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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2288/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 14/12/2022 al n. 2288/2022 r.g. promossa da:
Parte_1
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. CESARE FABIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro con sede legale in Controparte_1
Saus Quadra 1, bloco g, sala 801, Asa Sul, Brasilia/Df (registro federale delle imprese:
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AUGUSTO PartitaIVA_2
DOSSENA e rappresentata e difesa dall'avv CURCURUTO MONICA, dall'avv.
TU VI, dall'avv. BERNAVA ANDREA, dall'avv. SARCINELLI ANDREA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1061/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
18/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 17.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattese integralmente le difese avversarie:
In via principale: riformare la sentenza 1061/2022 del Giudice dr.ssa Carmela Labella del Tribunale di Arezzo, con la quale è stato definito il giudizio sub RG 89/2019 e per
l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante, rigettando per intero le domande avversarie, per i motivi esposti in atti e confermare l'esistenza della notifica del Decreto 123. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per la parte appellata: “In via preliminare: dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'atto di appello del;
nel merito: dichiarare inammissibile o Parte_1 comunque infondato l'atto di appello del per le ragioni esposte da nei Parte_1 CP_1 propri scritti difensivi e, per l'effetto, respingere l'appello e confermare la sentenza n.
1061/2022 del Tribunale di Arezzo”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(di seguito per brevità anche solo Parte_2
) conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze Parte_3 [...]
proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n. 1061/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (d'ora in avanti Controparte_2 anche solo , aveva dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. CP_1
123/2009 effettuata dalla (in bonis) nei confronti della e, per l'effetto, Pt_1 CP_1 aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
In particolare, con ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 10.03.2009, aveva chiesto Pt_1
e ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, l'emissione del decreto ingiuntivo n° 123/2009 (RG n° 24/09) con cui era stato ingiunto a il CP_1 pagamento della somma di euro 261.771.392,40 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione del collegamento ferroviario tra Rio de Janeiro e San Paolo, commissionato alla (in Pt_1 bonis) dalla società statale Controparte_3 brasiliana cui era delegato lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria del SI.
A fondamento del ricorso monitorio aveva dedotto che: Pt_1
- con decreto n. 360 del 24.06.2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica federale del SI in data 25.06.2004), il Ministero dei Trasporti brasiliano aveva creato un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della con lo scopo di valutare CP_1
l'andamento degli studi relativi al progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Rio de Janeiro e San Paolo del SI;
- nel luglio 2004 la aveva presentato a tale gruppo di lavoro (così come Pt_1 contestualmente avevano fatto anche altri due consorzi di imprese) il proprio studio di fattibilità del progetto e, successivamente, in data 24.08.2004, aveva ricevuto incarico dalla di sviluppare il progetto di massima per la realizzazione della predetta linea CP_1 ad alta velocità ferroviaria;
- in data 23.11.2005, la comunicava alla che era stata selezionato il CP_1 Pt_1 progetto presentato da quest'ultima, conferendo alla società italiana l'incarico di Cont realizzare il progetto definitivo del;
- a fronte della consegna dei progetti elaborati da parte della , quest'ultima Pt_1 provvedeva a richiedere alla il pagamento del compenso dovutole per l'attività CP_1 complessivamente svolta, quantificato in € 261.771.392,40, come da perizia giurata del
17.11.2008, mai corrisposto dalla nonostante i numerosi solleciti. CP_1
In data 10.03.2009, la aveva quindi ottenuto nei confronti di l'emissione Pt_1 CP_1 del decreto ingiuntivo di cui alla presente causa, successivamente dichiarato esecutivo dal Tribunale di Arezzo in difetto di opposizione (il Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano, in data 11.02.2011, aveva tuttavia respinto la richiesta di exequatur in ordine a tale decreto ingiuntivo).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n° 123/2009 aveva proposto opposizione CP_1 con cui aveva promosso la c.d. actio nullitatis, ovvero un'azione di accertamento negativo volta a verificare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia del medesimo decreto. Evidenziava che il predetto decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato e che essa ne era successivamente venuta a conoscenza soltanto casualmente. Aggiungeva che, se era vero che aveva Pt_1 effettivamente presentato il proprio progetto preliminare per la partecipazione alla gara pubblica, l'amministrazione brasiliana aveva poi deciso di abbandonare la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria in questione, tanto che non aveva proceduto neppure al relativo bando di gara, di talchè, secondo la legge brasiliana applicabile al caso di specie (art 21 L. 8897/95), la retribuzione era prevista per il solo caso in cui il progetto fosse stato effettivamente utilizzato dall'amministrazione brasiliana. Dunque nulla era comunque dovuto a nel caso di specie. Pt_1
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva in CP_1 estrema sintesi quanto segue:
-la in bonis aveva tentato di effettuare la notifica del decreto ingiuntivo per il Pt_1 tramite del Ministero della Giustizia italiano e del Ministero della Giustizia brasiliano, sulla base di quanto previsto all'art.
4.1 del 'trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenza in materia civile' del 17.10.1989 concluso tra Italia e SI (ratificato dall'Italia con la legge n° 336 del 18 agosto 1993); all'esito della procedura prevista dal suddetta trattato (c.d. Carta Rogatoria), il Tribunale
Superiore di Giustizia Brasiliano in data 11.02.2011 aveva respinto la suddetta richiesta di notifica, deducendo che non era sufficientemente 'istruita la carta rogatoria, come da richiesta del Ministero Federale ai fogli 111/112 e frustrato il tentativo di sanare tale irregolarità (certificato del foglio 121)'; il detto Tribunale brasiliano, aveva quindi restituito 'gli atti al giudice rogante per mezzo del Ministero della Giustizia, senza pregiudizio di nuova richiesta';
-nelle more del suddetto procedimento di 'Carta Rogatoria', aveva nel frattempo Pt_1 tentato di eseguire la notifica del medesimo decreto ingiuntivo a mezzo posta, dunque con modalità non prevista dal trattato italo brasiliano del 1989 ed esclusa dalle opzioni
,00previste in via diplomatica;
non aveva mai fornito la prova, prevista dall'art. 16 del trattato Italia SI, Parte_1 in materia di notifiche estere, ovvero la 'ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto
l'atto', oppure un 'attestato dell'autorità competente', entrambi necessariamente
'redatti nelle forme previste dalla legge dell'Autorità richiesta';
-nonostante la palese inesistenza della notifica, il Tribunale di Arezzo, in data
17.03.2010, aveva dichiarato il passaggio in giudicato del decreto n. 123/2009;
-una volta appresa l'esistenza e la definitività del provvedimento, aveva proposto CP_1
l'actio nullitatis, chiedendo quindi la declaratoria di inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, l'inefficacia dello stesso.
Radicatosi il contraddittorio, si era costituito in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, il , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, con Controparte_5 conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, aveva dedotto l'inammissibilità dell'actio nullitatis, atteso il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex art. 647
c.p.c., in difetto di opposizione da parte di rilevando che si sarebbe dovuta CP_1 esperire l'opposizione ex art. 650 c.p.c., ovvero i mezzi di impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c. Il affermava poi che il provvedimento era stato Controparte_5 regolarmente notificato e che, in ogni caso, un'eventuale violazione del Trattato Italia –
SI non era tale da determinare l'inesistenza della notifica, bensì un'ipotesi di mera irregolarità da farsi valere in sede di opposizione tardiva e ciò, in quanto, per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo era necessario il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario, nonchè la presenza di indici dell'assenza di volontà dell'ingiungente di avvalersi del titolo esecutivo, requisiti che risultavano tutti mancanti nel caso di specie.
Il Tribunale di Arezzo, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1061/2022, in via preliminare, valutava l'opportunità di disporre la trattazione congiunta, da parte di uno stesso giudice, del presente procedimento con quello di cui R.G. 90/2019 (avente ad oggetto analoga actio nullitatis proposta dalla Repubblica Federale del SI avverso il decreto ingiuntivo 314/2011, con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 15.000.000,00 in qualità di garante di quale società a CP_1 partecipazione pubblica, ma di non disporne la riunione trattandosi di opposizioni a due decreti ingiuntivi distinti e, quindi, difettando un rapporto di connessione oggettiva tra i due giudizi, caratterizzati anche da aspetti di fatto tra loro differenti. Sempre in via preliminare, il primo giudice rigettava poi l'eccezione di inammissibilità sollevata da poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis era volta ad accertare l'inesistenza, Pt_1
e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo n.
123/2009.
Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava che la società opponente e destinataria della notifica era di nazionalità brasiliana, priva di domicilio in Italia e con la propria sede legale in SI, di talchè la valutazione circa l'esistenza o meno della notifica doveva essere necessariamente condotta alla luce della normativa nazionale del SI
e, in particolare, della Convenzione internazionale stipulata in materia tra l'Italia ed il
SI, spiegando sul punto che “l'art. 15.1 del Trattato italo – brasiliano, prevede che, per l'esecuzione della commissione rogatoria, “(…) si applicherà la legge della parte richiesta (…)”, ovvero, nel caso in esame, quella dello Stato del SI, dal momento che quest'ultimo costituisce lo “Stato richiesto”, mentre lo Stato Italiano rappresenta lo
“Stato richiedente”, da cui è pervenuta la richiesta. Con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari, il trattato italo- brasiliano, all'art. 4.1, prevede che “(…) le parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti (…)” ed, all'art. 3.2, stabilisce che “(…)
l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia;
per la
Repubblica Federale del brasile è il Ministero da Justica (…)”.
Inoltre, l'art. 16 stabilisce chiaramente che “(…) la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e dell'identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere data apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione (…)”.
L'art. 18 prevede, poi, che i provvedimenti pronunciati possano essere riconosciuti dall'Autorità Giudiziaria del luogo in cui gli stessi provvedimenti devono essere messi in esecuzione, tramite la presentazione di una “(…) domanda di riconoscimento e esecuzione (…)” sulla quale dovrà pronunciarsi l'Autorità Giudiziaria competente (c.d. exequatur); è ivi previsto che l'Autorità Giudiziaria concede l'exequatur all'esito di una procedura nel corso della quale viene accertato che l'atto o il provvedimento possiedano
i requisiti previsti dall'art. 18 medesimo. Ebbene, secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata, di cui al Trattato italo-brasiliano del 1989 – ed, in particolare, secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario.”
Stabilito in via generale quanto sopra, il primo giudice accertava che, nel caso di specie, la si era limitata ad inoltrare la richiesta di notifica al Ministero di Giustizia, Pt_1 come previsto dalla convenzione internazionale, ma tale mera trasmissione non poteva considerarsi equipollente ad una notifica, che era da ritenersi quindi inesistente, in quanto non vi era mai stata alcuna consegna al destinatario finale dell'atto, previo esperimento della prevista procedura, che il Ministero brasiliano non aveva ritenuto correttamente espletata da , in quanto non aveva prodotto tutta la necessaria Pt_1 documentazione, così arrestandosi prima che si fosse potuto procedere all'inoltro del plico al destinatario della notifica, ovvero . Evidenziava quindi il Tribunale che il CP_1 procedimento di rogatoria per l'esecuzione della notifica in SI era stato unicamente iniziato da e che il Tribunale brasiliano aveva ritenuto non solo incompleta la Pt_1 documentazione prodotta dalla parte richiedente per poter essere autorizzata ad effettuare la notifica in territorio brasiliano, ma aveva rilevato come, comunque, l'atto che si chiedeva di notificare non aveva le caratteristiche per il riconoscimento in SI, per come previsto agli artt. 18 lett. b) e 19 lett. b) del Trattato.
Per quanto concerneva il secondo tentativo di notifica effettuato da 'a mezzo Pt_1 posta', il Tribunale rilevava che doveva considerarsi giuridicamente inesistente atteso che non rientrava tra le forme di notifica previste dal Trattato italo-brasiliano del 1989, che costituiva fonte normativa primaria in materia e, dunque, prevalente rispetto alla normativa codicistica interna - e, in particolare, rispetto alle modalità di notifica previste, per quanto concerneva i soggetti non residenti o domiciliati nel territorio della
Repubblica, dall'art. 142 c.p.c. - la quale poteva trovare applicazione soltanto in via sussidiaria. Aggiungeva come tale modalità di notifica neppure poteva essere ritenuta rientrante in quelle eseguite per via diplomatica, dal momento che non rispettava alcuno dei presupposti previsti in proposito dalla nota del Ministero degli Esteri del 9.05.1988, che espressamente escludeva la notifica per via diplomatica 'a mezzo posta'.
Il Tribunale dichiarava dunque l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.
123/2009, emesso dal Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi, effettuata dalla parte opposta in bonis e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del suddetto decreto ingiuntivo, ritenendo ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
Per quanto riguardava le spese di lite, attesa la complessità della questione relativa alla nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, restando a carico della parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i Controparte_5 seguenti motivi:
1) erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis;
2) erronea interpretazione delle norme relative alla notificazione degli atti giudiziari e, per l'effetto, errore per aver ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche del decreto ingiuntivo effettuate dalla ed aver dichiarato l'inefficacia del Pt_1 provvedimento stesso.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello – La parte appellata ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, motivata con la mancanza di precise e puntuali censure delle sentenza impugnata.
In proposito deve rilevarsi come, ancorchè l'appellata abbia qualificato la sua eccezione nei termini dell'art. 348bis c.p.c., le censure che vi ha posto alla base attengono piuttosto alla genericità dei motivi di appello e dunque parrebbero rientrare nell'ambito dell'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, si osserva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla eccezione sotto il profilo dell'art. 348bis c.p.c. anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis c.p.c.
Andando, quindi, per completezza, ad analizzare l'eccezione anche sotto il profilo della violazione dell'art. 342 c.p.c. – come suggerirebbe la doglianza in concreto espressa dalla parte appellata – la stessa deve essere ritenuta infondata. Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
Nel caso in esame, il nel proprio atto introduttivo ha esposto le Parte_1 proprie tesi raffrontandole, in senso critico, con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza e non all'ammissibilità, dell'appello.
2.Il primo motivo di appello: l'eccepita inammissibilità dell'actio nullitatis –
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis, sull'erronea motivazione che tale azione nel caso concreto sarebbe volta a far accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo in questione.
Al riguardo il primo giudice ha così argomentato: “…secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. prod. civ.,
l'esercizio di detto potere -dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di un'autonoma “actio nullitatis” resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attenenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge (…)” (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 27406 del 2013).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha considerato ammissibile la predetta actio nullitatis, nel caso in cui sia volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto o di un provvedimento – e non la mera invalidità/irregolarità del provvedimento medesimo -, in quanto l'inesistenza dell'atto, configurandosi come un vizio radicale, può essere fatta valere in ogni tempo, anche per il tramite di un'autonoma azione di accertamento negativo, quale è, appunto, l' actio nullitatis. Del resto, è bene evidenziare che anche lo stesso art. 188 disp. att. c.p.c., all'ultimo comma, stabilisce espressamente che il rigetto dell'istanza, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per vizi attinenti alla notifica, “(…) non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari
(…)”.
E, va da sé infatti, la Corte di Cassazione, in una sentenza resa in relazione ad un caso simile a quello in esame – in cui era parte del giudizio lo stesso
[...]
-, ha confermato che “(…) è noto che la Controparte_6 mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573 del
18.10.2021; in tal senso anche Cass. Civ., sentenza n. 17478 del 2011; Cass. Civ., sentenza n. 1509 del 2019; Cass. Civ., sentenza n. 9050 del 2020).
Pertanto, poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis promossa in questa sede dalla parte opponente è volta a far accertare l'inesistenza – e non la semplice invalidità/ irregolarità
-, della notifica del decreto ingiuntivo n. 123/2009, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, non resta che dichiarare ammissibile tale azione e, per l'effetto, rigettare la relativa eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte opposta”.
Diversamente, secondo la ricostruzione dell'appellante, il decreto 123/2009 sarebbe passato in giudicato ex art. 647 c.p.c., per effetto dell'attestazione inerente la mancanza di opposizioni nel termine rilasciata dal Tribunale di Arezzo ed avrebbe quindi acquistato insindacabilmente autorità di cosa giudicata (come da Cass. Sezioni Unite 4510/2006;
Cass. 6085/2004; Cass. 7272/2003). Dunque, secondo l'appellante ai sensi dell'art. 656
c.p.c. il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., poteva essere pertanto impugnato soltanto con revocazione ex art. 395 n. 1,2,5, e 6 o con opposizione di terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.: vale a dire per motivi eccezionalmente previsti dall'ordinamento per eliminare l'efficacia ex art. 2909
c.c. del provvedimento, pena la violazione del principio di stabilità del giudicato e dei principi generali in materia di impugnazione. Tanto premesso, le argomentazioni spese dal primo giudice sono da ritenere condivisibili, integrando la corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 28573/2021, richiamata dal Tribunale), dai quali non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, la Cassazione, nella suddetta sentenza – pronunciata tra e la Pt_1
Repubblica Federale Brasiliana, quale garante di avente ad oggetto la differenza CP_1 non liquidata nel precedente decreto emesso nei confronti dello Stato brasiliano, ovverosia l'importo di € 246.771.392,40 - ha affermato espressamente che “è noto che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5231 e 12870 del 1993, n. 9287 del
1997, n. 11498 del 2000, n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019, n. 9050 del 2020): infatti la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, escludendo ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione
d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11498 del 2000, n. 22959 del 2007,
n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019)”.
Quanto sopra è stato peraltro confermato dalla Suprema Corte anche più recentemente nei seguenti termini: “la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo
(actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie” (cfr. Cass. Ord. n. 3500 del 11/02/2025).
Stabilita, quindi, l'ammissibilità dell'actio nullitatis, da valutarsi in astratto, con riferimento alla domanda così come proposta dalla parte, occorre esaminare nel merito la questione circa la validità o meno della notifica del decreto ingiuntivo n° 123/2009.
3.Il secondo motivo di appello: l'inesistenza della notifica – Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
28573/2021, ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n. 123/2009. In particolare ha lamentato che l'iter notificatorio non si era Pt_1 completato non per l'inerzia della parte “ma per un palese e reiterato inadempimento da parte della Repubblica Federale brasiliana la quale, richiesta di completare l'iter di notifica, ha scientemente deciso di disapplicare il trattato italo-brasiliano, così risultando inadempiente agli obblighi internazionali assunti”, evidenziando come la Repubblica federale del SI “ricevuta la richiesta di procedere con la notifica, invece di adempiere all'obbligo assunto, ha esaminato nel merito l'atto e, non pago, ha chiesto di ricevere una serie di documenti relativi al merito della controversia. È stato infatti formalmente richiesto l'invio del contratto di incarico e la progettazione di massima e di impatto ambientale…” Deduceva quindi che, ancorchè l'iter notificatorio non si fosse concluso per l'inadempimento dello stato brasiliano, doveva comunque ritenersi che avesse ricevuto copia del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto dal momento CP_1 che aveva avuto accesso, tramite il proprio legale, agli atti della rogatoria fin dal
17.02.2011, omettendo di proporre opposizione nel termine. Aggiungeva che non poteva comunque parlarsi di inesistenza della notifica, cosa che presupponeva che l'ingiungente avesse perso la volontà di avvalersi dell'ingiunzione.
Sul punto il giudice di prime cure, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28573/2021, ha in primo luogo affermato che la valutazione circa l'esistenza o meno della notificazione effettuata nei confronti di società avente sede legale in SI, deve essere condotta sulla base delle Convenzioni internazionali in materia, ovvero, nel caso di specie, del Trattato italo-brasiliano del 1989, evidenziando in proposito che “….in forza dell'espresso richiamo agli “(…) obblighi internazionali (…)”, operato dall'art. 117, comma primo, della Costituzione, una c.d. fonte interposta tra la
Costituzione e le leggi statali e regionali, riveste un rango primario e, pertanto, ha natura prevalente rispetto alla normativa statale interna, la quale dovrà trovare applicazione, in via sussidiaria, soltanto nei casi in cui non vi sia una Convenzione internazionale vigente in materia o nei casi in cui quest'ultima non può, comunque, trovare applicazione” e spiegando inoltre come “…l'art. 142, comma secondo, c.p.c. stabilisce espressamente che la disciplina prevista in materia dal primo comma del medesimo articolo deve trovare applicazione “(…) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200 (…)”, confermando, in tal modo, il carattere prevalente delle Convenzioni internazionali rispetto alla normativa statale interna”. Alla luce di detti principi, con riferimento alla fattispecie in esame il Tribunale ha così motivato: “in base a tale Trattato, l'esecuzione e la notificazione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali devono avvenire nel rispetto di una specifica procedura, definita dall'art. 15, di “commissione rogatoria” – e nota anche, più semplicemente, con il termine di rogatoria -. Inoltre, l'art. 15.1 del Trattato italo – brasiliano, prevede che, per l'esecuzione della commissione rogatoria, “(…) si applicherà la legge della parte richiesta (…)”, ovvero, nel caso in esame, quella dello Stato del SI, dal momento che quest'ultimo costituisce lo “Stato richiesto”, mentre lo Stato Italiano rappresenta lo
“Stato richiedente”, da cui è pervenuta la richiesta. Con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari, il trattato italo- brasiliano, all'art. 4.1, prevede che “(…) le parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti (…)” ed, all'art. 3.2, stabilisce che “(…)
l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia;
per la
Repubblica Federale del brasile è il Ministero da Justica (…)”.
Inoltre, l'art. 16 stabilisce chiaramente che “(…) la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e dell'identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere data apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione (…)”.
L'art. 18 prevede, poi, che i provvedimenti pronunciati possano essere riconosciuti dall'Autorità Giudiziaria del luogo in cui gli stessi provvedimenti devono essere messi in esecuzione, tramite la presentazione di una “(…) domanda di riconoscimento e esecuzione (…)” sulla quale dovrà pronunciarsi l'Autorità Giudiziaria competente (c.d. exequatur); è ivi previsto che l'Autorità Giudiziaria concede l'exequatur all'esito di una procedura nel corso della quale viene accertato che l'atto o il provvedimento possiedano
i requisiti previsti dall'art. 18 medesimo.
Ebbene, secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata, di cui al Trattato italo- brasiliano del 1989 – ed, in particolare, secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art
16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della
Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con
l'effettiva consegna al destinatario.
Del resto, la circostanza che la notifica dell'atto giudiziario non possa considerarsi giuridicamente effettuata, in base alla convenzione internazionale, tramite il semplice inoltro della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano appare confermata dallo stesso tenore letterale dell'art.
4.2 del Trattato, poiché tale norma stabilisce chiaramente che le notificazioni debbano essere effettuate “(…) dalle parti (…) per il tramite delle rispettive autorità centrali (…)” – e non “alle” autorità centrali –, e che, quindi, la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia e la mera attivazione della procedura di c.d. commissione rogatoria – di cui all'art. 15 -, non
è sufficiente affinché la notifica possa dirsi effettuata, occorrendo, in ogni caso, che sia effettuata la consegna al destinatario finale, ovvero alla “parte” a cui l'atto deve essere notificato…”
Ciò posto le censure spiegate dall'appellante non colgono nel segno.
Nel caso di specie è pacifico che ha inoltrato la richiesta di notifica per il tramite Pt_1 del Ministero della Giustizia, ma non è contestato che il procedimento notificatorio non
è stato concluso.
Per la notifica degli atti giudiziari in SI, come già anticipato, devono osservarsi le disposizioni del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federativa del SI” del 1989, ratificato in Italia con la legge n. 336/1993.
Secondo l'art. 4 di tale Trattato, gli atti da notificare sono inviati per il tramite delle rispettive Autorità centrali dei due Stati interessati, a meno che singole disposizioni non dispongano altrimenti, ed è ammessa altresì anche la procedura alternativa della notifica per via diplomatica.
Innanzitutto, dunque, tale disposizione consente la notifica tramite le Autorità centrali, ossia nel caso di specie, per l'Italia, il Ministero di Grazia e Giustizia e, per il SI, il
Ministero di Giustizia, ovvero la notifica per via diplomatica, mentre non consente la notifica 'a mezzo posta'. Oltre a ciò, l'art. 16 del Trattato stabilisce che “la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione”.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stata depositata né la ricevuta di consegna firmata da , né l'attestato del funzionario CP_1 brasiliano, previsti dall'art. 16, comma primo, da cui potersi ricavare l'avvenuta consegna del piego alla società odierna appellata, ovvero l'eventuale rifiuto di riceverlo.
Né può in tal senso ritenersi che l'odierna appellata sia comunque venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo mediante la richieta di estrazione di non meglio precisate copie di atti richiesti al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano: non soltanto per quanto detto finora il trattato internazionale vigente tra i due Stati non tollera equipollenti rispetto alla attestazione di 'consegna al destinatario finale', ma in ogni caso nessuna effettiva conoscenza dell'ingiunzione può trarsi dal documento prodotto dall'appellante dal quale si evince solo che un avvocato ha richiesto per conto di copie di non CP_1 meglio specificati atti, senza che sia dato evincere di quali atti si trattasse e, soprattutto, se tra gli stessi ci fosse anche la copia integrale di ricorso e decreto ingiuntivo n°
123/2009, né se e quando tali copie siano state poi materialmente rilasciate ed a chi.
Nella fattispecie vi è soltanto la prova che il plico da notificare è stato trasmesso al
Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo ha a sua volta trasmesso al Tribunale
Superiore di Giustizia Brasiliano per l'avvio della procedura di c.d. rogatoria. Il Tribunale brasiliano ha prima richiesto una integrazione documentale che non ha ritenuto essere stata soddisfatta, quindi ha negato il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo per contrarietà all'ordine pubblico e alla sovranità nazionale.
In definitiva è provato documentalmente che la si è limitata a trasmettere la Pt_1 richiesta di notifica al Ministero della Giustizia nonchè ad attivare la procedura di c.d. rogatoria, senza però provare la successiva ed effettiva consegna dell'atto al destinatario finale, ovvero a CP_1 Infondata deve essere ritenuta anche l'ulteriore doglianza con cui l'appellante ha sostenuto, al fine di escludere la inesistenza della notifica in questione, che il decreto ingiuntivo n° 123/2009 sarebbe comunque entrato nella sfera di conoscenza della parte destinataria mediante la consegna al Ministero della Giustizia, invocando il rilievo mediatico della vicenda e la coeva opposizione fatta dalla Repubblica Federale del
SI avverso altro decreto ingiuntivo collegato al presente.
Anche sotto tale aspetto il gravame non coglie nel segno. Non solo, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte nella citata pronuncia n. 28573 del 18 ottobre
2021, il Ministero della Giustizia e la Repubblica Federativa del SI sono due soggetti distinti, ma ancor di più deve ritenersi tale distinzione tra Ministero e che, anche CP_1 se società brasiliana a partecipazione pubblica, è comunque un soggetto distinto dall'apparato ministeriale, nei cui confronti non risulta alcuna attestazione di ricezione dell'atto in questione.
Conseguentemente, il Tribunale di Arezzo, facendo applicazione della normativa del
Trattato italo-brasiliano e della giurisprudenza di legittimità in materia, ha correttamente concluso che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata meramente tentata da e, quindi, è da ritenere giuridicamente inesistente, in quanto Pt_1 esorbitante completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario.
Quanto al secondo tentativo di notifica effettuato 'a mezzo posta', nelle more della prima procedura notificatoria, il Tribunale ha osservato: “A tal proposito, occorre rilevare che la notifica a mezzo posta non rientra tra le forme di notifica previste dal Trattato italo- brasiliano del 1989, che – come già evidenziato -, costituisce fonte normativa primaria in materia e, dunque, prevalente rispetto alla normativa codicistica interna - ed, in particolare, alle modalità di notifica previste, per quanto concerne i soggetti non residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica, dal 142 c.p.c. - la quale potrà trovare applicazione soltanto in via sussidiaria (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 14570 del
2007).
Pertanto, la notifica effettuata a mezzo posta deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto effettuata in violazione della disposizione di cui all'art.
4.1 del trattato, che prevede che la notifica debba avvenire nel rispetto di una apposita procedura, di c.d. commissione rogatoria.
Ed, infatti, una notifica a mezzo posta appare completamente abnorme rispetto allo schema procedurale previsto dal trattato e dalla normativa brasiliana – applicabile, ai sensi dell'art. 15.1 del trattato, in quanto “(…) legge della parte richiesta (…)” – in relazione alla procedura di commissione rogatoria e alla sua esecuzione. Inoltre, la notifica effettuata a mezzo posta non può neppure essere ricondotta alla c.d. “(…) trasmissione per via diplomatica (…)”, a cui fa riferimento l'art.
4.2 del Trattato italo- brasiliano, che, ammettendo anche tale modalità di notifica, prevede uno modello di notificazione alternativo rispetto a quello della procedura di rogatoria.
Per quanto concerne la notifica “per via diplomatica”, si osserva che tale modalità di notificazione costituisce una consuetudine internazionale e, come tale, non scritta;
tuttavia - nonostante il carattere necessariamente non scritto della fonte normativa consuetudinaria - le modalità di notifica che possono essere ricondotte alla c.d. trasmissione per via diplomatica, sono state comunque elencate puntualmente, per quanto riguarda l'Italia, nella nota del 09.05.1988 del Ministero degli Affari Esteri.
Ebbene, facendo riferimento a tale nota, occorre evidenziare che la notifica a mezzo posta non solo non risulta ricompresa tra le possibili modalità di notificazione riconducibili alla trasmissione per via diplomatica, ma la sua riconduzione a tale modalità di notifica risulta essere addirittura espressamente esclusa.
In particolare, in tale nota, è indicato chiaramente che “(…) non è possibile la spedizione dell'atto giudiziario a mezzo posta al suo destinatario (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione)”.
La suddetta statuizione merita conferma.
Anche a voler ritenere applicabile la normativa internazionale di carattere consuetudinario, in forza della stessa - come già rilevato dal primo giudice, con affermazione non attinta da impugnazione e dunque ormai incontrovertibile - la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente, in quanto effettuata tramite il servizio postale italiano, dunque secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia. In tal senso si è pronunciata anche la
Suprema Corte (cfr. Cass. n° 11966/2003) che ha escluso la riconducibilità alla c.d. via diplomatica (richiamata dall'art.
4.2 del trattato italo brasiliano del 1989 cit) anche della spedizione mediante corriere internazionale. La notifica a mezzo posta è infine espressamente esclusa dalle modalità con cui è possibile eseguire la notifica per via diplomatica anche sulla base della nota del Ministero degli Affari Esteri richiamata anche dal primo giudice.
Né infine di alcun rilievo può in questa sede essere ritenuta la allegata attestazione di cancelleria in cui si dà atto che il decreto ingiuntivo in questione era stato notificato in data 25.11.2009 'a mezzo posta': il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato notificato non vuole innanzi tutto dire che la relativa notifica si sia perfezionata e sia andata a buon fine, cosa di cui nella fattispecie non sussiste alcuna prova. Dunque, la notifica a mezzo posta è stata tentata in violazione di trattati e convenzioni internazionali e come tale è da ritenere inesistente, come da conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità. A fronte dell'inesistenza della notifica neppure è ipotizzabile alcuna sanatoria
(cfr. Cass n° 3524/2023); in ogni caso, nella fattispecie, l'appellante neppure ha prodotto alcuna ricevuta da cui risulti che abbia ricevuto 'a mezzo posta' l'atto CP_1 oggetto della notifica.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui avrebbe dovuto proporre querela di CP_1 falso in relazione alla suddetta attestazione di cancelleria ed al successivo rilascio della c.d. formula esecutiva del decreto ingiuntivo, non coglie parimenti nel segno: è infatti noto che il valore di c.d. prova legale dell'attestazione del pubblico ufficiale è limitato alla provenienza della dichiarazione ed al fatto materiale della sussistenza della notifica di cui si dà atto e della mancanza di opposizione, non estendendosi al contenuto della stessa, nè dunque all'effettivo perfezionamento della notifica, né tantomeno al suo esito.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
4.Le spese di lite - Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum
(ricompreso nello scaglione di valore superiore ad euro 520.000 aumentato ex art. 6
DM 55/14) con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata, e secondo i valori minimi, posto che la controversia ha sostanzialmente ad oggetto un'unica questione processuale.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 35.000,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 14/12/2022 al n. 2288/2022 r.g. promossa da:
Parte_1
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio
[...] P.IVA_1 dell'Avv. CESARE FABIO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro con sede legale in Controparte_1
Saus Quadra 1, bloco g, sala 801, Asa Sul, Brasilia/Df (registro federale delle imprese:
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AUGUSTO PartitaIVA_2
DOSSENA e rappresentata e difesa dall'avv CURCURUTO MONICA, dall'avv.
TU VI, dall'avv. BERNAVA ANDREA, dall'avv. SARCINELLI ANDREA come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 1061/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
18/10/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 26.06.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 17.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattese integralmente le difese avversarie:
In via principale: riformare la sentenza 1061/2022 del Giudice dr.ssa Carmela Labella del Tribunale di Arezzo, con la quale è stato definito il giudizio sub RG 89/2019 e per
l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado dall'appellante, rigettando per intero le domande avversarie, per i motivi esposti in atti e confermare l'esistenza della notifica del Decreto 123. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”;
Per la parte appellata: “In via preliminare: dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'atto di appello del;
nel merito: dichiarare inammissibile o Parte_1 comunque infondato l'atto di appello del per le ragioni esposte da nei Parte_1 CP_1 propri scritti difensivi e, per l'effetto, respingere l'appello e confermare la sentenza n.
1061/2022 del Tribunale di Arezzo”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
(di seguito per brevità anche solo Parte_2
) conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze Parte_3 [...]
proponendo appello avverso la sentenza Controparte_2
n. 1061/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla (d'ora in avanti Controparte_2 anche solo , aveva dichiarato l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. CP_1
123/2009 effettuata dalla (in bonis) nei confronti della e, per l'effetto, Pt_1 CP_1 aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
In particolare, con ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 10.03.2009, aveva chiesto Pt_1
e ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, l'emissione del decreto ingiuntivo n° 123/2009 (RG n° 24/09) con cui era stato ingiunto a il CP_1 pagamento della somma di euro 261.771.392,40 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione del collegamento ferroviario tra Rio de Janeiro e San Paolo, commissionato alla (in Pt_1 bonis) dalla società statale Controparte_3 brasiliana cui era delegato lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria del SI.
A fondamento del ricorso monitorio aveva dedotto che: Pt_1
- con decreto n. 360 del 24.06.2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica federale del SI in data 25.06.2004), il Ministero dei Trasporti brasiliano aveva creato un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della con lo scopo di valutare CP_1
l'andamento degli studi relativi al progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Rio de Janeiro e San Paolo del SI;
- nel luglio 2004 la aveva presentato a tale gruppo di lavoro (così come Pt_1 contestualmente avevano fatto anche altri due consorzi di imprese) il proprio studio di fattibilità del progetto e, successivamente, in data 24.08.2004, aveva ricevuto incarico dalla di sviluppare il progetto di massima per la realizzazione della predetta linea CP_1 ad alta velocità ferroviaria;
- in data 23.11.2005, la comunicava alla che era stata selezionato il CP_1 Pt_1 progetto presentato da quest'ultima, conferendo alla società italiana l'incarico di Cont realizzare il progetto definitivo del;
- a fronte della consegna dei progetti elaborati da parte della , quest'ultima Pt_1 provvedeva a richiedere alla il pagamento del compenso dovutole per l'attività CP_1 complessivamente svolta, quantificato in € 261.771.392,40, come da perizia giurata del
17.11.2008, mai corrisposto dalla nonostante i numerosi solleciti. CP_1
In data 10.03.2009, la aveva quindi ottenuto nei confronti di l'emissione Pt_1 CP_1 del decreto ingiuntivo di cui alla presente causa, successivamente dichiarato esecutivo dal Tribunale di Arezzo in difetto di opposizione (il Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano, in data 11.02.2011, aveva tuttavia respinto la richiesta di exequatur in ordine a tale decreto ingiuntivo).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n° 123/2009 aveva proposto opposizione CP_1 con cui aveva promosso la c.d. actio nullitatis, ovvero un'azione di accertamento negativo volta a verificare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia del medesimo decreto. Evidenziava che il predetto decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato e che essa ne era successivamente venuta a conoscenza soltanto casualmente. Aggiungeva che, se era vero che aveva Pt_1 effettivamente presentato il proprio progetto preliminare per la partecipazione alla gara pubblica, l'amministrazione brasiliana aveva poi deciso di abbandonare la progettazione e realizzazione della linea ferroviaria in questione, tanto che non aveva proceduto neppure al relativo bando di gara, di talchè, secondo la legge brasiliana applicabile al caso di specie (art 21 L. 8897/95), la retribuzione era prevista per il solo caso in cui il progetto fosse stato effettivamente utilizzato dall'amministrazione brasiliana. Dunque nulla era comunque dovuto a nel caso di specie. Pt_1
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva in CP_1 estrema sintesi quanto segue:
-la in bonis aveva tentato di effettuare la notifica del decreto ingiuntivo per il Pt_1 tramite del Ministero della Giustizia italiano e del Ministero della Giustizia brasiliano, sulla base di quanto previsto all'art.
4.1 del 'trattato relativo all'assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenza in materia civile' del 17.10.1989 concluso tra Italia e SI (ratificato dall'Italia con la legge n° 336 del 18 agosto 1993); all'esito della procedura prevista dal suddetta trattato (c.d. Carta Rogatoria), il Tribunale
Superiore di Giustizia Brasiliano in data 11.02.2011 aveva respinto la suddetta richiesta di notifica, deducendo che non era sufficientemente 'istruita la carta rogatoria, come da richiesta del Ministero Federale ai fogli 111/112 e frustrato il tentativo di sanare tale irregolarità (certificato del foglio 121)'; il detto Tribunale brasiliano, aveva quindi restituito 'gli atti al giudice rogante per mezzo del Ministero della Giustizia, senza pregiudizio di nuova richiesta';
-nelle more del suddetto procedimento di 'Carta Rogatoria', aveva nel frattempo Pt_1 tentato di eseguire la notifica del medesimo decreto ingiuntivo a mezzo posta, dunque con modalità non prevista dal trattato italo brasiliano del 1989 ed esclusa dalle opzioni
,00previste in via diplomatica;
non aveva mai fornito la prova, prevista dall'art. 16 del trattato Italia SI, Parte_1 in materia di notifiche estere, ovvero la 'ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto
l'atto', oppure un 'attestato dell'autorità competente', entrambi necessariamente
'redatti nelle forme previste dalla legge dell'Autorità richiesta';
-nonostante la palese inesistenza della notifica, il Tribunale di Arezzo, in data
17.03.2010, aveva dichiarato il passaggio in giudicato del decreto n. 123/2009;
-una volta appresa l'esistenza e la definitività del provvedimento, aveva proposto CP_1
l'actio nullitatis, chiedendo quindi la declaratoria di inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, l'inefficacia dello stesso.
Radicatosi il contraddittorio, si era costituito in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, il , chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, con Controparte_5 conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, aveva dedotto l'inammissibilità dell'actio nullitatis, atteso il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex art. 647
c.p.c., in difetto di opposizione da parte di rilevando che si sarebbe dovuta CP_1 esperire l'opposizione ex art. 650 c.p.c., ovvero i mezzi di impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c. Il affermava poi che il provvedimento era stato Controparte_5 regolarmente notificato e che, in ogni caso, un'eventuale violazione del Trattato Italia –
SI non era tale da determinare l'inesistenza della notifica, bensì un'ipotesi di mera irregolarità da farsi valere in sede di opposizione tardiva e ciò, in quanto, per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo era necessario il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario, nonchè la presenza di indici dell'assenza di volontà dell'ingiungente di avvalersi del titolo esecutivo, requisiti che risultavano tutti mancanti nel caso di specie.
Il Tribunale di Arezzo, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1061/2022, in via preliminare, valutava l'opportunità di disporre la trattazione congiunta, da parte di uno stesso giudice, del presente procedimento con quello di cui R.G. 90/2019 (avente ad oggetto analoga actio nullitatis proposta dalla Repubblica Federale del SI avverso il decreto ingiuntivo 314/2011, con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 15.000.000,00 in qualità di garante di quale società a CP_1 partecipazione pubblica, ma di non disporne la riunione trattandosi di opposizioni a due decreti ingiuntivi distinti e, quindi, difettando un rapporto di connessione oggettiva tra i due giudizi, caratterizzati anche da aspetti di fatto tra loro differenti. Sempre in via preliminare, il primo giudice rigettava poi l'eccezione di inammissibilità sollevata da poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis era volta ad accertare l'inesistenza, Pt_1
e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo n.
123/2009.
Nel merito, il giudice di prime cure evidenziava che la società opponente e destinataria della notifica era di nazionalità brasiliana, priva di domicilio in Italia e con la propria sede legale in SI, di talchè la valutazione circa l'esistenza o meno della notifica doveva essere necessariamente condotta alla luce della normativa nazionale del SI
e, in particolare, della Convenzione internazionale stipulata in materia tra l'Italia ed il
SI, spiegando sul punto che “l'art. 15.1 del Trattato italo – brasiliano, prevede che, per l'esecuzione della commissione rogatoria, “(…) si applicherà la legge della parte richiesta (…)”, ovvero, nel caso in esame, quella dello Stato del SI, dal momento che quest'ultimo costituisce lo “Stato richiesto”, mentre lo Stato Italiano rappresenta lo
“Stato richiedente”, da cui è pervenuta la richiesta. Con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari, il trattato italo- brasiliano, all'art. 4.1, prevede che “(…) le parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti (…)” ed, all'art. 3.2, stabilisce che “(…)
l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia;
per la
Repubblica Federale del brasile è il Ministero da Justica (…)”.
Inoltre, l'art. 16 stabilisce chiaramente che “(…) la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e dell'identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere data apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione (…)”.
L'art. 18 prevede, poi, che i provvedimenti pronunciati possano essere riconosciuti dall'Autorità Giudiziaria del luogo in cui gli stessi provvedimenti devono essere messi in esecuzione, tramite la presentazione di una “(…) domanda di riconoscimento e esecuzione (…)” sulla quale dovrà pronunciarsi l'Autorità Giudiziaria competente (c.d. exequatur); è ivi previsto che l'Autorità Giudiziaria concede l'exequatur all'esito di una procedura nel corso della quale viene accertato che l'atto o il provvedimento possiedano
i requisiti previsti dall'art. 18 medesimo. Ebbene, secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata, di cui al Trattato italo-brasiliano del 1989 – ed, in particolare, secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario.”
Stabilito in via generale quanto sopra, il primo giudice accertava che, nel caso di specie, la si era limitata ad inoltrare la richiesta di notifica al Ministero di Giustizia, Pt_1 come previsto dalla convenzione internazionale, ma tale mera trasmissione non poteva considerarsi equipollente ad una notifica, che era da ritenersi quindi inesistente, in quanto non vi era mai stata alcuna consegna al destinatario finale dell'atto, previo esperimento della prevista procedura, che il Ministero brasiliano non aveva ritenuto correttamente espletata da , in quanto non aveva prodotto tutta la necessaria Pt_1 documentazione, così arrestandosi prima che si fosse potuto procedere all'inoltro del plico al destinatario della notifica, ovvero . Evidenziava quindi il Tribunale che il CP_1 procedimento di rogatoria per l'esecuzione della notifica in SI era stato unicamente iniziato da e che il Tribunale brasiliano aveva ritenuto non solo incompleta la Pt_1 documentazione prodotta dalla parte richiedente per poter essere autorizzata ad effettuare la notifica in territorio brasiliano, ma aveva rilevato come, comunque, l'atto che si chiedeva di notificare non aveva le caratteristiche per il riconoscimento in SI, per come previsto agli artt. 18 lett. b) e 19 lett. b) del Trattato.
Per quanto concerneva il secondo tentativo di notifica effettuato da 'a mezzo Pt_1 posta', il Tribunale rilevava che doveva considerarsi giuridicamente inesistente atteso che non rientrava tra le forme di notifica previste dal Trattato italo-brasiliano del 1989, che costituiva fonte normativa primaria in materia e, dunque, prevalente rispetto alla normativa codicistica interna - e, in particolare, rispetto alle modalità di notifica previste, per quanto concerneva i soggetti non residenti o domiciliati nel territorio della
Repubblica, dall'art. 142 c.p.c. - la quale poteva trovare applicazione soltanto in via sussidiaria. Aggiungeva come tale modalità di notifica neppure poteva essere ritenuta rientrante in quelle eseguite per via diplomatica, dal momento che non rispettava alcuno dei presupposti previsti in proposito dalla nota del Ministero degli Esteri del 9.05.1988, che espressamente escludeva la notifica per via diplomatica 'a mezzo posta'.
Il Tribunale dichiarava dunque l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n.
123/2009, emesso dal Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi, effettuata dalla parte opposta in bonis e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del suddetto decreto ingiuntivo, ritenendo ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
Per quanto riguardava le spese di lite, attesa la complessità della questione relativa alla nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, restando a carico della parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i Controparte_5 seguenti motivi:
1) erroneo rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis;
2) erronea interpretazione delle norme relative alla notificazione degli atti giudiziari e, per l'effetto, errore per aver ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche del decreto ingiuntivo effettuate dalla ed aver dichiarato l'inefficacia del Pt_1 provvedimento stesso.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo, in via CP_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 26.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei decorsi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello – La parte appellata ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, motivata con la mancanza di precise e puntuali censure delle sentenza impugnata.
In proposito deve rilevarsi come, ancorchè l'appellata abbia qualificato la sua eccezione nei termini dell'art. 348bis c.p.c., le censure che vi ha posto alla base attengono piuttosto alla genericità dei motivi di appello e dunque parrebbero rientrare nell'ambito dell'art. 342 c.p.c.
Ciò detto, si osserva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla eccezione sotto il profilo dell'art. 348bis c.p.c. anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis c.p.c.
Andando, quindi, per completezza, ad analizzare l'eccezione anche sotto il profilo della violazione dell'art. 342 c.p.c. – come suggerirebbe la doglianza in concreto espressa dalla parte appellata – la stessa deve essere ritenuta infondata. Il gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma/contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 18307 del 18 settembre 2015).
Nel caso in esame, il nel proprio atto introduttivo ha esposto le Parte_1 proprie tesi raffrontandole, in senso critico, con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza e non all'ammissibilità, dell'appello.
2.Il primo motivo di appello: l'eccepita inammissibilità dell'actio nullitatis –
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis, sull'erronea motivazione che tale azione nel caso concreto sarebbe volta a far accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo in questione.
Al riguardo il primo giudice ha così argomentato: “…secondo l'orientamento della
Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. prod. civ.,
l'esercizio di detto potere -dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di un'autonoma “actio nullitatis” resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attenenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge (…)” (cfr.
Cass. Civ., sentenza n. 27406 del 2013).
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha considerato ammissibile la predetta actio nullitatis, nel caso in cui sia volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto o di un provvedimento – e non la mera invalidità/irregolarità del provvedimento medesimo -, in quanto l'inesistenza dell'atto, configurandosi come un vizio radicale, può essere fatta valere in ogni tempo, anche per il tramite di un'autonoma azione di accertamento negativo, quale è, appunto, l' actio nullitatis. Del resto, è bene evidenziare che anche lo stesso art. 188 disp. att. c.p.c., all'ultimo comma, stabilisce espressamente che il rigetto dell'istanza, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per vizi attinenti alla notifica, “(…) non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d'inefficacia nei modi ordinari
(…)”.
E, va da sé infatti, la Corte di Cassazione, in una sentenza resa in relazione ad un caso simile a quello in esame – in cui era parte del giudizio lo stesso
[...]
-, ha confermato che “(…) è noto che la Controparte_6 mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573 del
18.10.2021; in tal senso anche Cass. Civ., sentenza n. 17478 del 2011; Cass. Civ., sentenza n. 1509 del 2019; Cass. Civ., sentenza n. 9050 del 2020).
Pertanto, poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis promossa in questa sede dalla parte opponente è volta a far accertare l'inesistenza – e non la semplice invalidità/ irregolarità
-, della notifica del decreto ingiuntivo n. 123/2009, va da sé che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, non resta che dichiarare ammissibile tale azione e, per l'effetto, rigettare la relativa eccezione di inammissibilità, sollevata dalla parte opposta”.
Diversamente, secondo la ricostruzione dell'appellante, il decreto 123/2009 sarebbe passato in giudicato ex art. 647 c.p.c., per effetto dell'attestazione inerente la mancanza di opposizioni nel termine rilasciata dal Tribunale di Arezzo ed avrebbe quindi acquistato insindacabilmente autorità di cosa giudicata (come da Cass. Sezioni Unite 4510/2006;
Cass. 6085/2004; Cass. 7272/2003). Dunque, secondo l'appellante ai sensi dell'art. 656
c.p.c. il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c., poteva essere pertanto impugnato soltanto con revocazione ex art. 395 n. 1,2,5, e 6 o con opposizione di terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.: vale a dire per motivi eccezionalmente previsti dall'ordinamento per eliminare l'efficacia ex art. 2909
c.c. del provvedimento, pena la violazione del principio di stabilità del giudicato e dei principi generali in materia di impugnazione. Tanto premesso, le argomentazioni spese dal primo giudice sono da ritenere condivisibili, integrando la corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 28573/2021, richiamata dal Tribunale), dai quali non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, la Cassazione, nella suddetta sentenza – pronunciata tra e la Pt_1
Repubblica Federale Brasiliana, quale garante di avente ad oggetto la differenza CP_1 non liquidata nel precedente decreto emesso nei confronti dello Stato brasiliano, ovverosia l'importo di € 246.771.392,40 - ha affermato espressamente che “è noto che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione) e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5231 e 12870 del 1993, n. 9287 del
1997, n. 11498 del 2000, n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019, n. 9050 del 2020): infatti la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, escludendo ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione
d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11498 del 2000, n. 22959 del 2007,
n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019)”.
Quanto sopra è stato peraltro confermato dalla Suprema Corte anche più recentemente nei seguenti termini: “la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo
(actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie” (cfr. Cass. Ord. n. 3500 del 11/02/2025).
Stabilita, quindi, l'ammissibilità dell'actio nullitatis, da valutarsi in astratto, con riferimento alla domanda così come proposta dalla parte, occorre esaminare nel merito la questione circa la validità o meno della notifica del decreto ingiuntivo n° 123/2009.
3.Il secondo motivo di appello: l'inesistenza della notifica – Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n.
28573/2021, ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n. 123/2009. In particolare ha lamentato che l'iter notificatorio non si era Pt_1 completato non per l'inerzia della parte “ma per un palese e reiterato inadempimento da parte della Repubblica Federale brasiliana la quale, richiesta di completare l'iter di notifica, ha scientemente deciso di disapplicare il trattato italo-brasiliano, così risultando inadempiente agli obblighi internazionali assunti”, evidenziando come la Repubblica federale del SI “ricevuta la richiesta di procedere con la notifica, invece di adempiere all'obbligo assunto, ha esaminato nel merito l'atto e, non pago, ha chiesto di ricevere una serie di documenti relativi al merito della controversia. È stato infatti formalmente richiesto l'invio del contratto di incarico e la progettazione di massima e di impatto ambientale…” Deduceva quindi che, ancorchè l'iter notificatorio non si fosse concluso per l'inadempimento dello stato brasiliano, doveva comunque ritenersi che avesse ricevuto copia del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto dal momento CP_1 che aveva avuto accesso, tramite il proprio legale, agli atti della rogatoria fin dal
17.02.2011, omettendo di proporre opposizione nel termine. Aggiungeva che non poteva comunque parlarsi di inesistenza della notifica, cosa che presupponeva che l'ingiungente avesse perso la volontà di avvalersi dell'ingiunzione.
Sul punto il giudice di prime cure, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28573/2021, ha in primo luogo affermato che la valutazione circa l'esistenza o meno della notificazione effettuata nei confronti di società avente sede legale in SI, deve essere condotta sulla base delle Convenzioni internazionali in materia, ovvero, nel caso di specie, del Trattato italo-brasiliano del 1989, evidenziando in proposito che “….in forza dell'espresso richiamo agli “(…) obblighi internazionali (…)”, operato dall'art. 117, comma primo, della Costituzione, una c.d. fonte interposta tra la
Costituzione e le leggi statali e regionali, riveste un rango primario e, pertanto, ha natura prevalente rispetto alla normativa statale interna, la quale dovrà trovare applicazione, in via sussidiaria, soltanto nei casi in cui non vi sia una Convenzione internazionale vigente in materia o nei casi in cui quest'ultima non può, comunque, trovare applicazione” e spiegando inoltre come “…l'art. 142, comma secondo, c.p.c. stabilisce espressamente che la disciplina prevista in materia dal primo comma del medesimo articolo deve trovare applicazione “(…) soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200 (…)”, confermando, in tal modo, il carattere prevalente delle Convenzioni internazionali rispetto alla normativa statale interna”. Alla luce di detti principi, con riferimento alla fattispecie in esame il Tribunale ha così motivato: “in base a tale Trattato, l'esecuzione e la notificazione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali devono avvenire nel rispetto di una specifica procedura, definita dall'art. 15, di “commissione rogatoria” – e nota anche, più semplicemente, con il termine di rogatoria -. Inoltre, l'art. 15.1 del Trattato italo – brasiliano, prevede che, per l'esecuzione della commissione rogatoria, “(…) si applicherà la legge della parte richiesta (…)”, ovvero, nel caso in esame, quella dello Stato del SI, dal momento che quest'ultimo costituisce lo “Stato richiesto”, mentre lo Stato Italiano rappresenta lo
“Stato richiedente”, da cui è pervenuta la richiesta. Con particolare riferimento alla notifica degli atti giudiziari, il trattato italo- brasiliano, all'art. 4.1, prevede che “(…) le parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti (…)” ed, all'art. 3.2, stabilisce che “(…)
l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia;
per la
Repubblica Federale del brasile è il Ministero da Justica (…)”.
Inoltre, l'art. 16 stabilisce chiaramente che “(…) la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e dell'identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere data apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione (…)”.
L'art. 18 prevede, poi, che i provvedimenti pronunciati possano essere riconosciuti dall'Autorità Giudiziaria del luogo in cui gli stessi provvedimenti devono essere messi in esecuzione, tramite la presentazione di una “(…) domanda di riconoscimento e esecuzione (…)” sulla quale dovrà pronunciarsi l'Autorità Giudiziaria competente (c.d. exequatur); è ivi previsto che l'Autorità Giudiziaria concede l'exequatur all'esito di una procedura nel corso della quale viene accertato che l'atto o il provvedimento possiedano
i requisiti previsti dall'art. 18 medesimo.
Ebbene, secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata, di cui al Trattato italo- brasiliano del 1989 – ed, in particolare, secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art
16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della
Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con
l'effettiva consegna al destinatario.
Del resto, la circostanza che la notifica dell'atto giudiziario non possa considerarsi giuridicamente effettuata, in base alla convenzione internazionale, tramite il semplice inoltro della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano appare confermata dallo stesso tenore letterale dell'art.
4.2 del Trattato, poiché tale norma stabilisce chiaramente che le notificazioni debbano essere effettuate “(…) dalle parti (…) per il tramite delle rispettive autorità centrali (…)” – e non “alle” autorità centrali –, e che, quindi, la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia e la mera attivazione della procedura di c.d. commissione rogatoria – di cui all'art. 15 -, non
è sufficiente affinché la notifica possa dirsi effettuata, occorrendo, in ogni caso, che sia effettuata la consegna al destinatario finale, ovvero alla “parte” a cui l'atto deve essere notificato…”
Ciò posto le censure spiegate dall'appellante non colgono nel segno.
Nel caso di specie è pacifico che ha inoltrato la richiesta di notifica per il tramite Pt_1 del Ministero della Giustizia, ma non è contestato che il procedimento notificatorio non
è stato concluso.
Per la notifica degli atti giudiziari in SI, come già anticipato, devono osservarsi le disposizioni del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federativa del SI” del 1989, ratificato in Italia con la legge n. 336/1993.
Secondo l'art. 4 di tale Trattato, gli atti da notificare sono inviati per il tramite delle rispettive Autorità centrali dei due Stati interessati, a meno che singole disposizioni non dispongano altrimenti, ed è ammessa altresì anche la procedura alternativa della notifica per via diplomatica.
Innanzitutto, dunque, tale disposizione consente la notifica tramite le Autorità centrali, ossia nel caso di specie, per l'Italia, il Ministero di Grazia e Giustizia e, per il SI, il
Ministero di Giustizia, ovvero la notifica per via diplomatica, mentre non consente la notifica 'a mezzo posta'. Oltre a ciò, l'art. 16 del Trattato stabilisce che “la prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione”.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stata depositata né la ricevuta di consegna firmata da , né l'attestato del funzionario CP_1 brasiliano, previsti dall'art. 16, comma primo, da cui potersi ricavare l'avvenuta consegna del piego alla società odierna appellata, ovvero l'eventuale rifiuto di riceverlo.
Né può in tal senso ritenersi che l'odierna appellata sia comunque venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo mediante la richieta di estrazione di non meglio precisate copie di atti richiesti al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano: non soltanto per quanto detto finora il trattato internazionale vigente tra i due Stati non tollera equipollenti rispetto alla attestazione di 'consegna al destinatario finale', ma in ogni caso nessuna effettiva conoscenza dell'ingiunzione può trarsi dal documento prodotto dall'appellante dal quale si evince solo che un avvocato ha richiesto per conto di copie di non CP_1 meglio specificati atti, senza che sia dato evincere di quali atti si trattasse e, soprattutto, se tra gli stessi ci fosse anche la copia integrale di ricorso e decreto ingiuntivo n°
123/2009, né se e quando tali copie siano state poi materialmente rilasciate ed a chi.
Nella fattispecie vi è soltanto la prova che il plico da notificare è stato trasmesso al
Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo ha a sua volta trasmesso al Tribunale
Superiore di Giustizia Brasiliano per l'avvio della procedura di c.d. rogatoria. Il Tribunale brasiliano ha prima richiesto una integrazione documentale che non ha ritenuto essere stata soddisfatta, quindi ha negato il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo per contrarietà all'ordine pubblico e alla sovranità nazionale.
In definitiva è provato documentalmente che la si è limitata a trasmettere la Pt_1 richiesta di notifica al Ministero della Giustizia nonchè ad attivare la procedura di c.d. rogatoria, senza però provare la successiva ed effettiva consegna dell'atto al destinatario finale, ovvero a CP_1 Infondata deve essere ritenuta anche l'ulteriore doglianza con cui l'appellante ha sostenuto, al fine di escludere la inesistenza della notifica in questione, che il decreto ingiuntivo n° 123/2009 sarebbe comunque entrato nella sfera di conoscenza della parte destinataria mediante la consegna al Ministero della Giustizia, invocando il rilievo mediatico della vicenda e la coeva opposizione fatta dalla Repubblica Federale del
SI avverso altro decreto ingiuntivo collegato al presente.
Anche sotto tale aspetto il gravame non coglie nel segno. Non solo, come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte nella citata pronuncia n. 28573 del 18 ottobre
2021, il Ministero della Giustizia e la Repubblica Federativa del SI sono due soggetti distinti, ma ancor di più deve ritenersi tale distinzione tra Ministero e che, anche CP_1 se società brasiliana a partecipazione pubblica, è comunque un soggetto distinto dall'apparato ministeriale, nei cui confronti non risulta alcuna attestazione di ricezione dell'atto in questione.
Conseguentemente, il Tribunale di Arezzo, facendo applicazione della normativa del
Trattato italo-brasiliano e della giurisprudenza di legittimità in materia, ha correttamente concluso che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata meramente tentata da e, quindi, è da ritenere giuridicamente inesistente, in quanto Pt_1 esorbitante completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario.
Quanto al secondo tentativo di notifica effettuato 'a mezzo posta', nelle more della prima procedura notificatoria, il Tribunale ha osservato: “A tal proposito, occorre rilevare che la notifica a mezzo posta non rientra tra le forme di notifica previste dal Trattato italo- brasiliano del 1989, che – come già evidenziato -, costituisce fonte normativa primaria in materia e, dunque, prevalente rispetto alla normativa codicistica interna - ed, in particolare, alle modalità di notifica previste, per quanto concerne i soggetti non residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica, dal 142 c.p.c. - la quale potrà trovare applicazione soltanto in via sussidiaria (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 14570 del
2007).
Pertanto, la notifica effettuata a mezzo posta deve considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto effettuata in violazione della disposizione di cui all'art.
4.1 del trattato, che prevede che la notifica debba avvenire nel rispetto di una apposita procedura, di c.d. commissione rogatoria.
Ed, infatti, una notifica a mezzo posta appare completamente abnorme rispetto allo schema procedurale previsto dal trattato e dalla normativa brasiliana – applicabile, ai sensi dell'art. 15.1 del trattato, in quanto “(…) legge della parte richiesta (…)” – in relazione alla procedura di commissione rogatoria e alla sua esecuzione. Inoltre, la notifica effettuata a mezzo posta non può neppure essere ricondotta alla c.d. “(…) trasmissione per via diplomatica (…)”, a cui fa riferimento l'art.
4.2 del Trattato italo- brasiliano, che, ammettendo anche tale modalità di notifica, prevede uno modello di notificazione alternativo rispetto a quello della procedura di rogatoria.
Per quanto concerne la notifica “per via diplomatica”, si osserva che tale modalità di notificazione costituisce una consuetudine internazionale e, come tale, non scritta;
tuttavia - nonostante il carattere necessariamente non scritto della fonte normativa consuetudinaria - le modalità di notifica che possono essere ricondotte alla c.d. trasmissione per via diplomatica, sono state comunque elencate puntualmente, per quanto riguarda l'Italia, nella nota del 09.05.1988 del Ministero degli Affari Esteri.
Ebbene, facendo riferimento a tale nota, occorre evidenziare che la notifica a mezzo posta non solo non risulta ricompresa tra le possibili modalità di notificazione riconducibili alla trasmissione per via diplomatica, ma la sua riconduzione a tale modalità di notifica risulta essere addirittura espressamente esclusa.
In particolare, in tale nota, è indicato chiaramente che “(…) non è possibile la spedizione dell'atto giudiziario a mezzo posta al suo destinatario (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione)”.
La suddetta statuizione merita conferma.
Anche a voler ritenere applicabile la normativa internazionale di carattere consuetudinario, in forza della stessa - come già rilevato dal primo giudice, con affermazione non attinta da impugnazione e dunque ormai incontrovertibile - la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente, in quanto effettuata tramite il servizio postale italiano, dunque secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia. In tal senso si è pronunciata anche la
Suprema Corte (cfr. Cass. n° 11966/2003) che ha escluso la riconducibilità alla c.d. via diplomatica (richiamata dall'art.
4.2 del trattato italo brasiliano del 1989 cit) anche della spedizione mediante corriere internazionale. La notifica a mezzo posta è infine espressamente esclusa dalle modalità con cui è possibile eseguire la notifica per via diplomatica anche sulla base della nota del Ministero degli Affari Esteri richiamata anche dal primo giudice.
Né infine di alcun rilievo può in questa sede essere ritenuta la allegata attestazione di cancelleria in cui si dà atto che il decreto ingiuntivo in questione era stato notificato in data 25.11.2009 'a mezzo posta': il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato notificato non vuole innanzi tutto dire che la relativa notifica si sia perfezionata e sia andata a buon fine, cosa di cui nella fattispecie non sussiste alcuna prova. Dunque, la notifica a mezzo posta è stata tentata in violazione di trattati e convenzioni internazionali e come tale è da ritenere inesistente, come da conforme orientamento della giurisprudenza di legittimità. A fronte dell'inesistenza della notifica neppure è ipotizzabile alcuna sanatoria
(cfr. Cass n° 3524/2023); in ogni caso, nella fattispecie, l'appellante neppure ha prodotto alcuna ricevuta da cui risulti che abbia ricevuto 'a mezzo posta' l'atto CP_1 oggetto della notifica.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui avrebbe dovuto proporre querela di CP_1 falso in relazione alla suddetta attestazione di cancelleria ed al successivo rilascio della c.d. formula esecutiva del decreto ingiuntivo, non coglie parimenti nel segno: è infatti noto che il valore di c.d. prova legale dell'attestazione del pubblico ufficiale è limitato alla provenienza della dichiarazione ed al fatto materiale della sussistenza della notifica di cui si dà atto e della mancanza di opposizione, non estendendosi al contenuto della stessa, nè dunque all'effettivo perfezionamento della notifica, né tantomeno al suo esito.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
4.Le spese di lite - Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum
(ricompreso nello scaglione di valore superiore ad euro 520.000 aumentato ex art. 6
DM 55/14) con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata, e secondo i valori minimi, posto che la controversia ha sostanzialmente ad oggetto un'unica questione processuale.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 35.000,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni