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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 378 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in atti identificato, e Parte_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante difeso dall'avv. Guido De Santis, giusta delega allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Angela Merici n. 96.
ATTORE-OPPONENTE-
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
CONVENUTO-OPPOSTO –
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19/02/25 e Parte_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, impugnava l'ordinanza- ingiunzione del 22/01/24, fondata a sua volta sul processo verbale del 13/05/2022, emesso dal Nucleo Speciale
Anticorruzione della Guardia di Finanza, con il quale, avuto riguardo al periodo
2018 – 2021, addebitava al il fatto Controparte_1
che il Dr. abbia svolto l'attività di esperto in radioprotezione Controparte_3
mediante prestazione di lavoro autonomo, sebbene però questi fosse dipendente pubblico, privo dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza (Inail), in pretesa violazione degli artt. 53, C. 9, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e 6, C. 1, del D.l.
28/03/1997, n. 79.
Assumeva, in proposito, l'illegittimità della contestazione, sul presupposto della sua estraneità a qualsivoglia violazione asseritamente commessa dal Dr.
[...]
in relazione al proprio Ente di appartenenza (Inail) (doc. 1) sia sotto il CP_3
profilo soggettivo che anche sotto quello oggettivo.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/03/25 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Posto che la lamentata omessa audizione personale del ricorrente, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, non è foriera di nullità del procedimento amministrativo, si osserva comunque che il mancato predetto adempimento non ha consentito all'ente di aver una visione completa della vicenda oggetto del presente giudizio ovvero di motivare al meglio l'ordinanza impugnata.
Esaminando il merito, si rileva che con il processo verbale la Guardia di Finanza ha evidenziato che il Dr. nel periodo di riferimento, è risultato Controparte_3
essere dipendente pubblico, assunto a tempo pieno e indeterminato, presso l'Inail; che il Centro Medico aveva conferito a tale dipendente pubblico l'incarico di esperto in radioprotezione, avvalendosi della sua prestazione di lavoro autonomo, regolarmente remunerata, sin dal 2007, quindi anche per il periodo de quo;
che l'Inail non aveva mai rilasciato, né risultava richiesta, l'autorizzazione prevista dall'art. 53, C. 9, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, dagli atti in esame emerge che il Dr. non aveva mai palesato al Centro Medico la sua qualità di Controparte_3
“dipendente pubblico”.
A ciò si aggiunga che il predetto era titolare di “partita iva”, nel senso che fatturava regolarmente e risultava responsabile fisico e dei controlli di qualità presso altre strutture private di Rmn.
In questo contesto, il , all'atto dell'instaurazione del rapporto con CP_1
il Dr. non aveva la possibilità di conoscere siffatta qualità in Controparte_3
altro modo, non risultando essa da alcuna fonte accessibile alla quale il medesimo avrebbe potuto attingere. CP_1
Se è vero che la Corte di Cassazione ha affermato un onere di controllo in capo al datore di lavoro privato, è altrettanto vero che questo deve essere concretamente esigibile.
Nel caso di specie, il Dr. all'atto dell'instaurazione del rapporto Controparte_3
con il non ha fornito alcun elemento positivo che potesse CP_1
ingenerare in quest'ultimo anche solo il sospetto sulla sua qualità di dipendente pubblico, né tale qualità risultava espressa da qualsivoglia fonte accessibile.
In tal senso, la titolarità della “partita iva” ha certamente indotto in errore il nel ritenere il Dott. un libero-professionista, di certo CP_1 CP_3
non vincolato dall'esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Peraltro, è appena il caso di evidenziare e ribadire ancora una volta che anche la possibilità di conoscere aliunde la qualità di dipendente pubblico (mediante la consultazione di fonti aperte e accessibili online) deve essere contestualizzata.
A tale proposito, l'incarico è pacificamente datato 2007 e alle pubbliche amministrazioni è stato riconosciuto l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali dati e informazioni solo a partire dall'anno 2012 (con la nota legge n. 190 del 06/11/2012 e successivo decreto legislativo di attuazione n. 33 del
14/03/2013).
Del resto, come avrebbe potuto in concreto il Centro medico verificare lo status lavorativo del soggetto interessato, in assenza di qualsiasi dichiarazione da parte dello stesso o comunque in assenza di elementi positivi che potessero indurre a ritenere il contrario.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall CP_4
nei confronti del Medico opponente.
[...] CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione
22/01/24, emessa da con Controparte_5
caducazione dei suoi effetti.
Condanna l , in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite che liquida in € 44,5 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone, il 18/03/24 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 378 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
in atti identificato, e Parte_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante difeso dall'avv. Guido De Santis, giusta delega allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Sant'Angela Merici n. 96.
ATTORE-OPPONENTE-
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
CONVENUTO-OPPOSTO –
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 19/02/25 e Parte_1 [...]
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante, impugnava l'ordinanza- ingiunzione del 22/01/24, fondata a sua volta sul processo verbale del 13/05/2022, emesso dal Nucleo Speciale
Anticorruzione della Guardia di Finanza, con il quale, avuto riguardo al periodo
2018 – 2021, addebitava al il fatto Controparte_1
che il Dr. abbia svolto l'attività di esperto in radioprotezione Controparte_3
mediante prestazione di lavoro autonomo, sebbene però questi fosse dipendente pubblico, privo dell'autorizzazione dell'Ente di appartenenza (Inail), in pretesa violazione degli artt. 53, C. 9, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e 6, C. 1, del D.l.
28/03/1997, n. 79.
Assumeva, in proposito, l'illegittimità della contestazione, sul presupposto della sua estraneità a qualsivoglia violazione asseritamente commessa dal Dr.
[...]
in relazione al proprio Ente di appartenenza (Inail) (doc. 1) sia sotto il CP_3
profilo soggettivo che anche sotto quello oggettivo.
Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 18/03/25 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Posto che la lamentata omessa audizione personale del ricorrente, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, non è foriera di nullità del procedimento amministrativo, si osserva comunque che il mancato predetto adempimento non ha consentito all'ente di aver una visione completa della vicenda oggetto del presente giudizio ovvero di motivare al meglio l'ordinanza impugnata.
Esaminando il merito, si rileva che con il processo verbale la Guardia di Finanza ha evidenziato che il Dr. nel periodo di riferimento, è risultato Controparte_3
essere dipendente pubblico, assunto a tempo pieno e indeterminato, presso l'Inail; che il Centro Medico aveva conferito a tale dipendente pubblico l'incarico di esperto in radioprotezione, avvalendosi della sua prestazione di lavoro autonomo, regolarmente remunerata, sin dal 2007, quindi anche per il periodo de quo;
che l'Inail non aveva mai rilasciato, né risultava richiesta, l'autorizzazione prevista dall'art. 53, C. 9, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165.
Ciò posto, ad avviso di questo Tribunale, dagli atti in esame emerge che il Dr. non aveva mai palesato al Centro Medico la sua qualità di Controparte_3
“dipendente pubblico”.
A ciò si aggiunga che il predetto era titolare di “partita iva”, nel senso che fatturava regolarmente e risultava responsabile fisico e dei controlli di qualità presso altre strutture private di Rmn.
In questo contesto, il , all'atto dell'instaurazione del rapporto con CP_1
il Dr. non aveva la possibilità di conoscere siffatta qualità in Controparte_3
altro modo, non risultando essa da alcuna fonte accessibile alla quale il medesimo avrebbe potuto attingere. CP_1
Se è vero che la Corte di Cassazione ha affermato un onere di controllo in capo al datore di lavoro privato, è altrettanto vero che questo deve essere concretamente esigibile.
Nel caso di specie, il Dr. all'atto dell'instaurazione del rapporto Controparte_3
con il non ha fornito alcun elemento positivo che potesse CP_1
ingenerare in quest'ultimo anche solo il sospetto sulla sua qualità di dipendente pubblico, né tale qualità risultava espressa da qualsivoglia fonte accessibile.
In tal senso, la titolarità della “partita iva” ha certamente indotto in errore il nel ritenere il Dott. un libero-professionista, di certo CP_1 CP_3
non vincolato dall'esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Peraltro, è appena il caso di evidenziare e ribadire ancora una volta che anche la possibilità di conoscere aliunde la qualità di dipendente pubblico (mediante la consultazione di fonti aperte e accessibili online) deve essere contestualizzata.
A tale proposito, l'incarico è pacificamente datato 2007 e alle pubbliche amministrazioni è stato riconosciuto l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali dati e informazioni solo a partire dall'anno 2012 (con la nota legge n. 190 del 06/11/2012 e successivo decreto legislativo di attuazione n. 33 del
14/03/2013).
Del resto, come avrebbe potuto in concreto il Centro medico verificare lo status lavorativo del soggetto interessato, in assenza di qualsiasi dichiarazione da parte dello stesso o comunque in assenza di elementi positivi che potessero indurre a ritenere il contrario.
Sulla scorta di tali argomentazioni l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall CP_4
nei confronti del Medico opponente.
[...] CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, annulla l'ordinanza- ingiunzione
22/01/24, emessa da con Controparte_5
caducazione dei suoi effetti.
Condanna l , in persona del suo legale rappresentante, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite che liquida in € 44,5 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Frosinone, il 18/03/24 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione. Il Giudice
Dott. Stefano Troiani