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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 386/2022 del R.A.C.C. in data
14/02/2022, iniziata con atto di citazione d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PISTONI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ASOLA
PIAZZA XX SETTEMBRE 18, presso il difensore avv. PISTONI GIORGIO,
attore
c o n t r o
- (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MENSI
[...] C.F._3
PAOLO, elettivamente domiciliati in STRADONE SAN FERMO, 31
VERONA presso lo studio dell'avv. MENSI PAOLO,
convenuti
avente per oggetto: Proprietà, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
11/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “In via principale: Parte_1
- condannarsi i sig.ri e in solido, a Parte_3 Parte_2
corrispondere al sig. , personalmente, già titolare della Parte_1
Pag. 1 omonima azienda agricola individuale, e quale legale rappresentante della
conferitaria soc. agr. la somma di euro Controparte_1
46.041,71 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dall'annata
agraria 2003/2004 (11.11.2003) al 15.06.2016 (data di immissione in
possesso del terreno), per un importo sub-totale di euro 67.278,17 o quello
che sarà ritenuto di giustizia, e indi dal 15.06.2016 fino al soddisfo, per la
causali indicate in narrativa cpv. 4,5,6;
- condannarsi i predetti convenuti a corrispondere al sig. , Parte_1
e/o alla conferitaria soc. agricola la somma di Controparte_1
euro 28.355,08, o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione e
interessi dal diritto al saldo, per la causali indicate in narrativa cpv. 8.
- Con favore di spese e competenze di causa”;
- per e : “IN VIA Parte_2 Parte_3
PRINCIPALE DI MERITO: Respingere rigettare le domande di parte attrice
perché infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte già esposte
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, delle domande di controparte, ridurre la
pretesa risarcitoria nella minor somma che risulterà di giustizia
In ogni caso: con rimborso spese CTU, vittoria di spese e onorari oltre rimb.
Forf. 15% e oneri accessori di legge con richiesta di distrazione ex art 93
cpc a favore dello scrivente proc antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore, deducendo di essere rimasto coinvolto in un contenzioso pluriennale con le parti convenute per il rilascio di un fondo agricolo, esponeva che infine, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, aveva ottenuto il rilascio del fondo in forma coattiva in data 15 giugno 2016.
Pag. 2 Nel precedente giudizio l'attore aveva chiesto ed infine ottenuto, oltre al rilascio del fondo, la condanna al pagamento dell'indennità da occupazione per il mancato rilascio del fondo fino all'annata agraria 2002/2003.
In questo giudizio l'attore chiede la corresponsione del medesimo valore indennitario (3.541 euro a titolo di occupazione per annata agraria)
dall'annata agraria 2003/2004 fino all'effettivo rilascio del fondo avvenuto solo in data 15 giugno 2016 oltre a rivalutazione monetaria.
In aggiunta alla predetta richiesta l'attore chiede altresì il ristoro per non aver potuto beneficiare dei contributi PAC per gli anni di mancato rilascio dei fondi.
Si sono costituiti i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo la prescrizione delle domande attoree relative al pagamento della indennità decorrente dalla annata agraria 2003/2004.
La causa è stata istruita mediante CTU.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
Le domande attoree sono fondate e va accolte.
In ordine alle risultanze della CTU, anche in ragione delle argomentate motivazioni dimesse dal Consulente a suffragio delle sue deduzioni e in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si è svolto tra il Consulente del Giudice e quelli delle parti, la stessa può essere interamente recepita dal Giudice che ne condivide integralmente le ben argomentate
Pag. 3 conclusioni che appaiono congrue nel loro argomentare tecnico e logico e ciò
anche alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19475 del
06/10/2005, confermata da ultimo anche da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11110
del 10/06/2020, secondo cui “Il giudice del merito, che riconosca convincenti
le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in
modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della
motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento
espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti
siano state implicitamente rigettate, con la conseguenza che la parte, la
quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l'onere di
indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle
quali il giudice non si sia dato carico, non essendo in proposito sufficiente il
mero e generico rinvio agli atti del pregresso giudizio. (Nella specie, la S.C.,
enunciando il suddetto principio, ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in
oggetto, il giudice del merito aveva disposto un supplemento di indagine
chiamando il consulente tecnico d'ufficio a fornire chiarimenti anche in
ordine alle contestazioni formulate dal consulente di parte, sicché, avendo
assegnato decisivo rilievo alle conclusioni del consulente d'ufficio, doveva in
ciò ritenersi implicito il giudizio di irrilevanza delle proposte contestazioni
della parte)”.
Quanto alla eccepita prescrizione del credito relativo alla indennità da occupazione, appare corretta la deduzione svolta dall'attore visto che il giudizio che aveva come oggetto il rilascio del fondo e la quantificazione della indennità di occupazione fino alla annata agraria 2002/2003 si è definito solo nel 2019 a seguito dell'ultima decisione della Corte di Cassazione.
Pag. 4 Ai sensi dell'art. 2945 comma 2 c.c. alla data di proposizione del presente giudizio non è maturata alcuna prescrizione.
All'attore spetta quindi la indennità per la illegittima occupazione del fondo fin dall'annata agraria 2003/2004 il pagamento avrebbe dovuto intervenire entro il 11 novembre 2004, apparendo del tutto sfornita di fondamento giuridico la tesi che nelle more dei 15 anni che sono durati i procedimenti attivati dalle parti per definire la prima parte della vertenza, i convenuti siano stati per un certo momento ritenuti proprietari dei fondi da una decisione giudiziale poi riformata.
Si prende atto che l'attore ha inteso chiedere la corresponsione della indennità
da occupazione nella stessa misura della indennità così come già calcolata nel precedente giudizio passato in giudicato nel 2019 pur potendo chiedere che quel valore fosse aggiornato all'attualità.
L'importo che può essere pertanto riconosciuto alla parte corrisponde ad euro
3.541 per ogni annata agraria trascorsa.
All'attore spetta pertanto la corresponsione dell'indennità da illegittima occupazione dei fondi fin dall'annata agraria 2003/2004 il cui credito inizia a maturare a partire dall'11 novembre 2003, ma diviene esigibile solo a far data dal 10 novembre 2004 e quindi il primo rateo di rivalutazione ed interessi matura solo nel 2005. Nel corso degli anni successivi alla indennità dell'anno precedente si aggiunge un altro rateo di 3.541 euro per l'anno ulteriore che matura a fronte del mancato rilascio e dall'anno successivo iniziano a maturare rivalutazione ed interessi sulla indennità dell'anno precedente come da prospetto sotto riportato.
L'applicazione della rivalutazione monetaria ed il riconoscimento degli interessi di cui all'articolo 1284 c.c. restituisce i seguenti valori:
Pag. 5 per l'anno 2005 euro 6.528,07
per l'anno 2006 euro 6.325,94
per l'anno 2007 euro 6.126,33
per l'anno 2008 euro 5.897,07
per l'anno 2009 euro 5.645,17
per l'anno 2010 euro 5.500,49
per l'anno 2011 euro 5.363,51
per l'anno 2.012 euro 5.146,51
per l'anno 2013 euro 4.939,70
per l'anno 2014 euro 4.822,84
per l'anno 2015 euro 4.772,15
per l'anno 2016 euro 2.811,48 (solo fino al rilascio)
Complessivamente euro 63.879,26.
Quanto al mancato incasso dei contributi PAC ed al mancato godimento della produttività dei fondi la CTU svolta in questo giudizio ha restituito questo calcolo:
1) mancato godimento dei terreni dal 2003/04 al 2015/16 € 28.000
2) mancata percezione titoli PAC dal 2004 al 2016 € 22.391,00
Va altresì riconosciuta la somma di euro 3.100 quale costo per riacquistare i
PAC da terzi come esposto in atti poiché la perdita è un effetto direttamente ricollegabile alla condotta illegittima posta in essere dai convenuti.
L'ammontare complessivo del danno da risarcire dai convenuti è quindi pari ad euro 117.370,26, somma già attualizzata alla data della presente decisione.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Pag. 6 Non può invece essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. visto che all'esito del giudizio il credito accertato risulta leggermente inferiore a quello richiesto nel corso del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. , in solido tra loro, a Parte_3 C.F._3
corrispondere a (C.F. ) la Parte_1 C.F._1
capital somma di euro 117.370,26, somma già attualizzata;
2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.
3) Condanna (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. , in solido tra loro, a Parte_3 C.F._3
rifondere a (C.F. ) le spese di Parte_1 C.F._1
lite del presente procedimento che si liquidano in € 14.103,00 per compenso,
oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 4 giugno 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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