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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4154/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari, in Via Cavour n. 65 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Moro (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nato a [...] l'[...], (C.F. ) ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato a Sassari in via Roma n. 61 presso e nello studio dell'avv. Maria Paola
Oggiano (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 19/12/2024 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 27/05/2025. pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno rappresentato che:
1) con sentenza n. 140/2017, pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale di Sassari aveva disposto lo scioglimento del matrimonio e aveva posto a carico del sig. un assegno di mantenimento di €. CP_1
350,00 in favore dei figli, all'epoca minori, e un assegno divorzile in favore della sig.ra di € Pt_1
150,00; 2) Il Tribunale di Sassari, in seguito al ricorso del sig. con decreto n. 11246/2020 CP_1 revocava l'assegno divorzile in favore della Sig.ra e modificava l'importo dovuto a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di €. 300,00 mensili;
Per_1
3) contro la decisione del Tribunale la sig.ra proponeva reclamo davanti alla Corte d'Appello di Pt_1
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale annullava il decreto per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e rimetteva la causa davanti al Giudice di primo grado, il quale con provvedimento del 3 febbraio 2022 revocava l'assegno di mantenimento per i figli, oramai maggiorenni, e l'assegno divorzile in favore della e inoltre disponeva la revoca dell'assegnazione Pt_1 della casa coniugale;
4) La sig.ra impugnava il provvedimento davanti la Corte d'Appello di Cagliari, sezione Pt_1 distaccata di Sassari, che con decreto n. 1680/2022 poneva a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 di euro 150 e assegnava la casa familiare alla coniuge;
5) I coniugi, decidevano di abbandonare ogni controversia pendente tra di loro e proponevano ricorso congiunto innanzi l'intestato Tribunale in cui il sig. si impegnava a cedere la proprietà della CP_1 casa coniugale sita in Sassari, Via Lamarmora n. 129 alla a titolo di pagamento dell'assegno Pt_1 divorzile in favore del coniuge con funzione solutoria del relativo obbligo. Secondo l'accordo delle parti il trasferimento si sarebbe perfezionato entro il 31/05/2023 davanti a un notaio scelto dalla ricorrente che si impegnava a pagare le spese. Con verbale di udienza n. cronol. 3989/2023 del 6 aprile
2023 il Collegio di Famiglia disponeva in conformità del ricorso.
Hanno dedotto che a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava la Sig.ra non era Pt_1 stato possibile per la stessa farsi carico delle spese relative all'atto notarile e perciò hanno chiesto che il
Tribunale fissi l'udienza di comparizione dei ricorrenti ai fini della trascrizione del trasferimento di proprietà dell'immobile adibito a dimora coniugale.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
pagina 2 di 3 Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti (contenente trasferimento immobiliare) atteso che lo stesso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale d'udienza del
27/05/2025 (contenente trasferimento immobiliare), da intendersi qui integralmente richiamate;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio” promossa con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari, in Via Cavour n. 65 presso e nello studio dell'Avv. Francesca Moro (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
, nato a [...] l'[...], (C.F. ) ed Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato a Sassari in via Roma n. 61 presso e nello studio dell'avv. Maria Paola
Oggiano (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso C.F._4 introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso congiunto ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 19/12/2024 hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nel verbale d'udienza del 27/05/2025. pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno rappresentato che:
1) con sentenza n. 140/2017, pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale di Sassari aveva disposto lo scioglimento del matrimonio e aveva posto a carico del sig. un assegno di mantenimento di €. CP_1
350,00 in favore dei figli, all'epoca minori, e un assegno divorzile in favore della sig.ra di € Pt_1
150,00; 2) Il Tribunale di Sassari, in seguito al ricorso del sig. con decreto n. 11246/2020 CP_1 revocava l'assegno divorzile in favore della Sig.ra e modificava l'importo dovuto a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di €. 300,00 mensili;
Per_1
3) contro la decisione del Tribunale la sig.ra proponeva reclamo davanti alla Corte d'Appello di Pt_1
Cagliari, sezione distaccata di Sassari, la quale annullava il decreto per nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e rimetteva la causa davanti al Giudice di primo grado, il quale con provvedimento del 3 febbraio 2022 revocava l'assegno di mantenimento per i figli, oramai maggiorenni, e l'assegno divorzile in favore della e inoltre disponeva la revoca dell'assegnazione Pt_1 della casa coniugale;
4) La sig.ra impugnava il provvedimento davanti la Corte d'Appello di Cagliari, sezione Pt_1 distaccata di Sassari, che con decreto n. 1680/2022 poneva a carico del sig. un assegno divorzile CP_1 di euro 150 e assegnava la casa familiare alla coniuge;
5) I coniugi, decidevano di abbandonare ogni controversia pendente tra di loro e proponevano ricorso congiunto innanzi l'intestato Tribunale in cui il sig. si impegnava a cedere la proprietà della CP_1 casa coniugale sita in Sassari, Via Lamarmora n. 129 alla a titolo di pagamento dell'assegno Pt_1 divorzile in favore del coniuge con funzione solutoria del relativo obbligo. Secondo l'accordo delle parti il trasferimento si sarebbe perfezionato entro il 31/05/2023 davanti a un notaio scelto dalla ricorrente che si impegnava a pagare le spese. Con verbale di udienza n. cronol. 3989/2023 del 6 aprile
2023 il Collegio di Famiglia disponeva in conformità del ricorso.
Hanno dedotto che a causa delle precarie condizioni economiche in cui versava la Sig.ra non era Pt_1 stato possibile per la stessa farsi carico delle spese relative all'atto notarile e perciò hanno chiesto che il
Tribunale fissi l'udienza di comparizione dei ricorrenti ai fini della trascrizione del trasferimento di proprietà dell'immobile adibito a dimora coniugale.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
pagina 2 di 3 Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti (contenente trasferimento immobiliare) atteso che lo stesso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, potendo pertanto il Collegio darne esecuzione.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza
1) dispone conformemente alle condizioni congiunte rassegnate dalle parti nel verbale d'udienza del
27/05/2025 (contenente trasferimento immobiliare), da intendersi qui integralmente richiamate;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3