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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10853.2022 R.A.C.L., promossa da:
Gestioni commerciali uno srl
Con il proc. avv. Di Corrado
Contro
CP
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 11.10.22, ha adito questo tribunale avverso il verbale unico di accertamento n.2021009605\ddl del 29.3.22 notificatole in data 30.3.22 chiedendone l'annullamento per illegittimità ed infondatezza e dichiararsi non dovute le somme intimate mediante diffida ad adempiere del 30.3.22; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come il verbale sia infondato, in quanto basato su circostanze non vere e peraltro emerse a seguito di accertamenti nei confronti di altra società (DGS) al cui esito si è ravvisato una ipotesi di appalto privo dei prescritti requisiti di genuinità. CP Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come, a seguito di accertamenti espletati dall'ispettorato del lavoro, sia emerso come parte avversa, dal 2017 al 24.7.19 ( in virtù di appalto di servizi stipulato con Gruppo libero società consortile arl che a sua volta ha affidato l'appalto al Controparte_2 e quest'ultima l'esecuzione dei lavori a DGS società cooperativa) non abbia avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, utilizzando come forza lavoro solo quella di DGS società cooperativa che ha applicato un contratto collettivo per i dipendenti del settore terziario e non il ccnl commercio confcommercio (cui sarebbe stata tenuta parte ricorrente), con conseguente previsione di elementi retributivi e quindi contributivi di importo inferiore;
come dal libro unico del lavoro risultino registrate giornate o ore non lavorate ma senza alcuna causale giustificatrice dell'assenza; come tutti i dipendenti ascoltati abbiano dichiarato di avere lavorato nei vari punti vendita Conad gestiti dalla opponente e di riconoscere nella famiglia PE 1 i propri datori di lavoro, non conoscendo viceversa eventuali responsabili di DGS società cooperativa.
Giova a questo punto ricordare come in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento
.CP dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria [Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n.
12108; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024].
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso quanto segue:
- gli ispettori, sulla scorta degli accertamenti espletati, hanno riscontrato come parte opponente, nel periodo 1.2017\7.19, si sia avvalsa di personale somministrato dalla società cooperativa Dgs che aveva in realtà la sede in una abitazione diroccata in Tuglie;
come il personale assunto da
Dgs non conoscesse nè i soci né l'amministratore di detta società, avendo avuto rapporti solo con il 1.r. di parte opponente CP 3 ; come gran parte di detti lavoratori somministrati peraltro già risultasse essere stata dipendente presso supermercati gestiti dalla famiglia
PE 1 e molti degli stessi hanno riferito come sia stato lo stesso PE 1 a suggerire loro di rassegnare le dimissioni in quanto il rapporto sarebbe comunque proseguito con le stesse modalità benchè poi si sia applicato il contratto cooperative e non quello del settore commercio;
come siano state riscontrate assenze ingiustificate benchè i lavoratori abbiano riferito di avere CP sempre lavorato salvo ferie e malattia [ ST_1 ispettrice dipendente di parte ricorrente dal 2018, ha dichiarato di confermare le ST 2 "
dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 3.3.21, salvo precisare come non fosse il proprio datore di lavoro, ma solo il referente della cooperativa di cui PEsona 2 era amministratrice Parte 1 con la quale sottoscrisse il contratto di lavoro in un negozio di Alliste alla presenza di PEsona 3 come fosse Pt 1 a comunicare i turni di lavoro ed a concedere le ferie;
in sede amministrativa invece ha dichiarato di essere stato assunto per la cooperativa Dgs a gennaio 2017 dopo un colloquio di lavoro con un certo Per 4 ma come in realtà il proprio datore di lavoro sia sempre stato PEsona 2 che impartiva le direttive, a cui comunicava le assenze ed indirizzava le richieste di ferie e che consegnava le buste paga;
di non avere mai espletato assenze ingiustificate;
di avere avuto con Dgs soc. coop. un unico contatto al tempo della assunzione, ma di non avere mai visto alcun rappresentante di detta società sul posto di lavoro, interfacciandosi esclusivamente con Per 1 ; di non conoscere alcuna sede della suddetta società cooperativa;
come l'attività dei dipendenti sia sempre stata gestita da PE 1 , anche a dispetto della formale assunzione da parte di [...]
[...]
, dipendente di parte opponente dal 29.3.23, ha confermato le dichiarazioni rese in CP 4 sede amministrativa in data 5.5.21 salvo precisare di non ricordare il nome di PE_5 e come i bonifici risultino trasmessi da Pt 1 , pur sottoscrivendo i cedolini paga dinanzi ad PEsona_2
[...] ; la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta dopo un colloquio di lavoro con che era il proprio datore di lavoro e cui doveva trasmettere PEsona 2 qualsiasi richiesta e che impartiva le direttive;
come la retribuzione fosse corrisposta con bonifico bancario emesso da con cui aveva pattuito il compenso al tempo PEsona 2 della assunzione cui era presente solo PEsona 2 ; come a fine luglio 2019 PEsona_2
[...] le chiese di dimettersi per essere poi riassunta per lavorare con le stesse modalità e la stessa organizzazione;
come il datore di lavoro sia rimasto sempre Persona 2 ; di non avere mai conosciuto alcun responsabile della cooperativa Dgs;
come fosse sempre
PEsona 2 a consegnare le buste paga;
ST 3 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 4.6.21 salvo precisare di avere visto Persona_6 ma di non averci mai parlato;
di essersi per la gestione del rapporto di lavoro ma quale referente interfacciata con PEsona 2 di Dgs soc. coop. tanto da riferire poi a Pt_1 la quale la contattava telefonicamente;
di avere sottoscritto il contratto di lavoro dinanzi a Pt 1 e PE 3 come fosse Pt 1 a comunicare telefonicamente i turni di lavoro ed a concedere ferie e permessi;
la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta nel 2018 da (cui un mese prima avevaCP_3 lasciato il proprio curriculum) dopo un colloquio con lo stesso ed alla sola presenza del fratello
PE 2 ; come fosse a gestire il punto vendita di Tuglie dopo unPEsona 2 periodo di tirocinio da questi organizzato;
di avere avuto quale unico referente i fratelli cui qualsiasi richiesta di ferie e PE_1 ricevendo direttive solo da و PEsona 2 permessi doveva essere indirizzata;
di non conoscere PEsona 6 e di non avere fatto assenze ingiustificate.
CP_5 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 15.12.21 salvo
Pt 1 che comunicava precisare di avere sottoscritto il contratto di lavoro alla presenza di sede amministrativa ha settimanalmente i turni di lavoro e concedeva ferie e permessi;
in dichiarato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con PEsona_6 e di essere stato quindi assunto alla presenza di questi ed una signora;
di indossare una divisa fornita da Per 1 ; come, su indicazione di CP_6 , sia stato trasferito dapprima al punto vendita di Sannicola e poi a quello di Tuglie;
; di non avere mai avuto rapporti con rappresentanti della cooperativa, CP 6 che lavorava presso il punto vendita di Pt 2 come sia stato sempre ma solo con ad impartire le direttive, tant'è pur avendo rassegnato le dimissioni nel dicembre 2019 PE_1 dalla cooperativa e riassunto da PE 1 nello stesso mese se non a gennaio 2020, nulla era cambiato;
come sia sempre stato PE 1 a consegnare le buste paga;
di non avere mai effettuato assenze ingiustificate.
ST 4 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 11.6.21 salvo precisare di interfacciarsi con Per 1 per la gestione del rapporto di lavoro per poi essere contattato da soggetto a nome della cooperativa;
di essere stato già dipendente della società ricorrente e di avere rassegnato le dimissioni per un motivo che non ricorda salvo essere assunto il giorno successivo sottoscrivendo il contratto alla presenza di una signora;
come con cadenza quindicinale era contattato dalla cooperativa al telefono del supermercato per la comunicazione dei turni di lavoro;
come l'autorizzazione di ferie e permessi fosse concessa dalla cooperativa con le stesse modalità telefoniche e come la sottesa richiesta fosse formulata per il tramite di PE 1 . In sede amministrativa detto teste ha dichiarato come le direttive sul lavoro fossero impartite da componenti della famiglia PE_1 e da nessun altro e di avere saputo di essere stato assunto da una cooperativa solo successivamente (pur avendo sostenuto un colloquio di lavoro con Persona 6 ed alla presenza di una signora) ma come i propri referenti siano sempre stati PEsona 7 cui indirizzava le richieste di feriePE 2 e e permessi;
di non avere mai fatto assenze ingiustificate;
-Daniela Pt 3, dipendente di parte ricorrente dal 2019, ha dichiarato come prima del 2017 lavorasse per il supermercato di Alliste alle dipendenze di Persona 2 ; di avere rassegnato le dimissioni e di essere stata assunta, dopo circa un mese, da Dgs cooperativa benchè chiamata da ; come al tempo dell'assunzione da parte dellaPEsona 2 Parte 4 e Persona_6cooperativa fosse presente Pt_1 e ma non Per 2
[...] ; come il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa non sia mutato rispetto al precedente rapporto (salvo essere un part time) e come fosse gestito da Testimone 2 ; che già prima lavorava presso il supermercato;
di non avere visto responsabili della cooperativa nel punto vendita salvo al tempo della stipula del contratto di lavoro;
come chiedesse ferie e permessi ad Testimone 2 il quale le riferiva che si sentiva con RO per l'autorizzazione; di non avere reso dichiarazioni in sede amministrativa (ma sul punto si veda infra);
ST_5 ha riferito di essere dipendente di parte ricorrente dal 2020 ed in precedenza sino al 2017 presso il punto vendita di Ugento, di cui era titolare la madre di PEsona_2
[...] di essere stato quindi trasferito nel 2017 al punto vendita di Melissano fino alla liquidazione della società; di essere stato dopo un po' di tempo assunto da Dgs cooperativa previa convocazione da parte di Persona 6 per un colloquio di lavoro e di avere poi stipulato il contratto di lavoro alla presenza di Pt_1 e forse di Pt 4 come per conoscere i turni chiamasse un telefono fisso di RO utilizzando o il proprio cellulare o il numero fisso del punto vendita e ciò anche al fine di chiedere ferie e permessi;
di avere reso dichiarazioni in sede amministrativa.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone
[Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022]. Sono, pertanto, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento [Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21187].
Ritiene, peraltro, in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal
Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente [Cass.29.3.95 n.3746].
In particolare, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una rigorosa prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., si' da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice puo' valutare in concorso con gli altri elementi probatori [Cass. 14.1.04 n.405].
Comunque le dichiarazioni rese dal terzo in sede di accertamento amministrativo appaiono costituire elemento probatorio utile a valutare l'attendibilità dello stesso terzo una volta che sia stato a chiamato a deporre quale testimone.
Infatti, giova ricordare come in ordine ai criteri di valutazione delle prove, non ci si misuri con puntuali criteri di valutazione, prevedendo l'ordinamento formulazioni che nella loro genericità appaiono poco significative (libero convincimento, prudente apprezzamento, etc) e destinate ad affidare ad una altrettanto generica intuizione soggettiva del giudice detto giudizio.
Muovendo, invece, dal rilievo della possibilità di sottoporre questo processo di valutazione a criteri razionali, si scopre la necessità di un ragionamento complesso, cadenzato dal susseguirsi di singoli momenti logici, sia pure al di là della rigidità di schemi cogenti, deduttivi e meccanici.
La discrezionalità irrinunciabile della valutazione della prova è pertanto destinata a convivere con regole e modelli di inferenza caratterizzati da una fisionomia specifica e da validità logica.
Occorre procedere quindi nella valutazione della prova ad un giudizio di credibilità. La credibilità della prova attiene alle caratteristiche proprie del mezzo di prova ed alla concreta possibilità di attingere dallo stesso una attendibile e non viziata rappresentazione del fatto. In particolare, in caso di prova testimoniale, occorre valutare la personalità del teste, la possibilità che abbia percepito il fatto correttamente, il suo comportamento durante la deposizione, il suo interesse nella causa, i suoi rapporti con le parti, etc... Si tratta di una valutazione mediata da massime di esperienza e caratterizzato da una struttura inferenziale, in quanto la credibilità del teste dipende da un giudizio fondato su fatti che il giudice considera rilevanti. Superato detto giudizio, non si può ritenere di per sé formulato contestualmente un giudizio sulla verità del fatto posto ad oggetto della testimonianza, ma soltanto uno circa la possibilità di utilizzare la stessa prova quale strumento per accertare il fatto.
Giova a questo punto, scomodare il concetto di verosimiglianza che, proprio della scienza epistemologica, ha acquisito dignità giuridica nel nostro ordinamento grazie alla lezione della dottrina che ha riproposto la nozione tedesca di Wahrscheinlichkeit, sia pure trascurandone la valenza semantica e quindi la capacità di richiamare anche il significato di probabilità. Invero, ciò che attiene alla verità o alla probabilità di una proposizione fattuale, e quindi al suo grado di fondatezza, di credibilità e di attendibilità sulla base degli elementi di prova disponibili in un dato contesto non ha nulla a che vedere con il concetto di verosimiglianza, semmai con le teorie della verità e della probabilità. Viceversa, la nozione di verosimiglianza mira ad individuare quell'aspetto dell'asserzione del fatto per cui è dato affermare che lo stesso corrisponde ad una ipotesi plausibile secondo l'ordine normale delle cose ed in una situazione in cui tale asserzione non sia ancora stata sottoposta a verifica probatoria o dimostrativa. Non è, tuttavia, questa la sede per discutere di siffatte sfumature semantiche ed operare distinzioni sì da allontanarsi dal lessico giuridico siccome collaudatosi nell'esperienza giurisprudenziale.
Tuttavia la semplice inverosimiglianza o scarsa credibilita' di un fatto, in quanto si discosti dall" id quod plerumque accidit", come non puo' essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, cosi' non puo' di per se' costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilita' del teste. Diviene, pertanto necessario procedere nell'esame del materiale probatorio ed in particolare delle deposizioni rese dalle testi, verificando l'incensurabilità delle stesse sotto altri profili, verificando l'insussistenza di smagliature eventuali.
Che è quanto è dato ripetere nella fattispecie in esame.
' CP 5, ST_7Ebbene, i testi escussi ( CP 4 ST 6
ST 4 ) in sede amministrativa hanno dichiarato di essere stati assunti da PE 1 che ne aveva gestito il rapporto di lavoro: dichiarazioni precise e puntuali rese in prossimità dei fatti contestati, sì da rendere verosimile un miglior ricordo della vicenda rispetto a quella poi rappresentata in sede di prova testimoniale (considerazione questa che ha indotto a ritenere superfluo l'esame in corso di causa di Tes 8 Tes_9 e PE_8 ) allorchè detti testi hanno riferito dell'assunzione da parte della cooperativa e di un ruolo svolto dalla stessa nella gestione dei singoli rapporti di lavoro sia pure mediati da PE 1 .
Inoltre, dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori interessati, è emerso come gli stessi abbiano individuato in PE 1 il proprio datore di lavoro [ PE_9
"Per 10 Per 11 Per 12, Tes 9 Per 13 Per 14 PE 15, PE 16 , PE_17; PE_18 ,
PE 8 ]; come Per 1 abbia fatto sottoscrivere alla propria dipendente domanda per divenire socia di Dgs coop. [Alfarano] o per divenire dipendente di una cooperativa benchè fosse sempre Per 1 il datore di lavoro [Cicirillo]; come non vi fosse contezza dei vari passaggi societari e si ritenesse PE 1 quale datore di lavoro [ Tes_8 ; come anzi PE_1 avesse assicurato la sostanziale continuazione del rapporto di lavoro, al di là della formale assunzione da parte di una società avente sede in RO [ PE_11 PE 12]; come fosse "
PE 1 il datore di lavoro, tant'è non siano stati mai visti responsabili della cooperativa presso la sede di lavoro [ Parte 5 che sminuisce per tal via l'attendibilità del teste Tes_10 ].
Sicchè, anche alla luce delle univoche dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori, CP deve ritenersi fondata la pretesa di relativa alla pretesa contributiva in virtù della ritenuta applicazione del ccnl commercio.
In punto di assenze ingiustificate, occorre ricordare come in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla 1. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo [Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021].
PEtanto, in difetto di prova utile a coonestare un diverso assunto, deve ritenersi la fondatezza del verbale di accertamento nella parte de qua.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 12297,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 08/10/2025
EN VA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10853.2022 R.A.C.L., promossa da:
Gestioni commerciali uno srl
Con il proc. avv. Di Corrado
Contro
CP
Avvocatura
Parte ricorrente, in data 11.10.22, ha adito questo tribunale avverso il verbale unico di accertamento n.2021009605\ddl del 29.3.22 notificatole in data 30.3.22 chiedendone l'annullamento per illegittimità ed infondatezza e dichiararsi non dovute le somme intimate mediante diffida ad adempiere del 30.3.22; il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come il verbale sia infondato, in quanto basato su circostanze non vere e peraltro emerse a seguito di accertamenti nei confronti di altra società (DGS) al cui esito si è ravvisato una ipotesi di appalto privo dei prescritti requisiti di genuinità. CP Fissata l'udienza di discussione, si è costituita lamentando l'infondatezza del ricorso.
Evidenzia come, a seguito di accertamenti espletati dall'ispettorato del lavoro, sia emerso come parte avversa, dal 2017 al 24.7.19 ( in virtù di appalto di servizi stipulato con Gruppo libero società consortile arl che a sua volta ha affidato l'appalto al Controparte_2 e quest'ultima l'esecuzione dei lavori a DGS società cooperativa) non abbia avuto alle proprie dipendenze alcun dipendente, utilizzando come forza lavoro solo quella di DGS società cooperativa che ha applicato un contratto collettivo per i dipendenti del settore terziario e non il ccnl commercio confcommercio (cui sarebbe stata tenuta parte ricorrente), con conseguente previsione di elementi retributivi e quindi contributivi di importo inferiore;
come dal libro unico del lavoro risultino registrate giornate o ore non lavorate ma senza alcuna causale giustificatrice dell'assenza; come tutti i dipendenti ascoltati abbiano dichiarato di avere lavorato nei vari punti vendita Conad gestiti dalla opponente e di riconoscere nella famiglia PE 1 i propri datori di lavoro, non conoscendo viceversa eventuali responsabili di DGS società cooperativa.
Giova a questo punto ricordare come in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento
.CP dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria [Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n.
12108; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024].
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso quanto segue:
- gli ispettori, sulla scorta degli accertamenti espletati, hanno riscontrato come parte opponente, nel periodo 1.2017\7.19, si sia avvalsa di personale somministrato dalla società cooperativa Dgs che aveva in realtà la sede in una abitazione diroccata in Tuglie;
come il personale assunto da
Dgs non conoscesse nè i soci né l'amministratore di detta società, avendo avuto rapporti solo con il 1.r. di parte opponente CP 3 ; come gran parte di detti lavoratori somministrati peraltro già risultasse essere stata dipendente presso supermercati gestiti dalla famiglia
PE 1 e molti degli stessi hanno riferito come sia stato lo stesso PE 1 a suggerire loro di rassegnare le dimissioni in quanto il rapporto sarebbe comunque proseguito con le stesse modalità benchè poi si sia applicato il contratto cooperative e non quello del settore commercio;
come siano state riscontrate assenze ingiustificate benchè i lavoratori abbiano riferito di avere CP sempre lavorato salvo ferie e malattia [ ST_1 ispettrice dipendente di parte ricorrente dal 2018, ha dichiarato di confermare le ST 2 "
dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 3.3.21, salvo precisare come non fosse il proprio datore di lavoro, ma solo il referente della cooperativa di cui PEsona 2 era amministratrice Parte 1 con la quale sottoscrisse il contratto di lavoro in un negozio di Alliste alla presenza di PEsona 3 come fosse Pt 1 a comunicare i turni di lavoro ed a concedere le ferie;
in sede amministrativa invece ha dichiarato di essere stato assunto per la cooperativa Dgs a gennaio 2017 dopo un colloquio di lavoro con un certo Per 4 ma come in realtà il proprio datore di lavoro sia sempre stato PEsona 2 che impartiva le direttive, a cui comunicava le assenze ed indirizzava le richieste di ferie e che consegnava le buste paga;
di non avere mai espletato assenze ingiustificate;
di avere avuto con Dgs soc. coop. un unico contatto al tempo della assunzione, ma di non avere mai visto alcun rappresentante di detta società sul posto di lavoro, interfacciandosi esclusivamente con Per 1 ; di non conoscere alcuna sede della suddetta società cooperativa;
come l'attività dei dipendenti sia sempre stata gestita da PE 1 , anche a dispetto della formale assunzione da parte di [...]
[...]
, dipendente di parte opponente dal 29.3.23, ha confermato le dichiarazioni rese in CP 4 sede amministrativa in data 5.5.21 salvo precisare di non ricordare il nome di PE_5 e come i bonifici risultino trasmessi da Pt 1 , pur sottoscrivendo i cedolini paga dinanzi ad PEsona_2
[...] ; la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta dopo un colloquio di lavoro con che era il proprio datore di lavoro e cui doveva trasmettere PEsona 2 qualsiasi richiesta e che impartiva le direttive;
come la retribuzione fosse corrisposta con bonifico bancario emesso da con cui aveva pattuito il compenso al tempo PEsona 2 della assunzione cui era presente solo PEsona 2 ; come a fine luglio 2019 PEsona_2
[...] le chiese di dimettersi per essere poi riassunta per lavorare con le stesse modalità e la stessa organizzazione;
come il datore di lavoro sia rimasto sempre Persona 2 ; di non avere mai conosciuto alcun responsabile della cooperativa Dgs;
come fosse sempre
PEsona 2 a consegnare le buste paga;
ST 3 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 4.6.21 salvo precisare di avere visto Persona_6 ma di non averci mai parlato;
di essersi per la gestione del rapporto di lavoro ma quale referente interfacciata con PEsona 2 di Dgs soc. coop. tanto da riferire poi a Pt_1 la quale la contattava telefonicamente;
di avere sottoscritto il contratto di lavoro dinanzi a Pt 1 e PE 3 come fosse Pt 1 a comunicare telefonicamente i turni di lavoro ed a concedere ferie e permessi;
la teste in sede amministrativa ha dichiarato di essere stata assunta nel 2018 da (cui un mese prima avevaCP_3 lasciato il proprio curriculum) dopo un colloquio con lo stesso ed alla sola presenza del fratello
PE 2 ; come fosse a gestire il punto vendita di Tuglie dopo unPEsona 2 periodo di tirocinio da questi organizzato;
di avere avuto quale unico referente i fratelli cui qualsiasi richiesta di ferie e PE_1 ricevendo direttive solo da و PEsona 2 permessi doveva essere indirizzata;
di non conoscere PEsona 6 e di non avere fatto assenze ingiustificate.
CP_5 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 15.12.21 salvo
Pt 1 che comunicava precisare di avere sottoscritto il contratto di lavoro alla presenza di sede amministrativa ha settimanalmente i turni di lavoro e concedeva ferie e permessi;
in dichiarato di avere sostenuto un colloquio di lavoro con PEsona_6 e di essere stato quindi assunto alla presenza di questi ed una signora;
di indossare una divisa fornita da Per 1 ; come, su indicazione di CP_6 , sia stato trasferito dapprima al punto vendita di Sannicola e poi a quello di Tuglie;
; di non avere mai avuto rapporti con rappresentanti della cooperativa, CP 6 che lavorava presso il punto vendita di Pt 2 come sia stato sempre ma solo con ad impartire le direttive, tant'è pur avendo rassegnato le dimissioni nel dicembre 2019 PE_1 dalla cooperativa e riassunto da PE 1 nello stesso mese se non a gennaio 2020, nulla era cambiato;
come sia sempre stato PE 1 a consegnare le buste paga;
di non avere mai effettuato assenze ingiustificate.
ST 4 ha confermato le dichiarazioni rese in sede amministrativa in data 11.6.21 salvo precisare di interfacciarsi con Per 1 per la gestione del rapporto di lavoro per poi essere contattato da soggetto a nome della cooperativa;
di essere stato già dipendente della società ricorrente e di avere rassegnato le dimissioni per un motivo che non ricorda salvo essere assunto il giorno successivo sottoscrivendo il contratto alla presenza di una signora;
come con cadenza quindicinale era contattato dalla cooperativa al telefono del supermercato per la comunicazione dei turni di lavoro;
come l'autorizzazione di ferie e permessi fosse concessa dalla cooperativa con le stesse modalità telefoniche e come la sottesa richiesta fosse formulata per il tramite di PE 1 . In sede amministrativa detto teste ha dichiarato come le direttive sul lavoro fossero impartite da componenti della famiglia PE_1 e da nessun altro e di avere saputo di essere stato assunto da una cooperativa solo successivamente (pur avendo sostenuto un colloquio di lavoro con Persona 6 ed alla presenza di una signora) ma come i propri referenti siano sempre stati PEsona 7 cui indirizzava le richieste di feriePE 2 e e permessi;
di non avere mai fatto assenze ingiustificate;
-Daniela Pt 3, dipendente di parte ricorrente dal 2019, ha dichiarato come prima del 2017 lavorasse per il supermercato di Alliste alle dipendenze di Persona 2 ; di avere rassegnato le dimissioni e di essere stata assunta, dopo circa un mese, da Dgs cooperativa benchè chiamata da ; come al tempo dell'assunzione da parte dellaPEsona 2 Parte 4 e Persona_6cooperativa fosse presente Pt_1 e ma non Per 2
[...] ; come il rapporto di lavoro alle dipendenze della cooperativa non sia mutato rispetto al precedente rapporto (salvo essere un part time) e come fosse gestito da Testimone 2 ; che già prima lavorava presso il supermercato;
di non avere visto responsabili della cooperativa nel punto vendita salvo al tempo della stipula del contratto di lavoro;
come chiedesse ferie e permessi ad Testimone 2 il quale le riferiva che si sentiva con RO per l'autorizzazione; di non avere reso dichiarazioni in sede amministrativa (ma sul punto si veda infra);
ST_5 ha riferito di essere dipendente di parte ricorrente dal 2020 ed in precedenza sino al 2017 presso il punto vendita di Ugento, di cui era titolare la madre di PEsona_2
[...] di essere stato quindi trasferito nel 2017 al punto vendita di Melissano fino alla liquidazione della società; di essere stato dopo un po' di tempo assunto da Dgs cooperativa previa convocazione da parte di Persona 6 per un colloquio di lavoro e di avere poi stipulato il contratto di lavoro alla presenza di Pt_1 e forse di Pt 4 come per conoscere i turni chiamasse un telefono fisso di RO utilizzando o il proprio cellulare o il numero fisso del punto vendita e ciò anche al fine di chiedere ferie e permessi;
di avere reso dichiarazioni in sede amministrativa.
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere di sondare con zelo l'attendibilità del testimone
[Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022]. Sono, pertanto, riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento [Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21187].
Ritiene, peraltro, in generale questo Giudicante di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti da funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ.
1.4.95 n.3853), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal
Giudice, deve essere valutato nel caso di specie come prova sufficiente [Cass.29.3.95 n.3746].
In particolare, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilita' che puo' essere infirmata solo da una rigorosa prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e che possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., si' da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice puo' valutare in concorso con gli altri elementi probatori [Cass. 14.1.04 n.405].
Comunque le dichiarazioni rese dal terzo in sede di accertamento amministrativo appaiono costituire elemento probatorio utile a valutare l'attendibilità dello stesso terzo una volta che sia stato a chiamato a deporre quale testimone.
Infatti, giova ricordare come in ordine ai criteri di valutazione delle prove, non ci si misuri con puntuali criteri di valutazione, prevedendo l'ordinamento formulazioni che nella loro genericità appaiono poco significative (libero convincimento, prudente apprezzamento, etc) e destinate ad affidare ad una altrettanto generica intuizione soggettiva del giudice detto giudizio.
Muovendo, invece, dal rilievo della possibilità di sottoporre questo processo di valutazione a criteri razionali, si scopre la necessità di un ragionamento complesso, cadenzato dal susseguirsi di singoli momenti logici, sia pure al di là della rigidità di schemi cogenti, deduttivi e meccanici.
La discrezionalità irrinunciabile della valutazione della prova è pertanto destinata a convivere con regole e modelli di inferenza caratterizzati da una fisionomia specifica e da validità logica.
Occorre procedere quindi nella valutazione della prova ad un giudizio di credibilità. La credibilità della prova attiene alle caratteristiche proprie del mezzo di prova ed alla concreta possibilità di attingere dallo stesso una attendibile e non viziata rappresentazione del fatto. In particolare, in caso di prova testimoniale, occorre valutare la personalità del teste, la possibilità che abbia percepito il fatto correttamente, il suo comportamento durante la deposizione, il suo interesse nella causa, i suoi rapporti con le parti, etc... Si tratta di una valutazione mediata da massime di esperienza e caratterizzato da una struttura inferenziale, in quanto la credibilità del teste dipende da un giudizio fondato su fatti che il giudice considera rilevanti. Superato detto giudizio, non si può ritenere di per sé formulato contestualmente un giudizio sulla verità del fatto posto ad oggetto della testimonianza, ma soltanto uno circa la possibilità di utilizzare la stessa prova quale strumento per accertare il fatto.
Giova a questo punto, scomodare il concetto di verosimiglianza che, proprio della scienza epistemologica, ha acquisito dignità giuridica nel nostro ordinamento grazie alla lezione della dottrina che ha riproposto la nozione tedesca di Wahrscheinlichkeit, sia pure trascurandone la valenza semantica e quindi la capacità di richiamare anche il significato di probabilità. Invero, ciò che attiene alla verità o alla probabilità di una proposizione fattuale, e quindi al suo grado di fondatezza, di credibilità e di attendibilità sulla base degli elementi di prova disponibili in un dato contesto non ha nulla a che vedere con il concetto di verosimiglianza, semmai con le teorie della verità e della probabilità. Viceversa, la nozione di verosimiglianza mira ad individuare quell'aspetto dell'asserzione del fatto per cui è dato affermare che lo stesso corrisponde ad una ipotesi plausibile secondo l'ordine normale delle cose ed in una situazione in cui tale asserzione non sia ancora stata sottoposta a verifica probatoria o dimostrativa. Non è, tuttavia, questa la sede per discutere di siffatte sfumature semantiche ed operare distinzioni sì da allontanarsi dal lessico giuridico siccome collaudatosi nell'esperienza giurisprudenziale.
Tuttavia la semplice inverosimiglianza o scarsa credibilita' di un fatto, in quanto si discosti dall" id quod plerumque accidit", come non puo' essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, cosi' non puo' di per se' costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilita' del teste. Diviene, pertanto necessario procedere nell'esame del materiale probatorio ed in particolare delle deposizioni rese dalle testi, verificando l'incensurabilità delle stesse sotto altri profili, verificando l'insussistenza di smagliature eventuali.
Che è quanto è dato ripetere nella fattispecie in esame.
' CP 5, ST_7Ebbene, i testi escussi ( CP 4 ST 6
ST 4 ) in sede amministrativa hanno dichiarato di essere stati assunti da PE 1 che ne aveva gestito il rapporto di lavoro: dichiarazioni precise e puntuali rese in prossimità dei fatti contestati, sì da rendere verosimile un miglior ricordo della vicenda rispetto a quella poi rappresentata in sede di prova testimoniale (considerazione questa che ha indotto a ritenere superfluo l'esame in corso di causa di Tes 8 Tes_9 e PE_8 ) allorchè detti testi hanno riferito dell'assunzione da parte della cooperativa e di un ruolo svolto dalla stessa nella gestione dei singoli rapporti di lavoro sia pure mediati da PE 1 .
Inoltre, dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori interessati, è emerso come gli stessi abbiano individuato in PE 1 il proprio datore di lavoro [ PE_9
"Per 10 Per 11 Per 12, Tes 9 Per 13 Per 14 PE 15, PE 16 , PE_17; PE_18 ,
PE 8 ]; come Per 1 abbia fatto sottoscrivere alla propria dipendente domanda per divenire socia di Dgs coop. [Alfarano] o per divenire dipendente di una cooperativa benchè fosse sempre Per 1 il datore di lavoro [Cicirillo]; come non vi fosse contezza dei vari passaggi societari e si ritenesse PE 1 quale datore di lavoro [ Tes_8 ; come anzi PE_1 avesse assicurato la sostanziale continuazione del rapporto di lavoro, al di là della formale assunzione da parte di una società avente sede in RO [ PE_11 PE 12]; come fosse "
PE 1 il datore di lavoro, tant'è non siano stati mai visti responsabili della cooperativa presso la sede di lavoro [ Parte 5 che sminuisce per tal via l'attendibilità del teste Tes_10 ].
Sicchè, anche alla luce delle univoche dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori, CP deve ritenersi fondata la pretesa di relativa alla pretesa contributiva in virtù della ritenuta applicazione del ccnl commercio.
In punto di assenze ingiustificate, occorre ricordare come in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla 1. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo [Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021].
PEtanto, in difetto di prova utile a coonestare un diverso assunto, deve ritenersi la fondatezza del verbale di accertamento nella parte de qua.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte avversa per le spese di lite che liquida in euro 12297,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 08/10/2025
EN VA