Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore1
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 08.04.2024 al n. 1292 dell'anno 2024 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv. Patrizio Coc- Parte_1 C.F._1
cimiglio e Jennifer Capalbo entrambi del Foro di Milano,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. 2, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Ritorto Bruzzese,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO Sede e con l'intervento dell'avv. ILARIA FRANCESCA ZOLDAN (C.F. ) nella qualità di Cu- C.F._3
ratrice Speciale della minore (C.F. Persona_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Nazario Sauro n. 233.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza celebrata in data 13.05.2025 e di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente4:
“Voglia l'on. Tribunale adito:
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. non è il padre biologico della Parte_1 C.F._1
minore (C.F. ) e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale Persona_1 C.F._4
dello Stato civile competente di registrare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
- accertare e dichiarare l'inesigibilità del diritto al mantenimento della piccola Persona_1
- In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite e competenze professionali, da distrarsi in favore dei professio- nisti antistatari, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, e accessori di legge e al rimborso delle spese per la CTU il cui acconto è stato sostenuto per intero dal ricorrente”.
Per la resistente:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, disporre – nell'esclusivo e predominante interesse della minore
– CTU che accerti, ogni oltre ragionevole dubbio, se tra il ricorrente e la resistente Parte_1 CP_2
vi sia o meno compatibilità genetica. Rigettare, in ogni caso, la domanda di restituzione delle somme
[...]
percepite indebitamente in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di prova. Con vittoria delle spe- se e dei compensi di lite (nella determinazione del compenso si chiede di tenere conto delle tecniche informatiche uti- lizzate per la redazione del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'ulteriore aumento previsto dall'art.
1-bis del
D.M. 55/14 così come modificato dal Decreto 147/22)”.
Per la CS della minore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda statuizione, così giudicare:
a) previa riqualificazione del ricorso come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, dato atto dell'accertata incompatibilità genetica, dichiarare che non è figlia di Persona_1 Parte_1
b) per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Busto Garolfo di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
4 Che all'udienza celebrata in data 13.05.2025, tra l'altro, ha esplicitamente rinunciato alle domande economiche ab origine formulate (“accertare e dichiarare che la SI.ra ha percepito dal ricorrente la somma di € 5.500,00 a titolo di mantenimento della minore e, conseguentemente Per_1 condannarla alla restituzione di quanto percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria”) c) in subordine, qualora le risultanze processuali non siano ritenute sufficienti alla compiuta valutazione dell'interesse della minore, disporre CTU ovvero indagine da parte dei competenti Servizi Sociali sull'effettivo rapporto intercorso tra la minore e il ricorrente e sull'attaccamento maturato nonché, in generale, sulla situazione attuale e sul vissuto della minore nonché sulle possibili conseguenze derivanti dalla recisione del legale con il signor
Pt_1
d) rigettare le istanze economiche avanzate dal sig. . Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 08.04.2024 il ricorrente ha allegato che nel mese di Giu- gno 2021 faceva la conoscenza della resistente “e, poco dopo, veniva a conoscenza del fatto che la ragazza era in attesa di un altro bambino”, che i primi giorni del mese di settembre 2021 si trasferiva nell'immobile sito in Dairago (MI), Piazza Mazzini n. 3, condotto in locazione con l'aiuto dei suoi genitori, dove, a distanza di circa un mese, veniva raggiunto dalla e dalla di lei fi- Per_1
glia primogenita (nata da precedente relazione), che “dopo neppure un paio di mesi, la resistente Per_2
decideva di interrompere bruscamente la convivenza e faceva ritorno presso la casa dei propri genitori con la figlia.
5. In data 25.03.2022, nasceva la piccola , che veniva riconosciuta da entrambi […] Persona_1
6. Anche dopo la nascita della bambina, i due genitori continuavano a vivere separatamente: la madre e le sue due figlie presso l'abitazione dei propri genitori, mentre il sig. dopo aver lasciato l'immobile locato, Parte_1
tornava a vivere con la propria famiglia a Villa Cortese (MI), in via Pietro Micca n. 25. 7. Su insistenza della
SI.ra , al fine di regolare i rapporti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale, in data Per_1
20.07.2022, veniva depositato ricorso presso Codesto Ill.mo Tribunale il quale [provvedeva] con decreto del
06.09.2022 (RG. n. 4050/2022) [riusciva] a vedere la piccola la sua sorellina con continui- Per_1 Per_2
tà, fino al mese di dicembre 2023 […] Sempre sul finire del mese di dicembre 2023, il sig. ap- Parte_1
prendeva dalla sua attuale compagna, che non era, in realtà, sua fi- Parte_2 Persona_1
glia biologica. 12. In data 25.01.2024, il sig. tramite gli scriventi legali, inviava quindi missiva alla Pt_1
sig.ra nella quale chiedeva la disponibilità sua e della minore a sottoporsi Controparte_1 Per_1
all'esame del DNA al fine di accertare la paternità biologica del ricorrente;
invito che veniva accettato dalla resi- stente (doc. 5). 13. In data 19.02.2024, il sig. e la sig.ra incaricavano il Dott. Pt_1 Per_1 Persona_3
biologo specializzato in biochimica clinica, di espletare un'analisi biologica al fine di accertare la paternità
[...] della bambina (doc. 6). 14. Sempre in data 19.02.2024, presso il Poliambulatorio , sito CP_3
in Bresso (Mi), via Carolina Romani n. 2, il sig. la sig.ra e la minore Pt_1 Per_1 Persona_4
si sottoponevano, quindi, alle operazioni di prelievo di campioni biologici mediante tampone salivare. 15.
[...]
In data 28.02.2024, sulla base delle risultanze della consulenza tecnico biologica rilasciata dal dott. Per_5
emergeva che non vi era compatibilità genetica tra il profilo del sig. e quello della minore
[...] Parte_1
e che, pertanto, la bambina non era la figlia biologica del ricorrente (doc. 7) [e che] Persona_1
dalla mancanza del rapporto biologico di filiazione non potrà che derivare l'eliminazione del cognome paterno dall'atto di nascita della minore ed il venir meno, per il futuro, di ogni tipo di contribuzione al mantenimento”.
La resistente si è costituita in giudizio in data 21.05.2024 dichiarando, tra l'altro, per quello che qui rileva, che “Agli inizi di giugno 2021 tra i due è iniziata una relazione affettiva stabile, ed a fine luglio
2021 la sig.ra scopriva di essere in attesa della seconda figlia” e chiedendo “che questo On.le Tri- Per_1
bunale voglia disporre CTU, con la nomina di un professionista di sua fiducia, che accerti – ogni oltre ragionevole dubbio – se tra il ricorrente e la resistente vi sia o meno compatibilità Parte_1 Controparte_4
genetica”.
Alla prima udienza celebrata in data 25.06.2025 è stata disposta la c.t.u. genetica richie- sta/necessitata.
L'incarico peritale è stato effettivamente conferito all'udienza celebrata in data 12.11.2024.
L'elaborato peritale finale è stato depositato in data 15.03.2025.
Il c.t.u. ha dichiarato che “In base alle analisi effettuate e ai risultati ottenuti, è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra e nata da in Parte_1 Persona_1 Controparte_1
data 25 marzo 2022 a Legnano (MI)”.
Nessuna delle parti ha criticato l'operato peritale e le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (innanzi ri- chiamate).
A mezzo dell'ordinanza collegiale pronunciata in data 31.03.2025 è stato nominato l'avv. Ilaria
Francesca Zoldan curatrice speciale della minore (a pena di nullità del presente procedimento giusta Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1957 del 02/02/2016).
La CS della minore si è costituita in data 30.04.2025, in primis, dichiarando di avere incontrato la minore “che è chiamata a rappresentare e a difendere. Nel colloquio apparsa curata, in buono stato di Per_1 salute, vivace e molto legata alla mamma. Si è appreso che da settembre 2024 frequenta la Scuola Per_1
dell'Infanzia – sezione Primavera (ha da poco compiuto tre anni). ive a Busto Garolfo con la mamma e Per_1
le due sorelle ( di cinque anni e di un anno) a casa dei nonni materni, che forniscono un supporto si- Per_2
gnificativo nella gestione familiare. A breve mamma e figlie si trasferiranno in una casa, sempre a Busto Garolfo, di assegnazione comunale”, rilevando che “il sig. e la sig.ra non sono mai stati sposati, pa- Pt_1 Per_1
re necessaria la riqualificazione della domanda sub art. 263 c.c. […] che, nonostante l'errato nomen iuris dato all'azione, petitum, causa petendi, presupposti e disciplina essenziale non cambino e, dunque, che si possa riquali- ficare l'azione come impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Ciò tenuto conto anche dell'identità di rito [che] Dagli atti, documenti e CTU risulta che: - non è figlia biologica del ricorrente;
- il signor Per_1
ne avrebbe avuto contezza all'esito dell'indagine genetica effettuata a febbraio del 2024, promuovendo di lì Pt_1
a poco tempo l'azione che ha introdotto il presente procedimento;
- stando a quanto riferiscono entrambe le parti, non ci sarebbe mai stata una famiglia unita (neppure al momento del parto) e la bambina avrebbe avuto rapporti con il padre solo fino a dicembre 2023, dunque fino a circa diciotto mesi di vita;
- non risulta agli atti l'identità del padre biologico né è dato sapere se questi abbia rapporti con la minore […] non sembrano contestabili né la legittimazione ad agire né la decadenza, in quanto il ricorrente è pacificamente l'autore del riconoscimento e l'azione è stata promossa entro l'anno dalla conoscenza dell'impossibilità di essere il padre di ed entro il Per_1
limite massimo di cinque anni dall'annotazione del riconoscimento […] non pare si possa concludere per la sussi- stenza in concreto di un favor minoris che prevalga sul favor veritatis. infatti, è ancora molto piccola, non Per_1
ha ancora un'identità personale formata, cui possa aver contribuito l'appartenenza a una famiglia o il legame con colui che ha ritenuto essere suo padre. Probabilmente la minore è ancora abituata ad essere chiamata solo con il nome e non anche con il cognome, che, dunque, non percepisce al momento come un tratto distintivo della sua iden- tità. Stando ai fatti allegati dal ricorrente e confermati dalla resistente, la minore non ha contatti con l'autore del riconoscimento da quando aveva diciotto mesi. Dunque, quasi non ha avuto modo di rivolgersi a lui come “papà”.
La minore sembra poter fare riferimento a un nucleo familiare, composto dalla madre, dalle sorelle e dai nonni materni, del quale il signor non fa parte. Quest'ultimo, del resto, dopo il semplice sospetto della non veri- Pt_1
dicità del riconoscimento non risulta aver voluto mantenere alcun contatto con la minore. I rapporti, infatti, si sa- rebbero interrotti ancor prima dei test genetici e del relativo risultato. Lo stesso vale per il contributo al manteni- mento, che il ricorrente ha prontamente – e illegittimamente – sospeso”. All'udienza celebrata in data 13.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni in epigrafe ri- chiamate e la causa è stata rimessa in decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
L'azione sub iudice deve essere riqualificata quale azione di impugnazione del riconoscimento operato dal ricorrente per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. (giacché le parti non si sono mai unite in matrimonio).
L'azione è tempestiva perché la minore è nata il [...], l'autore del riconoscimento ha avu- to ragionevole contezza della non veridicità del riconoscimento in data 28.02.2024 e la presente azione è stata promossa dal medesimo in data 08.04.2024.
È già stato autorevolmente affermato che, nei giudizi quale quello che qui ci occupa, “il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi. È necessario e sufficiente in tal caso che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, perché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva di prova (Cass. n. 6155 del 13/03/2009, n. 4792 del 26/02/2013, n. del 2017). Nei giudizi in questione tale mezzo istruttorio rappresenta, dati i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza [della veridicità o meno] del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità geneti- che, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari
(Cass. n. 14462 del 29/05/2008)”5. Infatti, “l'evoluzione della scienza […] ha reso disponibili prove capaci di offrire un grado elevatissimo di affidabilità nel dimostrare la sussistenza o insussistenza di un vincolo biologi- co”6.
È stato ritualmente acquisito in causa in data 15.03.2025 che “è da escludersi il rapporto di paternità biologica tra e nata da in data 25 Parte_1 Persona_1 Controparte_1
marzo 2022 a Legnano (MI)”.
Nel caso di specie, il favor veritatis prevale sul favor minoris, come ritenuto anche dalla CS della mi- nore, giacché la convivenza more uxorio delle parti è cessata prima della nascita della minore, la (sporadica) frequentazione della minore da parte del ricorrente si è definitivamente interrotta nel mese di dicembre 2023 (quando la minore aveva soltanto diciotto mesi di vita circa) e a Per_1
soli tre anni di vita, non ha ancora acquisito piena consapevolezza della sua identità personale e sociale e/o, comunque, non percepisce il suo attuale cognome quale segno distintivo della stessa e ha consuetudini di vita con la madre, con le sorelle e la famiglia d'origine della resistente.
***
Le ulteriori domande formulate dal ricorrente sono state inequivocabilmente rinunciate.
***
Il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza da cui desumere il legittimo/ragionevole affida- mento riposto nell'esclusività della relazione sentimentale intrattenuta con la resistente, valga ri- badirlo, avendo egli stesso dichiarato, testualmente, che “Nel mese di Giugno 2021 il sig. CP_5
faceva la conoscenza della sig.ra […] e poco dopo, veniva a conoscenza del fatto
[...] Controparte_1
che la ragazza era in attesa di un altro bambino” (tanto più che pacificamente i due ex partners hanno iniziato a convivere more uxorio dopo la scoperta della gravidanza).
Ne consegue che le spese di lite sostenute dal ricorrente e dalla resistente (ivi comprese le spese della imprescindibile c.t.u. genetica) devono essere integralmente compensate.
In forza del principio c.d. di causalità (che impone a ciascuno di assumersi le conseguenze delle proprie azioni), le spese di lite sostenute dalla curatrice speciale di liquidate come da di- Per_1
spositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo i valori tabellari medi per la prima fase e i minimi per la quarta fase, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, della qualità della prestazione resa, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata7, devono essere poste a carico solidale del ricorrente e della resistente che le rifonderanno all'Erario (essendo “oggetto della causa diritti della personalità” della minore ex art. 76, comma 4, TUSG).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
1) ACCERTA E DICHIARA CHE il ricorrente (C.F. Parte_1 non è il padre biologico di (C.F. C.F._1 Persona_1
), nata a [...] il [...]; C.F._4
2) COMPENSA le spese di lite tra il ricorrente e la resistente;
3) CONDANNA il ricorrente e la resistente, in via solidale tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv. Ilaria Zoldan nella qualità di Curatrice speciale della minore liqui- date in complessivi € 3.154,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
4) PONE a carico solidale del ricorrente e della resistente il compenso che verrà liquidato al c.t.u. con separato decreto (la cui quota di ½ dovrà essere rifusa all'Erario nel caso in cui venisse confermata l'ammissione della resistente al beneficio richiesto in data 06.05.2024);
5) RISERVA la liquidazione del compenso spettante al c.t.u. alla scadenza del termine concesso alla resistente all'udienza celebrata in data 13.05.2025.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
13/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa 7 Dove nulla è stato chiesto per la seconda fase del giudizio (sic!) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cui la causa è stata riassegnata in data 12.02.2025 2 Ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio, in via anticipata e provvisoria, in data 30.05.2024 in forza dell'istanza presentata in data 06.05.2024 (cui, all'udienza celebrata in data 13.05.2025, è stato concesso termine di 30 giorni per valutare l'opportunità di rinunciare al beneficio richiesto a fronte dell'accertata convivenza con i di lei genitori rilevante ai sensi dell'art. 76, comma 2, TUSG) 3 Ammessa al patrocinio a spese dello Stato dal COA di Busto Arsizio in data 08.05.2025, in via anticipata e provvisoria, in forza dell'istanza tempestivamente presentata in data 24.04.2025 5 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32308 del 13/12/2018 e, di recente, Cass. n. 40491 del 16/12/2021 6 Così Cass., Sez. 1, Ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27140