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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 , celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2570/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA rapp.to e difeso dall'avvocato Vincenzo Pasquarella ed elettivamente Parte_1
legale sito in Caserta alla Via Cattaneo n. 12, OPPONENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Luca Controparte_1 omiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Napoli alla Via V. Arangio Ruiz n°107 OPPOSTA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28/04/2021, la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro, deducendo l'insussistenza del diritto di credito rivendicato, per le argomentazioni indicate in ricorso, ovvero l'erronea quantificazione dello stesso.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese di lite con distrazione.
L'opposto si costituiva ed insisteva nella dichiarazione di improcedibilità della domanda per omessa notificazione del ricorso in opposizione del decreto di fissazione della prima udienza .
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
*********
1 L'opposizione è improcedibile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c, è applicabile anche al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. S.U. 30.07.08 n. 20604).
Vero è che con la sentenza n.1483 del 27.01.2015 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”, ma è altrettanto vero che si ritiene che tale principio di diritto non possa trovare applicazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò in quanto, il comportamento dell'opponente, lungi dal risultare indifferente rispetto alla sfera giuridica della controparte, assume rilievo centrale nell'economia complessiva del rapporto. Basti considerare che parte opposta, destinataria di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore, dovrà ulteriormente attendere prima di poter ottenere una decisione sulla esecutività del titolo in suo possesso.
Il principio è stato ribadito più di recente, nella specifica materia del lavoro, da Cass. Sez. L – , Sentenza
n. 6159 del 14/03/2018 (Rv. 647533 – 01), secondo la quale nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019, Rv. 656274 – 01).
Ed ancora "...La mancata notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla controparte determina il passaggio in giudicato del decreto opposto, non sanabile dalla costituzione spontanea dell'opposto, configurandosi l'omissione come inesistenza della notifica ..." (cfr. Tribunale di Arezzo , Sentenza n. 134/2023 del 08-02-2023 –Tribunale di
Lecce sentenza n. 2437/2018)
2 Ebbene la parte opponente, pur se onerata dal Giudice non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza alla parte opposta.
Nel caso di specie, pertanto, parte opponente ha omesso di notificare il ricorso ed il relativo decreto di fissazione nel termine di legge sicché deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e , per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo opposto n.
145/2021 definitivamente esecutivo
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
legale sito in Caserta alla Via Cattaneo n. 12, OPPONENTE E in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Luca Controparte_1 omiciliata presso lo studio legale del difensore sito in Napoli alla Via V. Arangio Ruiz n°107 OPPOSTA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 28/04/2021, la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso il decreto ingiuntivo n. 145/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro, deducendo l'insussistenza del diritto di credito rivendicato, per le argomentazioni indicate in ricorso, ovvero l'erronea quantificazione dello stesso.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, e concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
vinte le spese di lite con distrazione.
L'opposto si costituiva ed insisteva nella dichiarazione di improcedibilità della domanda per omessa notificazione del ricorso in opposizione del decreto di fissazione della prima udienza .
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
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1 L'opposizione è improcedibile.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c, è applicabile anche al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass. S.U. 30.07.08 n. 20604).
Vero è che con la sentenza n.1483 del 27.01.2015 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che: “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”, ma è altrettanto vero che si ritiene che tale principio di diritto non possa trovare applicazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò in quanto, il comportamento dell'opponente, lungi dal risultare indifferente rispetto alla sfera giuridica della controparte, assume rilievo centrale nell'economia complessiva del rapporto. Basti considerare che parte opposta, destinataria di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo emesso in suo favore, dovrà ulteriormente attendere prima di poter ottenere una decisione sulla esecutività del titolo in suo possesso.
Il principio è stato ribadito più di recente, nella specifica materia del lavoro, da Cass. Sez. L – , Sentenza
n. 6159 del 14/03/2018 (Rv. 647533 – 01), secondo la quale nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. pure Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019, Rv. 656274 – 01).
Ed ancora "...La mancata notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo alla controparte determina il passaggio in giudicato del decreto opposto, non sanabile dalla costituzione spontanea dell'opposto, configurandosi l'omissione come inesistenza della notifica ..." (cfr. Tribunale di Arezzo , Sentenza n. 134/2023 del 08-02-2023 –Tribunale di
Lecce sentenza n. 2437/2018)
2 Ebbene la parte opponente, pur se onerata dal Giudice non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione della prima udienza alla parte opposta.
Nel caso di specie, pertanto, parte opponente ha omesso di notificare il ricorso ed il relativo decreto di fissazione nel termine di legge sicché deve dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto della natura della pronuncia resa
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'opposizione e , per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo opposto n.
145/2021 definitivamente esecutivo
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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