Versione
18 aprile 1963
18 aprile 1963
Art. 1.
A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualita' pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.
La "Mutualita' pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.
L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.
A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualita' pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.
La "Mutualita' pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.
L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.
Giurisprudenza • 1
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- sanzioni amministrative·
- inammissibilità ricorso·
- giurisdizione tributaria·
- interpretazione normativa·
- affidamento legittimo·
- assicurazione facoltativa INPS·
- controllo formale·
- impugnabilità avviso rettifica·
- art. 10 comma 1 lett. e) T.U.I.R.·
- deduzione contributi previdenziali