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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19519 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. DI FRANCIA PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a margine CP_1 del ricorso, dall'avv. DI FRANCIA PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/10/2025 e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Bacoli il 30/09/2019, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nato a [...] il [...]) e ( Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “- I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto;
- I figli minori e sono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I minori avranno residenza abituale presso la casa familiare in Bacoli ( NA) alla Via Jacopo
Sannazzaro n.14, interno n.2, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la medesima casa familiare con ogni arredo e pertinenza in essa contenute;
- Le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai minori;
- I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e i piccoli e sono indicati nel piano genitoriale e Persona_1 Per_2 quindi: il padre potrà vedere e trattenere con sé i minori il lunedì e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 prelevandoli da casa ed ivi riaccompagnandoli;
a settimane alterne, dalle ore 18.30 della domenica alle ore 16.00 del martedì prelevandoli da casa ed ivi riaccompagnandoli prevedendo inoltre l'accompagnamento ed il prelevamento da scuola, resta inteso che il padre potrà fare visita ai minori, vederli e trattenerli anche in altri giorni diversi dal lunedì e martedì previo preventivo accordo con la signora , tenuto conto inoltre degli impegni di CP_1 studio, sportivi e sociali già presi dai minori e dalla madre;
- Il compleanno dei minori sarà trascorso sempre con entrambi i genitori, mentre il compleanno dei genitori sarà trascorso dai minori con il rispettivo genitore;
-Relativamente alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i minori due settimane, anche non consecutive, di cui una a scelta tra i mesi di giugno, luglio e settembre, l'altra nel mese di agosto, da concordare con il coniuge entro il 31.05 di ciascun anno.
I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori. ;- A Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il 24 ed il
31 dicembre mentre con il padre il 25 dicembre ed il 1 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 trascorreranno ad anni alterni con il papà il giorno dell'Epifania dalle ore 10.00 alle ore 21.00; -
I minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis dividendo a metà le vacanze scolastiche;
- I genitori si impegnano a garantire i rapporti dei minori con i nonni, sia
2 paterni che materni;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1 minori e con il versamento della somme mensile di euro 300,00 ( trecento/00) per Per_1 Per_2 ciascun figlio da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo Parte_2 bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie IBAN [...], ovvero in contanti con il rilascio di relativa quietanza, detta somma sarà rivalutata automaticamente ed annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, il padre verserà inoltre il 50% di tutte le spese straordinarie relative ai minori, a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, per l'istruzione, ludiche, vestiario ed altre esigenze dei minori;
- il sig.
si obbliga, altresì, a corrispondere alla sig.ra entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni mese a mezzo bancario sulle seguenti coordinate bancarie IBAN
[...], ovvero in contanti con il rilascio di relativa quietanza, la somma di euro 100,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, detta somma sarà rivalutata automaticamente ed annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, - l'assegno unico dovuto per i minori, pari ad euro 194,00 resterà al 100% in favore della sig.ra ; - CP_1 le parti ulteriormente specificano quanto segue: - si considerano ricompresi nell'assegno di mantenimento, come innanzi globalmente fissato, il vitto, il concorso alle spese di casa ( utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, i medicinali da banco;
- vanno considerate straordinarie ( extra assegno) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese occasionate da : tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno scolastico, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata, abbonamento al trasporto pubblico;
- vanno considerate straordinarie ( extra assegno) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese occasionate da : tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, alloggi e relative utenze presso la sede universitaria;
- vanno considerate spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi e che gravano in misura paritaria sugli stessi, le seguenti spese: spese di manutenzione, bollo e assicurazione, relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente;
- vanno considerate spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, oltre ad uno all'anno, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo di studio, sportivo, stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- i coniugi prestano, si da ora, e comunque si obbligano a prestare consenso per il
3 rilascio del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio con riferimento a sé stessi e ad entrambi i minori. La residenza ed il domicilio dei figli fuori Regione potrà essere trasferita altrove solo con comune accordo dei genitori;
- i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli “
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
(atto n.100 ,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2019) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 05/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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