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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12663/2023 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PONZO SALVATORE e dall'avv. MULINO CRISTIAN
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
-ADER, rappresentati e difesi dall'avv. CONTESSA LEONARDO
Resistenti
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05920239003852182000 notificata da parte di contenente la richiesta di pagamento Controparte_3 della somma pari ad € 7.032,96 portata dall' avviso di addebito n.
35920130002248018000.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione della somma.
Si sono costituiti Ader e CP_2 ha prodotto notifica dell'avviso di addebito. ADER ha affermato che la prescrizione CP_2
è stata interrotta da precedenti intimazioni di pagamento.
1 Rispetto alla documentazione prodotta da ha fatto presente: CP_2
Nello specifico, in ordine alla produzione documentale di controparte, ed in particolare al documento denominato “650164261148_TIF.tiff”, si disconosce espressamente ai sensi dell'art 2719
c.c., ed in ossequio ai dettami della Suprema Corte come riportati nella Ordinanza n. 37290 del
20 dicembre 2022, il documento prodotto in copia poiché non genuino e comunque difforme dalla copia originale per i seguenti specifici elementi:
- il documento ha una misura abnorme e palesemente difforme da quella prevista per l'originale;
- la sottoscrizione ivi riportata non appare autografa e comunque è totalmente differente da quella solitamente effettuata dal sig. (si veda sottoscrizione apposta sulla procura alle liti); Pt_1
- il documento è privo di firma dell'incaricato e di data da parte di quest'ultimo;
- è un documento illeggibile in numerose parti;
- non vi è alcuna certezza, ed anzi si dubita, che il lato “A” del documento ed il lato “B” dello stesso facciano parte di un unico documento, pertanto la parte che oggi contesta tale documento deve compiere un vero e proprio atto di fede nel ritenere univoco il documento prodotto;
[…]
***
Al riguardo, si premette come il sopra riportato disconoscimento non sia idoneo alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Rispetto alle dimensioni della copia scansionata le stesse dipendono dal fatto che si tratta di immagine dell'originale e pertanto non è una difformità ma una mera questione di risoluzione grafica.
Rispetto alla “firma non autografa” va rilevato come l'indirizzo di destinazione è il medesimo di cui all'epigrafe del ricorso. Inoltre, secondo Cass. 4451/24: Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile,
l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700
c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23).
Le argomentazioni del ricorrente pretermettono questa circostanza in diritto e si risolvono pertanto in una petizione di principio inidonea a fondare un effettivo disconoscimento.
Inoltre, non è vero che non vi è la firma dell'incaricato che ha apposto la propria sigla vicino al timbro nella relata.
2 La questione della coincidenza tra lato A e lato B è posta in termini meramente ipotetici e quindi priva dei requisiti di chiarezza e certezza che devono contraddistinguere un disconoscimento ancorchè di copia.
In ultimo, il documento è pienamente leggibile.
Ciò precisato non può ancora escludersi come siano stati ulteriormente notificate a parte ricorrente:
Intimazione di pagamento n. 05920169005270664000 notificata a mezzo raccomandata a/r ex artt.
139/140 c.p.c. in data 25.5.2017;
Intimazione di pagamento n. 05920189004151903000 notificata a mani in data 1.6.2018…
In atti sono presenti tali due atti. E sono entrambi validamente notificati.
In ogni caso, non è mai stata effettuata opposizione avverso l'avviso di addebito ma neppure opposizione recuperatoria avverso l'intimazione 05920189004151903000 (e se non si ritenessero valide le precedenti notifiche la mancata opposizione recuperatoria rispetto a questa intimazione impedirebbe comunque di valutare la prescrizione antecedente, cfr.
Cass. 8853/2023).
In sostanza le argomentazioni di parte ricorrente si scontrano con i dati documentali qui esposti. Il ricorso è pertanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12663/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento di € 1900,00 in favore di ciascuno dei resistenti oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa solo nei confronti di ADER:
Lecce, 17/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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