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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1330/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1330/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. SILVIA REYNAUD presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA Parte_1 Controparte_1 il 13/11/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 20 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/05/1983 e il 09/07/1988, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/07/2021.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza dei presupposti di legge (convivenza con figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente). Può però darsi atto che la casa rimarrà nella disponibilità di una delle parti, come da accordo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, ubicata in Piscina (TO), Fraz. Benne n. 7, rimarrà in uso al signor , che ivi manterrà la propria residenza. Controparte_1
DA' ATTO che la signora ha già trasferito la propria residenza in Airasca (TO), Parte_1 via Savigliani n. 20.
DA' ATTO che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_3
vive in Scalenghe (TO), via Savigliani n. 14/A, con la propria compagna ed i figli, mentre
[...]
vive presso l'abitazione paterna in Piscina (TO), Fraz. Benne n. 7. Persona_4
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di trarre dalle proprie rispettive occupazioni risorse sufficienti al proprio sostentamento e di essere quindi entrambi economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per ragioni di alimenti o di mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di avere preventivamente definito ogni ulteriore e diversa questione patrimoniale.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1330/2025 v.g. promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. SILVIA REYNAUD presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VOLVERA Parte_1 Controparte_1 il 13/11/1983.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VOLVERA (atto n. 20 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1983).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30/05/1983 e il 09/07/1988, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/07/2021.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale in assenza dei presupposti di legge (convivenza con figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente). Può però darsi atto che la casa rimarrà nella disponibilità di una delle parti, come da accordo.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLVERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, ubicata in Piscina (TO), Fraz. Benne n. 7, rimarrà in uso al signor , che ivi manterrà la propria residenza. Controparte_1
DA' ATTO che la signora ha già trasferito la propria residenza in Airasca (TO), Parte_1 via Savigliani n. 20.
DA' ATTO che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti: Per_3
vive in Scalenghe (TO), via Savigliani n. 14/A, con la propria compagna ed i figli, mentre
[...]
vive presso l'abitazione paterna in Piscina (TO), Fraz. Benne n. 7. Persona_4
DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di trarre dalle proprie rispettive occupazioni risorse sufficienti al proprio sostentamento e di essere quindi entrambi economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per ragioni di alimenti o di mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di avere preventivamente definito ogni ulteriore e diversa questione patrimoniale.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.