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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420/2022 del R.G.A.C. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
delega in atti, dall'avv. Luca Felaco (C.F. ). C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del procuratore speciale p.t., (C.F. e P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione P.IVA_1
dall'avv. Francesco Napolitano (C.F. . C.F._3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, n. 3209/2022, pubblicata in data 13/09/2022.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3209/2022, pubblicata in data 13/09/2022, la quale rigettava la domanda attorea per mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'attore circa la fonte della pretesa creditoria condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata: 1) di accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei convenuti per il sinistro occorso in data 5.04.2016 ovvero dichiararsi che l'evento rientrava tra quelli per il quale l'istante risultava assicurato mediante il contratto assicurativo stipulato con la convenuta;
2) di accertare e dichiarare l'esistenza dei danni subiti dall'istante in data 5.04.2016 per effetto dell'occorso sinistro;
3) di condannare la società appellata al risarcimento di tutti i danni subiti mediante immediato pagamento in favore dello stesso della somma di euro 6.401,98 oltre ad euro 1.636,97 per i danni occorsi all'appartamento del nonché spese dell'esperto e del CTP, il tutto oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come per legge, oltre a condannarsi la società appellata al pagamento della somma risultante dall'espletanda istruttoria;
4) di condannare essi intimati al pagamento delle spese e competenze di ambedue i giudizi con attribuzione al procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione del 1.02.2023, la causa è stata rinviata, all'udienza del
13.11.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi differita d'ufficio al 30.04.2025; all'udienza del 30.04.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.a. al
7.05.2025; all'udienza del 7.05.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 30.04.2025 ed alla successiva udienza del 7.05.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma
1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto
112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame,
2 introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie.
Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, il 7.05.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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