TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/06/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2024 posta in decisione all'udienza del 18/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Alessandro Parte_1
Facchino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Busto IO presso lo studio dell'avv. Elena PA
Menon, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Nel merito:
pagina 1 di 15 - con riferimento ai rapporti fra i coniugi, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Casciago (VA), il 12 maggio 2011; il matrimonio è stato iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Casciago (Anno 2001, Parte II, Serie C, n. 2), ordinando la trascrizione della sentenza sui registri dello stato civile del Comune di Casciago;
- disciplinare gli obblighi delle parti verso i figli e i loro reciproci rapporti nel modo seguente:
1) I figli e , vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso il padre, che conviverà con loro nella casa familiare di Lonate Pozzolo,
Via Giovanni e Giordano Giassi 8-angolo Via Enrico Toti 6, di sua proprietà esclusiva. I genitori si impegnano comunque a confrontarsi e a concordare ogni decisione rilevante relativa ai figli.
2) Il padre si farà interamente carico direttamente di tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il mantenimento, la cura e l'educazione dei figli (a titolo solo esemplificativo, spese mediche;
spese relative agli studi, all'educazione, agli sport e alle attività ricreative). Ferma restando tale regola generale, il padre, in relazione alle esigenze correnti di nei giorni in cui il minore resterà Persona_2
presso la madre (vedi infra, punto 4), si impegna a versare alla moglie la somma mensile di Euro 250.
Inoltre, il padre si farà carico di un contributo per i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con la madre, non inferiore a 2.000 Euro all'anno (in ragione di 1.000 Euro a figlio).
3) Fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra i coniugi, che tenga conto sia dei rispettivi impegni sia, e soprattutto, dei desideri e delle esigenze del figlio minore, quest'ultimo, nel periodo concomitante con il regolare calendario scolastico, potrà stare con la madre per periodi consecutivi anche di una settimana;
in tale settimana, il minore trascorrerà un giorno con il padre, preferibilmente il martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina.
Le Parti concordano che, qualora la madre dovesse trasferirsi per ragioni personali o di lavoro, sarà lei a spostarsi per esercitare il diritto-dovere di visita al figlio.
4) Quanto ai periodi di vacanza:
a) con riferimento alle vacanze natalizie: in linea di massima, e trascorreranno, Per_1 Persona_2 ad anni alterni, il periodo dall'ultimo giorno di scuola prenatalizio al 30 dicembre con il padre o con la madre e quello dal 31 dicembre al primo giorno di scuola post-natalizio con l'altro genitore;
b) Con riferimento alla Pasqua, i genitori si alterneranno il periodo ad anni alterni;
c) con riferimento alle vacanze estive, e trascorreranno, fra la fine della scuola Per_1 Persona_2
a metà giugno fino alla ripresa delle lezioni a metà settembre, almeno due settimane con il padre e due con la madre. I genitori potranno concordare un calendario differente in relazione alle esigenze e all'interesse dei figli (ad esempio, le ultime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con il padre e le prime due settimane di luglio e le ultime due pagina 2 di 15 settimane di agosto con la madre); il calendario delle vacanze dovrà essere concordato fra i genitori entro la fine del mese di marzo;
in generale, le parti convengono che, al termine del proprio periodo di vacanza (natalizia o estiva) con i figli, ciascun genitore, quando l'altro debba incominciare il proprio periodo (ad esempio, il 30 dicembre, o al “cambio” di metà agosto), porterà e a casa di quest'ultimo entro le 10.30 dell'ultimo giorno di visita, al Per_1 Persona_2
fine di agevolarlo nella gestione della partenza con i figli;
d) con riferimento ai “ponti”, varrà la regola dell'adiacenza al fine settimana di competenza di ciascun genitore: in particolare, se il giorno festivo cade di giovedì o venerdì, sarà di competenza del genitore cui spetterà il fine settimana immediatamente seguente;
al contrario, se la festività cade entro il lunedì o il martedì sarà di competenza del genitore che terra i figli nel fine settimana che precede.
Le parti trascorreranno insieme almeno una parte del giorno del compleanno di e di Per_1 Per_2
per festeggiare la ricorrenza nel modo migliore.
[...]
Inoltre, qualora le visite dei figli non siano possibili a causa di malattie, che ne sconsiglino gli spostamenti, i coniugi si impegnano a concordare le modalità di recupero delle visite stesse.
5) Le parti si impegnano a non chiedere modifiche dell'ultimo momento al calendario concordato sopra, se non per validi motivi;
ogni modificazione dovrà essere pattuita con anticipo di almeno 5 giorni.
6) Le parti si obbligano a comunicare sempre reciprocamente il loro recapito, anche telefonico, e di essere sempre reperibili in caso di spostamento in altra località unitamente ai figli minori.
7) nei 3 anni successivi allo scioglimento del matrimonio, verserà Parte_1 PA
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 2.000,00 Euro, soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, affinché quest'ultima disponga ancora di un lasso di tempo ragionevole per trovare un'occupazione che le consenta di conseguire, grazie a redditi propri, una sufficiente autonomia economica
8) La madre, nell'interesse dei figli si impegna a collaborare con costanza nell'organizzazione quotidiana della vita degli stessi sino al termine delle scuole superiori di;
ad esempio, Persona_2 sino a che non avrà trovato un'occupazione stabile e a tempo pieno, la madre si occuperà degli spostamenti verso e dalla scuola o da altri luoghi dove i figli svolgeranno attività extrascolastica;
in seguito, dopo che la madre avrà un'occupazione, i genitori, occorrendo, individueranno le migliori soluzioni volte a garantire la gestione dei figli, compresa l'eventuale delega a un soggetto terzo.
9) La moglie potrà continuare a utilizzare in modo esclusivo l'automobile AUDI A3 targata GH309JM, che il marito si riserva di trasferirle nell'ambito della disciplina dei rapporti patrimoniale delle parti in sede di divorzio.
pagina 3 di 15 10) Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, anche con riguardo ai figli nonché al rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Istante istruttorie:
- ammettere, occorrendo, la prova per interrogatorio formale e testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “nel 2019 registrò il marchio per il mercato europeo e quello statunitense, Parte_1 CP_2 proponendo alla moglie di seguirne lo sviluppo” Testimone Tes_1
2) prima del 2021, propose in varie occasioni alla moglie di seguire, almeno per Parte_1
una parte della giornata, i clienti della Cave TI SpA, con cui aveva collaborato PA in occasione della sostituzione dell'addetto all'ufficio pesa, che si era ammalato”
Testimoni, , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3) “fra il marzo del 2021 e il marzo del 2024, si è rifornita gratuitamente di 4.684 litri PA di gasolio presso la Cave TI SpA” Testimone;
Testimone_3
4) “al termine delle lezioni scolastiche, raggiunge spesso il padre presso la sede della Persona_3
Cave TI SpA, dove si ferma sia a studiare sia a trascorrere il proprio tempo libero”;
5) “nel corso della settimana, e trascorrono diverse sere, compresa la cena, Per_2 Controparte_3 con il padre” – Testimone Controparte_3
6) ha lavorato come agente per l'agenzia immobiliare Engel&Voelkers di GN e PA
Saronno dal settembre 2021 fino al mese di luglio 2022, quando ha interrotto la collaborazione;
nel corso dell'anno 2021 la NO aveva frequentato e concluso il corso presso la Camera di CP_1
Commercio di Varese per il successivo conseguimento del patentino di Agente Immobiliare” –
Testimoni e;
Testimone_5 Testimone_6
7) “nella gestione della casa e nella cura dei figli è sempre stata aiutata anche da PA
, quale collaboratrice domestica” Testimone . Persona_4 Persona_4
Si chiede anche l'ammissione della prova contraria sulle circostanze dedotte dalla controparte e si indicano a tal fine i medesimi testimoni elencati sopra.
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a l'esibizione dell'estratto del conto PA
deposito titoli a lei intestato.
Si chiede, altresì, che venga fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 275 c.p.c., in sostituzione del deposito delle memorie di replica.
In ogni caso, con il favore delle spese.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito in via pregiudiziale principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le pagina 4 di 15 motivazioni addotte in narrativa, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casciago il 12 maggio 2011, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciago ANNO 2011, Parte II, Serie C n.2), disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, accertare e dichiarare la sussistenza di fatti nuovi rispetto alla fase della separazione e di cui alla narrativa e in modifica degli accordi di separazione e in ogni caso disciplinare i rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli come segue: in principalità
1)I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento del minore Per_2
presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: a week end alternati con pernottamento dal sabato al lunedì mattina, un giorno infrasettimanale, il martedì dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
per i periodi di vacanza:
Natale: una settimana col padre e una con la madre ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni.
Ferie estive: due settimane col padre da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
Ponti e feste infrannuali varrà la regola dell'adiacenza al fine settimana di competenza di ciascun genitore, ciascun genitore avrà diritto di recuperare i giorni persi a causa di malattie o per altri motivi dipendenti da diverse esigenze del minore nel corso dello stesso mese.
Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la richiesta di collocamento presso la madre, si chiede di confermare l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso il padre e con le modalità pattuite in sede di separazione e che qui si richiamano integralmente ma con ampia garanzia per la madre di vedere e tenere con sé il figlio , anche al di là del tempo prescritto, e ogni volta Per_2
che lo stesso vorrà e avrà necessità, con facoltà anche di andare presso la casa ove risiede il figlio per aiutarlo nei compiti e nelle sue esigenze di vita quotidiana.
Valgono, in entrambi le ipotesi di collocamento, le condizioni residue dell'accordo di separazione e confermate in questa sede.
3) il verserà alla un assegno divorzile di € 10.000,00 al mese rivalutabile e un Pt_1 CP_1 assegno per il mantenimento del minore di € 1.000,00 mensili rivalutabile, nonché un Per_2 concorso nel mantenimento della figlia di € 500,00 al mese, rivalutabile. Per_1
4) il si impegna ad acquistare o a prendere in locazione una casa in Gallarate o zone Pt_1
immediatamente limitrofe o a concedere in comodato gratuito una casa di proprietà delle sue società- alla affinché questa vi vada a vivere con o senza il figlio minore, in subordine, qualora il CP_1
non volesse contribuire ad una nuova casa per la , disposto il collocamento del minore Pt_1 CP_1
pagina 5 di 15 con la madre, assegnare alla la casa ove vivono tuttora i figli in Lonate Pozzolo via Giassi 8 e CP_1
in via ulteriormente subordinata, a prescindere dal collocamento del minore, disporre che il sig. trasferisca a titolo gratuito la proprietà della casa in Lonate Pozzolo via Garibaldi 7 già Pt_1
concessa in comodato gratuito e ove abita la sig.ra sin dalla separazione, ferma restante la CP_1
condizione sub 3;
5) riconoscere alla la metà dei beni mobili acquistati durante il matrimonio e custoditi presso CP_1
l'abitazione sita in via Giassi 8 (previa quantificazione), di cui all'elenco che di produce (doc. 27 elenco beni personali) e la possibilità di recuperare i suoi effetti personali e i regali ricevuti nel corso degli anni;
6) la continuerà ad utilizzare l'AUDI A3 tg GH309JM, di cui si chiede (con relativo passaggio CP_1
di proprietà;
7) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto con riguardo ai figli e al rinnovo della carta d'Identità.
Disporre che il restituisca alla i beni elencati nel doc. 26 entro e non oltre 3 giorni dal Pt_1 CP_1
provvedimento giudiziario.
Accertare e dichiarare dovuti alla dal il mantenimento pregresso relativo alla figlia CP_1 Pt_1
interrotto nel mese di settembre 2021 e da calcolarsi sino alla data dell'emananda sentenza e Per_1
condannare per la causale dedotta lo stesso al pagamento della somma di € 7500,00, calcolata sino all'introduzione della presente procedura, a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori mensilità sino al deposito dell'emananda sentenza e oltre rivalutazione monetaria dal settembre 2021 al saldo, in favore della . CP_1
Dichiarare il decaduto dalla produzione documentale tardiva fatta solo con nota autorizzata Pt_1
29.3.2025 e per l'effetto si chiede che detti documenti non vengano considerati ai fini della sentenza, con opposizione ad ogni eventuale domanda nuova sulla quale non si accetta alcun contraddittorio,
Condannare il al pagamento delle spese processuali ex art. 96 cpc per la causale dedotta. Pt_1
Con vittoria di spese di giudizio.
In via istruttoria, qualora ritenuto dal Collegio, si chiede l'interrogatorio formale di e Parte_1
la prova per testimoni sui capitoli di prova articolati in comparsa di costituzione e in memoria ex art. 473bis 17 n.2 con i testi ivi indicati.
Ci si oppone alla produzione delle tre relazioni investigative, depositate solo con la nota autorizzata
29.3.2025 in quanto fatto oltre il termine processuale a ciò preposto, per la qual cosa è stata chiesta supra la declaratoria di decadenza, ma in ogni caso in quanto irrilevanti non provando alcunché in punto “presunta relazione affettiva” se non una presunta violazione della privacy a danno della sig.ra pagina 6 di 15 . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso sollevata dalla convenuta, atteso che le carenze meglio specificate nella comparsa di costituzione a sostegno della sua censura non sono contemplate dalla legge come passibili della sanzione dell'inammissibilità.
Nel merito, si rileva che la domanda diretta a conseguire lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/05/2011 in Casciago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dall'accordo concluso il 29/04/2021 in sede di negoziazione assistita con l'autorizzazione del P.M. e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sussiste controversia sull'affidamento condiviso del minore quanto sul suo Persona_2
collocamento, che è stato richiesto da entrambi i genitori ma che si reputa opportuno disporre presso il padre alla luce delle dichiarazioni rese sul punto davanti al Giudice delegato dal ragazzo, ora sedicenne, nei seguenti termini: “Prima della causa il rapporto con i miei genitori era normale. Tre anni fa mia madre ha cominciato ad estraniarsi anche da noi figli, ossia non ci dava più le solite attenzioni.
Ha scelto di andarsene di casa a metà febbraio 2021, diceva a noi figli, per accudire sua madre.
In realtà ho sentito mia madre dire a mio padre che non provava più amore verso di lui e non voleva più vivere in casa nostra.
Anche quando eravamo d'accordo di passare del tempo insieme a casa sua, la sera usciva sempre.
Mio padre ha cercato di convincerla a tornare insieme ma inutilmente.
I loro rapporti sono peggiorati via via.
Poi ho scoperto che mia madre aveva un rapporto con un altro uomo e ho chiesto spiegazioni a mia madre, che non ha negato la relazione.
Mio padre ha cercato comunque di aiutarla sistemandole la casa.
Ho avuto spesso discussioni con mia madre perché non mi sono sentito più al primo posto come era prima e come è normale per una mamma.
Prima della separazione mia madre mi concedeva più libertà, ora invece me la nega (come per il patentino).
Sento che qualcosa si frappone tra noi, che deve essere risolto.
Secondo me mio padre le sta dando troppo e mia madre ne approfitta. pagina 7 di 15 Vuole sempre di più ma non se lo merita secondo me.
Tutti i giorni pranzo con lei e poi torno a casa da mio padre.
Passo con lei dal venerdì al lunedì a weekend alternati.
Spesso però mia madre è assente per dei corsi.
L'attuale organizzazione degli incontri mi sta bene.
Non faccio più sport;
se ho impegni, talvolta mi porta mia madre e talvolta mio padre o qualche volta mia sorella;
a scuola in genere mi porta mia madre, che mi viene a prendere a casa di mio padre e poi mi riprende verso le ore 14; mia nonna mi prepara il pranzo.
Poi mia madre mi porta a casa da mio padre verso le ore 16 o a ripetizioni.
Non voglio cambiare nulla.
Ho un buon rapporto con mia sorella.
E' molto disponibile con me.
E' studentessa universitaria di economia. Vive anche lei con mio padre.
Il rapporto tra mia madre e mia sorella è più complicato.
Si vedono molto meno.
I posti letto sarebbero sufficienti ma una stanza da letto non è stata messa a posto.
Sono 150 mq di casa;
avrebbe più spazio se mettesse a posto.
Io e mia madre abbiamo ancora discussioni.”
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite materne, stante l'età adolescenziale del ragazzo
(prossimo a compiere 17 anni), si ritiene opportuno rimettere le stesse a liberi accordi tra madre e figlio, anche tenuto conto che le parti stanno già attuando un regime di frequentazione che ha definito Per_2
soddisfacente e che appare idoneo a garantire le bigenitorialità.
Deve accogliersi la domanda della resistente avente ad oggetto la determinazione di un assegno divorzile in suo favore, seppure in un importo nettamente inferiore a quello richiesto.
Com'è noto, la recente sentenza n. 18287 del 2018 ha adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto ai pregressi orientamenti:
a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti del passato;
b) superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;
c) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
pagina 8 di 15 d) pariteticità dei criteri previsti all'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898 del 1970;
e) abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;
f) valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;
g) valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno dunque abbandonato la prospettiva individualista fatta propria dalla Corte nella pronunzia n. 11504 del 2017, valorizzando il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.
Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà procedere secondo l'iter logico sopra delineato.
In primo luogo, il Decidente dovrà comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico – patrimoniali delle parti;
qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma, della Legge sul divorzio.
In particolare, il Giudice dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All'esito di tali valutazioni il Decidente dovrà infine quantificare l'assegno divorzile, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.
A sostegno della sua opposizione, il ricorrente adduceva l'inerzia della convenuta nel rendersi autosufficiente, avendo ella frequentato dei corsi per broker e anche esercitato per un certo periodo un'attività professionale in quell'ambito per poi interrompere la collaborazione;
a sua volta, la convenuta allegava di aver rinunziato alla sua autonomia economica d'accordo con il marito per accudire i due figli, per poi prestare attività lavorativa nelle imprese del marito senza, peraltro, ricevere la dovuta retribuzione, né la copertura previdenziale, ragione per la quale ella si riservava di rivolgersi al Giudice del Lavoro per tutelare i propri diritti.
Secondo il Collegio, non può, prima di tutto, prescindersi dalla lunga durata del loro rapporto (di cui 13 di convivenza e 10 di matrimonio), da cui sono nati due figli, il cui accudimento non può non aver pagina 9 di 15 impedito l'esercizio di un'attività lavorativa, così come non può non tenersi presente che l'età della
(50 anni) risulta ostativa all'eventuale ricerca di sbocchi professionali che le consentano di CP_1
sostenere economicamente un tenore di vita decoroso.
Un ulteriore e più pregnante argomento a favore della debenza dell'assegno divorzile è riscontrabile nell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti basato sulle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. , alle cui argomentazioni e valutazioni si rinvia in quanto prive di Per_5
vizi logici.
In particolare, il C.T.U. ha riferito quanto segue:
“Il ricorrente signor nato a [...] il [...], di anni 62, con Parte_1
residenza anagrafica in Lonate Pozzolo (VA) via Giovanni e Giordano Giassi 8, è imprenditore dell'industria estrattiva e del settore immobiliare. Per quanto risulta da notizie di stampa, l'impresa estrattiva di sabbia e ghiaia fu fondata negli anni '60 dai genitori del signor e lacava si Pt_1
estende su una superficie di circa 600.000 metri quadrati con autorizzazione all'escavazione di circa 2 milioni e 400.000 metri cubi di materiale. L'impresa si è poi sviluppata nel settore del recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni edili e stradali, nel settore del commercio di materiale da costruzione e nel settore immobiliare. Il signor svolge oggi l'attività attraverso diverse società Pt_1
a responsabilità limitata e alcune società agricole. Il signor nei periodi d'imposta oggetto di Pt_1
osservazione, da 2019 al 2023, ha dichiarato redditi fondiari, compensi amministratore corrisposti da diverse società (Cave TI spa, MA SR, ER SR, AT SR, Levante RE SR,
Servicenow SR, OR SR, Levante Real Estate SR) e redditi da partecipazione. Nel predetto periodo, il signor ha inoltre percepito dividendi e interessi obbligazionari” (…). “Oltre ai redditi Pt_1
dichiarati e percepiti nel quinquennio 2019/2023 per complessivi euro 883.381, parte resistente ha comunicato di aver maturato il diritto a percepire interessi di euro 27.306 netti per l'anno 2022 e di euro 42.772 netti per l'anno 2023 relativamente al prestito obbligazionario erogato a Cave TI spa.
Il signor risulta inoltre aver locato un terreno agricolo alla Società Agricola Pisoni Fratelli s.s. Pt_1
per il canone 9.000 euro anno con contratto avente durata sino al 31.12.2036.
La capacità reddituale del signor può essere pertanto determinata quale media annuale dei Pt_1
redditi complessivi del quinquennio 2019/2023 pari a 883.381 euro sommati gli interessi relativi al prestito obbligazionario per l'anno 2022 di euro 27.306 e per l'anno 2023 di euro 42.772 oltre al canone annuo di locazione del terreno di 9.000 euro e così in complessivi
[(883.381+27.306+42.772+9.000)/5]=192.491 euro, arrotondati a 192.000 euro.
Si tratta di importo al lordo dell'assegno di mantenimento del coniuge stabilito nell'accordo di
pagina 10 di 15 separazione in 2.000 euro mensili per 24.000 euro annuali.
Dall'esame dell'anagrafe tributaria e dei movimenti di conti corrente, non risulta alcun indice di una maggiore capacità reddituale.
Lo scrivente CTU ritiene pertanto che il signor abbia una capacità reddituale di Parte_1
circa 192.000 euro netti annui pari a circa 16.000 euro netti mensili.
La resistente signora , nata a [...] il [...], di anni 50, con PA
residenza anagrafica in Lonate Pozzolo (VA) via Giovanni e Giordano Giassi 8 e dimora in Lonate
Pozzolo in via Garibaldi 7, risulta attualmente priva di una stabile occupazione. (…) Il reddito della signora risulta costituto essenzialmente dall'assegno di mantenimento di 2.000 euro PA
mensili, pari a 24.000 euro annuali, corrisposto dal coniuge, come da accordo di separazione. Nel periodo oggetto di osservazione, la signora ha inoltre dichiarato: a) sino all'anno PA
2020, redditi positivi da partecipazione nella società che corre ora sotto la ragione sociale di “Azienda
Agricola La Calderona di TI LL & C. s.a.s. Agricola”; b) nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente o assimilati per circa 2.500 euro corrisposti da che, nel Controparte_4
medesimo anno, le ha anche erogato il trattamento di fine rapporto di circa 17.500 euro netti soggetto
a tassazione separata (doc.22); c) redditi assimilati da lavoro dipendente di poche centinaia di euro corrisposti dal Comune di Lonate Pozzolo verosimilmente per la carica di consigliere comunale.
Nell'anno 2023, la signora risulta aver percepito anche redditi esenti da prestazioni CP_1
occasionali rese da incaricati alla vendita a domicilio corrisposti da UBROKER spa per circa 1.200 euro (doc.23).
CAPACITA' PATRIMONIALE
La capacità patrimoniale delle parti è quantificata con riferimento alla data del 31.12.2023, trattandosi della data più recente per la quale si dispone dei dati di bilancio depositati al registro imprese, necessari per la valorizzazione delle partecipazioni societarie.
Il patrimonio della ricorrente al 31.12.2023 risulta costituito da diversi Parte_1
immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie oltre a titoli e disponibilità liquide.
Considerata la complessità del patrimonio di parte ricorrente, lo scrivente CTU ha chiesto al C.T. di pate ricorrente di proporre una valutazione corredata della relativa documentazione, valutazione che è stata successivamente esaminata e condivisa anche dal C.T. di parte resistente.
Il patrimonio di parte ricorrente è stato valutato secondo i seguenti criteri condivisi:
* il valore dei fabbricati è stato calcolato in base alle indicazioni OMI;
(doc.24)
* il valore dei terreni agricoli (sia di proprietà personale che di proprietà dell' e Parte_2 dell'Azienda Agricola La Calderona di TI LL & C. s.a.s. Agricola) sono stati valutati euro
pagina 11 di 15 1,83 al mq come rilevato dall'ultimo atto di compravendita;
(doc.25)
* il valore delle partecipazioni societarie secondo il metodo del patrimonio netto è stato rettificato decurtando le riserve di rivalutazione e la differenza negativa tra i valori di bilancio e i valori OMI
(fabbricati) / mercato (terreni agricoli ed edificabili); il valore della partecipazione ER SR è stato di conseguenza decurtato del minor valore della partecipazione in Cave TI spa conseguente alle predette rettifiche;
i valori delle quote di partecipazione sono stati aumentati degli eventuali crediti da finanziamento;
(doc.26)
* le passività comprendono il debito verso Cave TI spa per l'acquisto di immobili e l'ulteriore debito per l'anticipo delle ritenute fiscali su dividendi corrisposti. (…).
Il patrimonio della resistente al 31.12.2023 risulta costituito da: PA
1) deposito bancario regolato in conto corrente n.106151996 acceso presso UNICREDIT spa con saldo di euro 6.698,75;
2) deposito bancario regolato in conto corrente n.103979833 acceso presso UNICREDIT spa con saldo di euro 391,28;
3) deposito titoli n.40856953 acceso presso UNICREDIT spa del valore di euro 165,61;
4) partecipazione al capitale sociale di Servicenow SR (c.f. ) con una quota pari al 10% P.IVA_1
del capitale sociale di euro 10.000; la società, al 31.12.2023, ha un patrimonio netto di euro 10.638 pertanto la quota può essere valutata euro 1.063,80. (…)”
“In sintesi. Il patrimonio del ricorrente signor per quanto si è potuto accertare nel Parte_1
corso delle operazioni peritali, può essere stimato circa 20.780.000 euro.
Il patrimonio della resistente signora , per quanto si è potuto accertare nel corso PA
delle operazioni peritali, può essere stimato circa 8.000 euro”.
Nessuna rilevanza può attribuirsi alla presunta relazione tra la e tale ai fini CP_1 Per_6 dell'esclusione o comunque riduzione dell'assegno divorzile.
Secondo la Cassazione, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, il Giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra le parti che trovi ragione nelle scelte compiute durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (ordinanza n.
6443/2024)
Preliminarmente appurata la sussistenza di una stabile convivenza, la Cassazione riconosce all'ex coniuge economicamente più debole il diritto all'assegno divorzile in funzione esclusivamente pagina 12 di 15 compensativa, purché venga accertata, con onere della prova a carico del richiedente, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nel caso concreto, peraltro, la convenuta ha contestato l'esistenza di tale relazione e tanto meno di una coabitazione con l'uomo indicato nei report dell'investigatore privato (peraltro, lo stesso Pt_1
ammette che il non sia il convivente della controparte, deducendo che essi trascorrano insieme Per_6
5-6 giorni al mese); né il ha allegato elementi da cui desumere una condivisione di risorse Pt_1
economiche tra la e il CP_1 Per_6
In ogni caso, in presenza di una tempestiva contestazione della , non sono ammissibili le prove CP_1
allegate dal in quanto del tutto tardive;
in effetti, non risponde a verità che tale circostanza sia Pt_1 emersa dopo lo spirare dei termini istruttori, ossia dopo il settembre del 2024 atteso che l'incarico conferito all'agenzia investigativa risale al 2022.
Ne consegue che appare equo porre a carico del un assegno divorzile di € 6.000 mensili, oltre Pt_1
la rivalutazione annua ISTAT.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della primogenita, può accogliersi la domanda del ricorrente diretta all'autorizzazione al versamento del contributo direttamente a mani della ragazza, tenuto conto della convivenza della figlia con il padre e della sua scarsa frequentazione con la madre su cui ha riferito;
ne deriva che la provvederà al mantenimento diretto di , Per_2 CP_1 Per_1 tenuto conto che i suoi introiti derivanti dall'assegno divorzile la metteranno sicuramente in grado di provvedervi.
Deve revocarsi l'obbligo già posto a carico del di versare un contributo perequativo per Pt_1
, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza del ragazzo presso la madre così come descritti Per_2
dallo stesso minore in sede di audizione da parte del Giudice, stabilendosi che la convenuta provvederà al mantenimento diretto del figlio e a contribuire alle sue spese straordinarie nella misura del 10%.
In conformità al disposto normativo, l'assegno unico deve essere ripartito tra i genitori in pari misura.
Devono, infine, dichiararsi inammissibili le seguenti istanze della convenuta, in quanto non connesse all'oggetto tipico del giudizio:
“4) il si impegna ad acquistare o a prendere in locazione una casa in Gallarate o zone Pt_1
immediatamente limitrofe o a concedere in comodato gratuito una casa di proprietà delle sue società- alla affinché questa vi vada a vivere con o senza il figlio minore, in subordine, qualora il CP_1
non volesse contribuire ad una nuova casa per la , disposto il collocamento del minore Pt_1 CP_1
con la madre, assegnare alla la casa ove vivono tuttora i figli in Lonate Pozzolo via Giassi 8 e CP_1
pagina 13 di 15 in via ulteriormente subordinata, a prescindere dal collocamento del minore, disporre che il sig. trasferisca a titolo gratuito la proprietà della casa in Lonate Pozzolo via Garibaldi 7 già Pt_1
concessa in comodato gratuito e ove abita la sig.ra sin dalla separazione, ferma restante la CP_1
condizione sub 3;
5) riconoscere alla la metà dei beni mobili acquistati durante il matrimonio e custoditi presso CP_1
l'abitazione sita in via Giassi 8 (previa quantificazione), di cui all'elenco che di produce (doc. 27 elenco beni personali) e la possibilità di recuperare i suoi effetti personali e i regali ricevuti nel corso degli anni;
6) la continuerà ad utilizzare l'AUDI A3 tg GH309JM, di cui si chiede (con relativo passaggio CP_1
di proprietà;
7) Disporre che il restituisca alla i beni elencati nel doc. 26 entro e non oltre 3 giorni Pt_1 CP_1
dal provvedimento giudiziario;
8) Accertare e dichiarare dovuti alla dal il mantenimento pregresso relativo alla figlia CP_1 Pt_1
interrotto nel mese di settembre 2021 e da calcolarsi sino alla data dell'emananda sentenza e Per_1 condannare per la causale dedotta lo stesso al pagamento della somma di € 7500,00, calcolata sino all'introduzione della presente procedura, a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori mensilità sino al deposito dell'emananda sentenza e oltre rivalutazione monetaria dal settembre 2021 al saldo, in favore della ”, in quanto avente ad oggetto comportamenti non coercibili (la n. 4) o estranee CP_1 all'oggetto del giudizio e soggette ad un rito differente.
Infine, si prende atto che i genitori hanno espresso reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità con riferimento alla prole.
Stante la soccombenza parziale di entrambe le parti, si stima equo compensare tra loro le spese di lite.
Per la medesima ragione, non sussistono gli estremi per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 96
C.P.C.
Al contrario, i costi relativi all'espletamento della C.T.U. devono essere posti a carico del solo Pt_1
essendosi resa necessaria per una corretta ricostruzione della sua condizione reddituale e patrimoniale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto IO, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla convenuta;
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 12/05/2011 in Casciago, ordinando l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte II, serie C, anno 2011;
pagina 14 di 15 3) Affida il minore ad entrambi i genitori, mantenendo il suo collocamento presso il Persona_2
padre e prevedendo visite libere tra madre e figlio;
4) Revoca l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
5) Autorizza il ricorrente a versare il contributo al mantenimento di direttamente alla figlia Per_1
con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
6) Pone a carico della madre il 10% delle spese straordinarie del minore;
7) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta un assegno divorzile di €
6.000 rivalutabili annualmente, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
8) Dichiara inammissibili le ulteriori istanze della convenuta;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10) Pone i costi della C.T.U. a carico integrale del ricorrente.
Così deciso in Busto IO nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente estensore pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 314/2024 posta in decisione all'udienza del 18/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Alessandro Parte_1
Facchino, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliata in Busto IO presso lo studio dell'avv. Elena PA
Menon, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Nel merito:
pagina 1 di 15 - con riferimento ai rapporti fra i coniugi, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Casciago (VA), il 12 maggio 2011; il matrimonio è stato iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Casciago (Anno 2001, Parte II, Serie C, n. 2), ordinando la trascrizione della sentenza sui registri dello stato civile del Comune di Casciago;
- disciplinare gli obblighi delle parti verso i figli e i loro reciproci rapporti nel modo seguente:
1) I figli e , vengono affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso il padre, che conviverà con loro nella casa familiare di Lonate Pozzolo,
Via Giovanni e Giordano Giassi 8-angolo Via Enrico Toti 6, di sua proprietà esclusiva. I genitori si impegnano comunque a confrontarsi e a concordare ogni decisione rilevante relativa ai figli.
2) Il padre si farà interamente carico direttamente di tutte le spese ordinarie e straordinarie riguardanti il mantenimento, la cura e l'educazione dei figli (a titolo solo esemplificativo, spese mediche;
spese relative agli studi, all'educazione, agli sport e alle attività ricreative). Ferma restando tale regola generale, il padre, in relazione alle esigenze correnti di nei giorni in cui il minore resterà Persona_2
presso la madre (vedi infra, punto 4), si impegna a versare alla moglie la somma mensile di Euro 250.
Inoltre, il padre si farà carico di un contributo per i periodi di vacanza che i figli trascorreranno con la madre, non inferiore a 2.000 Euro all'anno (in ragione di 1.000 Euro a figlio).
3) Fatto salvo ogni migliore e diverso accordo tra i coniugi, che tenga conto sia dei rispettivi impegni sia, e soprattutto, dei desideri e delle esigenze del figlio minore, quest'ultimo, nel periodo concomitante con il regolare calendario scolastico, potrà stare con la madre per periodi consecutivi anche di una settimana;
in tale settimana, il minore trascorrerà un giorno con il padre, preferibilmente il martedì dall'uscita da scuola al mercoledì mattina.
Le Parti concordano che, qualora la madre dovesse trasferirsi per ragioni personali o di lavoro, sarà lei a spostarsi per esercitare il diritto-dovere di visita al figlio.
4) Quanto ai periodi di vacanza:
a) con riferimento alle vacanze natalizie: in linea di massima, e trascorreranno, Per_1 Persona_2 ad anni alterni, il periodo dall'ultimo giorno di scuola prenatalizio al 30 dicembre con il padre o con la madre e quello dal 31 dicembre al primo giorno di scuola post-natalizio con l'altro genitore;
b) Con riferimento alla Pasqua, i genitori si alterneranno il periodo ad anni alterni;
c) con riferimento alle vacanze estive, e trascorreranno, fra la fine della scuola Per_1 Persona_2
a metà giugno fino alla ripresa delle lezioni a metà settembre, almeno due settimane con il padre e due con la madre. I genitori potranno concordare un calendario differente in relazione alle esigenze e all'interesse dei figli (ad esempio, le ultime due settimane di luglio e le prime due settimane di agosto con il padre e le prime due settimane di luglio e le ultime due pagina 2 di 15 settimane di agosto con la madre); il calendario delle vacanze dovrà essere concordato fra i genitori entro la fine del mese di marzo;
in generale, le parti convengono che, al termine del proprio periodo di vacanza (natalizia o estiva) con i figli, ciascun genitore, quando l'altro debba incominciare il proprio periodo (ad esempio, il 30 dicembre, o al “cambio” di metà agosto), porterà e a casa di quest'ultimo entro le 10.30 dell'ultimo giorno di visita, al Per_1 Persona_2
fine di agevolarlo nella gestione della partenza con i figli;
d) con riferimento ai “ponti”, varrà la regola dell'adiacenza al fine settimana di competenza di ciascun genitore: in particolare, se il giorno festivo cade di giovedì o venerdì, sarà di competenza del genitore cui spetterà il fine settimana immediatamente seguente;
al contrario, se la festività cade entro il lunedì o il martedì sarà di competenza del genitore che terra i figli nel fine settimana che precede.
Le parti trascorreranno insieme almeno una parte del giorno del compleanno di e di Per_1 Per_2
per festeggiare la ricorrenza nel modo migliore.
[...]
Inoltre, qualora le visite dei figli non siano possibili a causa di malattie, che ne sconsiglino gli spostamenti, i coniugi si impegnano a concordare le modalità di recupero delle visite stesse.
5) Le parti si impegnano a non chiedere modifiche dell'ultimo momento al calendario concordato sopra, se non per validi motivi;
ogni modificazione dovrà essere pattuita con anticipo di almeno 5 giorni.
6) Le parti si obbligano a comunicare sempre reciprocamente il loro recapito, anche telefonico, e di essere sempre reperibili in caso di spostamento in altra località unitamente ai figli minori.
7) nei 3 anni successivi allo scioglimento del matrimonio, verserà Parte_1 PA
in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 2.000,00 Euro, soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, affinché quest'ultima disponga ancora di un lasso di tempo ragionevole per trovare un'occupazione che le consenta di conseguire, grazie a redditi propri, una sufficiente autonomia economica
8) La madre, nell'interesse dei figli si impegna a collaborare con costanza nell'organizzazione quotidiana della vita degli stessi sino al termine delle scuole superiori di;
ad esempio, Persona_2 sino a che non avrà trovato un'occupazione stabile e a tempo pieno, la madre si occuperà degli spostamenti verso e dalla scuola o da altri luoghi dove i figli svolgeranno attività extrascolastica;
in seguito, dopo che la madre avrà un'occupazione, i genitori, occorrendo, individueranno le migliori soluzioni volte a garantire la gestione dei figli, compresa l'eventuale delega a un soggetto terzo.
9) La moglie potrà continuare a utilizzare in modo esclusivo l'automobile AUDI A3 targata GH309JM, che il marito si riserva di trasferirle nell'ambito della disciplina dei rapporti patrimoniale delle parti in sede di divorzio.
pagina 3 di 15 10) Le parti si danno reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, anche con riguardo ai figli nonché al rinnovo della carta d'identità valida anche per l'espatrio.
Istante istruttorie:
- ammettere, occorrendo, la prova per interrogatorio formale e testimoni sulle seguenti circostanze:
1) “nel 2019 registrò il marchio per il mercato europeo e quello statunitense, Parte_1 CP_2 proponendo alla moglie di seguirne lo sviluppo” Testimone Tes_1
2) prima del 2021, propose in varie occasioni alla moglie di seguire, almeno per Parte_1
una parte della giornata, i clienti della Cave TI SpA, con cui aveva collaborato PA in occasione della sostituzione dell'addetto all'ufficio pesa, che si era ammalato”
Testimoni, , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
3) “fra il marzo del 2021 e il marzo del 2024, si è rifornita gratuitamente di 4.684 litri PA di gasolio presso la Cave TI SpA” Testimone;
Testimone_3
4) “al termine delle lezioni scolastiche, raggiunge spesso il padre presso la sede della Persona_3
Cave TI SpA, dove si ferma sia a studiare sia a trascorrere il proprio tempo libero”;
5) “nel corso della settimana, e trascorrono diverse sere, compresa la cena, Per_2 Controparte_3 con il padre” – Testimone Controparte_3
6) ha lavorato come agente per l'agenzia immobiliare Engel&Voelkers di GN e PA
Saronno dal settembre 2021 fino al mese di luglio 2022, quando ha interrotto la collaborazione;
nel corso dell'anno 2021 la NO aveva frequentato e concluso il corso presso la Camera di CP_1
Commercio di Varese per il successivo conseguimento del patentino di Agente Immobiliare” –
Testimoni e;
Testimone_5 Testimone_6
7) “nella gestione della casa e nella cura dei figli è sempre stata aiutata anche da PA
, quale collaboratrice domestica” Testimone . Persona_4 Persona_4
Si chiede anche l'ammissione della prova contraria sulle circostanze dedotte dalla controparte e si indicano a tal fine i medesimi testimoni elencati sopra.
- ordinare, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., a l'esibizione dell'estratto del conto PA
deposito titoli a lei intestato.
Si chiede, altresì, che venga fissata udienza di discussione orale innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 275 c.p.c., in sostituzione del deposito delle memorie di replica.
In ogni caso, con il favore delle spese.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito in via pregiudiziale principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le pagina 4 di 15 motivazioni addotte in narrativa, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, pronunciare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Casciago il 12 maggio 2011, matrimonio iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casciago ANNO 2011, Parte II, Serie C n.2), disponendo l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, accertare e dichiarare la sussistenza di fatti nuovi rispetto alla fase della separazione e di cui alla narrativa e in modifica degli accordi di separazione e in ogni caso disciplinare i rapporti tra i genitori e tra i genitori e i figli come segue: in principalità
1)I figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento del minore Per_2
presso la madre;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità: a week end alternati con pernottamento dal sabato al lunedì mattina, un giorno infrasettimanale, il martedì dall'uscita da scuola e sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola;
per i periodi di vacanza:
Natale: una settimana col padre e una con la madre ad anni alterni, Pasqua ad anni alterni.
Ferie estive: due settimane col padre da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno.
Ponti e feste infrannuali varrà la regola dell'adiacenza al fine settimana di competenza di ciascun genitore, ciascun genitore avrà diritto di recuperare i giorni persi a causa di malattie o per altri motivi dipendenti da diverse esigenze del minore nel corso dello stesso mese.
Nell'ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la richiesta di collocamento presso la madre, si chiede di confermare l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del minore presso il padre e con le modalità pattuite in sede di separazione e che qui si richiamano integralmente ma con ampia garanzia per la madre di vedere e tenere con sé il figlio , anche al di là del tempo prescritto, e ogni volta Per_2
che lo stesso vorrà e avrà necessità, con facoltà anche di andare presso la casa ove risiede il figlio per aiutarlo nei compiti e nelle sue esigenze di vita quotidiana.
Valgono, in entrambi le ipotesi di collocamento, le condizioni residue dell'accordo di separazione e confermate in questa sede.
3) il verserà alla un assegno divorzile di € 10.000,00 al mese rivalutabile e un Pt_1 CP_1 assegno per il mantenimento del minore di € 1.000,00 mensili rivalutabile, nonché un Per_2 concorso nel mantenimento della figlia di € 500,00 al mese, rivalutabile. Per_1
4) il si impegna ad acquistare o a prendere in locazione una casa in Gallarate o zone Pt_1
immediatamente limitrofe o a concedere in comodato gratuito una casa di proprietà delle sue società- alla affinché questa vi vada a vivere con o senza il figlio minore, in subordine, qualora il CP_1
non volesse contribuire ad una nuova casa per la , disposto il collocamento del minore Pt_1 CP_1
pagina 5 di 15 con la madre, assegnare alla la casa ove vivono tuttora i figli in Lonate Pozzolo via Giassi 8 e CP_1
in via ulteriormente subordinata, a prescindere dal collocamento del minore, disporre che il sig. trasferisca a titolo gratuito la proprietà della casa in Lonate Pozzolo via Garibaldi 7 già Pt_1
concessa in comodato gratuito e ove abita la sig.ra sin dalla separazione, ferma restante la CP_1
condizione sub 3;
5) riconoscere alla la metà dei beni mobili acquistati durante il matrimonio e custoditi presso CP_1
l'abitazione sita in via Giassi 8 (previa quantificazione), di cui all'elenco che di produce (doc. 27 elenco beni personali) e la possibilità di recuperare i suoi effetti personali e i regali ricevuti nel corso degli anni;
6) la continuerà ad utilizzare l'AUDI A3 tg GH309JM, di cui si chiede (con relativo passaggio CP_1
di proprietà;
7) i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto con riguardo ai figli e al rinnovo della carta d'Identità.
Disporre che il restituisca alla i beni elencati nel doc. 26 entro e non oltre 3 giorni dal Pt_1 CP_1
provvedimento giudiziario.
Accertare e dichiarare dovuti alla dal il mantenimento pregresso relativo alla figlia CP_1 Pt_1
interrotto nel mese di settembre 2021 e da calcolarsi sino alla data dell'emananda sentenza e Per_1
condannare per la causale dedotta lo stesso al pagamento della somma di € 7500,00, calcolata sino all'introduzione della presente procedura, a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori mensilità sino al deposito dell'emananda sentenza e oltre rivalutazione monetaria dal settembre 2021 al saldo, in favore della . CP_1
Dichiarare il decaduto dalla produzione documentale tardiva fatta solo con nota autorizzata Pt_1
29.3.2025 e per l'effetto si chiede che detti documenti non vengano considerati ai fini della sentenza, con opposizione ad ogni eventuale domanda nuova sulla quale non si accetta alcun contraddittorio,
Condannare il al pagamento delle spese processuali ex art. 96 cpc per la causale dedotta. Pt_1
Con vittoria di spese di giudizio.
In via istruttoria, qualora ritenuto dal Collegio, si chiede l'interrogatorio formale di e Parte_1
la prova per testimoni sui capitoli di prova articolati in comparsa di costituzione e in memoria ex art. 473bis 17 n.2 con i testi ivi indicati.
Ci si oppone alla produzione delle tre relazioni investigative, depositate solo con la nota autorizzata
29.3.2025 in quanto fatto oltre il termine processuale a ciò preposto, per la qual cosa è stata chiesta supra la declaratoria di decadenza, ma in ogni caso in quanto irrilevanti non provando alcunché in punto “presunta relazione affettiva” se non una presunta violazione della privacy a danno della sig.ra pagina 6 di 15 . CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso sollevata dalla convenuta, atteso che le carenze meglio specificate nella comparsa di costituzione a sostegno della sua censura non sono contemplate dalla legge come passibili della sanzione dell'inammissibilità.
Nel merito, si rileva che la domanda diretta a conseguire lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 12/05/2011 in Casciago è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dall'accordo concluso il 29/04/2021 in sede di negoziazione assistita con l'autorizzazione del P.M. e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per vari anni, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non sussiste controversia sull'affidamento condiviso del minore quanto sul suo Persona_2
collocamento, che è stato richiesto da entrambi i genitori ma che si reputa opportuno disporre presso il padre alla luce delle dichiarazioni rese sul punto davanti al Giudice delegato dal ragazzo, ora sedicenne, nei seguenti termini: “Prima della causa il rapporto con i miei genitori era normale. Tre anni fa mia madre ha cominciato ad estraniarsi anche da noi figli, ossia non ci dava più le solite attenzioni.
Ha scelto di andarsene di casa a metà febbraio 2021, diceva a noi figli, per accudire sua madre.
In realtà ho sentito mia madre dire a mio padre che non provava più amore verso di lui e non voleva più vivere in casa nostra.
Anche quando eravamo d'accordo di passare del tempo insieme a casa sua, la sera usciva sempre.
Mio padre ha cercato di convincerla a tornare insieme ma inutilmente.
I loro rapporti sono peggiorati via via.
Poi ho scoperto che mia madre aveva un rapporto con un altro uomo e ho chiesto spiegazioni a mia madre, che non ha negato la relazione.
Mio padre ha cercato comunque di aiutarla sistemandole la casa.
Ho avuto spesso discussioni con mia madre perché non mi sono sentito più al primo posto come era prima e come è normale per una mamma.
Prima della separazione mia madre mi concedeva più libertà, ora invece me la nega (come per il patentino).
Sento che qualcosa si frappone tra noi, che deve essere risolto.
Secondo me mio padre le sta dando troppo e mia madre ne approfitta. pagina 7 di 15 Vuole sempre di più ma non se lo merita secondo me.
Tutti i giorni pranzo con lei e poi torno a casa da mio padre.
Passo con lei dal venerdì al lunedì a weekend alternati.
Spesso però mia madre è assente per dei corsi.
L'attuale organizzazione degli incontri mi sta bene.
Non faccio più sport;
se ho impegni, talvolta mi porta mia madre e talvolta mio padre o qualche volta mia sorella;
a scuola in genere mi porta mia madre, che mi viene a prendere a casa di mio padre e poi mi riprende verso le ore 14; mia nonna mi prepara il pranzo.
Poi mia madre mi porta a casa da mio padre verso le ore 16 o a ripetizioni.
Non voglio cambiare nulla.
Ho un buon rapporto con mia sorella.
E' molto disponibile con me.
E' studentessa universitaria di economia. Vive anche lei con mio padre.
Il rapporto tra mia madre e mia sorella è più complicato.
Si vedono molto meno.
I posti letto sarebbero sufficienti ma una stanza da letto non è stata messa a posto.
Sono 150 mq di casa;
avrebbe più spazio se mettesse a posto.
Io e mia madre abbiamo ancora discussioni.”
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite materne, stante l'età adolescenziale del ragazzo
(prossimo a compiere 17 anni), si ritiene opportuno rimettere le stesse a liberi accordi tra madre e figlio, anche tenuto conto che le parti stanno già attuando un regime di frequentazione che ha definito Per_2
soddisfacente e che appare idoneo a garantire le bigenitorialità.
Deve accogliersi la domanda della resistente avente ad oggetto la determinazione di un assegno divorzile in suo favore, seppure in un importo nettamente inferiore a quello richiesto.
Com'è noto, la recente sentenza n. 18287 del 2018 ha adottato una linea interpretativa di totale rottura rispetto ai pregressi orientamenti:
a) definitivo abbandono di entrambi i criteri (tenore di vita ed autosufficienza economica del richiedente) posti alla base dei contrapposti orientamenti del passato;
b) superamento della struttura necessariamente bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, abbandonando così la distinzione fondata sulla natura attributiva o determinativa dei criteri richiamati dall'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio;
c) disconoscimento di una funzione meramente assistenziale all'assegno divorzile, a favore di una natura composita dello stesso, che alla funzione assistenziale unisce quella perequativa e compensativa;
pagina 8 di 15 d) pariteticità dei criteri previsti all'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898 del 1970;
e) abbandono di una concezione astratta del criterio di “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi”, a favore di una visione concreta, relativa allo specifico contesto coniugale;
f) valutazione necessariamente complessiva dell'intera storia coniugale e prognosi futura, determinando l'assegno in base all'età e allo stato di salute dell'avente diritto, nonché alla durata del vincolo coniugale;
g) valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, accertando in maniera rigorosa il nesso causale esistente tra scelte endo-familiari e situazione del richiedente al momento di scioglimento del vincolo coniugale.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno dunque abbandonato la prospettiva individualista fatta propria dalla Corte nella pronunzia n. 11504 del 2017, valorizzando il principio di solidarietà post coniugale nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione.
Diretta conseguenza di tale impostazione è che, al fine di stabilire se ed eventualmente in che misura spetti l'assegno divorzile, il Giudice dovrà procedere secondo l'iter logico sopra delineato.
In primo luogo, il Decidente dovrà comparare, anche d'ufficio, le condizioni economico – patrimoniali delle parti;
qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà accertare rigorosamente le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma, della Legge sul divorzio.
In particolare, il Giudice dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All'esito di tali valutazioni il Decidente dovrà infine quantificare l'assegno divorzile, rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito come sopra indicato.
A sostegno della sua opposizione, il ricorrente adduceva l'inerzia della convenuta nel rendersi autosufficiente, avendo ella frequentato dei corsi per broker e anche esercitato per un certo periodo un'attività professionale in quell'ambito per poi interrompere la collaborazione;
a sua volta, la convenuta allegava di aver rinunziato alla sua autonomia economica d'accordo con il marito per accudire i due figli, per poi prestare attività lavorativa nelle imprese del marito senza, peraltro, ricevere la dovuta retribuzione, né la copertura previdenziale, ragione per la quale ella si riservava di rivolgersi al Giudice del Lavoro per tutelare i propri diritti.
Secondo il Collegio, non può, prima di tutto, prescindersi dalla lunga durata del loro rapporto (di cui 13 di convivenza e 10 di matrimonio), da cui sono nati due figli, il cui accudimento non può non aver pagina 9 di 15 impedito l'esercizio di un'attività lavorativa, così come non può non tenersi presente che l'età della
(50 anni) risulta ostativa all'eventuale ricerca di sbocchi professionali che le consentano di CP_1
sostenere economicamente un tenore di vita decoroso.
Un ulteriore e più pregnante argomento a favore della debenza dell'assegno divorzile è riscontrabile nell'esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti basato sulle risultanze della C.T.U. redatta dal dr. , alle cui argomentazioni e valutazioni si rinvia in quanto prive di Per_5
vizi logici.
In particolare, il C.T.U. ha riferito quanto segue:
“Il ricorrente signor nato a [...] il [...], di anni 62, con Parte_1
residenza anagrafica in Lonate Pozzolo (VA) via Giovanni e Giordano Giassi 8, è imprenditore dell'industria estrattiva e del settore immobiliare. Per quanto risulta da notizie di stampa, l'impresa estrattiva di sabbia e ghiaia fu fondata negli anni '60 dai genitori del signor e lacava si Pt_1
estende su una superficie di circa 600.000 metri quadrati con autorizzazione all'escavazione di circa 2 milioni e 400.000 metri cubi di materiale. L'impresa si è poi sviluppata nel settore del recupero dei materiali derivanti dalle demolizioni edili e stradali, nel settore del commercio di materiale da costruzione e nel settore immobiliare. Il signor svolge oggi l'attività attraverso diverse società Pt_1
a responsabilità limitata e alcune società agricole. Il signor nei periodi d'imposta oggetto di Pt_1
osservazione, da 2019 al 2023, ha dichiarato redditi fondiari, compensi amministratore corrisposti da diverse società (Cave TI spa, MA SR, ER SR, AT SR, Levante RE SR,
Servicenow SR, OR SR, Levante Real Estate SR) e redditi da partecipazione. Nel predetto periodo, il signor ha inoltre percepito dividendi e interessi obbligazionari” (…). “Oltre ai redditi Pt_1
dichiarati e percepiti nel quinquennio 2019/2023 per complessivi euro 883.381, parte resistente ha comunicato di aver maturato il diritto a percepire interessi di euro 27.306 netti per l'anno 2022 e di euro 42.772 netti per l'anno 2023 relativamente al prestito obbligazionario erogato a Cave TI spa.
Il signor risulta inoltre aver locato un terreno agricolo alla Società Agricola Pisoni Fratelli s.s. Pt_1
per il canone 9.000 euro anno con contratto avente durata sino al 31.12.2036.
La capacità reddituale del signor può essere pertanto determinata quale media annuale dei Pt_1
redditi complessivi del quinquennio 2019/2023 pari a 883.381 euro sommati gli interessi relativi al prestito obbligazionario per l'anno 2022 di euro 27.306 e per l'anno 2023 di euro 42.772 oltre al canone annuo di locazione del terreno di 9.000 euro e così in complessivi
[(883.381+27.306+42.772+9.000)/5]=192.491 euro, arrotondati a 192.000 euro.
Si tratta di importo al lordo dell'assegno di mantenimento del coniuge stabilito nell'accordo di
pagina 10 di 15 separazione in 2.000 euro mensili per 24.000 euro annuali.
Dall'esame dell'anagrafe tributaria e dei movimenti di conti corrente, non risulta alcun indice di una maggiore capacità reddituale.
Lo scrivente CTU ritiene pertanto che il signor abbia una capacità reddituale di Parte_1
circa 192.000 euro netti annui pari a circa 16.000 euro netti mensili.
La resistente signora , nata a [...] il [...], di anni 50, con PA
residenza anagrafica in Lonate Pozzolo (VA) via Giovanni e Giordano Giassi 8 e dimora in Lonate
Pozzolo in via Garibaldi 7, risulta attualmente priva di una stabile occupazione. (…) Il reddito della signora risulta costituto essenzialmente dall'assegno di mantenimento di 2.000 euro PA
mensili, pari a 24.000 euro annuali, corrisposto dal coniuge, come da accordo di separazione. Nel periodo oggetto di osservazione, la signora ha inoltre dichiarato: a) sino all'anno PA
2020, redditi positivi da partecipazione nella società che corre ora sotto la ragione sociale di “Azienda
Agricola La Calderona di TI LL & C. s.a.s. Agricola”; b) nell'anno 2022, redditi da lavoro dipendente o assimilati per circa 2.500 euro corrisposti da che, nel Controparte_4
medesimo anno, le ha anche erogato il trattamento di fine rapporto di circa 17.500 euro netti soggetto
a tassazione separata (doc.22); c) redditi assimilati da lavoro dipendente di poche centinaia di euro corrisposti dal Comune di Lonate Pozzolo verosimilmente per la carica di consigliere comunale.
Nell'anno 2023, la signora risulta aver percepito anche redditi esenti da prestazioni CP_1
occasionali rese da incaricati alla vendita a domicilio corrisposti da UBROKER spa per circa 1.200 euro (doc.23).
CAPACITA' PATRIMONIALE
La capacità patrimoniale delle parti è quantificata con riferimento alla data del 31.12.2023, trattandosi della data più recente per la quale si dispone dei dati di bilancio depositati al registro imprese, necessari per la valorizzazione delle partecipazioni societarie.
Il patrimonio della ricorrente al 31.12.2023 risulta costituito da diversi Parte_1
immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie oltre a titoli e disponibilità liquide.
Considerata la complessità del patrimonio di parte ricorrente, lo scrivente CTU ha chiesto al C.T. di pate ricorrente di proporre una valutazione corredata della relativa documentazione, valutazione che è stata successivamente esaminata e condivisa anche dal C.T. di parte resistente.
Il patrimonio di parte ricorrente è stato valutato secondo i seguenti criteri condivisi:
* il valore dei fabbricati è stato calcolato in base alle indicazioni OMI;
(doc.24)
* il valore dei terreni agricoli (sia di proprietà personale che di proprietà dell' e Parte_2 dell'Azienda Agricola La Calderona di TI LL & C. s.a.s. Agricola) sono stati valutati euro
pagina 11 di 15 1,83 al mq come rilevato dall'ultimo atto di compravendita;
(doc.25)
* il valore delle partecipazioni societarie secondo il metodo del patrimonio netto è stato rettificato decurtando le riserve di rivalutazione e la differenza negativa tra i valori di bilancio e i valori OMI
(fabbricati) / mercato (terreni agricoli ed edificabili); il valore della partecipazione ER SR è stato di conseguenza decurtato del minor valore della partecipazione in Cave TI spa conseguente alle predette rettifiche;
i valori delle quote di partecipazione sono stati aumentati degli eventuali crediti da finanziamento;
(doc.26)
* le passività comprendono il debito verso Cave TI spa per l'acquisto di immobili e l'ulteriore debito per l'anticipo delle ritenute fiscali su dividendi corrisposti. (…).
Il patrimonio della resistente al 31.12.2023 risulta costituito da: PA
1) deposito bancario regolato in conto corrente n.106151996 acceso presso UNICREDIT spa con saldo di euro 6.698,75;
2) deposito bancario regolato in conto corrente n.103979833 acceso presso UNICREDIT spa con saldo di euro 391,28;
3) deposito titoli n.40856953 acceso presso UNICREDIT spa del valore di euro 165,61;
4) partecipazione al capitale sociale di Servicenow SR (c.f. ) con una quota pari al 10% P.IVA_1
del capitale sociale di euro 10.000; la società, al 31.12.2023, ha un patrimonio netto di euro 10.638 pertanto la quota può essere valutata euro 1.063,80. (…)”
“In sintesi. Il patrimonio del ricorrente signor per quanto si è potuto accertare nel Parte_1
corso delle operazioni peritali, può essere stimato circa 20.780.000 euro.
Il patrimonio della resistente signora , per quanto si è potuto accertare nel corso PA
delle operazioni peritali, può essere stimato circa 8.000 euro”.
Nessuna rilevanza può attribuirsi alla presunta relazione tra la e tale ai fini CP_1 Per_6 dell'esclusione o comunque riduzione dell'assegno divorzile.
Secondo la Cassazione, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole, il Giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra le parti che trovi ragione nelle scelte compiute durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (ordinanza n.
6443/2024)
Preliminarmente appurata la sussistenza di una stabile convivenza, la Cassazione riconosce all'ex coniuge economicamente più debole il diritto all'assegno divorzile in funzione esclusivamente pagina 12 di 15 compensativa, purché venga accertata, con onere della prova a carico del richiedente, l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, sulla base dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Nel caso concreto, peraltro, la convenuta ha contestato l'esistenza di tale relazione e tanto meno di una coabitazione con l'uomo indicato nei report dell'investigatore privato (peraltro, lo stesso Pt_1
ammette che il non sia il convivente della controparte, deducendo che essi trascorrano insieme Per_6
5-6 giorni al mese); né il ha allegato elementi da cui desumere una condivisione di risorse Pt_1
economiche tra la e il CP_1 Per_6
In ogni caso, in presenza di una tempestiva contestazione della , non sono ammissibili le prove CP_1
allegate dal in quanto del tutto tardive;
in effetti, non risponde a verità che tale circostanza sia Pt_1 emersa dopo lo spirare dei termini istruttori, ossia dopo il settembre del 2024 atteso che l'incarico conferito all'agenzia investigativa risale al 2022.
Ne consegue che appare equo porre a carico del un assegno divorzile di € 6.000 mensili, oltre Pt_1
la rivalutazione annua ISTAT.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento della primogenita, può accogliersi la domanda del ricorrente diretta all'autorizzazione al versamento del contributo direttamente a mani della ragazza, tenuto conto della convivenza della figlia con il padre e della sua scarsa frequentazione con la madre su cui ha riferito;
ne deriva che la provvederà al mantenimento diretto di , Per_2 CP_1 Per_1 tenuto conto che i suoi introiti derivanti dall'assegno divorzile la metteranno sicuramente in grado di provvedervi.
Deve revocarsi l'obbligo già posto a carico del di versare un contributo perequativo per Pt_1
, tenuto conto dei ridotti tempi di permanenza del ragazzo presso la madre così come descritti Per_2
dallo stesso minore in sede di audizione da parte del Giudice, stabilendosi che la convenuta provvederà al mantenimento diretto del figlio e a contribuire alle sue spese straordinarie nella misura del 10%.
In conformità al disposto normativo, l'assegno unico deve essere ripartito tra i genitori in pari misura.
Devono, infine, dichiararsi inammissibili le seguenti istanze della convenuta, in quanto non connesse all'oggetto tipico del giudizio:
“4) il si impegna ad acquistare o a prendere in locazione una casa in Gallarate o zone Pt_1
immediatamente limitrofe o a concedere in comodato gratuito una casa di proprietà delle sue società- alla affinché questa vi vada a vivere con o senza il figlio minore, in subordine, qualora il CP_1
non volesse contribuire ad una nuova casa per la , disposto il collocamento del minore Pt_1 CP_1
con la madre, assegnare alla la casa ove vivono tuttora i figli in Lonate Pozzolo via Giassi 8 e CP_1
pagina 13 di 15 in via ulteriormente subordinata, a prescindere dal collocamento del minore, disporre che il sig. trasferisca a titolo gratuito la proprietà della casa in Lonate Pozzolo via Garibaldi 7 già Pt_1
concessa in comodato gratuito e ove abita la sig.ra sin dalla separazione, ferma restante la CP_1
condizione sub 3;
5) riconoscere alla la metà dei beni mobili acquistati durante il matrimonio e custoditi presso CP_1
l'abitazione sita in via Giassi 8 (previa quantificazione), di cui all'elenco che di produce (doc. 27 elenco beni personali) e la possibilità di recuperare i suoi effetti personali e i regali ricevuti nel corso degli anni;
6) la continuerà ad utilizzare l'AUDI A3 tg GH309JM, di cui si chiede (con relativo passaggio CP_1
di proprietà;
7) Disporre che il restituisca alla i beni elencati nel doc. 26 entro e non oltre 3 giorni Pt_1 CP_1
dal provvedimento giudiziario;
8) Accertare e dichiarare dovuti alla dal il mantenimento pregresso relativo alla figlia CP_1 Pt_1
interrotto nel mese di settembre 2021 e da calcolarsi sino alla data dell'emananda sentenza e Per_1 condannare per la causale dedotta lo stesso al pagamento della somma di € 7500,00, calcolata sino all'introduzione della presente procedura, a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori mensilità sino al deposito dell'emananda sentenza e oltre rivalutazione monetaria dal settembre 2021 al saldo, in favore della ”, in quanto avente ad oggetto comportamenti non coercibili (la n. 4) o estranee CP_1 all'oggetto del giudizio e soggette ad un rito differente.
Infine, si prende atto che i genitori hanno espresso reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta d'identità con riferimento alla prole.
Stante la soccombenza parziale di entrambe le parti, si stima equo compensare tra loro le spese di lite.
Per la medesima ragione, non sussistono gli estremi per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 96
C.P.C.
Al contrario, i costi relativi all'espletamento della C.T.U. devono essere posti a carico del solo Pt_1
essendosi resa necessaria per una corretta ricostruzione della sua condizione reddituale e patrimoniale.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto IO, così deliberando in via definitiva:
1) Rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla convenuta;
2) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 12/05/2011 in Casciago, ordinando l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte II, serie C, anno 2011;
pagina 14 di 15 3) Affida il minore ad entrambi i genitori, mantenendo il suo collocamento presso il Persona_2
padre e prevedendo visite libere tra madre e figlio;
4) Revoca l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
5) Autorizza il ricorrente a versare il contributo al mantenimento di direttamente alla figlia Per_1
con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
6) Pone a carico della madre il 10% delle spese straordinarie del minore;
7) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla convenuta un assegno divorzile di €
6.000 rivalutabili annualmente, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status;
8) Dichiara inammissibili le ulteriori istanze della convenuta;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
10) Pone i costi della C.T.U. a carico integrale del ricorrente.
Così deciso in Busto IO nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Presidente estensore pagina 15 di 15