Legge 108/96 con riferimento al momento della stipula del contratto di apertura del conto corrente ordinario n°1886578 del 11/07/2011:
- Fido concesso: € 50.000,00
- Tasso debitore entro fido: 7,479%;
- Tasso debitore oltre fido: 9,479 %;
- Corrispettivo disponibilità fido: 0,25%
- Tasso soglia (aperture di credito oltre € 5.000,00): 15,587%
Alla luce delle su esposte condizioni economiche si avrà:
- Teg (tasso debitore entro fido) = 7,479% + 1% (corrisp. disp. fido annualizzato:0,25% x 4 ) =
8,479%
- Teg (tasso debitore oltre fido) = 9,479% + 1% (corrisp. disp. fido annualizzato) =10,479%
- Tasso Soglia: 15,587% (aperture di credito oltre € 5.000,00);
Da quanto sopra esposto è possibile evincere che le pattuizioni contrattuali in esame non hanno evidenziato alcun superamento delle soglie d'usura”.
A tale riguardo, deve rilevarsi che al consulente è stato richiesto di individuare il t.a.e.g. facendo riferimento ai criteri contenuti nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e il principio è stato correttamente applicato. Tale opzione si giustifica in ragione dell'esigenza, costantemente affermata dalla giurisprudenza, di eseguire la comparazione tra il t.a.e.g. previsto per il rapporto ed il tasso soglia fondato sui tassi medi rilevati dalla stessa Banca d'Italia raffrontando indici omogenei. Può a tale riguardo richiamarsi, tra le più recenti, la pronuncia Cass. civ., Sez. VI, 28.09.2020, n. 20464, che ha affermato quanto segue: “Può dirsi acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge
(costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019,
n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si 'imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli' (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n.
16303). Una volta dichiarata la generale soggezione alla legge degli atti della Banca d'Italia, tuttavia, la prima delle censure formulata dal ricorrente (…) non va poi oltre questo segno. Essa non esplicita, nè illustra, cioè, quali sarebbero gli (ipotetici) vizi interni alla formula matematica approntata dalla Banca d'Italia nell'ambito delle Istruzioni da questa concretamente dedicate al tema dell'usura. Nè potrebbe più in generale dubitarsi - visto il tenore della L. n. 108 del 1996, art.
2 - che le 'rilevazioni' compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG”. In senso analogo è attestata la quasi unanime giurisprudenza sia di legittimità sia di merito e si citano, ex multis tra le più recenti, Tribunale Crotone, 27.01.2020, n. 77; Tribunale Ivrea, 19.07.2019, n.
679; Tribunale Napoli Nord, Sez. III, 04.03.2019, n. 619.
Esaminando l'eccezione di mancata produzione degli estratti conto relativi al rapporto, va condiviso il principio per cui la banca, in quanto attore in senso sostanziale, deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente. Tra le numerose pronunce sul tema può richiamarsi Cass. civ., Sez. I,
02.05.2019, n. 11543, che ha affermato, riprendendo un consolidato principio giurisprudenziale, che quando è la banca ad agire in giudizio incombe sulla medesima, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dare conto del completo andamento del rapporto, con la produzione dell'intera serie dei pertinenti estratti conto. Infatti, è solo con tale produzione documentale che la banca pone il giudice ed il debitore nella condizione di identificare le appostazioni eventualmente illegittime e di depurare il conto dagli addebiti privi di causa.
L'adempimento di tale onere, dunque, è sufficiente perchè la banca ottenga la condanna del correntista al saldo a suo credito risultante dal riesame delle diverse partite contabili;
tale conclusione si collega al principio per cui l'approvazione delle operazioni annotate negli estratti conto – approvazione che può determinarsi anche in sede giudiziale, giacchè la produzione degli estratti conto costituisce “trasmissione”, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (Cass. civ., 28.07.2006, n.
17242) – riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonchè la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (per tutte, Cass. civ., 17.11.2016, n. 23421 e
26.05.2011, n. 11626), sicchè, in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione di singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti.
Tuttavia, l'eccezione formulata dagli opponenti nel caso in esame non può essere condivisa, dal momento che gli estratti dalla data di apertura del rapporto al passaggio in sofferenza, sono stati effettivamente prodotti.
Sul punto si osserva che risultano prodotti gli estratti conto c.d. scalari e la recente giurisprudenza ha ritenuto possibile la ricostruzione del saldo del conto partendo da tale tipo di documentazione (Cass. civ., Sez. I, ord. nn. 14993/2024 e 10293/2023). Nel caso di specie lo stesso c.t.u. ha ritenuto implicitamente che tali estratti permettessero una precisa ricostruzione del rapporto in contestazione, con la conseguenza che la doglianza deve ritenersi infondata. Nella stessa ordinanza n. 10293/2023 sopracitata la Suprema Corte, sul punto, ha espressamente riconosciuto che “è una valutazione del giudice del merito (….) l'idoneità dei predetti estratti scalari a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (principio, del pari, già espresso da Cass.
30 giugno 2020, n. 13186, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; nel caso di specie, la documentazione prodotta può ritenersi, riprendendo le parole della stessa Corte, “idone(a) a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019)”.
Passando all'esame della censura di violazione degli artt. 117 e 118 t.u.b., si osserva quanto segue.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente in esame prevede espressamente le condizioni economiche da applicarsi al rapporto ai sensi dell'art. 117 t.u.b., e, all'art. 15, la possibilità per la banca di modificare unilateralmente tali condizioni. Tale clausola è stata specificatamente sottoscritta e, quindi, accettata dalla società correntista con le modalità previste dall'art. 1341 co. II
c.c. (doc. 1 fascicolo del procedimento monitorio).
Dalla documentazione in atti si evince che la banca ha comunicato al correntista la modifica delle condizioni contrattuali e che sussistono i presupposti normativi per la modifica;
in particolare,
l'istituto ha depositato le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche effettuate nel corso del rapporto (“Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali
1” e “Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali 2”, contenuti nel fascicolo di parte opposta), tra le quali è presente anche quella relativa all'applicazione delle commissione di istruttoria veloce, che originariamente, come rilevato anche dal c.t.u., non era prevista nel contratto.
L'istituto di credito, con riferimento all'applicazione della commissione di istruttoria veloce, ha fornito anche un'adeguata motivazione della variazione unilaterale apportata al rapporto contrattuale (si rinvia a p. 14 del documento “Comunicazioni variazioni in peius delle condizioni contrattuali 1”).
L'istituto di credito, dunque, ha operato in conformità con l'art. 118 t.u.b. Più in generale, deve ritenersi che l'istituto abbia operato nel rispetto dell'art. 117 t.u.b., avendo pattuito legittimamente per iscritto le condizioni del rapporto ed avendole applicate in conformità.
Esaminando, in ultimo, la doglianza di illegittima applicazione della c.m.s., la pattuizione
(secondo quanto chiarito nella relazione integrativa, in linea con il mandato conferito) risulta essere presente nel contratto oggetto di causa, e nello stesso è riportata la misura percentuale (0,25%, inferiore, quindi, al limite usurario dello 0,50%), la base di calcolo (fido accordato) e la periodicità di applicazione (trimestrale), mentre non risultano pattuiti altri oneri per l'utilizzo dell'affidamento. Sul punto va osservato che il c.t.u., nella relazione integrativa, ha evidenziato come risulti addebitata, dal quarto trimestre 2013 in poi, la commissione di istruttoria veloce (c.i.v.), la cui pattuizione non risulta presente nel contratto in esame e che, dunque, è stata espunta nel ricalcolo.
Tuttavia, all'esito del riconteggio, il c.t.u. ha individuato un saldo comunque superiore all'importo ingiunto (si rinvia alla tabella contenuta a p. 5 della relazione integrativa, in cui è stato individuato un saldo rielaborato al 10.06.2016, data di passaggio a sofferenza, di euro 52.661,00, condiviso dal c.t.p. di parte opposta), con la conseguenza che il credito oggetto di richiesta di condanna risulta comunque provato e, dunque, le contestazioni di parte opponente sul quantum ingiunto non possono in ogni caso trovare accoglimento.
Per tutti i superiori motivi, risultando provato il credito e dovendo ritenersi infondate, nei termini suddetti, le censure di parte opponente, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
La pronuncia viene emessa nei confronti della parte intervenuta in quanto CP_7
l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, dal momento si è CP_9 costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 co. I c.p.c., la parte originaria non ha mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte ha accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, con la conseguenza che il consenso per l'estromissione, previsto dall'art. 111 co. III c.p.c., deve ritenersi tacitamente prestato (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico degli opponenti. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento e del bilanciamento tra il carattere non complesso del procedimento e le modalità di adozione della decisione, da un lato, e il rifiuto della proposta conciliativa, dall'altro lato, posto che l'accordo avrebbe consentito a parte opponente di definire in giudizio in maniera più favorevole rispetto a quanto avvenuto con l'odierna sentenza. Sul punto si rinvia al principio espresso dall'art. 4 co. VII 7 del D.M. 55/14, che prevede che “costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”.
Anche le spese di c.t.u., liquidate come in atti (decreti emessi nelle date 29.10.2019 e
29.01.2024), vengono poste definitivamente a carico degli opponenti soccombenti.
Ai sensi dell'articolo 12bis co. II d.lgs. 28/2010, gli opponenti devono infine essere condannati al versamento in favore delle entrate dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'ingiustificata assenza all'incontro fissato per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, malgrado regolare convocazione attestata dal mediatore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 4303/2017, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_4 Parte_2 Parte_3 nei confronti del decreto ingiuntivo n. 5594/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna e , in solido, a Parte_4 Parte_2 Parte_3 corrispondere a le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00, oltre il 15% per spese CP_7 generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone definitivamente a carico di e , in Parte_4 Parte_2 Parte_3 solido, le spese di c.t.u., liquidate con decreti emessi nelle date 29.10.2019 e 29.01.2024;
- condanna ai sensi dell'articolo 12bis co. II d.lgs. 28/2010 Parte_4 [...]
e a corrispondere all'Erario il doppio del contributo unificato dovuto per Parte_2 Parte_3 il giudizio.
Catania, 23/07/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone