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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2022
R.G.A.C. n. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott.ssa Mariangela Marchesiello Consigliere
Dott.ssa Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 137 del 2022
T R A
(P.Iva. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv. Andrea Ruocco, del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Foggia alla via Lustro n. 29 nonché presso il suo domicilio telematico Email_1
APPELLANTE
e
(P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Roberto Reggiani, del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Guastella al Corso Garibaldi n. 4, nonché presso il suo domicilio telematico pagina 1 di 7 Email_2
APPELLATO avverso l'ordinanza di incompetenza del 27.1.2022 resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1632/2021
****************
All'udienza del 14.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.3.2021, la Parte_1
adiva il Tribunale di Trani al fine di sentire accogliere, in danno della le seguenti CP_2 conclusioni: ”a) accertare e dare atto che l'Istituto di credito ha applicato sul conto corrente per cui è causa interessi, commissioni e spese non dovuti, per quanto in narrativa esposto;
b) accertare e dare atto che la è creditrice nei confronti dell' della Parte_1 CP_2 complessiva somma di € 65.629,47 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
c) condannare la Società convenuta al pronto pagamento della somma di € 65.629,47 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo;
d) con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata in perizia), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale resisteva alla domanda eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, essendo esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia, in forza della clausola derogativa della competenza territoriale, sottoscritta ed accettata sia nel contratto quadro di conto corrente (art. 26 delle condizioni generali del contratto) sia nella ricontrattualizzazione della linea di credito di portafoglio (art. 6 bis del modulo “servizi e finanziamenti di portafoglio”).
In forza delle suddette premesse, il resistente così concludeva: “in via pregiudiziale, dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani essendo esclusivamente competente il Tribunale di
Reggio Emilia;
e, in via subordinata, disporre il mutamento di rito ex art. 703 ter c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande svolte da parte attrice/ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di
pagina 2 di 7 causa.”
Alla prima udienza, il giudice adito ordinava l'acquisizione dei contratti di conto corrente e di affidamento completi delle condizioni generali di contratto, tutto in originale ed in cartaceo ai fini della valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Acquisita la documentazione, il Tribunale di Trani con ordinanza del 27.1.2022 così si pronunciava sull'eccezione preliminare “dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;
condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.980,00, per compensi, oltre IVA e
CAP come per legge”.
****************
La ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc. e degli artt. 1175 e 1375 cc.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di “nova” prescritto dall'art. 345 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di causa del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 9.2.2024, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 25.11.2024, la Corte rilevato che del collegio decidente faceva parte il
Consigliere Alberto Binetti, estensore del provvedimento impugnato, ordinava la rimessione della causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 7 febbraio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., escludendo dal collegio decidente il predetto Consigliere Binetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“ rilevato che la convenuta , con la comparsa di costituzione tempestivamente Controparte_1
depositata in data 29 giugno 2021 ha sollevato una eccezione di incompetenza per territorio, sulla
pagina 3 di 7 scorta dell'art. 26 delle condizioni generali del contratto di conto corrente (con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio), di cui l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità (sotto il profilo, tra l'altro, delle clausole di capitalizzazione trimestrale per i conti correnti e l'usurarietà degli interessi pattuiti per i finanziamenti), nella quale è previsto il foro esclusivo di Reggio Emilia, salva l'ipotesi di contratto stipulato con il consumatore;
ritenuto che
il disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dall'attore appare superato dal deposito degli originali (su disposizione del G.I. del 15 luglio 2021), dalla cui lettura non emergono alterazioni o contraffazioni;
ritenuto che
, alla luce dei contratti depositati in cartaceo ed in originale in ciascuno dei contratti è espresso il richiamo alle condizioni generali di contratto (a nulla rilevando, pertanto, che le condizioni medesime siano su atto separato rispetto al conto corrente), ovvero vi è la sottoscrizione non disconosciuta delle medesime condizioni;
ritenuto, che, indipendentemente dalla previsione contrattuale, il c.d. codice del consumo prevede il foro esclusivo della residenza del consumatore nelle ipotesi di contratti tra consumatore e professionista;
ritenuto, circa il foro esclusivo del consumatore, che si tratta di criterio applicabile alle controversie in corso relativamente ai contratti in qualunque epoca stipulati, stante la natura processuale dell'art. 33 lett. u) cod. cons., già art. 1469 bis, c. 3, n. 19 c.c. (da ultimo, Cass. 377/07); considerato che l'attrice è una società e, perciò stesso, svolgeva attività Parte_2 imprenditoriale all'epoca in cui i rapporti sono stati instaurati, ed ha concluso i vari contratti di conto corrente e di finanziamento nell'ambito della medesima attività; ritenuto, infatti, che nel doc. n. 1 della produzione di parte convenuta, riferito inequivocabilmente al conto corrente n. 1795-4 che è oggetto dell'odierna controversia, nella indicazione “tipo rapporto” è barrata espressamente la dicitura
“acceso per scopi inerenti all'attività imprenditoriale/professionale svolta”, il che, corredato da sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice, non disconosciuta, comporta una evidente dichiarazione confessoria circa la qualità “professionale” del rapporto;
rilevato, peraltro, che l'attore, anche a seguito dell'eccezione mossa dalla banca convenuta, non ha invocato la propria qualità di consumatore;
ritenuto, pertanto, che venga in rilievo una fattispecie contrattuale tra professionisti e non tra professionista e consumatore;
di modo che non si applica la disciplina di cui all'art. 1469 bis c. 3 n. 19 c.c. e ora all'art. 33 lett. u) cod. cons., che secondo la giurisprudenza prevalente integra una vera e propria competenza territoriale esclusiva (cfr. ord. Cass. n. 2543/2005); ritenuto, in conclusione, di declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia, indicato dalle parti come foro esclusivo per le controversie nascenti dal contratto di cui oggi si chiede dichiararsi la nullità;
ritenuto che
le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo;
letti gli artt. 39 e 44 c.p.c. dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;
condanna l'attore alla rifusione delle
pagina 4 di 7 spese sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.980,00, per compensi, oltre IVA e CAP come per legge”.
***
Con l'unico motivo di appello si censura l'ordinanza impugnata nel punto in cui il giudice di prime cure, dopo aver declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato la società attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite.
Assume in particolare l'appellante che il Tribunale di Trani non avrebbe tenuto in debito conto il contegno processuale e stragiudiziale tenuto dalla la quale allorquando forniva il contratto di CP_3 conto corrente e di rinegoziazione, non trasmetteva le condizioni generali di contratto ove all'art. 26 veniva pattuito il foro convenzionale, “ovvero la parte inerente a detta convenzione è stata colposamente e/o dolosamente trasmessa in maniera del tutto illeggibile” inducendo così la ricorrente ad adire erroneamente il Tribunale di Trani e non quello di Reggio Emilia.
Ad avviso della difesa della poiché tale comportamento viola i Parte_1 principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare l'istituto di credito al pagamento delle spese di lite in favore della cliente che incolpevolmente aveva adito il Tribunale errato.
La censura è inammissibile oltre che infondata.
Non è in discussione che la sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite debba essere impugnata con istanza di regolamento (necessario) di competenza relativamente al primo capo della statuizione, mentre, se la parte intende impugnare il solo capo attinente alle spese – come nel caso di specie - occorre un'impugnazione da proporre nei modi ordinari,
e dunque l'appello nell'ipotesi di impugnazione di sentenza di primo grado (Cass. 2024/n. 2424; Cass.
2021/n. 32003).
Verificata la correttezza del mezzo impugnatorio, occorre entrare nel merito della censura.
Come correttamente rilevato dall'appellata , l'appellante nel giudizio di primo grado CP_2
nulla ha lamentato in ordine né all'asserita inconsapevolezza della clausola derogativa della competenza territoriale né all'asserita incompletezza della contrattualistica consegnata ex art. 119
T.U.B.; ha esclusivamente disconosciuto la conformità delle copie prodotte dalla banca agli originali.
Tale eccezione, tuttavia, è stata ampiamente superata – come correttamente rilevato dal primo giudice – dalla produzione della banca degli originali dalla cui lettura non emergevano alterazioni e/o pagina 5 di 7 contraffazioni.
In ciascuno di tali contratti vi era, infatti, l'espresso richiamo alle condizioni generali di contratto, ovvero vi era la sottoscrizione - non disconosciuta - delle medesime condizioni.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., stante la novità della questione sottoposta (per la prima volta) al vaglio della Corte.
In disparte la circostanza che la censura, oltre ad essere inammissibile è altresì infondata atteso che il giudice di prime cure, in ossequio al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., ha correttamente condannato l'opponente al pagamento alle spese di lite per aver adito il Tribunale di Trani in luogo del
Tribunale di Reggio Emilia, contrattualmente individuato come foro esclusivo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, data la natura sostanziale di sentenza della stessa (Cass. 2017/n.7010).
Né, tantomeno, l'esser stata decisa la questione in limine, in riferimento ad una questione processuale “può costituire di per sé grave ed eccezionale ragione di compensazione, idonea a derogare il principio di soccombenza” (Cass. 2024/n. 33300) .
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha liquidato le spese di giudizio ponendole a capo della parte che per errore ha adito il Tribunale di Trani, ovvero la Parte_1
Resta assorbita ogni altra questione.
********
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante Parte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Trani il 27.1.2022, in Parte_1 pagina 6 di 7 composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1632/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello ex art. 345 c.p.c.;
2) Conferma l'impugnata ordinanza;
3) Condanna la a rifondere all'appellata le spese Parte_1 CP_2 giudiziali di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.915,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) Da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante
[...]
del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, Parte_1
co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 30 aprile 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
R.G.A.C. n. 137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott.ssa Mariangela Marchesiello Consigliere
Dott.ssa Concetta Potito Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 137 del 2022
T R A
(P.Iva. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis cpc depositato nel giudizio di primo grado, dall'avv. Andrea Ruocco, del Foro di Foggia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Foggia alla via Lustro n. 29 nonché presso il suo domicilio telematico Email_1
APPELLANTE
e
(P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, , rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Roberto Reggiani, del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Guastella al Corso Garibaldi n. 4, nonché presso il suo domicilio telematico pagina 1 di 7 Email_2
APPELLATO avverso l'ordinanza di incompetenza del 27.1.2022 resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1632/2021
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All'udienza del 14.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 26.3.2021, la Parte_1
adiva il Tribunale di Trani al fine di sentire accogliere, in danno della le seguenti CP_2 conclusioni: ”a) accertare e dare atto che l'Istituto di credito ha applicato sul conto corrente per cui è causa interessi, commissioni e spese non dovuti, per quanto in narrativa esposto;
b) accertare e dare atto che la è creditrice nei confronti dell' della Parte_1 CP_2 complessiva somma di € 65.629,47 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo, per le ragioni di cui in narrativa;
c) condannare la Società convenuta al pronto pagamento della somma di € 65.629,47 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo;
d) con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata in perizia), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il Controparte_1
quale resisteva alla domanda eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani, essendo esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia, in forza della clausola derogativa della competenza territoriale, sottoscritta ed accettata sia nel contratto quadro di conto corrente (art. 26 delle condizioni generali del contratto) sia nella ricontrattualizzazione della linea di credito di portafoglio (art. 6 bis del modulo “servizi e finanziamenti di portafoglio”).
In forza delle suddette premesse, il resistente così concludeva: “in via pregiudiziale, dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani essendo esclusivamente competente il Tribunale di
Reggio Emilia;
e, in via subordinata, disporre il mutamento di rito ex art. 703 ter c.p.c.; nel merito rigettare tutte le domande svolte da parte attrice/ricorrente siccome infondate in fatto e in diritto, ovvero perché oggetto di intervenuta prescrizione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di
pagina 2 di 7 causa.”
Alla prima udienza, il giudice adito ordinava l'acquisizione dei contratti di conto corrente e di affidamento completi delle condizioni generali di contratto, tutto in originale ed in cartaceo ai fini della valutazione dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Acquisita la documentazione, il Tribunale di Trani con ordinanza del 27.1.2022 così si pronunciava sull'eccezione preliminare “dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;
condanna l'attore alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.980,00, per compensi, oltre IVA e
CAP come per legge”.
****************
La ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 91 e 92 cpc. e degli artt. 1175 e 1375 cc.
Instaurato il contradittorio, l'appellato ha resistito all'appello Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di “nova” prescritto dall'art. 345 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese di causa del secondo grado di giudizio.
All'udienza del 9.2.2024, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 25.11.2024, la Corte rilevato che del collegio decidente faceva parte il
Consigliere Alberto Binetti, estensore del provvedimento impugnato, ordinava la rimessione della causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 7 febbraio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., escludendo dal collegio decidente il predetto Consigliere Binetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata – per quanto qui di interesse - è così motivata:
“ rilevato che la convenuta , con la comparsa di costituzione tempestivamente Controparte_1
depositata in data 29 giugno 2021 ha sollevato una eccezione di incompetenza per territorio, sulla
pagina 3 di 7 scorta dell'art. 26 delle condizioni generali del contratto di conto corrente (con riferimento a tutti i rapporti dedotti in giudizio), di cui l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità (sotto il profilo, tra l'altro, delle clausole di capitalizzazione trimestrale per i conti correnti e l'usurarietà degli interessi pattuiti per i finanziamenti), nella quale è previsto il foro esclusivo di Reggio Emilia, salva l'ipotesi di contratto stipulato con il consumatore;
ritenuto che
il disconoscimento della conformità delle copie agli originali operato dall'attore appare superato dal deposito degli originali (su disposizione del G.I. del 15 luglio 2021), dalla cui lettura non emergono alterazioni o contraffazioni;
ritenuto che
, alla luce dei contratti depositati in cartaceo ed in originale in ciascuno dei contratti è espresso il richiamo alle condizioni generali di contratto (a nulla rilevando, pertanto, che le condizioni medesime siano su atto separato rispetto al conto corrente), ovvero vi è la sottoscrizione non disconosciuta delle medesime condizioni;
ritenuto, che, indipendentemente dalla previsione contrattuale, il c.d. codice del consumo prevede il foro esclusivo della residenza del consumatore nelle ipotesi di contratti tra consumatore e professionista;
ritenuto, circa il foro esclusivo del consumatore, che si tratta di criterio applicabile alle controversie in corso relativamente ai contratti in qualunque epoca stipulati, stante la natura processuale dell'art. 33 lett. u) cod. cons., già art. 1469 bis, c. 3, n. 19 c.c. (da ultimo, Cass. 377/07); considerato che l'attrice è una società e, perciò stesso, svolgeva attività Parte_2 imprenditoriale all'epoca in cui i rapporti sono stati instaurati, ed ha concluso i vari contratti di conto corrente e di finanziamento nell'ambito della medesima attività; ritenuto, infatti, che nel doc. n. 1 della produzione di parte convenuta, riferito inequivocabilmente al conto corrente n. 1795-4 che è oggetto dell'odierna controversia, nella indicazione “tipo rapporto” è barrata espressamente la dicitura
“acceso per scopi inerenti all'attività imprenditoriale/professionale svolta”, il che, corredato da sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice, non disconosciuta, comporta una evidente dichiarazione confessoria circa la qualità “professionale” del rapporto;
rilevato, peraltro, che l'attore, anche a seguito dell'eccezione mossa dalla banca convenuta, non ha invocato la propria qualità di consumatore;
ritenuto, pertanto, che venga in rilievo una fattispecie contrattuale tra professionisti e non tra professionista e consumatore;
di modo che non si applica la disciplina di cui all'art. 1469 bis c. 3 n. 19 c.c. e ora all'art. 33 lett. u) cod. cons., che secondo la giurisprudenza prevalente integra una vera e propria competenza territoriale esclusiva (cfr. ord. Cass. n. 2543/2005); ritenuto, in conclusione, di declinare la propria competenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia, indicato dalle parti come foro esclusivo per le controversie nascenti dal contratto di cui oggi si chiede dichiararsi la nullità;
ritenuto che
le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo;
letti gli artt. 39 e 44 c.p.c. dichiara la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Reggio Emilia;
condanna l'attore alla rifusione delle
pagina 4 di 7 spese sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, che si liquidano in complessivi €. 3.980,00, per compensi, oltre IVA e CAP come per legge”.
***
Con l'unico motivo di appello si censura l'ordinanza impugnata nel punto in cui il giudice di prime cure, dopo aver declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato la società attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite.
Assume in particolare l'appellante che il Tribunale di Trani non avrebbe tenuto in debito conto il contegno processuale e stragiudiziale tenuto dalla la quale allorquando forniva il contratto di CP_3 conto corrente e di rinegoziazione, non trasmetteva le condizioni generali di contratto ove all'art. 26 veniva pattuito il foro convenzionale, “ovvero la parte inerente a detta convenzione è stata colposamente e/o dolosamente trasmessa in maniera del tutto illeggibile” inducendo così la ricorrente ad adire erroneamente il Tribunale di Trani e non quello di Reggio Emilia.
Ad avviso della difesa della poiché tale comportamento viola i Parte_1 principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, il primo giudice avrebbe dovuto condannare l'istituto di credito al pagamento delle spese di lite in favore della cliente che incolpevolmente aveva adito il Tribunale errato.
La censura è inammissibile oltre che infondata.
Non è in discussione che la sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite debba essere impugnata con istanza di regolamento (necessario) di competenza relativamente al primo capo della statuizione, mentre, se la parte intende impugnare il solo capo attinente alle spese – come nel caso di specie - occorre un'impugnazione da proporre nei modi ordinari,
e dunque l'appello nell'ipotesi di impugnazione di sentenza di primo grado (Cass. 2024/n. 2424; Cass.
2021/n. 32003).
Verificata la correttezza del mezzo impugnatorio, occorre entrare nel merito della censura.
Come correttamente rilevato dall'appellata , l'appellante nel giudizio di primo grado CP_2
nulla ha lamentato in ordine né all'asserita inconsapevolezza della clausola derogativa della competenza territoriale né all'asserita incompletezza della contrattualistica consegnata ex art. 119
T.U.B.; ha esclusivamente disconosciuto la conformità delle copie prodotte dalla banca agli originali.
Tale eccezione, tuttavia, è stata ampiamente superata – come correttamente rilevato dal primo giudice – dalla produzione della banca degli originali dalla cui lettura non emergevano alterazioni e/o pagina 5 di 7 contraffazioni.
In ciascuno di tali contratti vi era, infatti, l'espresso richiamo alle condizioni generali di contratto, ovvero vi era la sottoscrizione - non disconosciuta - delle medesime condizioni.
Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c., stante la novità della questione sottoposta (per la prima volta) al vaglio della Corte.
In disparte la circostanza che la censura, oltre ad essere inammissibile è altresì infondata atteso che il giudice di prime cure, in ossequio al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., ha correttamente condannato l'opponente al pagamento alle spese di lite per aver adito il Tribunale di Trani in luogo del
Tribunale di Reggio Emilia, contrattualmente individuato come foro esclusivo.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “nel processo a cognizione ordinaria, il giudice di merito, quando declina la competenza con l'ordinanza di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui, data la natura sostanziale di sentenza della stessa (Cass. 2017/n.7010).
Né, tantomeno, l'esser stata decisa la questione in limine, in riferimento ad una questione processuale “può costituire di per sé grave ed eccezionale ragione di compensazione, idonea a derogare il principio di soccombenza” (Cass. 2024/n. 33300) .
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha liquidato le spese di giudizio ponendole a capo della parte che per errore ha adito il Tribunale di Trani, ovvero la Parte_1
Resta assorbita ogni altra questione.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellante Parte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata,
a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Trani il 27.1.2022, in Parte_1 pagina 6 di 7 composizione monocratica, nel giudizio portante il numero di R.G. 1632/2021, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello ex art. 345 c.p.c.;
2) Conferma l'impugnata ordinanza;
3) Condanna la a rifondere all'appellata le spese Parte_1 CP_2 giudiziali di questo grado di giudizio, liquidate in € 2.915,00 oltre al rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
4) Da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante
[...]
del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, Parte_1
co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 30 aprile 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
dott. Filippo Labellarte
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