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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2947 /23 R.G.
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2947/23 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca, 181/F, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Gaetano Costa e rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gozzo, giusta procura in atti ricorrente
Contro
– C.F. P. Controparte_1 P.IV_1
IV , con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del legale P.IV_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivano
NE e TO TE con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n°90 giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.10.2023, ritualmente notificato, parte ricorrente in qualità di erede della de CP_ cuius conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l di Siracusa, chiedendo Persona_1 dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente alla defunta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione CAT. SO
n.25035716 per un importo complessivo di euro 1.854,71 dall'anno 2011 all'anno 2015. A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che la de cuius aveva percepito le somme dovute per maggiorazione sociale della pensione sulla base dei propri redditi regolarmente comunicati all' , CP_1
1 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede. Assumeva, pertanto il ricorrente l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata nei suoi confronti , sussistendo una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede Si costitutiva CP_ in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta percezione da parte della dante causa del ricorrente di quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore a quelli stabiliti dalla legge e mai comunicati all CP_1
La causa veniva istruita documentale e posta in decisione all'udienza del 14.10.2025:
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Nel caso di specie nessun dolo o omissione è ascrivibile alla defunta in quanto , l'ente Persona_1 erogatore era nelle condizioni di provvedere subito alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Con
l'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre1991,
n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia".
In forza delle disposizioni richiamate, a decorrere dall'01.01.2010 l'obbligo di comunicare direttamente CP_ all' la propria situazione reddituale non sussiste per il pensionato che abbia già regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate. In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore, attivarsi per il recupero dell'eventuale indebito, provvedendo alla modifica del pagamento, entro i termini di cui all'art. 13 l. 412/1991, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916). Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore, che si è attivato per il recupero delle somme oltre 8 anni dopo dall'erogazione, non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c. ( Cass. 10627/2021; Cass.
1451/2020; Cass. 17417/2016);
Assorbite tutte le ulteriori domande e/o eccezioni.
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da e per l'effetto annulla il Parte_1 provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Condanna l' per l'effetto, all'adozione degli atti connessi e conseguenti, compresa la CP_1 restituzione delle somme, ove già riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2947/23 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca, 181/F, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato Gaetano Costa e rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gozzo, giusta procura in atti ricorrente
Contro
– C.F. P. Controparte_1 P.IV_1
IV , con sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del legale P.IV_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ivano
NE e TO TE con i quali è elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n°90 giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.10.2023, ritualmente notificato, parte ricorrente in qualità di erede della de CP_ cuius conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l di Siracusa, chiedendo Persona_1 dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente alla defunta a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione CAT. SO
n.25035716 per un importo complessivo di euro 1.854,71 dall'anno 2011 all'anno 2015. A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva che la de cuius aveva percepito le somme dovute per maggiorazione sociale della pensione sulla base dei propri redditi regolarmente comunicati all' , CP_1
1 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede. Assumeva, pertanto il ricorrente l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata nei suoi confronti , sussistendo una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede Si costitutiva CP_ in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta percezione da parte della dante causa del ricorrente di quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi di importo superiore a quelli stabiliti dalla legge e mai comunicati all CP_1
La causa veniva istruita documentale e posta in decisione all'udienza del 14.10.2025:
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Nel caso di specie nessun dolo o omissione è ascrivibile alla defunta in quanto , l'ente Persona_1 erogatore era nelle condizioni di provvedere subito alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Con
l'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre1991,
n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via CP_1 telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia".
In forza delle disposizioni richiamate, a decorrere dall'01.01.2010 l'obbligo di comunicare direttamente CP_ all' la propria situazione reddituale non sussiste per il pensionato che abbia già regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate. In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore, attivarsi per il recupero dell'eventuale indebito, provvedendo alla modifica del pagamento, entro i termini di cui all'art. 13 l. 412/1991, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916). Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore, che si è attivato per il recupero delle somme oltre 8 anni dopo dall'erogazione, non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c. ( Cass. 10627/2021; Cass.
1451/2020; Cass. 17417/2016);
Assorbite tutte le ulteriori domande e/o eccezioni.
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da e per l'effetto annulla il Parte_1 provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Condanna l' per l'effetto, all'adozione degli atti connessi e conseguenti, compresa la CP_1 restituzione delle somme, ove già riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 14.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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