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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Seconda Sezione
R.G. 3079/2021
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. , assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ORUNESU ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Iolanda n. 68; appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
PISENTI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto I n. 28; appellata
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione formulate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
In via pregiudiziale e cautelare, 2) concedere ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutività della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto;
In via principale, 3) In totale riforma della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'espositiva che precede, che nessun importo è dovuto dall'attrice in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2016 al 30.6.2011 e, per l'effetto, annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (docc. 1 e 2) ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio, Prot. RL/RC/RG 58464 GRC, del 15.9.2017 (doc. 6);
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; in via principale: b) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque c) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza di prime cure;
per l'effetto, d) confermare Pt_1 in ogni sua parte la sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la CP_1 fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: g) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 5.10.2021,
ha tempestivamente impugnato la Parte_1 sentenza n. 310/2021 con cui il Giudice di Pace di Sassari ha rigettato le domande dalla stessa proposte, condannandola a pagare ad la somma di € 921,60, oltre alle spese di CP_1 giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti, ha fatto, erroneamente, riferimento alla sola fattura n. 2017000540043100 (doc. 10), senza invece esaminare la fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), dalla quale risulta che aveva stornato l'importo complessivo di CP_1
€ 921,60 di cui alle precedenti fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (doc.ti 1 e 2), con la conseguenza che nulla è dovuto per tali titoli. L'appellante, inoltre, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che la stessa, attrice in primo grado, non avrebbe versato l'importo dovuto o comunque non avrebbe dato prova del pagamento del dovuto ex art. 2697 c.c. Rileva, infatti, l'appellante di aver proposto domanda di mero accertamento negativo del credito di con conseguente irrilevanza della prova del CP_1 pagamento. La pronuncia appellata è poi oggetto di gravame anche riguardo alla statuizione secondo cui “la fattura con importo negativo sta a significare che sì, si vanta un credito nei confronti di e che, CP_1 pertanto, per quella fattura non c'è niente da pagare, ma non significa però che non ci siano precedenti fatture insolute, in quanto il credito si riferisce solo alla fattura ricevuta, anche perché nel caso in esame la fattura a credito contiene l'avviso che ci sono delle somme a debito, pari ad euro 921,60, non ancora pagate”. Tale errata ricostruzione dei fatti, a detta dell'appellante, deriva dalla non completa disamina dei documenti prodotti e, in particolare, delle risultanze della fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5), in cui lo stesso gestore aveva compiuto lo storno dell'importo dei pag. 3/10 consumi in acconto, come chiaramente espresso dal segno aritmetico “meno” e dalla dicitura “Restit. Addebiti Precedenti”, riportata in fattura. Secondo l'appellante, peraltro, il Giudice di Pace non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che anche il Tribunale di Sassari, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 cpc dalla medesima promosso, con ordinanza in data 30.3.2018, non reclamata, aveva accertato lo storno delle fatture in contestazione, con conseguente definitività dell'accertamento della non debenza di tali somme. È poi oggetto di impugnazione il capo di condanna al pagamento di € 921,60 in favore di erroneo, secondo l'appellante, CP_1 essendo stata proposta azione di mero accertamento negativo. Peraltro, l'appellante censura la pronuncia anche laddove ha accolto, implicitamente, la domanda di condanna al pagamento formulata dalla convenuta, pur non avendo assolto CP_1 all'onere di provare il proprio credito. Infine, l'appellante contesta le determinazioni assunte circa le spese di lite, al cui pagamento la stessa è stata condannata con la sentenza impugnata.
Per tali motivi, , in totale riforma della Parte_1 sentenza appellata, chiede di accertare e dichiarare che nessun importo è dalla stessa dovuto in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2006 al 30.6.2011 e, per l'effetto, di annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio del 15.9.2017.
1.2. costituitasi in giudizio in data 7.2.2022, ha CP_1 contestato le ragioni a fondamento del gravame, rilevando come il giudice di primo grado avesse correttamente ricostruito i fatti ed interpretato i documenti prodotti. Secondo l'appellata, infatti, dall'esame dei documenti emerge che: le due fatture in acconto per complessivi € 921,60 contestate dall'attrice (doc.ti n.ri 1 e 2) sono rimaste insolute;
con la fattura a saldo in data 10.6.2013 (doc. 5), da cui si evince un consumo reale di 132 mc per il periodo dal 31.12.2006 al 15.4.2013, è stata operata la detrazione degli pag. 4/10 acconti già fatturati per l'importo di € 941,25, con importo a saldo di € – 510,85, dato dalla minor somma residua tra quanto già fatturato in acconto e quanto ancora dovuto. Il che, a detta di
è avvenuto sull'errato presupposto dell'avvenuto CP_1 pagamento delle due fatture in acconto, come dimostrato dalla dicitura “restituzione addebiti precedenti” (e non “storno”, come sostenuto dall'attrice) contenuta in fattura. Prova della correttezza delle compensazioni operate dal gestore sarebbe anche rinvenibile nella successiva fattura a saldo del 2017 (doc. 10), ben tenuta in considerazione dal giudice di primo grado. Parte appellata poi ha evidenziato di aver proposto domanda di condanna di pagamento di quanto ancora dovuto già in primo grado e di aver dato prova del proprio credito attraverso i documenti contabili in atti. Infine, quanto al presunto accertamento definitivo che, secondo l'appellante, sarebbe stato compiuto dal Tribunale in sede di ordinanza cautelare, ha eccepito la non definitività e CP_1 vincolatività dei provvedimenti resi ex art. 700 cpc.
Pertanto, chiede la declaratoria di inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata, nonché, in via subordinata, l'accertamento del credito nei confronti dell'appellante, con condanna di quest'ultima al pagamento del credito così determinato, oltre interessi per ritardato pagamento.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, rigettata con ordinanza in data 9.6.2022 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 16.5.2024, ai sensi dell'art. 190 cpc, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 5/10 2. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che risulta infondata l'eccezione di parte appellante secondo cui le domande di accertamento e condanna formulate, in via subordinata, da nel presente giudizio di appello sarebbero nuove e come CP_1 tali inammissibili ex art. 345 cpc. Risulta, infatti, dagli atti che la convenuta aveva CP_1 formulato, tempestivamente, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, domanda di “condannare Parte_1
al pagamento del dovuto pari a € 921,60 o della somma
[...] veriore che verrà individuata in corso di causa, oltre interessi dall'emissione della fattura al saldo effettivo”. Si tratta, evidentemente, di domanda riconvenzionale - seppur non esplicitamente definita come tale - atteso che la domanda di sin dal primo grado, non era limitata alla mera richiesta CP_1 di rigetto della domanda attorea di accertamento negativo del credito (e conseguente accertamento affermativo di quel diritto), ma era anche volta al conseguimento del pagamento di quel credito, negato dalla controparte, per il complessivo importo di € 921,60. Del pari, infondata è l'eccezione di tardività delle produzioni documentali che secondo l'appellante, avrebbe effettuato CP_1 solo in grado di appello mediante la scansione per immagine di estratti delle fatture all'interno della stessa comparsa di costituzione in sede di gravame. In proposito, si osserva che gli
“estratti” contestati non sono altro che la riproduzione del contenuto delle fatture prodotte in primo grado dalla stessa odierna appellante, così che non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di cui all'art. 345 cpc.
2.2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta la censura dell'appellante secondo cui l'accertamento di non debenza delle somme di cui alle due fatture in acconto, contenuto nell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc (doc. 6 fascicolo di pag. 6/10 primo grado appellante), non reclamata, avrebbe carattere di definitività. Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha, infatti, natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto privo di stabilità e destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, così che alcuna efficacia vincolante può essere riconosciuta all'ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa in questione.
2.3. Nel merito, l'appello proposto è infondato, per le seguenti ragioni. Deve innanzitutto rilevarsi che risulta pacifica e non contestata la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti, così come la regolare fruizione del servizio idrico da parte dell'utente nel periodo oggetto del giudizio.
non ha nemmeno specificamente Parte_1 contestato i consumi reali risultanti dalle fatture a saldo (prodotte dalla stessa sub 5 e 10), né ha dedotto malfunzionamenti del contatore associato alla propria utenza. Risulta, infatti, che l'attrice in primo grado abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito di per il CP_1 periodo 31.12.2006-30.6.2011, sulla base del mero presupposto dello storno dell'importo complessivo di € 921,60, effettuato dallo stesso gestore con la successiva fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado). L'asserita non debenza di alcuna somma per il periodo in questione è smentita dalle risultanze dei documenti in atti, così che il rigetto della domanda attorea da parte del giudice di primo grado appare corretta. Ribadito, infatti, che, stante la prova del titolo e della regolare esecuzione della somministrazione, il corrispettivo per la fornitura ricevuta deve comunque essere pagato dall'utente appellante, dall'esame complessivo della documentazione prodotta dall'appellante stessa, emerge che gli importi delle due fatture in acconto (doc.ti 1 e 2), per la complessiva somma di € 921,60, sono stati oggetto di “restituzione” da parte del gestore nelle fatture a pag. 7/10 saldo successive, sul presupposto dell'intervenuto pagamento degli stessi da parte della . Pt_1
In particolare, dalla fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5) - emessa in data 10.6.2013 per consumi effettivamente rilevati (e non stimati, né mai contestati) di mc 132, per il periodo dal 31.12.2006 al 15.4.2013 (e quindi relativa all'intero periodo oggetto delle contestazioni attoree, oltre che al biennio successivo)
- emerge che, dall'importo effettivamente dovuto dall'utente per i consumi a saldo per complessivi € 430,40 (importo derivante dalla somma delle varie voci di costo di cui alla fattura), è stato sottratto (con l'indicazione “restituz. Addebiti precedenti”) quello di € 941,25 per i precedenti (eccessivi) addebiti in acconto, così residuando un credito per la di € 510,85, da accreditare “sulla prossima Pt_1 fattura”, come espressamente indicato nel documento in questione. Credito che, infatti, con la successiva fattura a saldo del 30.11.2017 (doc. 10), è poi stato portato in compensazione rispetto all'importo di € 444,71, complessivamente dovuto per i consumi effettivi dal 15.4.2013 all'8.8.2017 (mc 78), con conseguente credito a favore della della somma di € 66,14. Pt_1
Nella medesima fattura, tuttavia, si legge chiaramente che
“risultano importi non pagati per un totale di Euro 921,60”. Orbene, è allora evidente che l'importo di € 921,60 è comunque dovuto da parte dell'appellante, essendo stato preso in considerazione dal gestore e posto dallo stesso a deconto dei propri crediti, come se fosse stato pagato, così da determinare successivamente un saldo a credito per l'utente. È proprio dalla lettura della stessa fattura invocata dall'appellante (doc. 5) che si evince che il gestore non ha affatto riconosciuto l'insussistenza di un credito per il periodo 31.12.2006-30.6.2011, risultando in essa indicati espressamente i consumi reali e gli importi effettivamente dovuti (ancorchè in misura inferiore a quella fatturata in acconto) per tale periodo, oltre che per quello successivo, sino al 15.4.2013. Peraltro, l'appellante non ha mai nemmeno allegato – ancor prima che provato, come rilevato nella sentenza impugnata - che quelli o altri importi siano stati pagati per i consumi effettivi, relativi al periodo in questione.
pag. 8/10 Del resto, a voler accogliere la tesi dell'appellante, dovrebbe ritenersi che la stessa non abbia a pagare alcunchè al gestore per la fornitura del servizio idrico, pacificamente ricevuta dal 31.12.2006 all'8.8.2017 (per quasi 11 anni) e che, anzi, la stessa abbia maturato un credito di € 66,14 verso Il che CP_1 evidentemente non può essere, stante la pacifica sussistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della somministrazione. Deve quindi concludersi che l'importo di € 921,60 sia dovuto da parte di nei confronti di anche se Parte_1 CP_1 non con esclusivo riferimento al periodo 31.12.2006-30.6.2011, oggetto delle due fatture contestate dall'appellante (doc.ti 1 e 2), ma piuttosto per l'intero periodo 31.12.2006 – 8.8.2017, per effetto delle successive letture dei consumi reali e compensazioni operate dal gestore del servizio idrico nelle fatture a saldo di cui ai documenti 5 e 10. Ciò posto, fondata - e provata sulla base dei dati risultanti da tutte le fatture in atti - è la domanda di condanna al pagamento dell'importo di cui sopra, tempestivamente proposta dalla convenuta in primo grado, come sopra rilevato, così che la pronuncia appellata deve essere confermata anche sul punto. Né, del resto, l'attuale appellante ha formulato eccezione di compensazione con il proprio credito di € 66,14, né ha proposto appello sul punto, talchè – precisato che dovrà CP_1 comunque riconoscere all'utente tale credito con la successiva fatturazione - non può esservi pronuncia al riguardo nel presente giudizio. Infine, osservato che la condanna al pagamento di cui alla sentenza impugnata riguarda la mera somma capitale, senza alcuna statuizione in ordine agli interessi per ritardato pagamento, pur essendo stato richiesti dal gestore in primo grado, si rileva che non ha proposto appello incidentale in CP_1 proposito, così che non può esservi statuizione sul punto.
La sentenza appellata, seppur con le precisazioni di cui sopra, deve essere quindi confermata.
pag. 9/10
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con assenza della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n.
[...]
310/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Sassari, 3 gennaio 2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Seconda Sezione
R.G. 3079/2021
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice Francesca Fiorentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado, tra
(C.F. , assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ORUNESU ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Iolanda n. 68; appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
PISENTI FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Sassari, Viale Umberto I n. 28; appellata
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione formulate da controparte con la comparsa di costituzione e risposta;
In via pregiudiziale e cautelare, 2) concedere ai sensi degli artt. 283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecutività della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto;
In via principale, 3) In totale riforma della sentenza n. 310/2021, emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 2.2.-1.6.2021, non notificata, impugnata con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui all'espositiva che precede, che nessun importo è dovuto dall'attrice in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2016 al 30.6.2011 e, per l'effetto, annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (docc. 1 e 2) ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio, Prot. RL/RC/RG 58464 GRC, del 15.9.2017 (doc. 6);
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, formulata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; in via principale: b) dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., e comunque c) rigettare, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra
avverso la sentenza di prime cure;
per l'effetto, d) confermare Pt_1 in ogni sua parte la sentenza n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di prime cure n. 310/2021, pubblicata dal Giudice di Pace di Sassari in data 1°/06/2021, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per la CP_1 fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, f) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di
oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: g) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
pag. 2/10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione in appello notificato in data 5.10.2021,
ha tempestivamente impugnato la Parte_1 sentenza n. 310/2021 con cui il Giudice di Pace di Sassari ha rigettato le domande dalla stessa proposte, condannandola a pagare ad la somma di € 921,60, oltre alle spese di CP_1 giudizio. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado, nella ricostruzione dei fatti, ha fatto, erroneamente, riferimento alla sola fattura n. 2017000540043100 (doc. 10), senza invece esaminare la fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), dalla quale risulta che aveva stornato l'importo complessivo di CP_1
€ 921,60 di cui alle precedenti fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 (doc.ti 1 e 2), con la conseguenza che nulla è dovuto per tali titoli. L'appellante, inoltre, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che la stessa, attrice in primo grado, non avrebbe versato l'importo dovuto o comunque non avrebbe dato prova del pagamento del dovuto ex art. 2697 c.c. Rileva, infatti, l'appellante di aver proposto domanda di mero accertamento negativo del credito di con conseguente irrilevanza della prova del CP_1 pagamento. La pronuncia appellata è poi oggetto di gravame anche riguardo alla statuizione secondo cui “la fattura con importo negativo sta a significare che sì, si vanta un credito nei confronti di e che, CP_1 pertanto, per quella fattura non c'è niente da pagare, ma non significa però che non ci siano precedenti fatture insolute, in quanto il credito si riferisce solo alla fattura ricevuta, anche perché nel caso in esame la fattura a credito contiene l'avviso che ci sono delle somme a debito, pari ad euro 921,60, non ancora pagate”. Tale errata ricostruzione dei fatti, a detta dell'appellante, deriva dalla non completa disamina dei documenti prodotti e, in particolare, delle risultanze della fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5), in cui lo stesso gestore aveva compiuto lo storno dell'importo dei pag. 3/10 consumi in acconto, come chiaramente espresso dal segno aritmetico “meno” e dalla dicitura “Restit. Addebiti Precedenti”, riportata in fattura. Secondo l'appellante, peraltro, il Giudice di Pace non aveva nemmeno tenuto conto del fatto che anche il Tribunale di Sassari, nell'accogliere il ricorso ex art. 700 cpc dalla medesima promosso, con ordinanza in data 30.3.2018, non reclamata, aveva accertato lo storno delle fatture in contestazione, con conseguente definitività dell'accertamento della non debenza di tali somme. È poi oggetto di impugnazione il capo di condanna al pagamento di € 921,60 in favore di erroneo, secondo l'appellante, CP_1 essendo stata proposta azione di mero accertamento negativo. Peraltro, l'appellante censura la pronuncia anche laddove ha accolto, implicitamente, la domanda di condanna al pagamento formulata dalla convenuta, pur non avendo assolto CP_1 all'onere di provare il proprio credito. Infine, l'appellante contesta le determinazioni assunte circa le spese di lite, al cui pagamento la stessa è stata condannata con la sentenza impugnata.
Per tali motivi, , in totale riforma della Parte_1 sentenza appellata, chiede di accertare e dichiarare che nessun importo è dalla stessa dovuto in relazione ai consumi idrici dal 31.12.2006 al 30.6.2011 e, per l'effetto, di annullare le fatture n. B/201102886950 e n. 2011033133149 ed il successivo sollecito di pagamento e contestuale preavviso di slaccio del 15.9.2017.
1.2. costituitasi in giudizio in data 7.2.2022, ha CP_1 contestato le ragioni a fondamento del gravame, rilevando come il giudice di primo grado avesse correttamente ricostruito i fatti ed interpretato i documenti prodotti. Secondo l'appellata, infatti, dall'esame dei documenti emerge che: le due fatture in acconto per complessivi € 921,60 contestate dall'attrice (doc.ti n.ri 1 e 2) sono rimaste insolute;
con la fattura a saldo in data 10.6.2013 (doc. 5), da cui si evince un consumo reale di 132 mc per il periodo dal 31.12.2006 al 15.4.2013, è stata operata la detrazione degli pag. 4/10 acconti già fatturati per l'importo di € 941,25, con importo a saldo di € – 510,85, dato dalla minor somma residua tra quanto già fatturato in acconto e quanto ancora dovuto. Il che, a detta di
è avvenuto sull'errato presupposto dell'avvenuto CP_1 pagamento delle due fatture in acconto, come dimostrato dalla dicitura “restituzione addebiti precedenti” (e non “storno”, come sostenuto dall'attrice) contenuta in fattura. Prova della correttezza delle compensazioni operate dal gestore sarebbe anche rinvenibile nella successiva fattura a saldo del 2017 (doc. 10), ben tenuta in considerazione dal giudice di primo grado. Parte appellata poi ha evidenziato di aver proposto domanda di condanna di pagamento di quanto ancora dovuto già in primo grado e di aver dato prova del proprio credito attraverso i documenti contabili in atti. Infine, quanto al presunto accertamento definitivo che, secondo l'appellante, sarebbe stato compiuto dal Tribunale in sede di ordinanza cautelare, ha eccepito la non definitività e CP_1 vincolatività dei provvedimenti resi ex art. 700 cpc.
Pertanto, chiede la declaratoria di inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata, nonché, in via subordinata, l'accertamento del credito nei confronti dell'appellante, con condanna di quest'ultima al pagamento del credito così determinato, oltre interessi per ritardato pagamento.
1.3. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, rigettata con ordinanza in data 9.6.2022 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa è stata riservata in decisione, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 16.5.2024, ai sensi dell'art. 190 cpc, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pag. 5/10 2. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
2.1. Preliminarmente, occorre rilevare che risulta infondata l'eccezione di parte appellante secondo cui le domande di accertamento e condanna formulate, in via subordinata, da nel presente giudizio di appello sarebbero nuove e come CP_1 tali inammissibili ex art. 345 cpc. Risulta, infatti, dagli atti che la convenuta aveva CP_1 formulato, tempestivamente, già con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, domanda di “condannare Parte_1
al pagamento del dovuto pari a € 921,60 o della somma
[...] veriore che verrà individuata in corso di causa, oltre interessi dall'emissione della fattura al saldo effettivo”. Si tratta, evidentemente, di domanda riconvenzionale - seppur non esplicitamente definita come tale - atteso che la domanda di sin dal primo grado, non era limitata alla mera richiesta CP_1 di rigetto della domanda attorea di accertamento negativo del credito (e conseguente accertamento affermativo di quel diritto), ma era anche volta al conseguimento del pagamento di quel credito, negato dalla controparte, per il complessivo importo di € 921,60. Del pari, infondata è l'eccezione di tardività delle produzioni documentali che secondo l'appellante, avrebbe effettuato CP_1 solo in grado di appello mediante la scansione per immagine di estratti delle fatture all'interno della stessa comparsa di costituzione in sede di gravame. In proposito, si osserva che gli
“estratti” contestati non sono altro che la riproduzione del contenuto delle fatture prodotte in primo grado dalla stessa odierna appellante, così che non può ravvisarsi alcuna violazione del divieto di cui all'art. 345 cpc.
2.2. Ancora in via preliminare, deve essere respinta la censura dell'appellante secondo cui l'accertamento di non debenza delle somme di cui alle due fatture in acconto, contenuto nell'ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc (doc. 6 fascicolo di pag. 6/10 primo grado appellante), non reclamata, avrebbe carattere di definitività. Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ha, infatti, natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto privo di stabilità e destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, così che alcuna efficacia vincolante può essere riconosciuta all'ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa in questione.
2.3. Nel merito, l'appello proposto è infondato, per le seguenti ragioni. Deve innanzitutto rilevarsi che risulta pacifica e non contestata la sussistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione tra le parti, così come la regolare fruizione del servizio idrico da parte dell'utente nel periodo oggetto del giudizio.
non ha nemmeno specificamente Parte_1 contestato i consumi reali risultanti dalle fatture a saldo (prodotte dalla stessa sub 5 e 10), né ha dedotto malfunzionamenti del contatore associato alla propria utenza. Risulta, infatti, che l'attrice in primo grado abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito di per il CP_1 periodo 31.12.2006-30.6.2011, sulla base del mero presupposto dello storno dell'importo complessivo di € 921,60, effettuato dallo stesso gestore con la successiva fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5 del fascicolo di primo grado). L'asserita non debenza di alcuna somma per il periodo in questione è smentita dalle risultanze dei documenti in atti, così che il rigetto della domanda attorea da parte del giudice di primo grado appare corretta. Ribadito, infatti, che, stante la prova del titolo e della regolare esecuzione della somministrazione, il corrispettivo per la fornitura ricevuta deve comunque essere pagato dall'utente appellante, dall'esame complessivo della documentazione prodotta dall'appellante stessa, emerge che gli importi delle due fatture in acconto (doc.ti 1 e 2), per la complessiva somma di € 921,60, sono stati oggetto di “restituzione” da parte del gestore nelle fatture a pag. 7/10 saldo successive, sul presupposto dell'intervenuto pagamento degli stessi da parte della . Pt_1
In particolare, dalla fattura a saldo n. 201302262982 (doc. 5) - emessa in data 10.6.2013 per consumi effettivamente rilevati (e non stimati, né mai contestati) di mc 132, per il periodo dal 31.12.2006 al 15.4.2013 (e quindi relativa all'intero periodo oggetto delle contestazioni attoree, oltre che al biennio successivo)
- emerge che, dall'importo effettivamente dovuto dall'utente per i consumi a saldo per complessivi € 430,40 (importo derivante dalla somma delle varie voci di costo di cui alla fattura), è stato sottratto (con l'indicazione “restituz. Addebiti precedenti”) quello di € 941,25 per i precedenti (eccessivi) addebiti in acconto, così residuando un credito per la di € 510,85, da accreditare “sulla prossima Pt_1 fattura”, come espressamente indicato nel documento in questione. Credito che, infatti, con la successiva fattura a saldo del 30.11.2017 (doc. 10), è poi stato portato in compensazione rispetto all'importo di € 444,71, complessivamente dovuto per i consumi effettivi dal 15.4.2013 all'8.8.2017 (mc 78), con conseguente credito a favore della della somma di € 66,14. Pt_1
Nella medesima fattura, tuttavia, si legge chiaramente che
“risultano importi non pagati per un totale di Euro 921,60”. Orbene, è allora evidente che l'importo di € 921,60 è comunque dovuto da parte dell'appellante, essendo stato preso in considerazione dal gestore e posto dallo stesso a deconto dei propri crediti, come se fosse stato pagato, così da determinare successivamente un saldo a credito per l'utente. È proprio dalla lettura della stessa fattura invocata dall'appellante (doc. 5) che si evince che il gestore non ha affatto riconosciuto l'insussistenza di un credito per il periodo 31.12.2006-30.6.2011, risultando in essa indicati espressamente i consumi reali e gli importi effettivamente dovuti (ancorchè in misura inferiore a quella fatturata in acconto) per tale periodo, oltre che per quello successivo, sino al 15.4.2013. Peraltro, l'appellante non ha mai nemmeno allegato – ancor prima che provato, come rilevato nella sentenza impugnata - che quelli o altri importi siano stati pagati per i consumi effettivi, relativi al periodo in questione.
pag. 8/10 Del resto, a voler accogliere la tesi dell'appellante, dovrebbe ritenersi che la stessa non abbia a pagare alcunchè al gestore per la fornitura del servizio idrico, pacificamente ricevuta dal 31.12.2006 all'8.8.2017 (per quasi 11 anni) e che, anzi, la stessa abbia maturato un credito di € 66,14 verso Il che CP_1 evidentemente non può essere, stante la pacifica sussistenza dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della somministrazione. Deve quindi concludersi che l'importo di € 921,60 sia dovuto da parte di nei confronti di anche se Parte_1 CP_1 non con esclusivo riferimento al periodo 31.12.2006-30.6.2011, oggetto delle due fatture contestate dall'appellante (doc.ti 1 e 2), ma piuttosto per l'intero periodo 31.12.2006 – 8.8.2017, per effetto delle successive letture dei consumi reali e compensazioni operate dal gestore del servizio idrico nelle fatture a saldo di cui ai documenti 5 e 10. Ciò posto, fondata - e provata sulla base dei dati risultanti da tutte le fatture in atti - è la domanda di condanna al pagamento dell'importo di cui sopra, tempestivamente proposta dalla convenuta in primo grado, come sopra rilevato, così che la pronuncia appellata deve essere confermata anche sul punto. Né, del resto, l'attuale appellante ha formulato eccezione di compensazione con il proprio credito di € 66,14, né ha proposto appello sul punto, talchè – precisato che dovrà CP_1 comunque riconoscere all'utente tale credito con la successiva fatturazione - non può esservi pronuncia al riguardo nel presente giudizio. Infine, osservato che la condanna al pagamento di cui alla sentenza impugnata riguarda la mera somma capitale, senza alcuna statuizione in ordine agli interessi per ritardato pagamento, pur essendo stato richiesti dal gestore in primo grado, si rileva che non ha proposto appello incidentale in CP_1 proposito, così che non può esservi statuizione sul punto.
La sentenza appellata, seppur con le precisazioni di cui sopra, deve essere quindi confermata.
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3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte (con assenza della fase istruttoria) e le prestazioni difensive rese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n.
[...]
310/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 462,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Sassari, 3 gennaio 2025
Il Giudice Francesca Fiorentini
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