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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/06/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5924/2022 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
,rappresentata e difesa dall'avv. DEMARCO ANTONELLA Parte_1
MARIA come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
,rappresentato e difeso dall'avv. COLACIONE ANTONELLA CP_1
come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
Con ricorso depositato il 23/10/2022, Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pulsano (TA) il 18/04/2009 con CP_1 che dalla
,
rispettivamente il 15.02.2010 e il loro unione erano nati i figli Per_1 e Per_2
29.10.2014 chiedeva pronunziarsi la separazione personale per i fatti dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio.
Costituitasi in giudizio, la parte resistente si associava alla domanda di separazione contestando le pretese avverse.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e nominato il Giudice
istruttore, all'udienza del 21.05.2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni per la pronuncia relativa al solo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività
istruttoria per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 5924/2022 R.G., tra Parte_1
,così provvede: e CP_1
1) dichiara la separazione personale tra
,nata a [...]_1
il 09.10.1984, e CP 1 nato a [...] il [...], uniti
,
in matrimonio in Pulsano (TA) il 18/04/2009 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pulsano (TA) dell'anno 2009 (atto n.3, p. II, s. A);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola