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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 10993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10993 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RA RO AN OL - Presidente - IA AS RI TE LM EGLE PILLA PIERANGELO CIRILLO - Relatore - Sent. n. sez. 10/2025 UP - 08/01/2025 R.G.N. 38256/2024 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AT IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale IU RICCARDI, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 maggio 2024 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, resa all’esito di rito abbreviato, che aveva condannato NE SE per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, Penale Sent. Sez. 5 Num. 10993 Anno 2025 Presidente: OL RA RO AN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio e bancarotta semplice, in relazione alla società “Ristofamily s.r.l.”, fallita il 18 maggio 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato – nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione (fino all’11 giugno 2015) e, poi, di amministratore unico (fino al 14 aprile 2016) – avrebbe tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, omettendo di registrare il debito per le cambiali che la società aveva rilasciato, il debito nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti e parte delle fatture. Avrebbe, altresì, concorso a cagionare il fallimento della società, esponendo, nelle comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero circa le condizioni economiche e patrimoniali della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di ingannare il pubblico, mostrando, contrariamente al vero, una situazione di affidabilità al credito. Avrebbe anche aggravato il dissesto della società, omettendo di chiederne il fallimento, nonostante fosse consapevole, almeno dall’inizio del 2016, dello stato di dissesto nel quale versasse. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale la difesa aveva lamentato la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, chiedendo, in via subordinata all’assoluzione, la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che, dalla relazione del perito, era emerso che l’omessa registrazione di parte delle fatture, delle cambiali e dei debiti nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti non era addebitabile all'imputato, atteso che le relative annotazioni avrebbero dovuto essere registrate quando questi non rivestiva più la carica di amministratore della società. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva assolto l’imputato solo in relazione alla mancata annotazione delle fatture, omettendo di pronunciarsi in ordine alle osservazioni del perito relative all’omessa registrazione delle cambiali e dei debiti verso i soci. La difesa, con i motivi di appello, aveva osservato che, in base alla relazione del perito, doveva escludersi la responsabilità dell’imputato anche per la mancata annotazione delle cambiali e dei debiti verso i soci. 3 La Corte di appello, tuttavia, aveva lasciato del tutto privo di risposta il motivo di appello. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Rappresenta che all’imputato è stato specificamente contestato di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, omettendo di registrare il debito per le cambiali che la società aveva rilasciato, il debito nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti e parte delle fatture. Il giudice di primo grado, invece, era pervenuto a una sentenza di condanna per fatti di bancarotta documentale diversi da quelli contestati e in particolare: per non avere individuato «i debitori relativi alla voce fornitori/anticipi»; per non aver individuato «i nominativi che hanno ricevuto le somme da “Ristofamily s.r.l.” e che compongono la voce crediti diversi»; per non aver individuato «il debitore relativo alla voce royalties conto acconti». Palese, pertanto, sarebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.4. Con un quarto motivo, relativo al delitto di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al quarto motivo di gravame, con il quale la difesa aveva rilevato che, in relazione alle due voci di bilancio contestate (ossia «crediti diversi» e «royalties/acconti»), mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che le irregolarità in questione fossero espressione di una consapevole alterazione dei dati di bilancio, come richiesto dall’art. 2621 cod. civ., essendo invece verosimile che si fosse trattato di un mero errore contabile dovuto a mera trascuratezza nella tenuta delle scritture. 2.5. Con un quinto motivo, relativo al delitto di bancarotta semplice, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che il curatore fallimentare aveva collocato il manifestarsi del dissesto della società nell'anno 2016, quando ormai l'imputato aveva lasciato la carica di amministratore. I giudici di merito, invece, avevano fatto riferimento alle conclusioni del perito, che aveva collocato il manifestarsi del dissesto nell'anno 2014. La difesa aveva rilevato che la diversa valutazione dei due tecnici rendeva, in ogni caso, evidente che lo stato di dissesto della società non era un dato facilmente percepibile e che l'imputato, dunque, potrebbe, senza colpa, non essersi reso conto dello stato di dissesto e della necessità di chiedere il fallimento. Tali profili, evidenziati con i motivi di gravame, erano rimasti completamente privi di risposta. 4 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati. La Corte di appello, invero, non ha fornito alcuna risposta alle questioni riassunte nei suddetti motivi di ricorso, che erano state oggetto di specifiche deduzioni con l’atto di appello. Al riguardo, occorre ricordare che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129) Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha completamente omesso di rispondere alle specifiche doglianze mosse con l’appello. Palese risulta la decisività delle questioni che erano state poste con l’atto di impugnazione, essendo relative alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla riconducibilità dei reati alla responsabilità dell’imputato. 1.2. Il terzo motivo, essendo relativo a una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risulta assorbito. 1.3. L’omessa pronuncia riguarda questioni determinanti relative a tutti i reati contestati. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio per un nuovo esame relativo a tutti i reati contestati, compresa la bancarotta semplice. La fondatezza anche del quinto motivo di ricorso, relativo alla bancarotta semplice, infatti, dovrebbe portare all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche in relazione a tale reato. Il giudizio di rinvio, tuttavia, risulta precluso dalla circostanza che il reato in questione risulta estinto per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), invero, iniziato a decorrere il 18 maggio 2017 e sospeso per 35 giorni, risulta decorso il 23 dicembre 2024. Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è 5 estinto per prescrizione. Deve essere, invece, annullata con rinvio per nuovo esame, in relazione a tutti gli altri reati contestati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza, in relazione alle altre imputazioni ascritte, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA CI RA RO NN IC
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale IU RICCARDI, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata per nuovo esame. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 maggio 2024 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, resa all’esito di rito abbreviato, che aveva condannato NE SE per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, Penale Sent. Sez. 5 Num. 10993 Anno 2025 Presidente: OL RA RO AN Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 08/01/2025 2 bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio e bancarotta semplice, in relazione alla società “Ristofamily s.r.l.”, fallita il 18 maggio 2017. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato – nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione (fino all’11 giugno 2015) e, poi, di amministratore unico (fino al 14 aprile 2016) – avrebbe tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, omettendo di registrare il debito per le cambiali che la società aveva rilasciato, il debito nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti e parte delle fatture. Avrebbe, altresì, concorso a cagionare il fallimento della società, esponendo, nelle comunicazioni sociali, fatti materiali non rispondenti al vero circa le condizioni economiche e patrimoniali della società, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di ingannare il pubblico, mostrando, contrariamente al vero, una situazione di affidabilità al credito. Avrebbe anche aggravato il dissesto della società, omettendo di chiederne il fallimento, nonostante fosse consapevole, almeno dall’inizio del 2016, dello stato di dissesto nel quale versasse. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine al motivo di gravame con il quale la difesa aveva lamentato la mancanza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, chiedendo, in via subordinata all’assoluzione, la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che, dalla relazione del perito, era emerso che l’omessa registrazione di parte delle fatture, delle cambiali e dei debiti nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti non era addebitabile all'imputato, atteso che le relative annotazioni avrebbero dovuto essere registrate quando questi non rivestiva più la carica di amministratore della società. Il giudice di primo grado, tuttavia, aveva assolto l’imputato solo in relazione alla mancata annotazione delle fatture, omettendo di pronunciarsi in ordine alle osservazioni del perito relative all’omessa registrazione delle cambiali e dei debiti verso i soci. La difesa, con i motivi di appello, aveva osservato che, in base alla relazione del perito, doveva escludersi la responsabilità dell’imputato anche per la mancata annotazione delle cambiali e dei debiti verso i soci. 3 La Corte di appello, tuttavia, aveva lasciato del tutto privo di risposta il motivo di appello. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. Rappresenta che all’imputato è stato specificamente contestato di avere tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, omettendo di registrare il debito per le cambiali che la società aveva rilasciato, il debito nei confronti dei soci per finanziamenti ricevuti e parte delle fatture. Il giudice di primo grado, invece, era pervenuto a una sentenza di condanna per fatti di bancarotta documentale diversi da quelli contestati e in particolare: per non avere individuato «i debitori relativi alla voce fornitori/anticipi»; per non aver individuato «i nominativi che hanno ricevuto le somme da “Ristofamily s.r.l.” e che compongono la voce crediti diversi»; per non aver individuato «il debitore relativo alla voce royalties conto acconti». Palese, pertanto, sarebbe la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 2.4. Con un quarto motivo, relativo al delitto di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di rispondere al quarto motivo di gravame, con il quale la difesa aveva rilevato che, in relazione alle due voci di bilancio contestate (ossia «crediti diversi» e «royalties/acconti»), mancava qualsiasi elemento idoneo a dimostrare che le irregolarità in questione fossero espressione di una consapevole alterazione dei dati di bilancio, come richiesto dall’art. 2621 cod. civ., essendo invece verosimile che si fosse trattato di un mero errore contabile dovuto a mera trascuratezza nella tenuta delle scritture. 2.5. Con un quinto motivo, relativo al delitto di bancarotta semplice, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che il curatore fallimentare aveva collocato il manifestarsi del dissesto della società nell'anno 2016, quando ormai l'imputato aveva lasciato la carica di amministratore. I giudici di merito, invece, avevano fatto riferimento alle conclusioni del perito, che aveva collocato il manifestarsi del dissesto nell'anno 2014. La difesa aveva rilevato che la diversa valutazione dei due tecnici rendeva, in ogni caso, evidente che lo stato di dissesto della società non era un dato facilmente percepibile e che l'imputato, dunque, potrebbe, senza colpa, non essersi reso conto dello stato di dissesto e della necessità di chiedere il fallimento. Tali profili, evidenziati con i motivi di gravame, erano rimasti completamente privi di risposta. 4 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo di ricorso sono fondati. La Corte di appello, invero, non ha fornito alcuna risposta alle questioni riassunte nei suddetti motivi di ricorso, che erano state oggetto di specifiche deduzioni con l’atto di appello. Al riguardo, occorre ricordare che «sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività» (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129) Ebbene, nel caso in esame, la Corte di appello ha completamente omesso di rispondere alle specifiche doglianze mosse con l’appello. Palese risulta la decisività delle questioni che erano state poste con l’atto di impugnazione, essendo relative alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla riconducibilità dei reati alla responsabilità dell’imputato. 1.2. Il terzo motivo, essendo relativo a una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, risulta assorbito. 1.3. L’omessa pronuncia riguarda questioni determinanti relative a tutti i reati contestati. La sentenza impugnata, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio per un nuovo esame relativo a tutti i reati contestati, compresa la bancarotta semplice. La fondatezza anche del quinto motivo di ricorso, relativo alla bancarotta semplice, infatti, dovrebbe portare all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, anche in relazione a tale reato. Il giudizio di rinvio, tuttavia, risulta precluso dalla circostanza che il reato in questione risulta estinto per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), invero, iniziato a decorrere il 18 maggio 2017 e sospeso per 35 giorni, risulta decorso il 23 dicembre 2024. Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è 5 estinto per prescrizione. Deve essere, invece, annullata con rinvio per nuovo esame, in relazione a tutti gli altri reati contestati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione di cui agli artt. 217 e 224 legge fallimentare, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza, in relazione alle altre imputazioni ascritte, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, l’8 gennaio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RA CI RA RO NN IC