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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/10/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1019/2025 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1019/2025 R.G. promossa da
1 Parte_1 C.F._1
), autodifeso ex art. 86 CPC, residente in a i 3 presso il proprio studio professionale ricorrente contro
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
resistente contumace
Oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002.
Conclusioni
(come da ricorso): Parte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Presidente riformare il decreto impugnato, liquidando a favore dell'esponente, fermo quanto già riconosciuto per le fasi delle indagini preliminari (€ 770,00) spese e indennità di trasferta (€ 43,00), le seguenti somme:
€ 882,33 (invece che € 630,00) per la fase cautelare avanti al Tribunale del riesame;
- € 1.470,00 per la fase del giudizio abbreviato (pari a quanto già liquidato oltre alla fase introduttiva per € 420,00) o comunque quelle maggiori o minori ritenute congrue in applicazione del D.M. 147/2022 oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge.
Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio.”
Motivi della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/2002 depositato il 21.7.2025 contro il l'Avv. autodifeso, ha impugnato il decreto di liquidazione dei Controparte_1 Parte_1
propri compensi quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Persona_1
emesso il 12.4.2025 e notificato via pec il 18.6.2025 nell'àmbito del procedimento penale RGNR
1138/2024 innanzi al tribunale di Vercelli. Con il decreto impugnato sono stati liquidati € 2.450,00 per onorari oltre spese generali e spese di trasferta per € 43,00.
I motivi di opposizione sono due: 2
- la fase cautelare è stata liquidata in € 630,00, importo inferiore ai minimi tabellari pari ad € 882,33
(già ridotti di 1/3 ex DM 115/2002), difformemente da quanto previsto nel protocollo del
19.10.2022;
- nel decreto è stata omessa la liquidazione (chiesta in € 420,00) della fase introduttiva del giudizio abbreviato in dispositivo, sebbene nella parte motiva sia scritto “visti i parametri di liquidazione indicati dal difensore e ritenuta corretta la loro articolazione compresa la fase introduttiva avendo il difensore assistito l'imputato nella fase delle indagini preliminari, del riesame e avendo richiesto la definizione del processo con rito alternativo”.
Così allegando, l'Avv. ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Parte_1
Con decreto 22.7.2025 fu fissata l'udienza di discussione del ricorso al 9.10.2025, data poi corretta al
16.10.2025 con decreto del 23.7.2025.
Il ricorso e il decreto sono stati tempestivamente notificati via pec al presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non costituitasi.
All'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha ordinato di precisare le conclusioni e di discutere ex art. 281 sexies CPC. Ciò avvenuto, la causa è stata trattenuta in decisione. ***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , a cui ricorso e decreto di Controparte_1
fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati, come dimostrato dalla ricevuta depositata il
29.7.2025.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
➢ La liquidazione del compenso per la fase cautelare (“fase riesame” nell'istanza di liquidazione), pari ad € 630,00, è inferiore a quanto previsto dall'applicazione degli artt. 82 e 106 bis DPR
115/2002, pur partendo dai valori minimi poi ridotti di 1/3.
Si riporta la parte dell'allegato al DM 147/2022, che ha modificato il DM 55/2014, temporalmente applicabile al caso di specie:
3
La somma delle tre fasi (contorno rosso) è € 3.025 → riduzione del 50% in applicazione delle tariffe minime (art. 82 DPR citato) = € 1.512,25 → riduzione di 1/3 ex art. 106 bis = € 1.008,3.
L'Avv. nel dolersi che l'importo liquidato sia inferiore al minimo tabellare (anche Parte_1
applicando il protocollo in uso presso l'intestato tribunale, che non è prodotto, quindi non è valutabile), ha ragione nell'affermarlo, ma egli stesso chiede un importo che a propria volta è inferiore al minimo sopra indicato (€ 1.008,3).
Non potendo il giudice civile andare oltre alla domanda (art. 112 CPC - specie in aumento, come sarebbe nel presente caso), è riconosciuto il compenso aggiuntivo di € 252,33, dato dalla differenza tra il richiesto (€ 882,33) e il liquidato (€ 630,00);
➢ è documentalmente provata (doc. 3 ricorrente) la spettanza del compenso per la fase introduttiva del giudizio abbreviato, come del resto riconosciuto nella parte motiva del decreto opposto (“visti i parametri di liquidazione indicati dal difensore e ritenuta corretta la loro articolazione compresa la fase introduttiva”), ma tralasciato nel dispositivo.
Tuttavia, l'importo richiesto in € 420,00 (al lordo della riduzione di 1/3) è erroneo: il minimo tabellare che si calcola dalla sopra trascritta tabella colonna “GIP GUP” “fase introduttiva del giudizio” (contorno blu) è pari ad € 378 (€ 756/2), da ridurre di 1/3 ex art. 106 bis DPR
115/2002 = € 252,00.
Spese di lite.
Il , soccombente, è condannato ex art. 91 CPC a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite liquidate ex DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, secondo i seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore (dichiarato in ricorso in € 672,33) → scaglione: fino a € 1.100,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: minime per semplicità dei fatti e assenza di questioni giuridiche.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1019/2025 R.G. promossa da Parte_1
contro , ogni altra diversa domanda ed eccezione
[...] Controparte_1
respinta:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, ad integrazione del decreto del GIP del tribunale di Vercelli emesso il
10.4.2025 (1138/2024 RGNR – 1608/2024 RG GIP - 260/2024 RG Mod. 27 – 27/2025 Reg. Liq.) riconosce all'Avv. € 252,33, oltre spese generali e accessori secondo legge in Parte_1
aggiunta all'importo già liquidato per onorari della “fase cautelare” + € 252,00 per onorari, oltre spese generali e accessori secondo legge per fase di studio del giudizio abbreviato;
- CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1
liquidano in € 232,00 per compensi, € 70,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge. Vercelli, 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari
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