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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona del
Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 398/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Puccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Botricello (CZ), alla Via Ilaria Alpi n.
2/A;
- Appellante-
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1
dall'Avv. Raffaella Olivito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza (CS),
Piazza Zumbini n. 39;
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 612/2023, resa dal Giudice di Pace di Catanzaro,
depositata in data 11.05.2023.
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 25.01.2024, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 612/2023 depositata in data 9.10.2023, con cui il Giudice di Pace di Catanzaro ha rigettato la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, ai sensi dell'art. 142 co. 8 Cds.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'illegittimità del suddetto verbale per Parte_1
omessa ottemperanza al decreto prefettizio di installazione del dispositivo autovelox sulla direttrice di marcia autorizzata, per assenza e inadeguatezza della segnaletica di preavviso, così per come descritta nel verbale di accertamento impugnato, per l'omessa taratura nonché omologazione dell'apparecchiatura autovelox, per l'illegittimo posizionamento del dispositivo nel tratto di strada considerato e, infine, per “ulteriori criticità rilevate dal dipartimento della polizia stradale nella direttrice di marcia Catanzaro – Crotone”.
Fatte tali premesse, chiedeva – in via preliminare – la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, nel merito, che ne venisse accertata l'illegittimità e, per l'effetto,
l'inefficacia con conseguente revoca della sanzione applicata e con condanna del appellato CP_1
alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il benchè regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 612/2023, pubblicata in data 9.10.2023, il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa, compensando le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza interponeva appello l'opponente soccombente, censurando la sentenza di primo grado sotto tutti i profili ivi contenuti ed eccependo, altresì, la violazione dell'art. 6 del Dlgs
150/2011 da parte dell'Ente appellato, per non aver quest'ultimo eseguito l'ordine di deposito della documentazione relativa all'accertamento della violazione contestata, impartito dal Giudice di primo grado.
Tanto premesso, l'odierno appellante, concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con annullamento del verbale impugnato e CP_ condanna dell' resistente al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 12.09.2024, il Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza in fatto e in diritto della domanda avversa della quale chiedeva il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Incardinato il contraddittorio, con ordinanza del 14.10.2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
MOTIVAZIONI IN DIRITTO Va premesso che la presente sentenza, resa ex art.281 sexies cpc, viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art.7, comma 3, d.lgs. 165/2004 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024) anche ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023.
L'appello va preliminarmente dichiarato ammissibile.
Si premette che l'impugnazione in esame è regolata dal nuovo regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va, nondimeno, chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
Nondimeno deve, preliminarmente, rilevarsi l'infondatezza della eccezione sollevata da parte ricorrente e relativa alla asserita violazione dell'art. 6, co. 10 Dlgs 150/2011 per aver omesso, il appellato, non costituitosi nel giudizio di primo grado, di fornire la documentazione che il CP_1
Giudice di prime cure aveva ordinato di produrre e, pertanto, da ritenersi inammissibile poichè tardiva.
Ed invero, al contrario, siffatta produzione documentale non è preclusa dal disposto di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c., atteso che la stessa costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prima istanza (Cass. n. 3611/2006; nn. 12008/2011; 14020/2007; 10567/2012;
23616/2011; 2019/2012).
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che i documenti possano essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, sia pure se preesistenti al giudizio svoltosi in prime cure ed ancorchè non si sia ottemperato all'ordine giudiziale di produzione degli stessi come impartito dal primo Giudice (Cass. Sez. Trib. nn. 9511/2008; 6949/2006; 20086/2005; 16916/2005;
1915/2007;16119/2007). Né l'omesso esercizio della difesa di primo grado determina la decadenza dalla facoltà di interporre impugnativa e di depositare documenti.
Superate tali preliminari eccezioni, occorre passare all'analisi del merito.
Nel merito e, in via assorbente su tutti gli altri motivi, in ossequio al principio della ragione più liquida, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (ex multis cfr Sent. Cass.
n. 9309/2020) e sintetizzabile nel brocardo “nihil fit plura quod fieri potest per pauciora”, lo scrivente
Magistrato ritiene l'appello fondato per le ragioni di seguito argomentate.
Con il secondo motivo, parte appellante contesta la sentenza impugnata per aver, il giudice di primo grado, erroneamente ritenuto che l'art. 4 commi 1 e 2 DL n. 121/2002, attribuisca al Prefetto il potere di autorizzare l'apposizione dell'autovelox su qualsiasi tratto di strada e, ritenendo, al contrario che la strada sulla quale veniva rilevata l'infrazione - ad una sola carreggiata a doppio senso di marcia, non separata da spartitraffico - di cui al verbale impugnato, non possedesse i requisiti minimi richiesti al fine di ritenere legittima l'installazione del dispositivo.
Il motivo è fondato.
La censura attiene all'individuazione, anche per effetto dei necessari riscontri probatori utili allo scopo, delle caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come “strada urbana di scorrimento” ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi.
La questione controversa riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che una determinata strada deve presentare, ai fini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv., con modif., dalla L. n. 168 del
2002, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel C.d.S.
Con riguardo a tale questione è intervenuta, di recente, una pronuncia della Corte di Cassazione, Ord.
N. 24936/2019, il cui percorso logico– argomentativo, dal quale lo scrivente Magistrato non intende discostarsi, è stato reiterato nelle successive pronunce nn. 4090/2019, 16622/2019, 10362/2020 e
9682/2021, così statuisce: “Deve, in generale, osservarsi che l'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. “autovelox”) nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.
Difatti, il sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo C.d.S.,) è improntato sulla re gola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento).
In particolare, il C.d.S. – con la previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle violazioni di cui all'art. 142, commi 8 e 9, dello stesso mediante la postazione di un autovelox esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade devono presentare per potersi qualificare come tali (art. 2, commi 2 e 3, lett. a) b) c) e d).
Per quanto rileva in questa sede con riferimento specifico alla violazione contestata alla ricorrente,
l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d), individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale “strada urbana a scorrimento”. In particolare, il dettato normativo sancisce che per strada urbana a scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata , entrambe con immissioni ed uscite concentrate. La relativa disciplina normativa integrativa di riferimento
(specificamente ricompresa nel D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002) stabilisce, inoltre, che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli org ani di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno e sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del Prefetto che autorizzi la relativa installazione o utilizzazione (avendo, infatti, tale autorità amministrativa il compito di selezionare le strade sulle quali procedere con il controllo a distanza). Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva,
a criteri diversi da quelli previsti dal C.d.S.
A tal proposito si osserva come la precedente giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n.
7872/2011) ha chiarito che il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel C.d.S., ha vincolato la Pubblica Amministrazione ad utilizzare i criteri dettati dall'art. 2 C.d.S., comma 3, sicché, precisato che l'attività del Prefetto risulta essere vincolata e non discrezionale, la questione controversa si “riduce” all'interpretazione della norma classificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturali indefettibili che il percorso stradale deve presentare per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altri presupposti che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, affida alla valutazione della stessa Pubblica
Amministrazione.
Pertanto, l'impugnata sentenza è incorsa nell'erronea valutazione sia con riferimento alla asserita attribuzione al Prefetto, da parte della norma succitata, del potere di autorizzare l'installazione dell'autovelox “su qualsiasi tratto di strada”, sia con riguardo alla circostanza che l'installazione di detta apparecchiatura di rilevazione della velocità, sulle strade urbane a scorrimento, come nel caso di specie, sia “sempre autorizzata”.
Ed invero, nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale sopra richiamato, chiaramente circoscrive gli elementi “eventuali” alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza di carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, della banchina pavimentata a destra e del marciapiede e delle aree di sosta o fasce laterali estranee alla carreggiata, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4.
Dunque, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Legittimità: “Trattandosi di interpretare una norma classificatoria – tale essendo l'art. 2 C.d.S., comma 3, lett. d) – una lettura che disattendesse il dato letterale si risolverebbe in una interpretatio abrogans”(cfr Cass. Civ. n. 4090/2019).
Orbene, col motivo in esame, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del decreto prefettizio di autorizzazione all'installazione dell'autovelox per aver ritenuto, la strada in questione, idonea al posizionamento dello stesso perché “trattasi di strada ad una sola carreggiata a doppio senso di marcia, non separata da spartitraffico” e, quindi, in assenza del requisito delle due carreggiate indipendenti o dello spartitraffico.
La doglianza coglie nel segno.
Ai fini della verifica della legittimità del rilevamento a mezzo di dispositivi elettronici fissi (non implicanti l'obbligo di contestazione immediata), occorre procedere alla valutazione delle caratteristiche strutturali complessive della strada lungo la quale il rilevamento è stato autorizzato dal
Prefetto.
Sennonché, ai sensi dell'art. 3 n. 7) del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) la “carreggiata”, è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli;
essa è composta da una o più corsie di marcia, è pavimentata e delimitata da strisce di margine, mentre per “corsia”, al n. 12 della medesima norma, si intende la parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli e, infine, lo “spartitraffico”, viene definito ai sensi del n. 49, come la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
Orbene, dalla documentazione fotografica allegata dalla ricorrente, emerge che la strada ove è stata contestata la violazione non possa considerarsi rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada sopra descritte, poiché trattasi di strada a carreggiata unica, senza spartitraffico e dotata di una sola striscia continua, senza alcun spartitraffico tra le corsie al fine di renderle indipendenti e, dunque, non idonea a separare i sensi di marcia ivi presenti, ragion per cui la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta, inevitabilmente, l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come “strada di scorrimento”.
Il provvedimento prefettizio, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza dal Giudice di prime cure, non ha carattere discrezionale e la norma di cui all'art. 4 DL 121/2002 prevede che l'elenco delle strade su cui viene previsto il posizionamento degli autovelox, possa essere predisposto esclusivamente per le categorie di cui all'art. 2 co. 2 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada).
Da ciò deriva che il posizionamento dell'autovelox debba ritenersi illegittimo in quanto effettuato su un tratto non rientrante nella categoria di sopra.
A fronte di tali premesse, ne deriva l'affermazione del principio secondo il quale il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza l'obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.l. n. 121/2002 art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2 Cds commi 2 e 3 e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo e, pertanto, “disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l'installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal citato art. 2 Cds. (Cass. n. 7872/2011 e
Cass. n. 5532/2017)”. (cfr Sent. Corte Cass. n. 24936/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dello scaglione di riferimento e con le riduzioni di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014 in considerazione della natura della causa e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fortunata
Esposito, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado appellata di cui in epigrafe, annulla il verbale di accertamento impugnato;
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 232, 00 oltre
[...] spese, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Vincenzo Puccio ed €
462,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catanzaro, lì 10.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito