Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.553/2023 promossa da
con sede in Napoli Parte_1 alla Via
Santa Brigida n. 39, C.F. , e per essa, quale mandataria P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Proietto Parte_2 appellante contro
, nato a [...] il [...] E_
) e , nata a C.F._1 Parte_3
Verona il 20.01.1958 entrambi residenti in C.F._2
Fermo C.da Camera di Torre n. 7, in proprio e nella loro qualità di soci della “ Controparte_2
[...] di Torre n. 7 (P.IVA ); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_2
Debora Senzacqua
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 719/2022 emessa dal
Tribunale di Fermo in data 31.12.2022, pubblicata in pari data
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, ogni avversa domanda ed eccezione rigettata, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma integrale della sentenza n.
719/2022 emessa dal Tribunale di Fermo il 31/12/2022, pubblicata in pari data, corretta con provvedimento del 27/04/2023,
-in via principale di merito, accertato il credito dell'appellante
[...]
rigettare integralmente le Parte_4 avverse domande ed eccezioni in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione dichiarando valido ed efficace il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo a ministero notar di Fermo del Persona_1
10/03/2006 n. 24545 rep. e n. 6406 racc., nonché l'atto di precetto notificato pedissequamente in forza del predetto titolo, l'atto di pignoramento immobiliare del 29/12/2016 e tutti gli atti esecutivi connessi e/o correlati e successivi;
· in ogni caso, adottare i più opportuni provvedimenti funzionali al prosieguo della E.I. n. 4/2017 Rge del Tribunale di Fermo.
· condannare l'avv. Debora Senzacqua (c.f. a C.F._3 pagare, rifondere o restituire all'appellante
[...] la somma di euro 22.696,49 medio Parte_4 tempore corrisposta alla prima in adempimento della sentenza gravata
a titolo di spese e competenze legali liquidate in suo favore quale distrattario, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
· Vittoria nelle spese del doppio grado.
Per gli appellati:
“Piaccia all' Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione disattesa, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
NEL MERITO: Rigettare in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...]
e confermare la Sentenza n. 719/22 Parte_1 resa dal Tribunale di Fermo in persona del G.I. P. Merletti, depositata in data 31.12.2022 e pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame
e tutte le statuizioni in essa contenute;
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dalla
[...]
per i motivi esposti in Parte_1 narrativa….
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avvocato che si dichiara antistatario”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo accoglieva l'opposizione proposta da e , in E_ Parte_3 proprio e nella loro qualità di soci della Controparte_3
e ” avverso
[...] Parte_3 l'esecuzione immobiliare n. 4/17 Rge intrapresa, in forza di mutuo fondiario con atto a ministero notar di Fermo del Persona_1
10/03/2006 n. 24545 rep. e n. 6406 racc., registrato a Fermo il
10/03/2006 al n. 840 serie 1T, munito di formula esecutiva rilasciata in data 22/03/2006, dalla (in Controparte_4 nome e per conto della , già Controparte_5 [...]
), che, nelle more del giudizio, cedeva Controparte_6 il credito vantato all'odierna appellante.
Ha proposto appello avverso tale sentenza Parte_1
per i motivi di seguito riepilogati, rassegnando le
[...] conclusioni sopra ritrascritte.
Si costituivano gli appellati e , E_ Parte_3 in proprio e nella loro qualità di soci della Controparte_3
e ”, che,
[...] Parte_3 preliminarmente eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 16.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandola integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Con il primo motivo di gravame Parte_1 ha eccepito la nullità della sentenza impugnata perché
[...] contenente una motivazione solo apparente, tale da non consentire di comprendere l'iter logico seguito per addivenire al decisum.
Per costante giurisprudenza di legittimità, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111
Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione.(
Cassazione civile sez. I, 22/01/2025, (ud. 10/12/2024, dep.
22/01/2025), n.1511)
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha, seppur in maniera estremamente sintetica, indicato le ragioni della statuizione di accoglimento dell'opposizione, ragion per cui la motivazione dell'impugnata sentenza non è inquadrabile nelle gravi anomalie individuate dalla giurisprudenza e non si pone al di sotto del minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053-14).
Con il secondo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza ove
è statuito che il contratto di mutuo azionato nella E.I. n. 4/2017 Rge
Tribunale di Fermo – id est contratto di mutuo fondiario del 10/3/06 ai rogiti notar dott. di Fermo, rep. n. 24545/racc. 6406 – Persona_2 “non consente la prosecuzione dell'esecuzione” in considerazione della sua natura condizionata, non costituendo valido titolo esecutivo ex art
474 cpc in quanto non si sarebbe verificata “alcuna dazione di denaro con quietanza (..), la essendosi limitata ad accreditare il CP_4 ripristino della liquidità nel conto vincolato al ripiano del debitore”.
Orbene, con il contratto del 10/03/2006, i sig.ri e E_
, in proprio e quali soci della società semplice Parte_3
Co
“ Controparte_3 E_ Controparte_2
” stipulavano con la Banca un contratto di mutuo
[...] fondiario (ex art. 43 e seg. d. lgs. n. 385/93) di originari Euro
550.000,00; in sede di stipula, la parte mutuataria dichiarava di aver ricevuto dalla mutuante la somma accordatale a titolo di mutuo, espressamente rilasciando ampia e liberatoria quietanza (cfr. art. 1 del contratto di mutuo: “La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto
l'anzidetta somma accordatale a titolo di mutuo, qui all'atto, dalla
Banca mediante accredito nel conto speciale infruttifero aperto presso la Banca medesima ed intestato ad essa parte mutuataria e ne rilascia con il presente atto stesso, quietanza”).
Al successivo art. 2 del contratto, le parti hanno convenuto di costituire la somma mutuata in un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa e, quindi, vincolata sino all'avverarsi delle condizioni ivi CP_4 concordate.
Deve innanzitutto affermarsi che, nel caso di specie, è indubbio che gli appellati abbiano disposto della somma erogata in proprio favore in forza del mutuo di cui trattasi, dal momento che hanno ricevuto dalla banca mutuante la somma di euro 500.00,00, rilasciandone apposita quietanza, mediante accredito nel conto speciale infruttifero aperto presso la Banca medesima ed intestato ad essa parte mutuataria e, successivamente, hanno riconsegnato la somma mutuata e costituito la stessa in deposito cauzionale infruttifero acceso presso l'istituto mutuante, a garanzia dell'adempimento di una serie di prestazioni indicate all'art. 2 del Mutuo.
Il motivo di appello è, dunque, infondato, anche alla luce di quanto da ultimo statuito, su caso del tutto analogo, dalla Suprema Corte con pronuncia a Sezioni Unite n. 5968 del 6.3.2025.
Invero, la messa a disposizione non deve essere necessariamente fisica, ma può essere anche solo giuridica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario (Cass. 12/10/1992,
n. 11116; Cass. 21/02/2001, n. 2483; Cass. 27/08/2015, n. 17194), permettendogli di utilizzare le somme di cui beneficia in piena autonomia e senza la sua intermediazione, come avvenuto nel caso di specie, in cui gli appellati hanno appunto disposto della somma erogata per una successiva operazione.
Orbene, la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata ha innanzitutto escluso che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato, ritenendo, condivisibilmente, che il mutuo si è perfezionato immediatamente, a seguito della messa a disposizione della somma, con la conseguenza che immediatamente è insorta la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario.
Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito al verificarsi di quanto convenuto all'art 2 del contratto.
Orbene, la Corte ha ritenuto che “una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”, non potendo i patti accessori incidere su tale obbligazione restitutoria e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile.
Ne discende che “il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali
l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo
a fondare l'esecuzione forzata”.
Non vi è, quindi, bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma. (si veda, sempre in motivazione, la sentenza a Sezioni Unite sopra richiamata).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'usurarietà pattizia del mutuo di cui si discute, ritenendo che il giudice di prime cure abbia errato nell'includere la commissione di estinzione anticipata, prevista dall'art 8 del Contratto del Mutuo posto a base dell'esecuzione, fra i costi del credito ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Orbene, sul punto, la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, (ud. 18/06/2024, dep. 08/07/2024),
n.18497; Cass. 1 agosto 2022, n. 23866; Cass. 7 marzo 2022, n. 7352)
e ciò sia con riguardo agli interessi moratori che a quelli corrispettivi.
Invero, "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (cfr. Cass. n. 7352 del
07/03/2022).
La Cassazione, infatti, dopo aver ribadito "la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo del credito" ai fini della determinazione del tasso soglia, non essendo "accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni", ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori, atteso che la prima costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
Anche di recente la Cassazione ha, poi, affermato che nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non è consentito cumulare al tasso previsto per gli interessi corrispettivi l'importo pattuito per il caso di estinzione anticipata (Cassazione civile sez. I, 29/12/2023, n. 36404).
Nel caso di specie, il CTU ha riscontrato il superamento della soglia di usura esclusivamente nelle ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento al pagamento della quinta rata del finanziamento, usura che non si riscontrerebbe in ipotesi di estinzione anticipata al pagamento di rate successive alla tredicesima;
mentre, nell'indagine effettuata per il caso di regolare pagamento, il CTU ha riscontrato un
TAEG pari al 5,327%,inferiore al tasso soglia al pari al 5,775%, con la conseguenza che, in adesione quanto sopra osservato deve escludersi l'usurarietà pattizia del contratto di mutuo di cui si discute, essendo stati regolarmente pattuiti sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
A ciò va aggiunto che l'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia per la sua individuazione, non evidenzia alcun profilo di indeterminatezza e/o illegittimità, come confermato anche all'esito dell'istruttoria svolta a mezzo di CTU tecnico-contabile.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado andrà integralmente riformata, con rigetto integrale dell'opposizione all'esecuzione proposta da e E_
, in proprio e quali soci della società semplice Parte_3
“ Controparte_3 Controparte_7
”.
[...]
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza solidale degli appellati e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, per ciascuna fase processuale.
Va, inoltre, disposta la restituzione delle somme versate dall'appellante al difensore antistatario, in esecuzione della sentenza gravata.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe ogni ed altra diversa
[...] istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e E_
, in proprio e quali soci della società semplice Parte_3
“ Controparte_8
”.
[...]
- condanna l'avvocato Debora Senzacqua a restituire all'appellante la somma di euro Parte_4
22.696,49 da quest'ultima corrisposta in favore della prima a titolo di spese e competenze legali liquidate quale distrattario, oltre agli interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro 11.229.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura massima, IVA e CAP come per legge nonché, per il presente grado di giudizio in euro 14239.00 per compensi ed in euro 2556.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura massima, IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico