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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'OR (ME) in data 09/12/1952, con il patrocinio dell'avv. Paolo Star- vaggi (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona dei ri-
[...] P.IVA_3 spettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5220/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 19-20/11/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« A. Ritenere e dichiarare il travisamento dei fatti e/o l'errata applicazione
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 delle norme di legge e dei principi di diritti della sentenza impugnata, sta- tuendo in relazione al punto 1 «Sul profilo cautelare dedotto in primo gra- do, ben avrebbe il giudice di prime cure, per evidenti e manifeste esigenze, sospendere l'azione esecutiva attesa l'idoneità della pendenza del giudice ad incidere sull'effettività delle somme dovute. Dalchè la sospensione, an- che alla luce della revoca dei decreti di finanziamento, alcun pregiudizio avrebbe portato all'Erario». B. Ritenere e dichiarare in relazione al punto 2 che : «A ragione l'attore ha eccepito l'inattualità del danno atteso che i c.d. “mandati verdi” lungi dall'essere una mera operazione contabile, hanno determinato il venire meno del danno erariale. Infatti, il riaccredito delle somme nel bilancio re- gionale, preceduta dalla revoca dei finanziamenti, è avvenuta in riferimen- to a quote stanziate direttamente dalla Regione e non provenienti dalla Comunità Europea dalchè ogni riferimento alla paventata violazione di norme comunitarie viene meno, dando ingresso alla compensazione degli importi oggetto di danno»; C. Ritenere e dichiarare in relazione al punto 3 dell'atto di appello, che: «Da ultimo, è parimenti errata la valutazione del tribunale resa in ordine alla quota disponibile oggetto di pignoramento. Di fatti, oltre ad essere del tutto carente di argomentazioni, la decisione non è conforme né allo spiri- to né al dettato letterale del d.p.r. 188/1950, il quale trova applicazione anche per il TFR. Senza considerare che per espressa previsione della nota 15/Ris del 25.03.2016 le trattenute vengono applicate anche sul tratta- mento pensionistico». Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per gli appellati:
«rigettare l'appello, e previamente rigettare la domanda di sospensione della sentenza di primo grado, condannando controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/11/2015, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo l'
[...]
Controparte_4
, proponendo opposizione all'esecuzione avverso il Decreto Diri-
[...] genziale n. 1716/2015, notificatogli il 20/10/2015, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 365.430,84 (oltre interessi e spese) per il recu- pero di un risarcimento del danno erariale, come stabilito dalla sentenza n. 401/2014 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
[...]
, confermata dalla sentenza d'appello n. 179/2015. CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 2. Le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio con comparsa del 19/2/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 5220/2018, pronunciata in data 19-20/11/2018, il Tri- bunale di Palermo, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 23/5/2019, ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa dell'11/10/2019, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 21/2/2024 e con ordinanza del 23/2/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce che la pre- tesa esecutiva azionata dalle amministrazioni appellate, consistente nell'obbligazione di pagamento derivante da una pronuncia della Corte dei Conti di condanna al risarcimento del danno erariale, risulta oggetto di una impugnazione per revocazione e che, conseguentemente, il recupero del credito, seppur in assenza di un provvedimento di sospensione, non avrebbe dovuto essere avviato per esigenze prudenziali.
8. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha evidenziato che la sentenza n. 179/A/2015, pronunciata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la , in data 24-25/3-21/7/2015, da cui trae Controparte_1 origine la pretesa creditoria azionata esecutivamente, seppur gravata da una impugnazione per revocazione, risulta dotata di efficacia esecutiva e l'impugnazione di una sentenza esecutiva non ne sospende l'efficacia, in assenza di un espresso provvedimento di sospensione emesso dal giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile), in perfetto parallelo con l'art. 401 c.p.c., che di- sciplina la stessa fattispecie nel giudizio ordinario.
9. A fronte di tali specifiche considerazioni, la parte appellante non chiari- sce quali disposizioni di legge sarebbero state violate dalla decisione im- pugnata e indica le “evidenti e manifeste esigenze” che avrebbero dovuto indurre a sospendere l'azione esecutiva, limitandosi a rilevare che la natu- ra pubblica della parte creditrice dovrebbe spingere a ritenere che laddo- ve incamerasse il credito la successiva ripetizione in favore
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 dell'appellante, in caso di esito favorevole del giudizio di revocazione, sa- rebbe risultata gravosa per la rigidità dei principi che disciplinano le impu- tazioni di bilancio e il reperimento delle somme.
10. Il motivo di impugnazione, conseguentemente, si caratterizza per l'estrema genericità, giacché omette di confrontarsi con la puntuale moti- vazione della sentenza impugnata.
11. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione del compendio istruttorio in relazione alla compensazione delle somme ingiunte, rilevando che l'avvenuta compensazione delle somme dovute in favore degli enti percettori dei finanziamenti indebita- mente erogati mediante l'emissione di “mandati verdi” non costituirebbe una mera operazione contabile, ma avrebbe determinato il venire meno del danno erariale, con specifico riferimento al riaccredito delle somme nel bilancio regionale, preceduta dalla revoca dei finanziamenti, effettua- to in riferimento a quote stanziate direttamente dalla e non pro- CP_1 venienti dalla Comunità Europea.
12. Evidenzia, al riguardo, che nel periodo aprile-luglio 2013, vari decreti dirigenziali che avevano concesso finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione erano stati annullati con invito alla restituzione delle somme e che, successivamente, l'amministrazione, constatato il decorso infrut- tuoso del termine, aveva disposto accantonamenti sulle quote di finan- ziamento destinate ai nuovi progetti, adottando dei "mandati verdi" per recuperare le somme dagli Enti che non avevano restituito i finanziamenti indebitamente percepiti, attraverso la compensazione delle partite di cre- dito, con il conseguente venir meno del danno erariale.
13. Venendo all'esame del motivo di impugnazione, va premesso che la compensazione opera come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento nell'ambito di reciproci rapporti di debito/credito tra gli stessi soggetti, mentre nel caso in esame non si discute di rapporti con- trapposti tra le medesime parti.
14. La responsabilità dell'appellante per danno erariale è stata affermata in virtù dell'erogazione da parte dell'amministrazione regionale di finan- ziamenti non dovuti in favore di enti di formazione e l'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate potrebbe rilevare come fattore in grado di neutralizzare, secondo un meccanismo assimilabile alla compen- satio lucri cum damno, il danno originariamente cagionato. Tale circostan- za, tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 34412 del 23.11.2022), cui questa Corte ritiene di uniformarsi, se relativa a fatti avvenuti prima della formazione del giudicato in sede contabile
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata solo nello stesso giudizio vol- to ad accertare la responsabilità erariale del funzionario e/o amministra- tore dell'ente pubblico.
15. La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha chiarito che l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte dei Conti, secondo cui di tali “compensazioni” si sarebbe dovuto tenere conto in fase di ese- cuzione della decisione di condanna al risarcimento del danno erariale, è priva di rilievo dal momento che, in caso di esecuzione intrapresa sulla ba- se di titolo giudiziale, con l'opposizione esecutiva possono farsi valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del giudicato (citando Cass. n. 9363 del 12.04.2017), mentre non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione pre- visti dall'ordinamento contro di quello (citando Cass. n. 25478 del 21.09.2021).
16. Questa Corte è ben consapevole del fatto che la responsabilità ammi- nistrativo-contabile, sebbene presenti peculiarità che la distinguono dalla responsabilità civile comune (come il carattere personale e la parziarietà), assolve una precipua funzione risarcitoria e reintegratoria, essendo scevra da finalità sanzionatorie, e che la condanna per danno erariale mira a compensare la perdita subita dall'erario. Da ciò consegue logicamente che, nel momento in cui tale perdita viene meno perché il patrimonio pubblico è stato reintegrato in tutto o in parte, anche tramite il recupero delle somme dal terzo, la ragione giuridica stessa dell'obbligazione risarci- toria viene a cessare, giacché l'interesse pubblico tutelato è la reintegra- zione patrimoniale, non l'incasso di una somma a titolo punitivo svincola- ta da un danno effettivo e attuale. Consentire alla P.A. di riscuotere l'inte- ro importo dall'amministratore condannato, dopo aver già recuperato la medesima somma dal terzo percettore, condurrebbe a una duplicazione del risarcimento e, di conseguenza, a un ingiustificato arricchimento per l'amministrazione.
17. Tali considerazioni sono alla base dell'orientamento di recente affer- mato dalla Corte di Cassazione, (Cass. SS.UU. ord. n. 9794 del 2023), che ha affermato il seguente principio: «in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsa- bilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazio-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 ne potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione.»
18. Al fine di conciliare il principio di intangibilità del giudicato con il divie- to di ingiustificato arricchimento, deve, dunque, ritenersi che la sentenza di condanna della Corte dei Conti rimane valida ed efficace come titolo esecutivo, ma la sua concreta esigibilità può essere contestata sulla base di fatti sopravvenuti che ne hanno estinto, in tutto o in parte, il credito sottostante. Il giudicato ha correttamente accertato che, al momento del- la sua emanazione, il debito esisteva in un dato ammontare;
il fatto nuovo è che tale debito è stato successivamente soddisfatto, seppur da un sog- getto diverso.
19. Orbene, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado l'odierno appel- lante non ha prodotto alcuna prova documentale idonea a dimostrare che l'attività di recupero posta in essere dall'amministrazione abbia compor- tato la concreta riduzione del danno accertato dalla giustizia contabile, né l'epoca in cui tale recupero sarebbe divenuto effettivo.
20. L'odierno appellante risulta aver prodotto solamente nel presente grado di appello, in allegato alle note depositate in data 15/2/2024, la no- ta prot. 1443 del 24/6/2019 a firma del Dirigente dell' per Controparte_5 la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013, in risposta a una richiesta di accesso agli atti effettuata dall'odierno appellante in data 21/5/2019.
21. Tale documento, sebbene sopravvenuto solo dopo la proposizione del presente giudizio, introdotto con citazione del 23/5/2019, è stato prodot- to in assenza di alcuna istanza di rimessione in termini. A ciò deve aggiun- gersi che lo stesso è stato prodotto dall'appellante solamente in data 15/2/2024 e deve ritenersi, pertanto, inammissibile alla luce dei criteri af- fermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali «L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente caratte- re assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e ri- chiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmen- te contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibi- lità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa.» (così Cass., n. 14348 del 2025)
22. In ogni caso, dall'esame di tale nota si evince che:
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 - le erogazioni indebite effettuate a titolo di integrazione extra- budget a favore degli enti operanti nella formazione professionale negli anni 2007 e 2009 ammontavano a complessivi euro 6.667.455,38;
- l'amministrazione ha dapprima tentato il recupero delle somme indebitamente corrisposte a svariati enti di formazione, mediante compensazione su somme a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ma tali tentativi di recupero non hanno avuto efficacia, poiché sono stati dichiarati illegittimi dalla sezione controllo della Corte dei Conti, per insanabile contrasto con la normativa europea in tema di finanziamenti;
- a seguito di ciò, è stato disposto il recupero delle somme mediante compensazione con quanto dovuto in favore degli enti percettori delle integrazioni indebite a valere sulle risorse dei Programmi Re- gionali di Offerta Formativa (PROF) e del Piano Giovani chiusi e rendicontati, mediante l'emissione di “mandati verdi”;
- avverso tale azione di recupero svariati enti hanno promosso dei giudizi per contestarne la legittimità.
23. Appare, dunque, evidente che l'azione di recupero avviata dall'amministrazione regionale è tutt'altro che conclusa e che la stessa non può dirsi aver dato luogo a un recupero effettivo e definitivo e, dun- que, a una certa riduzione dell'ammontare del danno erariale.
24. Alla luce di tali incertezze sull'oggetto dei recuperi e sulla loro effetti- va esecuzione, non può ritenersi che l'appellante abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente, al fine di dimostrare che le iniziative intraprese dall'amministrazione regionale in epoca successiva alla forma- zione del giudicato contabile abbiano effettivamente e concretamente sortito l'effetto di dar luogo al parziale recupero delle somme costituenti il danno erariale.
25. La genericità delle risultanze documentali invocate non consente, per- tanto, di accogliere il motivo di impugnazione in esame.
26. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impignorabilità oltre il limite del quinto del trattamento di fine rapporto spettantegli in virtù della cessazione dal servizio.
27. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha evidenziato innanzitutto che tale domanda è stata proposta tardivamente, soltanto con la memo- ria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. (nel testo all'epoca vigente), La domanda in questione è stata, comunque, ri-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 tenuta anche infondata innanzitutto per via del fatto che il superamento del limite di pignorabilità sarebbe stato causato dalla preesistenza di im- porti già soggetti a trattenuta volontaria e, per altro verso, per via del fat- to che il limite del quinto non opererebbe con riguardo alle indennità di fine rapporto.
28. Il motivo di impugnazione è inammissibile, dovendosi rilevare che la sentenza impugnata ha, innanzitutto, dichiarato inammissibile la doman- da, che non era stata proposta con l'originario atto introduttivo del giudi- zio di primo grado, ma solo successivamente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 19/9/2016.
29. L'impugnazione proposta non si confronta in alcun modo con tale mo- tivazione, contestando unicamente il merito della decisione adottata, la quale, essendo stata emanata sulla base di più motivazioni alternative tra loro e ciascuna delle quali idonea a giustificare da sola la pronuncia, ri- chiedeva la contestazione puntuale di tutte le ragioni concorrenti.
30. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione propo- sta non può trovare accoglimento.
31. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 8.000,00 (di cui euro 2.500 per esame e studio, euro 1.500 per la fase introduttiva ed euro 4.000 per la fase decisionale) oltre spese preno- tate a debito.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' , Controparte_1 dell' e Controparte_2 dell' Controparte_6
con citazione del 23/5/2019, avverso la sentenza n.
[...]
5220/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19- 20/11/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 8.000,00, oltre
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere re- latore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quin- quies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 9
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
D'OR (ME) in data 09/12/1952, con il patrocinio dell'avv. Paolo Star- vaggi (PEC Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona dei ri-
[...] P.IVA_3 spettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC
Email_2
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5220/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 19-20/11/2018
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
« A. Ritenere e dichiarare il travisamento dei fatti e/o l'errata applicazione
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 9 delle norme di legge e dei principi di diritti della sentenza impugnata, sta- tuendo in relazione al punto 1 «Sul profilo cautelare dedotto in primo gra- do, ben avrebbe il giudice di prime cure, per evidenti e manifeste esigenze, sospendere l'azione esecutiva attesa l'idoneità della pendenza del giudice ad incidere sull'effettività delle somme dovute. Dalchè la sospensione, an- che alla luce della revoca dei decreti di finanziamento, alcun pregiudizio avrebbe portato all'Erario». B. Ritenere e dichiarare in relazione al punto 2 che : «A ragione l'attore ha eccepito l'inattualità del danno atteso che i c.d. “mandati verdi” lungi dall'essere una mera operazione contabile, hanno determinato il venire meno del danno erariale. Infatti, il riaccredito delle somme nel bilancio re- gionale, preceduta dalla revoca dei finanziamenti, è avvenuta in riferimen- to a quote stanziate direttamente dalla Regione e non provenienti dalla Comunità Europea dalchè ogni riferimento alla paventata violazione di norme comunitarie viene meno, dando ingresso alla compensazione degli importi oggetto di danno»; C. Ritenere e dichiarare in relazione al punto 3 dell'atto di appello, che: «Da ultimo, è parimenti errata la valutazione del tribunale resa in ordine alla quota disponibile oggetto di pignoramento. Di fatti, oltre ad essere del tutto carente di argomentazioni, la decisione non è conforme né allo spiri- to né al dettato letterale del d.p.r. 188/1950, il quale trova applicazione anche per il TFR. Senza considerare che per espressa previsione della nota 15/Ris del 25.03.2016 le trattenute vengono applicate anche sul tratta- mento pensionistico». Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per gli appellati:
«rigettare l'appello, e previamente rigettare la domanda di sospensione della sentenza di primo grado, condannando controparte al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 9/11/2015, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo l'
[...]
Controparte_4
, proponendo opposizione all'esecuzione avverso il Decreto Diri-
[...] genziale n. 1716/2015, notificatogli il 20/10/2015, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 365.430,84 (oltre interessi e spese) per il recu- pero di un risarcimento del danno erariale, come stabilito dalla sentenza n. 401/2014 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la
[...]
, confermata dalla sentenza d'appello n. 179/2015. CP_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 9 2. Le amministrazioni convenute si costituivano in giudizio con comparsa del 19/2/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
3. Con sentenza n. 5220/2018, pronunciata in data 19-20/11/2018, il Tri- bunale di Palermo, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione del 23/5/2019, ha proposto appello, Parte_1 chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
5. Le amministrazioni appellate si sono costituite con comparsa dell'11/10/2019, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 21/2/2024 e con ordinanza del 23/2/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce che la pre- tesa esecutiva azionata dalle amministrazioni appellate, consistente nell'obbligazione di pagamento derivante da una pronuncia della Corte dei Conti di condanna al risarcimento del danno erariale, risulta oggetto di una impugnazione per revocazione e che, conseguentemente, il recupero del credito, seppur in assenza di un provvedimento di sospensione, non avrebbe dovuto essere avviato per esigenze prudenziali.
8. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha evidenziato che la sentenza n. 179/A/2015, pronunciata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la , in data 24-25/3-21/7/2015, da cui trae Controparte_1 origine la pretesa creditoria azionata esecutivamente, seppur gravata da una impugnazione per revocazione, risulta dotata di efficacia esecutiva e l'impugnazione di una sentenza esecutiva non ne sospende l'efficacia, in assenza di un espresso provvedimento di sospensione emesso dal giudice della revocazione, ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile), in perfetto parallelo con l'art. 401 c.p.c., che di- sciplina la stessa fattispecie nel giudizio ordinario.
9. A fronte di tali specifiche considerazioni, la parte appellante non chiari- sce quali disposizioni di legge sarebbero state violate dalla decisione im- pugnata e indica le “evidenti e manifeste esigenze” che avrebbero dovuto indurre a sospendere l'azione esecutiva, limitandosi a rilevare che la natu- ra pubblica della parte creditrice dovrebbe spingere a ritenere che laddo- ve incamerasse il credito la successiva ripetizione in favore
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 9 dell'appellante, in caso di esito favorevole del giudizio di revocazione, sa- rebbe risultata gravosa per la rigidità dei principi che disciplinano le impu- tazioni di bilancio e il reperimento delle somme.
10. Il motivo di impugnazione, conseguentemente, si caratterizza per l'estrema genericità, giacché omette di confrontarsi con la puntuale moti- vazione della sentenza impugnata.
11. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione del compendio istruttorio in relazione alla compensazione delle somme ingiunte, rilevando che l'avvenuta compensazione delle somme dovute in favore degli enti percettori dei finanziamenti indebita- mente erogati mediante l'emissione di “mandati verdi” non costituirebbe una mera operazione contabile, ma avrebbe determinato il venire meno del danno erariale, con specifico riferimento al riaccredito delle somme nel bilancio regionale, preceduta dalla revoca dei finanziamenti, effettua- to in riferimento a quote stanziate direttamente dalla e non pro- CP_1 venienti dalla Comunità Europea.
12. Evidenzia, al riguardo, che nel periodo aprile-luglio 2013, vari decreti dirigenziali che avevano concesso finanziamenti integrativi agli Enti di Formazione erano stati annullati con invito alla restituzione delle somme e che, successivamente, l'amministrazione, constatato il decorso infrut- tuoso del termine, aveva disposto accantonamenti sulle quote di finan- ziamento destinate ai nuovi progetti, adottando dei "mandati verdi" per recuperare le somme dagli Enti che non avevano restituito i finanziamenti indebitamente percepiti, attraverso la compensazione delle partite di cre- dito, con il conseguente venir meno del danno erariale.
13. Venendo all'esame del motivo di impugnazione, va premesso che la compensazione opera come modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento nell'ambito di reciproci rapporti di debito/credito tra gli stessi soggetti, mentre nel caso in esame non si discute di rapporti con- trapposti tra le medesime parti.
14. La responsabilità dell'appellante per danno erariale è stata affermata in virtù dell'erogazione da parte dell'amministrazione regionale di finan- ziamenti non dovuti in favore di enti di formazione e l'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate potrebbe rilevare come fattore in grado di neutralizzare, secondo un meccanismo assimilabile alla compen- satio lucri cum damno, il danno originariamente cagionato. Tale circostan- za, tuttavia, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 34412 del 23.11.2022), cui questa Corte ritiene di uniformarsi, se relativa a fatti avvenuti prima della formazione del giudicato in sede contabile
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 9 avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata solo nello stesso giudizio vol- to ad accertare la responsabilità erariale del funzionario e/o amministra- tore dell'ente pubblico.
15. La Corte di Cassazione, con la sentenza citata, ha chiarito che l'affermazione, contenuta nella sentenza della Corte dei Conti, secondo cui di tali “compensazioni” si sarebbe dovuto tenere conto in fase di ese- cuzione della decisione di condanna al risarcimento del danno erariale, è priva di rilievo dal momento che, in caso di esecuzione intrapresa sulla ba- se di titolo giudiziale, con l'opposizione esecutiva possono farsi valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del giudicato (citando Cass. n. 9363 del 12.04.2017), mentre non si può addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione pre- visti dall'ordinamento contro di quello (citando Cass. n. 25478 del 21.09.2021).
16. Questa Corte è ben consapevole del fatto che la responsabilità ammi- nistrativo-contabile, sebbene presenti peculiarità che la distinguono dalla responsabilità civile comune (come il carattere personale e la parziarietà), assolve una precipua funzione risarcitoria e reintegratoria, essendo scevra da finalità sanzionatorie, e che la condanna per danno erariale mira a compensare la perdita subita dall'erario. Da ciò consegue logicamente che, nel momento in cui tale perdita viene meno perché il patrimonio pubblico è stato reintegrato in tutto o in parte, anche tramite il recupero delle somme dal terzo, la ragione giuridica stessa dell'obbligazione risarci- toria viene a cessare, giacché l'interesse pubblico tutelato è la reintegra- zione patrimoniale, non l'incasso di una somma a titolo punitivo svincola- ta da un danno effettivo e attuale. Consentire alla P.A. di riscuotere l'inte- ro importo dall'amministratore condannato, dopo aver già recuperato la medesima somma dal terzo percettore, condurrebbe a una duplicazione del risarcimento e, di conseguenza, a un ingiustificato arricchimento per l'amministrazione.
17. Tali considerazioni sono alla base dell'orientamento di recente affer- mato dalla Corte di Cassazione, (Cass. SS.UU. ord. n. 9794 del 2023), che ha affermato il seguente principio: «in tema di responsabilità erariale, la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, anche quando investono il medesimo fatto materiale, comporta che l'eventuale interferenza tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsa- bilità da far valere davanti alla Corte dei conti, preclusa solo a fronte di un già avvenuto integrale risarcimento del danno la cui eventuale duplicazio-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 9 ne potrà risolversi in sede esecutiva, senza dare luogo a una questione di giurisdizione.»
18. Al fine di conciliare il principio di intangibilità del giudicato con il divie- to di ingiustificato arricchimento, deve, dunque, ritenersi che la sentenza di condanna della Corte dei Conti rimane valida ed efficace come titolo esecutivo, ma la sua concreta esigibilità può essere contestata sulla base di fatti sopravvenuti che ne hanno estinto, in tutto o in parte, il credito sottostante. Il giudicato ha correttamente accertato che, al momento del- la sua emanazione, il debito esisteva in un dato ammontare;
il fatto nuovo è che tale debito è stato successivamente soddisfatto, seppur da un sog- getto diverso.
19. Orbene, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado l'odierno appel- lante non ha prodotto alcuna prova documentale idonea a dimostrare che l'attività di recupero posta in essere dall'amministrazione abbia compor- tato la concreta riduzione del danno accertato dalla giustizia contabile, né l'epoca in cui tale recupero sarebbe divenuto effettivo.
20. L'odierno appellante risulta aver prodotto solamente nel presente grado di appello, in allegato alle note depositate in data 15/2/2024, la no- ta prot. 1443 del 24/6/2019 a firma del Dirigente dell' per Controparte_5 la chiusura e liquidazione degli interventi a valere sul piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013, in risposta a una richiesta di accesso agli atti effettuata dall'odierno appellante in data 21/5/2019.
21. Tale documento, sebbene sopravvenuto solo dopo la proposizione del presente giudizio, introdotto con citazione del 23/5/2019, è stato prodot- to in assenza di alcuna istanza di rimessione in termini. A ciò deve aggiun- gersi che lo stesso è stato prodotto dall'appellante solamente in data 15/2/2024 e deve ritenersi, pertanto, inammissibile alla luce dei criteri af- fermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali «L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente caratte- re assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e ri- chiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmen- te contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibi- lità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa.» (così Cass., n. 14348 del 2025)
22. In ogni caso, dall'esame di tale nota si evince che:
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 9 - le erogazioni indebite effettuate a titolo di integrazione extra- budget a favore degli enti operanti nella formazione professionale negli anni 2007 e 2009 ammontavano a complessivi euro 6.667.455,38;
- l'amministrazione ha dapprima tentato il recupero delle somme indebitamente corrisposte a svariati enti di formazione, mediante compensazione su somme a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ma tali tentativi di recupero non hanno avuto efficacia, poiché sono stati dichiarati illegittimi dalla sezione controllo della Corte dei Conti, per insanabile contrasto con la normativa europea in tema di finanziamenti;
- a seguito di ciò, è stato disposto il recupero delle somme mediante compensazione con quanto dovuto in favore degli enti percettori delle integrazioni indebite a valere sulle risorse dei Programmi Re- gionali di Offerta Formativa (PROF) e del Piano Giovani chiusi e rendicontati, mediante l'emissione di “mandati verdi”;
- avverso tale azione di recupero svariati enti hanno promosso dei giudizi per contestarne la legittimità.
23. Appare, dunque, evidente che l'azione di recupero avviata dall'amministrazione regionale è tutt'altro che conclusa e che la stessa non può dirsi aver dato luogo a un recupero effettivo e definitivo e, dun- que, a una certa riduzione dell'ammontare del danno erariale.
24. Alla luce di tali incertezze sull'oggetto dei recuperi e sulla loro effetti- va esecuzione, non può ritenersi che l'appellante abbia assolto l'onere della prova sullo stesso incombente, al fine di dimostrare che le iniziative intraprese dall'amministrazione regionale in epoca successiva alla forma- zione del giudicato contabile abbiano effettivamente e concretamente sortito l'effetto di dar luogo al parziale recupero delle somme costituenti il danno erariale.
25. La genericità delle risultanze documentali invocate non consente, per- tanto, di accogliere il motivo di impugnazione in esame.
26. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di impignorabilità oltre il limite del quinto del trattamento di fine rapporto spettantegli in virtù della cessazione dal servizio.
27. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha evidenziato innanzitutto che tale domanda è stata proposta tardivamente, soltanto con la memo- ria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. (nel testo all'epoca vigente), La domanda in questione è stata, comunque, ri-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 9 tenuta anche infondata innanzitutto per via del fatto che il superamento del limite di pignorabilità sarebbe stato causato dalla preesistenza di im- porti già soggetti a trattenuta volontaria e, per altro verso, per via del fat- to che il limite del quinto non opererebbe con riguardo alle indennità di fine rapporto.
28. Il motivo di impugnazione è inammissibile, dovendosi rilevare che la sentenza impugnata ha, innanzitutto, dichiarato inammissibile la doman- da, che non era stata proposta con l'originario atto introduttivo del giudi- zio di primo grado, ma solo successivamente, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 19/9/2016.
29. L'impugnazione proposta non si confronta in alcun modo con tale mo- tivazione, contestando unicamente il merito della decisione adottata, la quale, essendo stata emanata sulla base di più motivazioni alternative tra loro e ciascuna delle quali idonea a giustificare da sola la pronuncia, ri- chiedeva la contestazione puntuale di tutte le ragioni concorrenti.
30. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione propo- sta non può trovare accoglimento.
31. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 8.000,00 (di cui euro 2.500 per esame e studio, euro 1.500 per la fase introduttiva ed euro 4.000 per la fase decisionale) oltre spese preno- tate a debito.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' , Controparte_1 dell' e Controparte_2 dell' Controparte_6
con citazione del 23/5/2019, avverso la sentenza n.
[...]
5220/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 19- 20/11/2018;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle amministrazioni appellate, che liquida in euro 8.000,00, oltre
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 9 spese prenotate a debito;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere re- latore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quin- quies disp. att. c.p.c..
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