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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 21/10/2021 al n. 8179 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mucciolo;
Parte_1
- ATTORE -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fiorillo;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
l' per sentirla dichiarare responsabile di tutti i danni CP_1 Controparte_1 da lui patiti, ricollegabili a omissioni, negligenze ed errori di diagnosi imputabili al personale medico operante presso di essa.
In particolare, l'attore, premettendo di aver sempre lavorato come autista, esponeva che, nel settembre del 2005, avrebbe patito un episodio lipotimico al risveglio, con riscontro di sindrome di preeccitazione ventricolare, e che sarebbe stato sottoposto, presso il nosocomio di Vallo della Lucania (SA), a studio elettrofisiologico endocavitario, che
1 avrebbe evidenziato fascio accessorio di;
che, quindi, a seguito di ricovero dal Pt_2
03/10/2005 al 06/10/2005 presso l'ospedale Vallese dell'SL di , gli sarebbe CP_1 stata erroneamente diagnosticata sindrome di BR e che, pertanto, gli sarebbe stato erroneamente installato un impianto di AICD, sostituito successivamente anche nel 2010; che, nonostante l'operazione e le cure pedissequamente praticate, nel rispetto rigoroso delle indicazioni terapeutiche, avrebbe continuato a subire ingravescenti episodi sincopali;
che gli episodi “critici” avrebbero continuato a verificarsi negli anni, sempre nel sonno, ed il defibrillatore, per converso, non entrava mai in funzione;
che addirittura, dal 2014, le crisi sarebbero aumentate di frequenza e che, nel 2016, sarebbero diventate bimensili;
che, trasferitosi in Germania, per motivi di lavoro, con il perpetrarsi dell'invalidante sintomatologia descritta, nel 2017, si sarebbe recato presso le strutture sanitarie teutoniche, ove, come da documentazione in possesso, a seguito di opportune indagini strumentali, sarebbe stata esclusa categoricamente qualsivoglia patologia cardiologica e, altresì, denunciata l'inutilità dell'installazione dell'impianto di AICD;
che, in data 30/06/2017, si sarebbe ricoverato presso l'Istituto San Raffaele di Milano, ove, successivamente all'effettuazione di corrette indagini strumentali, sarebbe stata definitivamente esclusa la sindrome di e posta invece diagnosi di epilessia, Per_1 trattata, poi, terapeuticamente con successo;
che, dopo ulteriori ricoveri ed indagini espletate, l'Istituto San Raffaele di Milano non solo avrebbe escluso i problemi cardiologici, ma si sarebbe anche espresso sull'inutilità dell'impianto di AICD, sconsigliandone però la rimozione per l'elevato rischio procedurale;
che, solo nel 2017, scopriva di aver subito, presso il P.O. San Luca di Vallo della Lucania (SA), a seguito di ricovero dal 03/10/2005 al 06/10/2005, un'operazione di installazione di un impianto di AICD, non solo inutile, ma addirittura dannosa per la propria salute e per la propria esistenza;
che i cardiologi del PO di Vallo della Lucania, dunque, avrebbero commesso errore di diagnosi nel 2005, in quanto egli non sarebbe stato affetto da sindrome di BR;
che, in tal modo, il cardiodefibrillatore gli sarebbe stato impiantato erroneamente;
che la menomazione dell'integrità psicofisica patita sarebbe stata valutabile in quattro giorni di temporanea assoluta (due gg ricovero post-impianto e due per i ricoveri in Aritmologia), quindici giorni al 75% (controlli cardiologici), undici anni mediamente al 10% (preclusa diagnosi dell'epilessia morfeica) e 25% di permanente (limitazioni del vivere comune per presenza di dispositivo elettronico artificiale all'interno dell'organismo con pregiudizio estetico lieve).
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che, a seguito del ricovero dal 03.10.2005 al 06.10.2005 presso l'ospedale Vallo della Lucania dell'SL di il sig. è stato sottoposto ad operazione di CP_1 Parte_1 installazione di un impianto di AICD, per grave errore di diagnosi, per negligenza ed imperizia, dei 2 cardiologi d'istanza presso presso la Cardiologia Post UTIC del PO di Vallo della Lucania, da cui è derivata la malattia meglio specificata in parte narrativa;
- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dall'attore, il sig. in occasione Parte_1 dell'operazione di installazione di un impianto di AICD;
e per l'effetto dichiarare:
- la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in alla CP_2 CP_1 via Nizza 146, Cod. Fiscale e Part. IVA in qualità di ente con rappresentanza P.IVA_1 legale sull'ospedale di Vallo della Lucania, al risarcimento in solido di tutti i danni conseguenti alla malattia subita dal sig. per l'importo di euro 220.559,51, comprensivo del danno Parte_1 biologico, danno morale e spese mediche sostenute e documentate ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. con sede CP_2 legale in alla via Nizza 146, Cod. Fiscale e Part. IVA , in qualità di ente con CP_1 P.IVA_1 rappresentanza legale sull'ospedale di Vallo della Lucania, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta SL
la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attore CP_2
e, nel merito, respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 28/02/2023, il Giudice ammetteva la prova testimoniale diretta richiesta da parte attrice.
Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 14/11/2023, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 16/11/2024, con ordinanza del 01/07/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della per l'asserita errata diagnosi di sindrome di BR CP_2 posta dal personale medico presso di essa operante nei confronti dell'attore
[...]
In particolare, l'attore asserisce che a tale errata diagnosi sarebbe conseguito il Pt_1
3 prodursi di rilevanti danni concretatisi in un'invalidità temporanea assoluta e in un'invalidità temporanea parziale oltre che in un danno biologico permanente derivanti dalla erronea implantazione di un cardio-defibrillatore; implantazione che, in base alle valutazioni operate dal personale medico operante presso la convenuta, si sarebbe resa necessaria in considerazione della sindrome dalla quale il sig. arebbe stato affetto. Pt_1
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione
4 professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 08/03/2017 (non applicabile, ratione temporis, al caso di specie) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
5 Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
2. Eccezione di prescrizione del credito.
Dalla qualificazione della responsabilità astrattamente ascrivibile alla convenuta come responsabilità contrattuale, discende che il termine prescrizionale da applicarsi sia quello ordinario decennale – come, del resto, riconosciuto anche da parte convenuta.
Sul punto, risulta necessario precisare che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui il paziente danneggiato ha piena consapevolezza e conoscenza, in tutte le sue componenti, del danno subìto e del nesso eziologico tra il danno e l'attività terapeutica dei sanitari. Il paziente danneggiato dovrà quindi raggiungere la piena consapevolezza 6 che il danno è riferibile alla negligente prestazione del professionista (cfr. Tribunale di Monza, sez. II, n. 1021 del 28/04/2023; Tribunale di Arezzo, n. 491 del 02/05/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi, in base alla documentazione medica in atti, che la piena consapevolezza e conoscenza del danno asseritamente subito sia stata da parte attrice raggiunta solo nell'anno 2017, allorché la medesima si rivolgeva, in primo luogo, ai sanitari tedeschi, i quali escludevano la presenza di patologie cardiache, e, successivamente, ai sanitari dell'Istituto San Raffaele di Milano, i quali escludevano la sindrome di BR e ponevano diagnosi di epilessia. È da ritenersi che solo in tale ultima occasione – e non già nel 2005 come sostenuto da parte convenuta – il sig. Pt_1 abbia assunto piena consapevolezza del prodursi dell'asserito danno il cui riconoscimento egli richiede nella presente sede.
Considerato ciò, deve ritenersi che il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale è il giorno 30/06/2017 (data di ricovero presso l'Istituto San Raffaele).
In considerazione di ciò, rilevato che la lettera di messa in mora nei confronti della convenuta è del 26/07/2019, il credito vantato dall'attrice non risulta prescritto e la relativa eccezione proposta dai convenuti va, pertanto, rigettata.
3. Accertamento responsabilità sanitaria in capo all'azienda sanitaria convenuta.
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il sig. lamenta la circostanza che il personale medico in forza Pt_1 presso il nosocomio vallese avrebbe, nel 2005, posto diagnosi errata di sindrome di BR e gli avrebbe, pertanto, incorrettamente impiantato defibrillatore cardiaco, impedendogli, così, di venire a conoscenza della reale causa delle sincopi che, anche dopo il 2005, continuarono a colpirlo;
sincopi che, contrariamente a quanto ritenuto dal
7 personale medico operante presso il nosocomio vallese, non sarebbero state riconducibili ad alterazioni cardiache, ma, piuttosto, a problemi di natura neurologica e, nello specifico, a crisi epilettiche.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso che, nel 2005, il personale presso di lei operante avesse errato nel formulare la diagnosi di sindrome di BR e che avesse pertanto correttamente deciso di impiantare il defibrillatore cardiaco al sig. Ed infatti le Pt_1 guide lines all'epoca esistenti, il “Secondo Consensus report” sulla sindrome di BR pubblicato anch'esso nel 2005 e gli accertamenti effettuati in favore dell'attore avrebbero fatto correttamente indotto il personale medico a porre diagnosi di sindrome di BR.
A tal riguardo, va evidenziato, come i nominati consulenti tecnici abbiano essenzialmente escluso, come adesso si vedrà meglio, qualsivoglia responsabilità medica del personale sanitario operante presso la convenuta.
I consulenti, il dott. e il dott. , facendo ricorso ai documenti in atti, Per_2 Per_3 hanno così ricostruito dal punto di vista fattuale la vicenda che ha interessato il sig.
“Dai dati anamnestici raccolti e dalla documentazione sanitaria agli atti si evince che il signor Pt_1
all'età di 21 anni fu ricoverato presso una clinica di Castellanza (Varese) per “sincope Parte_1
e trauma cranico in paziente con pre-eccitazione ventricolare” dopo essere stato sottoposto ad una studio elettro-funzionale (S.E.F.) che mostrò la presenza di una sindrome da pre-eccitazione ventricolare con fascio accessorio di Mahaim.
In seguito, il 20.9.2004, a causa di un nuovo episodio sincopale con perdita di coscienza, fu ricoverato presso la clinica “Cobellis” di Vallo della Lucania e dimesso in data 22.9.2004 con diagnosi di
“Epilessia tardiva” (il paziente non riferisce se dopo la diagnosi venne trattato con terapia antiepilettica
o meno). È importante comunque il rilievo anamnestico di una familiarità per crisi epilettiche riguardante la nonna paterna il fratello maggiore e probabilmente anche il periziando ha sofferto di crisi febbrili fino all'età di tre anni. A fine settembre 2005 , in seguito a d un ulteriore episodio di perdita di coscienza con caduta a terra e trauma cranico, avvenuto al risveglio (N.B.: i precedenti episodi si sono manifestati sempre durante il sonno notturno ed era la moglie ad accorgersi che il presentava Pt_1 movimenti involontari degli arti con irrigidimento e tremori muscolari), effettuò un elettro cardiogramma dinamico secondo HO presso l'Ospedale di Roccadaspide che rilevò una extrasistoli, sia sopraventricolari che ventricolari e un intervallo PQ corto (all.1).
Per tale motivo gli fu proposto di ricoverarsi all'Ospedale di Vallo della Lucania (all.2,3), ove fu sottoposto uno studio elettrofisiologico endocavitario che evidenziò una sindrome da pre-eccitazione ventricolare e la presenza di un fascio accessorio di Mahaim;
lo studio fu completato con un test di stimolazione della fibrillazione ventricolare con flecainide, che risultò positivo fornendo anche indicazioni suggestive per una diagnosi di sindrome di BR. In esito a tale studio, previo consenso informato regolarmente acquisito, il paziente fu sottoposto in data 4.10.2005 a impianto di defibrillatore automatico (AICD). Negli anni successivi seguirono periodici controlli (all.4,5,6,7) attestanti il buon
8 funzionamento del dispositivo impiantato e consulenze specialistiche in Germania (all.8,9,10,11,16), dove il signor lavorava. Pt_1
Tuttavia, gli episodi critici continuarono anche dopo l'impianto del defibrillatore, inducendo il periziato ad effettuare accertamenti agli inizi del 2017 presso l'Istituto Neurologico Nazionale “Carlo Besta” di Milano (all.12,13,14), ove venne posta diagnosi di epilessia morfeica (durante il sonno) e prescritta terapia farmacologica antiepilettica (Levetiracetam cpr 500mgx2/die), tuttora in atto con scomparsa degli episodi convulsivi.
A giugno del 2017 in corso di ricovero presso l'Ospedale San Raffaele di Milano (all.15) fu sottoposto a una rivalutazione clinico - strumentale mediante un nuovo studio elettrofisiologico endocavitario risultato negativo per aritmie inducibili e il test ajmalina parimenti negativo per pattern tipo BR. Tali dati deponevano per la non necessità del defibrillatore impiantato, tuttavia, si decise di non rimuoverlo per l'elevato rischio procedurale (all.18) e di sostituirlo con un nuovo dispositivo ICD Boston (all.17)” (pp. 6-7-8).
Passando alle considerazioni medico-legali operate dai CC.TT.UU., questi ultimi muovono dalla considerazione che “Gli episodi di perdita di coscienza rappresentano una delle sfide diagnostiche più ardue per il clinico, soprattutto perché la valutazione si basa quasi esclusivamente sul resoconto del paziente o dei familiari, con conseguente difficoltà a preciso inquadramento clinico- diagnostico. Tuttavia, questo è essenziale per porre in atto le più opportune opzioni terapeutiche, al fine di evitare la recidiva degli episodi ed i potenziali danni ad essi relativi” (p. 33). I consulenti rappresentano come “In oltre il 90% dei casi, la perdita di coscienza è riconducibile ad una delle seguenti tre condizioni patologiche: sincope, crisi epilettica, crisi psicogena no-epilettica (pshycogenic non - epileptic seizure, ovvero PNES). La diagnosi differenziale tra queste tre entità nosologiche acquisisce un ruolo fondamentale nell'outcome del paziente, in quanto determina la modalità di trattamento da attuare nell'immediato e incide, in caso di errore, sul rischio di mortalità/morbidità del paziente, che differisce a seconda di quale sia stata la causa della PdC. Quanto sia complesso il percorso diagnostico differenziale è sottolineato dall'elevata percentuale di “misdiagnosi”, che ammonta al 20 -30% circa nei pazienti adulti. ( Case Magazine - settembre 2022)” (p. 33-34). CP_3
A tal proposito, i consulenti evidenziano come, nel caso di specie, al fine di valutare se l'operato dei sanitari di Vallo della Lucania, che ebbero in cura il sig. sia stato o Pt_1 meno caratterizzato da imperizia e/o negligenza, sia necessario interrogarsi, innanzitutto, sulla “diagnosi differenziale tra la sincope di origine esclusivamente cardiologica (essendo possibili anche cause di altra origine) e le crisi epilettiche” (p. 34).
Con riferimento alla sincope di origine cardiologica, i CC.TT.UU. rappresentano come quest'ultima può risultare o causata da “aritmie: bradicardia (es: disfunzione sinusale), tachicardia (es: tachicardia parossistica sopraventricolare e ventricolare)”, o essere “iatrogena (es: digitale e betabloccanti)”, o essere “strutturale (es: cardiopatia valvolare, infarto del miocardio, pericarditi)”, o, ancora, essere “miscellanea (es: embolia–ipertensione polmonare, dissezione aortica)
9 (Guidelines f or the diagnosis and management of syncope;
Eur Heart J. 2009;30(21):2631–2671)” (p. 35). Con riferimento, invece, alle crisi epilettiche, i CC.TT.UU. evidenziano come esse siano rappresentate “da segni e/o sintomi dovuti ad una scarica neuronale cerebrale anomala, eccessiva e sincrona di un gruppo di neuroni con tendenza alla diffusione. Il tipo di crisi viene definito in base alle modalità di esordio dell'anomala attività elettrica cerebrale. Le due principali caratteristiche descrittive sono la compromissione o meno della coscienza e la presenza/assenza di manifestazioni motorie, sensoriali, comportamentali, percettive. (International League Against Epilepsy: Epilepsia, 58(4):522 –530, 2017)” (p. 35).
Ponendo mente al problema della diagnosi differenziale tra sincope cardiogena e crisi epilettica, i consulenti mettono in luce come essa si basi essenzialmente sulla “raccolta anamnestica accurata”, su “eventuali fattori precipitanti”, su “sintomi e/o segni premonitori”, su
“manifestazione delle crisi”, su “esami clinici (bioumorali, strumentali e radiologici)”, su “condizioni post critiche e intercritiche” (p. 36). In buona sostanza, “la diagnosi si basa sulla diversa semeiologia dell'episodio di perdita di coscienza e sui sintomi e/o segni presentati al termine dell'episodio stesso”, sicché sono numerosi gli elementi che il personale sanitario deve sottoporre al suo vaglio nell'individuazione della causa della manifestazione sincopale. Ad esempio, si dovrà valutare se vi è “occorrenza di movimenti tonico-clonici involontari durante un episodio di perdita di coscienza” e del numero di tali movimenti tonico-clonici, posto che, si dovrebbe deporre
“a favore della sincope cardiaca se i movimenti eseguiti dal paziente sono meno di 10 e per la crisi epilettica se sono superiori a 20” (p. 36); sarà da valutare se “i movimenti involontari osservabili presentano la caratteristica della ritmicità e del sincronismo del tutto assenti nella sincope di origine cardiaca”; sarà da valutare anche l'eventuale “completa perdita di tono muscolare” che “depone maggiormente per una sincope cardiaca” ecc. (p. 36). In tali casi, si ritiene che “l'esecuzione di un ECG e di un ecocardiogramma transtoracico può aiutare nell'identificazione di eventuali anomalie elettriche e strutturali a carico del sistema cardiaco”, mentre si ritiene “correntemente che l'EEG rivesta una ridotta affidabilità diagnostica, anche considerando che esso risulta falsamente negativo in molti casi di epilessia e, viceversa che lo 0.5 -2% della popolazione adulta sana presenta anomalie elettroencefalografiche interictali” (p. 37).
I consulenti, dunque, osservano che “posta diagnosi di crisi epilettica, è mandatorio sottoporre il paziente a TC del cranio o RM dell'encefalo per verificare la presenza di un'eventuale eziologia strutturale della crisi epilettica”, mentre la presenza “di aritmie potenzialmente mortali, impone l'impianto di dispositivi quali appunto il defibrillatore cardiaco che regolano il ritmo cardiaco e impediscono l'insorgere o il protrarsi di aritmie pericolose” e che proprio fra le aritmie potenzialmente mortali “vanno incluse le Sindromi da preeccitazione ventricolare” (p. 37).
In ordine al defibrillatore cardiaco, i consulenti riportano come esso sia “un dispositivo elettrico, grande circa come un orologio da taschino, che viene impiantato sottopelle nei pazienti affetti da patologie cardiache, che li espongono al rischio di frequenze cardiache pericolose, perché troppo veloci, con possibile conseguente morte cardiaca improvvisa” (p. 38). Si tratta di un dispositivo “che individua i 10 ritmi irregolari del cuore e un arresto cardiaco improvviso e, indi, invia uno shock elettrico al cuore per ripristinare il ritmo regolare e la ripresa cardiaca, evitando danni cerebrali” e che risulta indicato nei casi di “tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare” e di “cardiomiopatia idiopatica o ischemica” (p. 39). Tale strumento, in particolare, è l'unico “in grado di riconoscere condizioni di anomalia (come nel caso della tachicardia ventricolare e della fibrillazione ventricolare) e fornire autonomamente una terapia elettrica salvavita, inviando un forte impulso elettrico al cuore, defibrillandolo” (p. 39).
Ciò posto, venendo al caso di specie, i consulenti evidenziano come “pur in mancanza dei tracciati della stimolazione elettrica funzionale, la decisione di impiantare un defibrillatore automatico al signor affetto da una sindrome di preeccitazione ventricolare, era coerente con l'obiettivo Parte_3 di evitare l'insorgenza di aritmie potenzialmente letali. Omettere tale trattamento chirurgico avrebbe esposto il paziente a rischi gravosi e i medici a richieste di risarcimento per grave inosservanza delle buone pratiche cliniche” (p. 40).
In ordine alla correttezza della diagnosi posta dal personale medico di Vallo della Lucania, i consulenti evidenziano come certamente si sia appalesato “un comportamento negligente della struttura ospedaliera nella gestione della cartella clinica per non aver adeguatamente custodito i tracciati elettrocardiografici relativi allo studio elettro-funzionale, impedendo allo stato attuale una verifica della loro attendibilità” (p. 41). Nonostante ciò – sostengono i consulenti – non è tuttavia possibile ritenere che vi sia stata un'errata interpretazione del tracciato elettrofisiologico endocavitario da parte dei sanitari, “poiché in cartella è riportata una dettagliata descrizione della procedura attuata e dei riscontri ottenuti a supporto della diagnosi di pre- eccitazione ventricolare da fascio anomalo nodo-ventricolare di e sindrome di BR con Pt_2 inducibilità di fibrillazione ventricolare” (p. 41).
In merito alla lamentata mancata conferma nel 2017 delle anomalie elettrocardiografiche riscontrate nel 2005, i CC.TT.UU. osservano come tale circostanza non possa “far giudicare colpevole la condotta di chi dodici anni prima aveva effettuato la scelta interventistica sulla scorta di indagini che in quel momento la giustificavano” (p. 41). Ed infatti “una corretta metodologia medico-legale esclude valutazioni ex post, imponendo, al contrario, che il giudizio su un atto medico sia rapportato alle evidenze cliniche - strumentali e agli indirizzi terapeutici esistenti al momento in cui l'atto è stato compiuto. In questa prospettiva la condotta dei sanitari che nel 2005 effettuarono l'impianto del defibrillatore non è censurabile” (pp. 41-42).
Con riferimento, invece, alla diagnosi di epilessia intervenuta ufficialmente nel 2017 ed alla instaurazione di terapia antiepilettica alla quale seguiva una completa scomparsa degli episodi critici che interessavano il sig. i consulenti evidenziano come ciò non Pt_1 possa “far ritenere errata la diagnosi della patologia cardiaca formulata durante il ricovero presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, poiché non si può escludere che questa coesistesse con l'affezione neurologica, rendendo ancora più ardua l'attribuzione eziologica degli episodi di perdita di coscienza, già di per sé difficile, come evidenziato in precedenza, per la soggettività della ricostruzione di tali episodi”
11 (p. 42). Pertanto, in ordine alla contestata assenza di ricerca diagnostica differenziale, i consulenti constatano come anche se fossero stati effettuati altri “approfondimenti diagnostici mediante indagini strumentali (EEG, TC cerebrale)”, questi ultimi “verosimilmente non avrebbero fornito dati dirimenti, dal momento che quelle effettuate successivamente in strutture specialistiche neurologiche (all.12,13) risultarono normali” (pp. 42-43).
Insomma, la circostanza che il sig. sarebbe stato – come da lui stesso asserito e Pt_1 come ricavabile dalle contestazioni alla consulenza d'ufficio mosse dal C.T.P. di parte attrice – probabilmente già affetto da epilessia sin dal 2004 – cosa che, tuttavia, non risulta allo stato accertabile, non essendo stata fornita da parte attrice documentazione medica che comprovi ciò – non porta in ogni caso a ritenere che la condotta posta in essere nel 2005 dal personale medico di Vallo della Lucania non sia stata essenzialmente corretta. Infatti, ben può essere che le due condizioni patologiche (quella neurologica e quella cardiaca) coesistessero al momento della diagnosi posta dai medici di Vallo della Lucania e che esse determinassero congiuntamente i ricorrenti svenimenti del sig. Pt_1
Né comunque al personale medico di Vallo della Lucania può essere contestato di non aver svolto sufficienti indagini volte a rilevare l'origine delle sincopi che colpivano il Infatti, per un verso, come messo in luce anche dai CC.TT.UU., a monte risulta di Pt_1 difficile individuazione la possibile causa scatenante di una sincope e, per un altro, i sanitari del nosocomio vallese in ogni caso – per quanto può dedursi in concreto dai documenti disponibili in cartella clinica – correttamente posero diagnosi di sindrome di BR, riconducendo a tale sindrome di natura cardiaca i ricorrenti svenimenti che occorsero all'attore.
Allo stato, insomma, sulla base delle risultanze probatorie emerse, non si può ritenere che – come sostenuto da parte attrice – le sincopi che colpirono l'attore fossero riconducibili esclusivamente ad attacchi epilettici e che dunque i sanitari del nosocomio di Vallo della Lucania errarono all'atto del porre diagnosi di sindrome di BR.
In conclusione, dunque, nessuna censura può essere mossa alla condotta dei sanitari di Vallo. Pertanto, la domanda di parte attrice non può che essere rigettata.
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del
12 giudizio n. 8179/21 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda proposta da parte attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 21/10/2021 al n. 8179 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mucciolo;
Parte_1
- ATTORE -
E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fiorillo;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato evocava in giudizio Parte_1
l' per sentirla dichiarare responsabile di tutti i danni CP_1 Controparte_1 da lui patiti, ricollegabili a omissioni, negligenze ed errori di diagnosi imputabili al personale medico operante presso di essa.
In particolare, l'attore, premettendo di aver sempre lavorato come autista, esponeva che, nel settembre del 2005, avrebbe patito un episodio lipotimico al risveglio, con riscontro di sindrome di preeccitazione ventricolare, e che sarebbe stato sottoposto, presso il nosocomio di Vallo della Lucania (SA), a studio elettrofisiologico endocavitario, che
1 avrebbe evidenziato fascio accessorio di;
che, quindi, a seguito di ricovero dal Pt_2
03/10/2005 al 06/10/2005 presso l'ospedale Vallese dell'SL di , gli sarebbe CP_1 stata erroneamente diagnosticata sindrome di BR e che, pertanto, gli sarebbe stato erroneamente installato un impianto di AICD, sostituito successivamente anche nel 2010; che, nonostante l'operazione e le cure pedissequamente praticate, nel rispetto rigoroso delle indicazioni terapeutiche, avrebbe continuato a subire ingravescenti episodi sincopali;
che gli episodi “critici” avrebbero continuato a verificarsi negli anni, sempre nel sonno, ed il defibrillatore, per converso, non entrava mai in funzione;
che addirittura, dal 2014, le crisi sarebbero aumentate di frequenza e che, nel 2016, sarebbero diventate bimensili;
che, trasferitosi in Germania, per motivi di lavoro, con il perpetrarsi dell'invalidante sintomatologia descritta, nel 2017, si sarebbe recato presso le strutture sanitarie teutoniche, ove, come da documentazione in possesso, a seguito di opportune indagini strumentali, sarebbe stata esclusa categoricamente qualsivoglia patologia cardiologica e, altresì, denunciata l'inutilità dell'installazione dell'impianto di AICD;
che, in data 30/06/2017, si sarebbe ricoverato presso l'Istituto San Raffaele di Milano, ove, successivamente all'effettuazione di corrette indagini strumentali, sarebbe stata definitivamente esclusa la sindrome di e posta invece diagnosi di epilessia, Per_1 trattata, poi, terapeuticamente con successo;
che, dopo ulteriori ricoveri ed indagini espletate, l'Istituto San Raffaele di Milano non solo avrebbe escluso i problemi cardiologici, ma si sarebbe anche espresso sull'inutilità dell'impianto di AICD, sconsigliandone però la rimozione per l'elevato rischio procedurale;
che, solo nel 2017, scopriva di aver subito, presso il P.O. San Luca di Vallo della Lucania (SA), a seguito di ricovero dal 03/10/2005 al 06/10/2005, un'operazione di installazione di un impianto di AICD, non solo inutile, ma addirittura dannosa per la propria salute e per la propria esistenza;
che i cardiologi del PO di Vallo della Lucania, dunque, avrebbero commesso errore di diagnosi nel 2005, in quanto egli non sarebbe stato affetto da sindrome di BR;
che, in tal modo, il cardiodefibrillatore gli sarebbe stato impiantato erroneamente;
che la menomazione dell'integrità psicofisica patita sarebbe stata valutabile in quattro giorni di temporanea assoluta (due gg ricovero post-impianto e due per i ricoveri in Aritmologia), quindici giorni al 75% (controlli cardiologici), undici anni mediamente al 10% (preclusa diagnosi dell'epilessia morfeica) e 25% di permanente (limitazioni del vivere comune per presenza di dispositivo elettronico artificiale all'interno dell'organismo con pregiudizio estetico lieve).
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che, a seguito del ricovero dal 03.10.2005 al 06.10.2005 presso l'ospedale Vallo della Lucania dell'SL di il sig. è stato sottoposto ad operazione di CP_1 Parte_1 installazione di un impianto di AICD, per grave errore di diagnosi, per negligenza ed imperizia, dei 2 cardiologi d'istanza presso presso la Cardiologia Post UTIC del PO di Vallo della Lucania, da cui è derivata la malattia meglio specificata in parte narrativa;
- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali, subiti dall'attore, il sig. in occasione Parte_1 dell'operazione di installazione di un impianto di AICD;
e per l'effetto dichiarare:
- la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in alla CP_2 CP_1 via Nizza 146, Cod. Fiscale e Part. IVA in qualità di ente con rappresentanza P.IVA_1 legale sull'ospedale di Vallo della Lucania, al risarcimento in solido di tutti i danni conseguenti alla malattia subita dal sig. per l'importo di euro 220.559,51, comprensivo del danno Parte_1 biologico, danno morale e spese mediche sostenute e documentate ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- la convenuta in persona del legale rappresentante p.t. con sede CP_2 legale in alla via Nizza 146, Cod. Fiscale e Part. IVA , in qualità di ente con CP_1 P.IVA_1 rappresentanza legale sull'ospedale di Vallo della Lucania, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta SL
la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attore CP_2
e, nel merito, respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 28/02/2023, il Giudice ammetteva la prova testimoniale diretta richiesta da parte attrice.
Espletata la prova testimoniale, con ordinanza del 14/11/2023, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 16/11/2024, con ordinanza del 01/07/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della per l'asserita errata diagnosi di sindrome di BR CP_2 posta dal personale medico presso di essa operante nei confronti dell'attore
[...]
In particolare, l'attore asserisce che a tale errata diagnosi sarebbe conseguito il Pt_1
3 prodursi di rilevanti danni concretatisi in un'invalidità temporanea assoluta e in un'invalidità temporanea parziale oltre che in un danno biologico permanente derivanti dalla erronea implantazione di un cardio-defibrillatore; implantazione che, in base alle valutazioni operate dal personale medico operante presso la convenuta, si sarebbe resa necessaria in considerazione della sindrome dalla quale il sig. arebbe stato affetto. Pt_1
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione
4 professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 08/03/2017 (non applicabile, ratione temporis, al caso di specie) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
5 Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
2. Eccezione di prescrizione del credito.
Dalla qualificazione della responsabilità astrattamente ascrivibile alla convenuta come responsabilità contrattuale, discende che il termine prescrizionale da applicarsi sia quello ordinario decennale – come, del resto, riconosciuto anche da parte convenuta.
Sul punto, risulta necessario precisare che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui il paziente danneggiato ha piena consapevolezza e conoscenza, in tutte le sue componenti, del danno subìto e del nesso eziologico tra il danno e l'attività terapeutica dei sanitari. Il paziente danneggiato dovrà quindi raggiungere la piena consapevolezza 6 che il danno è riferibile alla negligente prestazione del professionista (cfr. Tribunale di Monza, sez. II, n. 1021 del 28/04/2023; Tribunale di Arezzo, n. 491 del 02/05/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi, in base alla documentazione medica in atti, che la piena consapevolezza e conoscenza del danno asseritamente subito sia stata da parte attrice raggiunta solo nell'anno 2017, allorché la medesima si rivolgeva, in primo luogo, ai sanitari tedeschi, i quali escludevano la presenza di patologie cardiache, e, successivamente, ai sanitari dell'Istituto San Raffaele di Milano, i quali escludevano la sindrome di BR e ponevano diagnosi di epilessia. È da ritenersi che solo in tale ultima occasione – e non già nel 2005 come sostenuto da parte convenuta – il sig. Pt_1 abbia assunto piena consapevolezza del prodursi dell'asserito danno il cui riconoscimento egli richiede nella presente sede.
Considerato ciò, deve ritenersi che il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale è il giorno 30/06/2017 (data di ricovero presso l'Istituto San Raffaele).
In considerazione di ciò, rilevato che la lettera di messa in mora nei confronti della convenuta è del 26/07/2019, il credito vantato dall'attrice non risulta prescritto e la relativa eccezione proposta dai convenuti va, pertanto, rigettata.
3. Accertamento responsabilità sanitaria in capo all'azienda sanitaria convenuta.
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il sig. lamenta la circostanza che il personale medico in forza Pt_1 presso il nosocomio vallese avrebbe, nel 2005, posto diagnosi errata di sindrome di BR e gli avrebbe, pertanto, incorrettamente impiantato defibrillatore cardiaco, impedendogli, così, di venire a conoscenza della reale causa delle sincopi che, anche dopo il 2005, continuarono a colpirlo;
sincopi che, contrariamente a quanto ritenuto dal
7 personale medico operante presso il nosocomio vallese, non sarebbero state riconducibili ad alterazioni cardiache, ma, piuttosto, a problemi di natura neurologica e, nello specifico, a crisi epilettiche.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso che, nel 2005, il personale presso di lei operante avesse errato nel formulare la diagnosi di sindrome di BR e che avesse pertanto correttamente deciso di impiantare il defibrillatore cardiaco al sig. Ed infatti le Pt_1 guide lines all'epoca esistenti, il “Secondo Consensus report” sulla sindrome di BR pubblicato anch'esso nel 2005 e gli accertamenti effettuati in favore dell'attore avrebbero fatto correttamente indotto il personale medico a porre diagnosi di sindrome di BR.
A tal riguardo, va evidenziato, come i nominati consulenti tecnici abbiano essenzialmente escluso, come adesso si vedrà meglio, qualsivoglia responsabilità medica del personale sanitario operante presso la convenuta.
I consulenti, il dott. e il dott. , facendo ricorso ai documenti in atti, Per_2 Per_3 hanno così ricostruito dal punto di vista fattuale la vicenda che ha interessato il sig.
“Dai dati anamnestici raccolti e dalla documentazione sanitaria agli atti si evince che il signor Pt_1
all'età di 21 anni fu ricoverato presso una clinica di Castellanza (Varese) per “sincope Parte_1
e trauma cranico in paziente con pre-eccitazione ventricolare” dopo essere stato sottoposto ad una studio elettro-funzionale (S.E.F.) che mostrò la presenza di una sindrome da pre-eccitazione ventricolare con fascio accessorio di Mahaim.
In seguito, il 20.9.2004, a causa di un nuovo episodio sincopale con perdita di coscienza, fu ricoverato presso la clinica “Cobellis” di Vallo della Lucania e dimesso in data 22.9.2004 con diagnosi di
“Epilessia tardiva” (il paziente non riferisce se dopo la diagnosi venne trattato con terapia antiepilettica
o meno). È importante comunque il rilievo anamnestico di una familiarità per crisi epilettiche riguardante la nonna paterna il fratello maggiore e probabilmente anche il periziando ha sofferto di crisi febbrili fino all'età di tre anni. A fine settembre 2005 , in seguito a d un ulteriore episodio di perdita di coscienza con caduta a terra e trauma cranico, avvenuto al risveglio (N.B.: i precedenti episodi si sono manifestati sempre durante il sonno notturno ed era la moglie ad accorgersi che il presentava Pt_1 movimenti involontari degli arti con irrigidimento e tremori muscolari), effettuò un elettro cardiogramma dinamico secondo HO presso l'Ospedale di Roccadaspide che rilevò una extrasistoli, sia sopraventricolari che ventricolari e un intervallo PQ corto (all.1).
Per tale motivo gli fu proposto di ricoverarsi all'Ospedale di Vallo della Lucania (all.2,3), ove fu sottoposto uno studio elettrofisiologico endocavitario che evidenziò una sindrome da pre-eccitazione ventricolare e la presenza di un fascio accessorio di Mahaim;
lo studio fu completato con un test di stimolazione della fibrillazione ventricolare con flecainide, che risultò positivo fornendo anche indicazioni suggestive per una diagnosi di sindrome di BR. In esito a tale studio, previo consenso informato regolarmente acquisito, il paziente fu sottoposto in data 4.10.2005 a impianto di defibrillatore automatico (AICD). Negli anni successivi seguirono periodici controlli (all.4,5,6,7) attestanti il buon
8 funzionamento del dispositivo impiantato e consulenze specialistiche in Germania (all.8,9,10,11,16), dove il signor lavorava. Pt_1
Tuttavia, gli episodi critici continuarono anche dopo l'impianto del defibrillatore, inducendo il periziato ad effettuare accertamenti agli inizi del 2017 presso l'Istituto Neurologico Nazionale “Carlo Besta” di Milano (all.12,13,14), ove venne posta diagnosi di epilessia morfeica (durante il sonno) e prescritta terapia farmacologica antiepilettica (Levetiracetam cpr 500mgx2/die), tuttora in atto con scomparsa degli episodi convulsivi.
A giugno del 2017 in corso di ricovero presso l'Ospedale San Raffaele di Milano (all.15) fu sottoposto a una rivalutazione clinico - strumentale mediante un nuovo studio elettrofisiologico endocavitario risultato negativo per aritmie inducibili e il test ajmalina parimenti negativo per pattern tipo BR. Tali dati deponevano per la non necessità del defibrillatore impiantato, tuttavia, si decise di non rimuoverlo per l'elevato rischio procedurale (all.18) e di sostituirlo con un nuovo dispositivo ICD Boston (all.17)” (pp. 6-7-8).
Passando alle considerazioni medico-legali operate dai CC.TT.UU., questi ultimi muovono dalla considerazione che “Gli episodi di perdita di coscienza rappresentano una delle sfide diagnostiche più ardue per il clinico, soprattutto perché la valutazione si basa quasi esclusivamente sul resoconto del paziente o dei familiari, con conseguente difficoltà a preciso inquadramento clinico- diagnostico. Tuttavia, questo è essenziale per porre in atto le più opportune opzioni terapeutiche, al fine di evitare la recidiva degli episodi ed i potenziali danni ad essi relativi” (p. 33). I consulenti rappresentano come “In oltre il 90% dei casi, la perdita di coscienza è riconducibile ad una delle seguenti tre condizioni patologiche: sincope, crisi epilettica, crisi psicogena no-epilettica (pshycogenic non - epileptic seizure, ovvero PNES). La diagnosi differenziale tra queste tre entità nosologiche acquisisce un ruolo fondamentale nell'outcome del paziente, in quanto determina la modalità di trattamento da attuare nell'immediato e incide, in caso di errore, sul rischio di mortalità/morbidità del paziente, che differisce a seconda di quale sia stata la causa della PdC. Quanto sia complesso il percorso diagnostico differenziale è sottolineato dall'elevata percentuale di “misdiagnosi”, che ammonta al 20 -30% circa nei pazienti adulti. ( Case Magazine - settembre 2022)” (p. 33-34). CP_3
A tal proposito, i consulenti evidenziano come, nel caso di specie, al fine di valutare se l'operato dei sanitari di Vallo della Lucania, che ebbero in cura il sig. sia stato o Pt_1 meno caratterizzato da imperizia e/o negligenza, sia necessario interrogarsi, innanzitutto, sulla “diagnosi differenziale tra la sincope di origine esclusivamente cardiologica (essendo possibili anche cause di altra origine) e le crisi epilettiche” (p. 34).
Con riferimento alla sincope di origine cardiologica, i CC.TT.UU. rappresentano come quest'ultima può risultare o causata da “aritmie: bradicardia (es: disfunzione sinusale), tachicardia (es: tachicardia parossistica sopraventricolare e ventricolare)”, o essere “iatrogena (es: digitale e betabloccanti)”, o essere “strutturale (es: cardiopatia valvolare, infarto del miocardio, pericarditi)”, o, ancora, essere “miscellanea (es: embolia–ipertensione polmonare, dissezione aortica)
9 (Guidelines f or the diagnosis and management of syncope;
Eur Heart J. 2009;30(21):2631–2671)” (p. 35). Con riferimento, invece, alle crisi epilettiche, i CC.TT.UU. evidenziano come esse siano rappresentate “da segni e/o sintomi dovuti ad una scarica neuronale cerebrale anomala, eccessiva e sincrona di un gruppo di neuroni con tendenza alla diffusione. Il tipo di crisi viene definito in base alle modalità di esordio dell'anomala attività elettrica cerebrale. Le due principali caratteristiche descrittive sono la compromissione o meno della coscienza e la presenza/assenza di manifestazioni motorie, sensoriali, comportamentali, percettive. (International League Against Epilepsy: Epilepsia, 58(4):522 –530, 2017)” (p. 35).
Ponendo mente al problema della diagnosi differenziale tra sincope cardiogena e crisi epilettica, i consulenti mettono in luce come essa si basi essenzialmente sulla “raccolta anamnestica accurata”, su “eventuali fattori precipitanti”, su “sintomi e/o segni premonitori”, su
“manifestazione delle crisi”, su “esami clinici (bioumorali, strumentali e radiologici)”, su “condizioni post critiche e intercritiche” (p. 36). In buona sostanza, “la diagnosi si basa sulla diversa semeiologia dell'episodio di perdita di coscienza e sui sintomi e/o segni presentati al termine dell'episodio stesso”, sicché sono numerosi gli elementi che il personale sanitario deve sottoporre al suo vaglio nell'individuazione della causa della manifestazione sincopale. Ad esempio, si dovrà valutare se vi è “occorrenza di movimenti tonico-clonici involontari durante un episodio di perdita di coscienza” e del numero di tali movimenti tonico-clonici, posto che, si dovrebbe deporre
“a favore della sincope cardiaca se i movimenti eseguiti dal paziente sono meno di 10 e per la crisi epilettica se sono superiori a 20” (p. 36); sarà da valutare se “i movimenti involontari osservabili presentano la caratteristica della ritmicità e del sincronismo del tutto assenti nella sincope di origine cardiaca”; sarà da valutare anche l'eventuale “completa perdita di tono muscolare” che “depone maggiormente per una sincope cardiaca” ecc. (p. 36). In tali casi, si ritiene che “l'esecuzione di un ECG e di un ecocardiogramma transtoracico può aiutare nell'identificazione di eventuali anomalie elettriche e strutturali a carico del sistema cardiaco”, mentre si ritiene “correntemente che l'EEG rivesta una ridotta affidabilità diagnostica, anche considerando che esso risulta falsamente negativo in molti casi di epilessia e, viceversa che lo 0.5 -2% della popolazione adulta sana presenta anomalie elettroencefalografiche interictali” (p. 37).
I consulenti, dunque, osservano che “posta diagnosi di crisi epilettica, è mandatorio sottoporre il paziente a TC del cranio o RM dell'encefalo per verificare la presenza di un'eventuale eziologia strutturale della crisi epilettica”, mentre la presenza “di aritmie potenzialmente mortali, impone l'impianto di dispositivi quali appunto il defibrillatore cardiaco che regolano il ritmo cardiaco e impediscono l'insorgere o il protrarsi di aritmie pericolose” e che proprio fra le aritmie potenzialmente mortali “vanno incluse le Sindromi da preeccitazione ventricolare” (p. 37).
In ordine al defibrillatore cardiaco, i consulenti riportano come esso sia “un dispositivo elettrico, grande circa come un orologio da taschino, che viene impiantato sottopelle nei pazienti affetti da patologie cardiache, che li espongono al rischio di frequenze cardiache pericolose, perché troppo veloci, con possibile conseguente morte cardiaca improvvisa” (p. 38). Si tratta di un dispositivo “che individua i 10 ritmi irregolari del cuore e un arresto cardiaco improvviso e, indi, invia uno shock elettrico al cuore per ripristinare il ritmo regolare e la ripresa cardiaca, evitando danni cerebrali” e che risulta indicato nei casi di “tachicardia ventricolare, fibrillazione ventricolare” e di “cardiomiopatia idiopatica o ischemica” (p. 39). Tale strumento, in particolare, è l'unico “in grado di riconoscere condizioni di anomalia (come nel caso della tachicardia ventricolare e della fibrillazione ventricolare) e fornire autonomamente una terapia elettrica salvavita, inviando un forte impulso elettrico al cuore, defibrillandolo” (p. 39).
Ciò posto, venendo al caso di specie, i consulenti evidenziano come “pur in mancanza dei tracciati della stimolazione elettrica funzionale, la decisione di impiantare un defibrillatore automatico al signor affetto da una sindrome di preeccitazione ventricolare, era coerente con l'obiettivo Parte_3 di evitare l'insorgenza di aritmie potenzialmente letali. Omettere tale trattamento chirurgico avrebbe esposto il paziente a rischi gravosi e i medici a richieste di risarcimento per grave inosservanza delle buone pratiche cliniche” (p. 40).
In ordine alla correttezza della diagnosi posta dal personale medico di Vallo della Lucania, i consulenti evidenziano come certamente si sia appalesato “un comportamento negligente della struttura ospedaliera nella gestione della cartella clinica per non aver adeguatamente custodito i tracciati elettrocardiografici relativi allo studio elettro-funzionale, impedendo allo stato attuale una verifica della loro attendibilità” (p. 41). Nonostante ciò – sostengono i consulenti – non è tuttavia possibile ritenere che vi sia stata un'errata interpretazione del tracciato elettrofisiologico endocavitario da parte dei sanitari, “poiché in cartella è riportata una dettagliata descrizione della procedura attuata e dei riscontri ottenuti a supporto della diagnosi di pre- eccitazione ventricolare da fascio anomalo nodo-ventricolare di e sindrome di BR con Pt_2 inducibilità di fibrillazione ventricolare” (p. 41).
In merito alla lamentata mancata conferma nel 2017 delle anomalie elettrocardiografiche riscontrate nel 2005, i CC.TT.UU. osservano come tale circostanza non possa “far giudicare colpevole la condotta di chi dodici anni prima aveva effettuato la scelta interventistica sulla scorta di indagini che in quel momento la giustificavano” (p. 41). Ed infatti “una corretta metodologia medico-legale esclude valutazioni ex post, imponendo, al contrario, che il giudizio su un atto medico sia rapportato alle evidenze cliniche - strumentali e agli indirizzi terapeutici esistenti al momento in cui l'atto è stato compiuto. In questa prospettiva la condotta dei sanitari che nel 2005 effettuarono l'impianto del defibrillatore non è censurabile” (pp. 41-42).
Con riferimento, invece, alla diagnosi di epilessia intervenuta ufficialmente nel 2017 ed alla instaurazione di terapia antiepilettica alla quale seguiva una completa scomparsa degli episodi critici che interessavano il sig. i consulenti evidenziano come ciò non Pt_1 possa “far ritenere errata la diagnosi della patologia cardiaca formulata durante il ricovero presso l'Ospedale di Vallo della Lucania, poiché non si può escludere che questa coesistesse con l'affezione neurologica, rendendo ancora più ardua l'attribuzione eziologica degli episodi di perdita di coscienza, già di per sé difficile, come evidenziato in precedenza, per la soggettività della ricostruzione di tali episodi”
11 (p. 42). Pertanto, in ordine alla contestata assenza di ricerca diagnostica differenziale, i consulenti constatano come anche se fossero stati effettuati altri “approfondimenti diagnostici mediante indagini strumentali (EEG, TC cerebrale)”, questi ultimi “verosimilmente non avrebbero fornito dati dirimenti, dal momento che quelle effettuate successivamente in strutture specialistiche neurologiche (all.12,13) risultarono normali” (pp. 42-43).
Insomma, la circostanza che il sig. sarebbe stato – come da lui stesso asserito e Pt_1 come ricavabile dalle contestazioni alla consulenza d'ufficio mosse dal C.T.P. di parte attrice – probabilmente già affetto da epilessia sin dal 2004 – cosa che, tuttavia, non risulta allo stato accertabile, non essendo stata fornita da parte attrice documentazione medica che comprovi ciò – non porta in ogni caso a ritenere che la condotta posta in essere nel 2005 dal personale medico di Vallo della Lucania non sia stata essenzialmente corretta. Infatti, ben può essere che le due condizioni patologiche (quella neurologica e quella cardiaca) coesistessero al momento della diagnosi posta dai medici di Vallo della Lucania e che esse determinassero congiuntamente i ricorrenti svenimenti del sig. Pt_1
Né comunque al personale medico di Vallo della Lucania può essere contestato di non aver svolto sufficienti indagini volte a rilevare l'origine delle sincopi che colpivano il Infatti, per un verso, come messo in luce anche dai CC.TT.UU., a monte risulta di Pt_1 difficile individuazione la possibile causa scatenante di una sincope e, per un altro, i sanitari del nosocomio vallese in ogni caso – per quanto può dedursi in concreto dai documenti disponibili in cartella clinica – correttamente posero diagnosi di sindrome di BR, riconducendo a tale sindrome di natura cardiaca i ricorrenti svenimenti che occorsero all'attore.
Allo stato, insomma, sulla base delle risultanze probatorie emerse, non si può ritenere che – come sostenuto da parte attrice – le sincopi che colpirono l'attore fossero riconducibili esclusivamente ad attacchi epilettici e che dunque i sanitari del nosocomio di Vallo della Lucania errarono all'atto del porre diagnosi di sindrome di BR.
In conclusione, dunque, nessuna censura può essere mossa alla condotta dei sanitari di Vallo. Pertanto, la domanda di parte attrice non può che essere rigettata.
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del
12 giudizio n. 8179/21 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente la domanda proposta da parte attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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