Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2025 REG.RIC.
N. 00533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2025, proposto dalla signora SA RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierenrico Scalettaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cividale del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coceani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora LA UL, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Bacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2025, proposto dalla signora LA UL, rappresentata e difesa dall’avvocato Michela Bacchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cividale del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coceani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della signora SA RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierenrico Scalettaris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 216 del 2025:
- dell’ordinanza n. 15 del 23 dicembre 2024 del Comune di Cividale del Friuli;
- dell’ordinanza n. 14 del 19 novembre 2024 del predetto Comune, nella parte in cui vieta il proseguimento delle opere invece che vietarne del tutto lo svolgimento;
con l’ordine al Comune di disporre il ripristino ambientale.
quanto al ricorso n. 533 del 2025:
- del provvedimento prot. 24964 del 21 luglio 2025 di comunicazione della dichiarazione di inefficacia della CILA n. 049/2024;
- della determinazione n. 960 del 21 luglio 2025 del Comune di Cividale del Friuli;
- dell’ordinanza del predetto Comune n. 12 del 22 luglio 2025;
- della nota della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente energia e sviluppo Sostenibile della Regione del 19 giugno 2025 prot 0445984/p/GEN;
- di tutti gli atti, verbali, sopralluoghi eseguiti, connessi e conseguenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore LA UL e SA RU e del Comune di Cividale del Friuli;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. IE CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di disporre la riunione dei ricorsi n. R.G. 216/2025 e n. 533/2025, in quanto strettamente connessi, avuto riguardo sia alla comune matrice fattuale della vicenda, sia alla coincidenza soggettiva delle parti coinvolte, nonché ai riflessi processuali derivanti dall’interdipendenza delle rispettive decisioni;
Ritenuto, al fine della decisione, disporre verificazione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 66 cod.proc.amm., stabilire quanto segue:
a) l’organismo verificatore è individuato nel Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Udine, il cui Direttore provvederà a designare un esperto della materia per cui è causa, appartenente all’Amministrazione, e a trasmettere alla Segreteria di questo T.A.R. il relativo atto di designazione, nel termine di sette giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
b) il verificatore così individuato assumerà la responsabilità del compimento di tutte le operazioni, con facoltà di delega e/o di farsi assistere da altro personale dell’Amministrazione in possesso delle necessarie competenze;
c) lo stesso verificatore - sulla base della documentazione in atti - dovrà rispondere al seguente quesito: “ Esaminati gli atti e documenti delle cause riunite, eseguiti gli accertamenti e le indagini tecniche che riterrà necessari, il verificatore:
1) accerti e descriva lo stato dei luoghi, con particolare riferimento:
- alla configurazione del reticolo idrico insistente sull’area oggetto di causa;
- all’esistenza, localizzazione e caratteristiche del canale interrato preesistente e delle opere successivamente realizzate;
- alla corrispondenza tra lo stato dei luoghi, le opere effettivamente eseguite e quanto rappresentato nella C.I.L.A. del 22 luglio 2024 e nelle successive integrazioni;
2) accerti la natura delle acque convogliate nell’area, specificando se si tratti di acque esclusivamente meteoriche ovvero anche di acque di sorgente o comunque riconducibili a un reticolo idrico naturale;
3) chiarisca, in relazione alla qualificazione delle acque e delle opere, se l’intervento realizzato debba qualificarsi:
- come mera manutenzione/ripristino di opera esistente;
- ovvero come nuova opera idraulica o modifica sostanziale del sistema di deflusso;
indicando gli elementi tecnici a fondamento della qualificazione;
4) indichi le conseguenze della suddetta qualificazione sotto il profilo giuridico-amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina di settore specificamente applicabile;
5) verifichi l’adeguatezza della documentazione tecnica prodotta e allegata alla CILA del 22 luglio 2024 e successive integrazioni, accertando in particolare:
- se siano stati correttamente rappresentati lo stato di fatto e quello di progetto;
- se risultino necessari, e in che termini, uno studio di compatibilità idraulica e specifici calcoli idrologico-idraulici;
- se le opere realizzate siano idonee a incidere sul deflusso delle acque e sul fondo della proprietà confinante;
6) valuti gli effetti delle opere realizzate sul regime delle acque e sul rischio idraulico, con particolare riferimento:
- alla capacità di deflusso del sistema;
- al rischio di ristagni, esondazioni o deviazioni delle acque;
- all’eventuale alterazione del sistema idrico superficiale;
7) esprima un motivato parere, anche in funzione del successivo punto, in ordine alle soluzioni tecnico-operative più idonee, anche alternative a quelle adottate, al fine di garantire:
- il corretto deflusso delle acque;
- la sicurezza idraulica dei luoghi;
- il rispetto della normativa vigente;
8) verifichi la possibilità di una soluzione conciliativa tra le parti, indicando, ove possibile, le condizioni tecniche per la composizione della controversia;
9) fornisca ogni ulteriore utile chiarimento ai fini della decisione della controversia ”;
d) le parti hanno facoltà di farsi assistere da esperti, i cui atti di nomina dovranno essere dimessi agli atti di causa entro e non oltre il termine di sette giorni dalla comunicazione a mezzo PEC della presente ordinanza e poi trasmessi al verificatore a cura della Segreteria della Sezione;
e) agli eventuali accertamenti potranno assistere le parti o, se nominati, i loro esperti;
f) l’avvio delle operazioni di verificazione sarà comunicato dal verificatore alle parti, almeno cinque giorni prima;
g) entro il termine di 75 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC della presente ordinanza il verificatore dovrà trasmettere - unitamente, ove possibile, alla formulazione della proposta conciliativa - lo schema della relazione di verificazione alle parti o, se nominati, ai loro esperti, le/i quali entro 20 giorni dal relativo ricevimento potranno far pervenire al verificatore le loro eventuali osservazioni e conclusioni;
h) la relazione conclusiva dovrà descrivere gli atti acquisiti, le operazioni e valutazioni effettuate, dare conto delle eventuali osservazioni e conclusioni delle parti (o dei loro esperti) e prendere specificamente posizione su di esse, oltre che riferire circa lo sviluppo del tentativo di conciliazione. Sarà trasmessa dal verificatore alla Segreteria di questa Sezione entro 30 giorni dal ricevimento delle eventuali osservazioni e conclusioni delle parti unitamente alla copia degli atti eventualmente acquisiti nel corso della verificazione e/o prodotti dalle parti medesime;
i) la Segreteria metterà a disposizione del verificatore, a sua richiesta e agli esclusivi fini dello svolgimento del presente incarico, il fascicolo delle cause, con facoltà di estrarre copia degli atti;
All’esito degli accertamenti demandati al verificatore, le parti sono invitate a prendere posizione, nei rispettivi scritti difensivi, anche in ordine al riparto di giurisdizione, atteso che permangono profili di incertezza - anche alla luce delle contrastanti risultanze in ordine alla presenza, a monte, di due sorgenti (di cui una a carattere perenne) e al possibile convogliamento delle relative acque nell’area oggetto di causa - circa la spettanza della cognizione al giudice amministrativo ovvero ad altra giurisdizione specializzata;
È riservata all’esito ogni decisione, in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) dispone procedersi a verificazione sul quesito e nei termini di cui in parte motiva.
Fissa, per l’ulteriore corso, l’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2026.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL MO de OH di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
IE CO, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IE CO | RL MO de OH di Grisi' |
IL SEGRETARIO