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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8625/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. CALANDUCCI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. NEBOLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto [in Brescia] in data 08/05/2008, trascritto nel Registro di Stato
Civile del medesimo Comune il giorno 08/05/2008 al n. 99, Parte I, anno 2008 del Registro Atti di
Matrimonio ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. confermare le altre condizioni sia in riferimento ai tempi di frequentazione delle figlie, sia in riferimento al mantenimento delle stesse con aggiornamento degli importi secondo l'Indice Istat come di seguito riportate:
1 Affidamento condiviso delle figlie e;
nel rispetto del regime di affidamento condiviso le Per_1 Per_2 parti si impegnano a concordare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e non delle due figlie tenendo conto delle loro capacità, volontà, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni su questioni di semplice e ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dal genitore con cui le figlie minori risiedono.
Entrambi i genitori si faranno carico di seguire le informazioni, le scadenze per le varie attività delle bambine e condividere tutte le informazioni che le riguardano condividendo i vari impegni nei confronti della scuola.
Entrambi i genitori si faranno carico della programmazione dei compiti e dei doveri scolastici delle bambine.
Collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione familiare a Brescia in Via Sorelle Agazzi n.
60;
Assegnazione della casa familiare alla sig.ra già proprietaria esclusiva con tutti gli arredi Pt_1
ivi contenuti;
il sig. ha già prelevato tutto quanto di sua spettanza e non ha più nulla a Pt_2
pretendere;
Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.30 dopo cena e il martedì dalle 16.00 fino alla mattina successiva accompagnandole a scuola/presso l'abitazione materna per le ore 9.30/ai corsi estivi mentre quella successiva, in cui trascorrono il fine settimana con la madre, trascorreranno col padre martedì e mercoledì dalle ore
16.00 fino al mattino successivo riaccompagnandole a scuola/corsi estivi oppure presso l'abitazione materna alle ore 9.30 del giovedì quando non vanno a scuola;
Due settimane NON consecutive durante le vacanze scolastiche estive, 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie alternando la Vigilia di Natale col giorno di Natale, l'ultimo dell'anno col primo dell'anno; 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; altre festività e ponti seguiranno la regolare calendarizzazione salvo diversi accordi scritti tra i genitori e comunque sempre nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
I genitori dichiarano espressamente di concordare che la frequentazione con le figlie sarà modificabile, in caso di necessità lavorative dei genitori e scolastiche delle figlie, previo comune accordo tra i genitori in forma scritta. I giorni di frequentazione “saltati” da un genitore per le predette motivazioni, verranno recuperati entro due mesi dalla sostituzione concordando la data con il genitore che ha provveduto alla sostituzione.
2 I genitori concordano fin da ora che entrambe le figlie frequenteranno l'istituto Novalis Open School fino al termine del ciclo scolastico della secondaria di primo grado (scuola media);
I genitori concordano che le figlie non dovranno cambiare il loro stile di vita in ragione della loro separazione e dalla fuori uscita di casa del padre e per tale ragione il padre contribuirà, a partire dal mese di gennaio 2025, al mantenimento ordinario delle proprie figlie con un assegno mensile di
€ 456,30 da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat per ciascuna figlia da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia oltre al 50% della mensa scolastica e al
50% del centro estivo Rosita per I genitori concordano fin da ora che ciascun genitore CP_1
si rende disponibile ad assumersi il pagamento del 50% della spesa per la frequentazione di un corso di attività extra scolastica gradita dalle figlie. Le due gatte oggi possedute dalle figlie seguiranno le stesse nel pernotto/permanenza presso il padre e in ogni caso il sig. contribuirà alle spese Pt_2 ordinarie relative unicamente alle predette gatte con la somma mensile di € 60, salvo diverso accordo in caso di acquisto di altri animali domestici. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per loro stessi e per le figlie.
3. dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/05/2008, Iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 99, parte I, anno 2008), risultano separate dal 14/11/2024
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
3 Il Presidente
Michele Posio
Il Giudice estensore
Andrea Marchesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8625/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. CALANDUCCI ANNA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. NEBOLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto [in Brescia] in data 08/05/2008, trascritto nel Registro di Stato
Civile del medesimo Comune il giorno 08/05/2008 al n. 99, Parte I, anno 2008 del Registro Atti di
Matrimonio ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. confermare le altre condizioni sia in riferimento ai tempi di frequentazione delle figlie, sia in riferimento al mantenimento delle stesse con aggiornamento degli importi secondo l'Indice Istat come di seguito riportate:
1 Affidamento condiviso delle figlie e;
nel rispetto del regime di affidamento condiviso le Per_1 Per_2 parti si impegnano a concordare le decisioni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludiche e non delle due figlie tenendo conto delle loro capacità, volontà, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni su questioni di semplice e ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte dal genitore con cui le figlie minori risiedono.
Entrambi i genitori si faranno carico di seguire le informazioni, le scadenze per le varie attività delle bambine e condividere tutte le informazioni che le riguardano condividendo i vari impegni nei confronti della scuola.
Entrambi i genitori si faranno carico della programmazione dei compiti e dei doveri scolastici delle bambine.
Collocazione prevalente delle figlie presso l'abitazione familiare a Brescia in Via Sorelle Agazzi n.
60;
Assegnazione della casa familiare alla sig.ra già proprietaria esclusiva con tutti gli arredi Pt_1
ivi contenuti;
il sig. ha già prelevato tutto quanto di sua spettanza e non ha più nulla a Pt_2
pretendere;
Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 20.30 dopo cena e il martedì dalle 16.00 fino alla mattina successiva accompagnandole a scuola/presso l'abitazione materna per le ore 9.30/ai corsi estivi mentre quella successiva, in cui trascorrono il fine settimana con la madre, trascorreranno col padre martedì e mercoledì dalle ore
16.00 fino al mattino successivo riaccompagnandole a scuola/corsi estivi oppure presso l'abitazione materna alle ore 9.30 del giovedì quando non vanno a scuola;
Due settimane NON consecutive durante le vacanze scolastiche estive, 7 giorni durante le vacanze scolastiche natalizie alternando la Vigilia di Natale col giorno di Natale, l'ultimo dell'anno col primo dell'anno; 3 giorni durante le vacanze pasquali alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; altre festività e ponti seguiranno la regolare calendarizzazione salvo diversi accordi scritti tra i genitori e comunque sempre nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi dei genitori e scolastici delle figlie;
I genitori dichiarano espressamente di concordare che la frequentazione con le figlie sarà modificabile, in caso di necessità lavorative dei genitori e scolastiche delle figlie, previo comune accordo tra i genitori in forma scritta. I giorni di frequentazione “saltati” da un genitore per le predette motivazioni, verranno recuperati entro due mesi dalla sostituzione concordando la data con il genitore che ha provveduto alla sostituzione.
2 I genitori concordano fin da ora che entrambe le figlie frequenteranno l'istituto Novalis Open School fino al termine del ciclo scolastico della secondaria di primo grado (scuola media);
I genitori concordano che le figlie non dovranno cambiare il loro stile di vita in ragione della loro separazione e dalla fuori uscita di casa del padre e per tale ragione il padre contribuirà, a partire dal mese di gennaio 2025, al mantenimento ordinario delle proprie figlie con un assegno mensile di
€ 456,30 da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat per ciascuna figlia da corrispondere alla sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia oltre al 50% della mensa scolastica e al
50% del centro estivo Rosita per I genitori concordano fin da ora che ciascun genitore CP_1
si rende disponibile ad assumersi il pagamento del 50% della spesa per la frequentazione di un corso di attività extra scolastica gradita dalle figlie. Le due gatte oggi possedute dalle figlie seguiranno le stesse nel pernotto/permanenza presso il padre e in ogni caso il sig. contribuirà alle spese Pt_2 ordinarie relative unicamente alle predette gatte con la somma mensile di € 60, salvo diverso accordo in caso di acquisto di altri animali domestici. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio, per loro stessi e per le figlie.
3. dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/05/2008, Iscritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (BS) (atto n. 99, parte I, anno 2008), risultano separate dal 14/11/2024
e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
3 Il Presidente
Michele Posio
Il Giudice estensore
Andrea Marchesi
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