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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4155 dell'anno 2022
OGGETTO
Opposizione avverso intimazione di pagamento
TRA
(C.F. , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Chiara Romano, C.F. , giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, ed elett.te dom.to presso il suo studio.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
NONCHÉ
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Mastroianni (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica e giusta determina di incarico professionale prodotti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' Controparte_3 come da rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-06-2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 028 2021
90030891 81 000 notificata il 26.01.2022, con precipuo riguardo agli avvisi di addebito nn.:
- 32820120005115636000 per un importo di €.2.090,01;
- 32820130000886644000 per un importo di €.1.070,32;
- 32820130006297527000, per un importo di €.2.103,20;
- 32820140002125446000, per un importo di €.2.514,85;
- 32820150002224901000 per un importo di €.2.434,36;
Lamentava l'istante l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata, la prescrizione del credito contributivo, nonché la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, L. n. 212/2000.
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'intimazione di pagamento quantomeno in relazione agli avvisi di addebito indicati, chiedeva dichiarare nullo, inammissibile ed illegittimo l'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione, la ritualità della notifica degli avvisi di addebito – non impugnati – e l'insussistenza della prescrizione, in virtù di notifiche di atti interruttivi nonché di rateizzi eseguiti dal contribuente, e della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale Covid. Rilevava comunque la regolarità dell'intimazione di pagamento ed il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto di competenza dell'Ente creditore.
Ritenendo infine, l'infondatezza della richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento, il concessionario concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza della domanda, disporsi il rigetto della stessa e, in subordine, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 03.11.2023 si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99 nonché quella relativa ai vizi formali;
deduceva la ritualità della notifica deli Avvisi di addebito, l'insussistenza della prescrizione – attesa la sospensione covid - nonché la presentazione da parte del Bove di istanze di rateizzo accolte e parzialmente riscosse.
2 Il precedente magistrato titolare del procedimento rinviava reiteratamente la causa, pur essendo la stessa matura per la decisione;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio
Giudiziario, questo Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della sua scadenza questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso introduttivo e di difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla tempestività del ricorso, va evidenziato che l'odierna domanda è stata incardinata come opposizione all'esecuzione, volta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo avverso il primo atto di cui il ricorrente avrebbe avuto contezza –
l'intimazione di pagamento notificata in data 26.01.2022 - sicché risulta correttamente instaurata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., infatti,
è proponibile ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito).
L'opposizione così formulata non è soggetta a termini decadenziali, essendo proponibile fintantoché non ha inizio l'esecuzione forzata: infatti, in materia di riscossione esattoriale, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni,
l'intimazione di pagamento appunto.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza condivisa da questo giudicante, a differenza dell'opposizione all'avviso di accertamento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/2007, n. 4506;
Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
In proposito “l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (cfr. Cass. n. 15223 del
12/06/2018, Cass. n. 9698 del 03/05/2011).
3 Ancora, sul punto, la Cassazione ha stabilito che “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615
c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza” (Cassazione Civile ordinanza n. 10584 del 4-06-2020).
Il termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99 riguarda esclusivamente l'opposizione a cartella di pagamento/avviso di addebito avente ad oggetto crediti di natura previdenziale e/o contributiva, da proporsi nel termine di 40 gg dalla notifica della stessa;
nel caso in esame la deduzione della mancata notificazione degli atti sottesi
è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore (della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione degli AVA). È pacifico, infatti, che la cartella
(e l'avviso di addebito ex art. 30 del D.L. 78/2010), nel procedimento di riscossione coattiva, cumula in sé le funzioni che, nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Trova invece accoglimento l'eccezione sollevata dall' di decadenza del CP_1 ricorrente dal diritto di far valere vizi formali dell'atto impugnato (che vanno dal difetto di motivazione, alla manata sottoscrizione dell'atto, etc..); nel caso di specie il ricorrente ha sollevato vizi relativi alla violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente, per omessa allegazione degli atti sottostanti e per l'omessa indicazione di dati essenziali (l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere); trattasi di vizi formali che andavano contestati perentoriamente nel termine di gg. 20 dalla notifica ex art. 617 c.p.c.. Tale termine è spirato nel caso di specie, posto che l'atto impugnato è stato notificato il 26.01.2022 ed il ricorso è stato proposto il 16.06.2022.
In ordine alla individuazione dei soggetti legittimati passivi va rilevato che il ricorrente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento si duole dell'omessa notifica degli atti presupposti (Avvisi di addebito) e della intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi;
legittimati a controdedurre sul punto sono dunque, i soggetti che hanno provveduto alla predisposizione ed alla notifica dei suddetti atti: dunque,
l' per gli avvisi di addebito (posto che ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010, convertito CP_1 in L. 122/2010, “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al
4 CP_ recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” che dunque sostituisce la cartella di pagamento notificata dall' ) e l' per gli atti Controparte_2 Controparte_2 successivi (intimazioni di pagamento) .
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
Gli atti presupposti all'intimazione di pagamento risultano solo in parte ritualmente notificati;
nello specifico:
- L'avviso di addebito n. 32820120005115636000 risulta notificato in data CP_ 16.01.2013; l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata, firmata dal destinatario;
- L'avviso di addebito n. 32820130000886644000 risulta notificato in data CP_ 12.04.2013; l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata, firmata dal destinatario;
CP_
- Quanto all'avviso di addebito n. 32820130006297527000, l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata del 10.02.2014, firmata da soggetto diverso dal destinatario;
- Gli avvisi di addebito n. 32820140002125446000 e n. 32820150002224901000 non risultano notificati, mancando in atti la relativa prova.
È noto che la mancata notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) comporti un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento), e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria nei suoi confronti (cfr. Cass. SS.UU. 16412/07; Cass. n. 7649/06, Cass.
n. 24975/06).
Nel caso di specie, non è stata provata la notifica degli avvisi di addebito n.
32820140002125446000 e n. 32820150002224901000,
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito n. 32820130006297527000 va precisato che la notifica è stata eseguita a mezzo posta e l'atto è stato ricevuto da persona diversa dal destinatario. Sul punto, è noto che il D.L. 248/2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. 31/2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga
5 consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo all'art. 7 della L.
890/82, un comma in cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., dunque, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. n. 17373/2020).
A differenza della disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., la disciplina speciale innanzi richiamata, prevede dunque quale adempimento essenziale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. in fattispecie simile, Cass. ordinanza n. 14089 del 27 maggio 2025).
Nel caso de qua, non è stata fornita la prova in giudizio dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa;
tuttavia, come si dirà a breve, il contribuente ha presentato un piano di rateizzo (cfr. doc. 14 produzione di avente ad oggetto, tra l'altro, il CP_4 credito di cui all'avviso n. 32820130006297527000. Ora, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, tale richiesta è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (ex multis
Cassazione n.16098/2018; Cass. 27672/2020; Cass. n. 11338/2023 e Cass. n.
3414/2024), sicchè il predetto avviso di addebito non può ritenersi sconosciuto al Pt_1
Ne deriva la nullità dell'intimazione opposta con specifico riguardo agli avvisi di addebito n. 32820140002125446000 e n. 32820150002224901000.
Passando all'esame della doglianza relativa alla prescrizione dei crediti, che va analizzata ovviamente con riguardo ai soli crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 32820120005115636000, 32820130000886644000 e
32820130006297527000, è noto che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996;
b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine
6 decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura.
Il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, dunque, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni (a far data dal 1° gennaio 1996); inoltre, secondo l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte, la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale (ex art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. Cass. SS.UU.n. 23397/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, l' ha prodotto in Controparte_2 giudizio degli atti interruttivi della prescrizione, come di seguito indicati.
1) Per l'avviso di addebito n. 32820120005115636000, notificato in data
16.01.2013, risultano quali atti interruttivi:
- l'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, perfezionata il
08.05.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
- l'intimazione n. 028 2019 90085153 65000 notificata alla moglie (sig.ra
[...]
) con avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. Parte_2
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e prospetto delle raccomandate inviate;
2) Per l'avviso di addebito n. 32820130000886644000, notificato in data
12.04.2013, risultano
- l'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, perfezionata il
08.05.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
- l'intimazione n. 028 2019 90085153 65000 notificata alla moglie (sig.ra
[...]
) con avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. Parte_2
7 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e prospetto delle raccomandate inviate.
3) Per l'avviso di addebito n. 32820130006297527000, che si presume conosciuto per le ragioni innanzi precisate, risultano:
- l'intimazione di pagamento n. 028 2018 90109182 24/000, notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019 (sono stati versati in atti la relata di notifica con le ricerche eseguite dal notificante, l'affissione alla Casa Comunale, l'avviso avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, il prospetto delle raccomandate spedite il 16.12.2019 e la raccomandata per compiuta giacenza del
29.01.2020);
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che, con riguardo agli AVA
n. 32820120005115636000 e n. 32820130000886644000, solo l'intimazione n.
02820179007443677000 risulta validamente notificata, ai sensi dell'art. 60, lettera e),
Dpr n. 600/1973, con la procedura dei c.d. irreperibili assoluti, a norma del quale
“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.”; infatti, l'agente notificatore, il 30.04.2018 constatata l'irreperibilità del destinatario (dopo aver richiesto anche in precedenza – 21.11.2017 - un supporto anagrafico cfr. relata in atti) ha provveduto in pari data all'affissione presso la Casa
Comunale. La notifica si è dunque perfezionata l'8.05.2018.
Le intimazioni n. 02820219003089181000 e 028 2019 90085153 65000, entrambe notificate a persona di famiglia, non risultano perfezionate in assenza della raccomandata informativa, per le ragioni supra esposte.
Per l'avviso di addebito n. 32820130006297527000, solo l'intimazione n. 028 2018
90109182 24 000 risulta validamente notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019.
Il concessionario, inoltre, ai fini interruttivi della prescrizione, eccepisce che il Pt_1 ha proposto in data 29/04/2014 istanza di rateazione protocollata al nr 132985, per i debiti di cui avvisi di addebito nr 32820120005115636000, nr 32820130000886644000 e nr
32820130006297527000; tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente ed è comunque provata documentalmente (cfr. doc. 14 della produzione di . CP_4
8 Acclarato, dunque, che il ricorrente ha presentato istanza di rateizzo, - con parte del credito parzialmente riscosso, come da documentazione allegata dal Concessionario - questo Giudice aderisce all'orientamento per cui la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023) e il riconoscimento del debito, ai sensi del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha infatti statuito che “…la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414; Cass. Ord. n. 19401/2022; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672).
Pertanto, con precipuo riguardo all'avviso di addebito n. 32820130006297527000 (la cui prova della notifica risulta incompleta per assenza della raccomandata informativa, ma che è stato volontariamente incluso dal contribuente nella richiesta di rateizzo, nel piano di ammortamento ed è stato anche in parte pagato), esso può considerarsi pervenuto nella sfera di conoscenza del Bove per il principio innanzi richiamato dalla Cassazione.
In particolare, i giudici hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 c.c.. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale infatti è incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento.
La Suprema Corte è, dunque, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (cfr. Cass. 9242/2024).
Pertanto, posto che dai documenti versati in atti dall' , emerge che l'ultimo CP_1 pagamento con riguardo all'avviso n. 32820120005115636000 e all'avviso n.
32820130000886644000 è stato eseguito in data 08.01.2016 (non essendo rinvenibile il piano completo delle rate), da tale momento ricomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
tale termine è stato validamente interrotto con la notifica
9 dell'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 dell'08.05.2018, e successivamente con la notifica dell'intimazione impugnata in questo giudizio il
26.01.2022.
Anche con riguardo all'Avviso n. 32820130006297527000, l'ultimo pagamento è stato eseguito in data 08.01.2016, e dunque, non essendo rinvenibile il piano completo delle rate, da tale momento ricomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
esso
è stato validamente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2018
90109182 24 000, notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019 e successivamente con la notifica dell'intimazione impugnata in questo giudizio il 26.01.2022.
In definitiva, i crediti di cui agli Avvisi di addebito n. 32820120005115636000, n.
32820130000886644000 e n. 32820130006297527000 per le ragioni sin qui esposte sono, dunque, esigibili non essendo decorso il rispettivo termine di prescrizione, mentre non è dovuto il credito di cui agli avvisi di addebito nn. 32820140002125446000 e
32820150002224901000, in mancanza di prova di notifica degli stessi.
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in virtù della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' e dell , così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
• Accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn. 32820140002125446000 e 32820150002224901000, sottesi all'intimazione impugnata;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA UA ET
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4155 dell'anno 2022
OGGETTO
Opposizione avverso intimazione di pagamento
TRA
(C.F. , elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Chiara Romano, C.F. , giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, ed elett.te dom.to presso il suo studio.
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis, giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
NONCHÉ
(CF ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Mastroianni (C.F. ) che la C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e risposta telematica e giusta determina di incarico professionale prodotti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' Controparte_3 come da rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16-06-2022 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione ad intimazione di pagamento n. 028 2021
90030891 81 000 notificata il 26.01.2022, con precipuo riguardo agli avvisi di addebito nn.:
- 32820120005115636000 per un importo di €.2.090,01;
- 32820130000886644000 per un importo di €.1.070,32;
- 32820130006297527000, per un importo di €.2.103,20;
- 32820140002125446000, per un importo di €.2.514,85;
- 32820150002224901000 per un importo di €.2.434,36;
Lamentava l'istante l'omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente illegittimità dell'intimazione impugnata, la prescrizione del credito contributivo, nonché la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, L. n. 212/2000.
Tanto premesso, il ricorrente, previa sospensione dell'intimazione di pagamento quantomeno in relazione agli avvisi di addebito indicati, chiedeva dichiarare nullo, inammissibile ed illegittimo l'intimazione di pagamento. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' , eccependo Controparte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione, la ritualità della notifica degli avvisi di addebito – non impugnati – e l'insussistenza della prescrizione, in virtù di notifiche di atti interruttivi nonché di rateizzi eseguiti dal contribuente, e della sospensione dei termini dettata dalla normativa emergenziale Covid. Rilevava comunque la regolarità dell'intimazione di pagamento ed il proprio difetto di legittimazione passiva per tutto quanto di competenza dell'Ente creditore.
Ritenendo infine, l'infondatezza della richiesta cautelare di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento, il concessionario concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità e l'infondatezza della domanda, disporsi il rigetto della stessa e, in subordine, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 03.11.2023 si costituiva in giudizio l' che CP_1 eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99 nonché quella relativa ai vizi formali;
deduceva la ritualità della notifica deli Avvisi di addebito, l'insussistenza della prescrizione – attesa la sospensione covid - nonché la presentazione da parte del Bove di istanze di rateizzo accolte e parzialmente riscosse.
2 Il precedente magistrato titolare del procedimento rinviava reiteratamente la causa, pur essendo la stessa matura per la decisione;
all'esito del suo trasferimento ad altro Ufficio
Giudiziario, questo Presidente di Sezione ne disponeva l'assegnazione a sé medesimo.
Concesso il solo termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della sua scadenza questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare vanno esaminate le eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso introduttivo e di difetto di legittimazione passiva.
Quanto alla tempestività del ricorso, va evidenziato che l'odierna domanda è stata incardinata come opposizione all'esecuzione, volta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo avverso il primo atto di cui il ricorrente avrebbe avuto contezza –
l'intimazione di pagamento notificata in data 26.01.2022 - sicché risulta correttamente instaurata ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., infatti,
è proponibile ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante, oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito).
L'opposizione così formulata non è soggetta a termini decadenziali, essendo proponibile fintantoché non ha inizio l'esecuzione forzata: infatti, in materia di riscossione esattoriale, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni,
l'intimazione di pagamento appunto.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza condivisa da questo giudicante, a differenza dell'opposizione all'avviso di accertamento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/2007, n. 4506;
Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
In proposito “l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento costituisce una opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. civ., per la quale non è previsto alcun termine di decadenza;
ed infatti, essendo stato eccepito un fatto estintivo (la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento) intervenuto dopo la formazione del titolo (il decorso del termine di decadenza per opporre la cartella di pagamento), ciò che è stato contestato è il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la prestazione rimasta inadempiuta” (cfr. Cass. n. 15223 del
12/06/2018, Cass. n. 9698 del 03/05/2011).
3 Ancora, sul punto, la Cassazione ha stabilito che “la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l'azione generale prevista dall'art. 615
c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza” (Cassazione Civile ordinanza n. 10584 del 4-06-2020).
Il termine decadenziale di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99 riguarda esclusivamente l'opposizione a cartella di pagamento/avviso di addebito avente ad oggetto crediti di natura previdenziale e/o contributiva, da proporsi nel termine di 40 gg dalla notifica della stessa;
nel caso in esame la deduzione della mancata notificazione degli atti sottesi
è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore (della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione degli AVA). È pacifico, infatti, che la cartella
(e l'avviso di addebito ex art. 30 del D.L. 78/2010), nel procedimento di riscossione coattiva, cumula in sé le funzioni che, nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Trova invece accoglimento l'eccezione sollevata dall' di decadenza del CP_1 ricorrente dal diritto di far valere vizi formali dell'atto impugnato (che vanno dal difetto di motivazione, alla manata sottoscrizione dell'atto, etc..); nel caso di specie il ricorrente ha sollevato vizi relativi alla violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente, per omessa allegazione degli atti sottostanti e per l'omessa indicazione di dati essenziali (l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, nonché l'autorità giudiziaria ed amministrativa cui poter ricorrere); trattasi di vizi formali che andavano contestati perentoriamente nel termine di gg. 20 dalla notifica ex art. 617 c.p.c.. Tale termine è spirato nel caso di specie, posto che l'atto impugnato è stato notificato il 26.01.2022 ed il ricorso è stato proposto il 16.06.2022.
In ordine alla individuazione dei soggetti legittimati passivi va rilevato che il ricorrente con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento si duole dell'omessa notifica degli atti presupposti (Avvisi di addebito) e della intervenuta prescrizione del credito, in assenza di atti interruttivi;
legittimati a controdedurre sul punto sono dunque, i soggetti che hanno provveduto alla predisposizione ed alla notifica dei suddetti atti: dunque,
l' per gli avvisi di addebito (posto che ai sensi dell'art. 30 D.L. 78/2010, convertito CP_1 in L. 122/2010, “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al
4 CP_ recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” che dunque sostituisce la cartella di pagamento notificata dall' ) e l' per gli atti Controparte_2 Controparte_2 successivi (intimazioni di pagamento) .
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
Gli atti presupposti all'intimazione di pagamento risultano solo in parte ritualmente notificati;
nello specifico:
- L'avviso di addebito n. 32820120005115636000 risulta notificato in data CP_ 16.01.2013; l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata, firmata dal destinatario;
- L'avviso di addebito n. 32820130000886644000 risulta notificato in data CP_ 12.04.2013; l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata, firmata dal destinatario;
CP_
- Quanto all'avviso di addebito n. 32820130006297527000, l' ha prodotto in giudizio sia l'atto che la raccomandata del 10.02.2014, firmata da soggetto diverso dal destinatario;
- Gli avvisi di addebito n. 32820140002125446000 e n. 32820150002224901000 non risultano notificati, mancando in atti la relativa prova.
È noto che la mancata notificazione della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) comporti un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora (o dell'intimazione di pagamento), e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria nei suoi confronti (cfr. Cass. SS.UU. 16412/07; Cass. n. 7649/06, Cass.
n. 24975/06).
Nel caso di specie, non è stata provata la notifica degli avvisi di addebito n.
32820140002125446000 e n. 32820150002224901000,
Quanto alla notifica dell'avviso di addebito n. 32820130006297527000 va precisato che la notifica è stata eseguita a mezzo posta e l'atto è stato ricevuto da persona diversa dal destinatario. Sul punto, è noto che il D.L. 248/2007, art. 36, comma 2 quater, convertito nella L. 31/2008, ha introdotto una cautela ulteriore per l'ipotesi in cui il piego non venga
5 consegnato personalmente al destinatario dell'atto, aggiungendo all'art. 7 della L.
890/82, un comma in cui si prevede che, in tal caso, "l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata".
La Cassazione ha ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., dunque, è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita (Cass. n. 17373/2020).
A differenza della disciplina prevista dall'art. 139 c.p.c., la disciplina speciale innanzi richiamata, prevede dunque quale adempimento essenziale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. in fattispecie simile, Cass. ordinanza n. 14089 del 27 maggio 2025).
Nel caso de qua, non è stata fornita la prova in giudizio dell'invio e della ricezione della raccomandata informativa;
tuttavia, come si dirà a breve, il contribuente ha presentato un piano di rateizzo (cfr. doc. 14 produzione di avente ad oggetto, tra l'altro, il CP_4 credito di cui all'avviso n. 32820130006297527000. Ora, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, tale richiesta è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (ex multis
Cassazione n.16098/2018; Cass. 27672/2020; Cass. n. 11338/2023 e Cass. n.
3414/2024), sicchè il predetto avviso di addebito non può ritenersi sconosciuto al Pt_1
Ne deriva la nullità dell'intimazione opposta con specifico riguardo agli avvisi di addebito n. 32820140002125446000 e n. 32820150002224901000.
Passando all'esame della doglianza relativa alla prescrizione dei crediti, che va analizzata ovviamente con riguardo ai soli crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito nn. 32820120005115636000, 32820130000886644000 e
32820130006297527000, è noto che in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996;
b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine
6 decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva;
c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell'interruzione o alla data di inizio della procedura.
Il credito contributivo degli enti previdenziali si prescrive, dunque, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della L 335/1995, in ogni caso in 5 anni (a far data dal 1° gennaio 1996); inoltre, secondo l'ormai granitico orientamento della Suprema Corte, la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale (ex art 2953 c.c.) conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato (cfr. Cass. SS.UU.n. 23397/2016).
Nella fattispecie che ci occupa, l' ha prodotto in Controparte_2 giudizio degli atti interruttivi della prescrizione, come di seguito indicati.
1) Per l'avviso di addebito n. 32820120005115636000, notificato in data
16.01.2013, risultano quali atti interruttivi:
- l'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, perfezionata il
08.05.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
- l'intimazione n. 028 2019 90085153 65000 notificata alla moglie (sig.ra
[...]
) con avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. Parte_2
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e prospetto delle raccomandate inviate;
2) Per l'avviso di addebito n. 32820130000886644000, notificato in data
12.04.2013, risultano
- l'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, perfezionata il
08.05.2018;
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
- l'intimazione n. 028 2019 90085153 65000 notificata alla moglie (sig.ra
[...]
) con avviso di avvenuta notifica ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. Parte_2
7 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e prospetto delle raccomandate inviate.
3) Per l'avviso di addebito n. 32820130006297527000, che si presume conosciuto per le ragioni innanzi precisate, risultano:
- l'intimazione di pagamento n. 028 2018 90109182 24/000, notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019 (sono stati versati in atti la relata di notifica con le ricerche eseguite dal notificante, l'affissione alla Casa Comunale, l'avviso avviso di notifica di atto mediante deposito nella casa comunale, il prospetto delle raccomandate spedite il 16.12.2019 e la raccomandata per compiuta giacenza del
29.01.2020);
- l'intimazione di pagamento n. 02820219003089181000 notificata con racc. n.
6950202211-6 il 26.01.2022 a persona di famiglia;
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che, con riguardo agli AVA
n. 32820120005115636000 e n. 32820130000886644000, solo l'intimazione n.
02820179007443677000 risulta validamente notificata, ai sensi dell'art. 60, lettera e),
Dpr n. 600/1973, con la procedura dei c.d. irreperibili assoluti, a norma del quale
“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio
o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.”; infatti, l'agente notificatore, il 30.04.2018 constatata l'irreperibilità del destinatario (dopo aver richiesto anche in precedenza – 21.11.2017 - un supporto anagrafico cfr. relata in atti) ha provveduto in pari data all'affissione presso la Casa
Comunale. La notifica si è dunque perfezionata l'8.05.2018.
Le intimazioni n. 02820219003089181000 e 028 2019 90085153 65000, entrambe notificate a persona di famiglia, non risultano perfezionate in assenza della raccomandata informativa, per le ragioni supra esposte.
Per l'avviso di addebito n. 32820130006297527000, solo l'intimazione n. 028 2018
90109182 24 000 risulta validamente notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019.
Il concessionario, inoltre, ai fini interruttivi della prescrizione, eccepisce che il Pt_1 ha proposto in data 29/04/2014 istanza di rateazione protocollata al nr 132985, per i debiti di cui avvisi di addebito nr 32820120005115636000, nr 32820130000886644000 e nr
32820130006297527000; tale circostanza non è stata contestata da parte ricorrente ed è comunque provata documentalmente (cfr. doc. 14 della produzione di . CP_4
8 Acclarato, dunque, che il ricorrente ha presentato istanza di rateizzo, - con parte del credito parzialmente riscosso, come da documentazione allegata dal Concessionario - questo Giudice aderisce all'orientamento per cui la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 3414/2024; Cass. n. 11338/2023) e il riconoscimento del debito, ai sensi del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha infatti statuito che “…la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass., Sez. 5, 6 febbraio
2024, n. 3414; Cass. Ord. n. 19401/2022; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672).
Pertanto, con precipuo riguardo all'avviso di addebito n. 32820130006297527000 (la cui prova della notifica risulta incompleta per assenza della raccomandata informativa, ma che è stato volontariamente incluso dal contribuente nella richiesta di rateizzo, nel piano di ammortamento ed è stato anche in parte pagato), esso può considerarsi pervenuto nella sfera di conoscenza del Bove per il principio innanzi richiamato dalla Cassazione.
In particolare, i giudici hanno rammentato che l'istanza di rateizzazione, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla pretesa, integra un riconoscimento del debito, tale da interrompere la prescrizione ex articolo 2944 c.c.. Ad avviso della Corte, la richiesta di pagamento rateale infatti è incompatibile con l'allegazione del debitore di non avere ricevuto la notificazione delle relative cartelle di pagamento.
La Suprema Corte è, dunque, granitica nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito avanzata dal debitore, con conseguente interruzione della prescrizione applicabile di volta in volta al tributo di specie, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (cfr. Cass. 9242/2024).
Pertanto, posto che dai documenti versati in atti dall' , emerge che l'ultimo CP_1 pagamento con riguardo all'avviso n. 32820120005115636000 e all'avviso n.
32820130000886644000 è stato eseguito in data 08.01.2016 (non essendo rinvenibile il piano completo delle rate), da tale momento ricomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
tale termine è stato validamente interrotto con la notifica
9 dell'intimazione di pagamento n. 02820179007443677000 dell'08.05.2018, e successivamente con la notifica dell'intimazione impugnata in questo giudizio il
26.01.2022.
Anche con riguardo all'Avviso n. 32820130006297527000, l'ultimo pagamento è stato eseguito in data 08.01.2016, e dunque, non essendo rinvenibile il piano completo delle rate, da tale momento ricomincia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
esso
è stato validamente interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 028 2018
90109182 24 000, notificata per compiuta giacenza il 27.12.2019 e successivamente con la notifica dell'intimazione impugnata in questo giudizio il 26.01.2022.
In definitiva, i crediti di cui agli Avvisi di addebito n. 32820120005115636000, n.
32820130000886644000 e n. 32820130006297527000 per le ragioni sin qui esposte sono, dunque, esigibili non essendo decorso il rispettivo termine di prescrizione, mentre non è dovuto il credito di cui agli avvisi di addebito nn. 32820140002125446000 e
32820150002224901000, in mancanza di prova di notifica degli stessi.
Per le ragioni esposte, in conclusione, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in virtù della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell' e dell , così provvede: Pt_1 CP_1 Controparte_2
• Accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nn. 32820140002125446000 e 32820150002224901000, sottesi all'intimazione impugnata;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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