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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10505 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
; , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
COD. FISC. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DI TE C.F._2
EL, DI TE CE presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c e , come da procura in Email_1 Email_2
atti.
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VITIELLO PAOLO presso cui elettivamente P.IVA_1
domicilia con p.e.c. come da procura in atti;
Email_3
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, COD. FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti. Email_4
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in atti il 11 e il 15.9.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio chiedendo di essere Parte_1 Parte_2
risarciti per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 28.08.2009, alle ore 00:10 circa, in Parete (Napoli) all'altezza dell'incrocio tra via
SA e via Marconi.
ha agito per richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni Controparte_3
personali patite a causa del sinistro, mentre, ha spiegato la domanda Parte_2
risarcitoria per i danni occorsi al veicolo di sua proprietà in occasione dell'evento dannoso che ci occupa.
Gli attori hanno, testualmente, dedotto:
“1-) il giorno 28.08.2009 alle ore 00:10 circa in Parete sull'incrocio di via SA d'Acquisto
con via Marconi, il motociclo Honda SH 125 tg. DD 30326 di proprietà dell'istante
[...]
e condotto dal figlio veniva investito dalla Fiat Punto tg. Parte_2 Parte_1
GdF 347 AW di proprietà del Comando Generale della Guardia di Finanza e condotta dal
; Controparte_4
2-) il sinistro si verificava secondo la seguente dinamica: nelle circostanze di tempo e luogo
di cui sopra, il motociclo condotto da proveniente da via Marconi, giunto Parte_1
sull'incrocio (munito di semaforo spento) con via SA d'Acquisto, dopo essersi fermato e,
verificato che non vi erano veicoli in transito, si accingeva ad attraversare detto in crocio con
direzione di marcia Parete-Trentola, allorquando, dopo aver oltrepassato il centro dell'incrocio,
veniva investito violentemente dalla Fiat Punto della GdF che proveniente da Ischitella (via
SA D'Acquisto) con direzione Aversa, sbucava a forte velocità dalla sua sinistra. Dopo l'urto
con il motociclo quest'ultima, finiva la sua corsa contro la Fiat Uno tg. NA Y69379 di proprietà
di e condotta da che proveniente dal senso opposto alla Fiat CP_5 Persona_1
Punto (via SA D'Acquisto), al momento dell'impatto, era ferma sull'incrocio. In seguito all'evento dannoso, il ciclomotore Honda SH 125 rovinava a terra unitamente al conducente,
che nulla poté fare per evitare l'impatto, né vi concorse in alcun modo, avendo adottato
nell'occasione, tutte le precauzioni prescritte dal CdS né, avrebbe potuto prevedere una
manovra così negligente del conducente del veicolo investitore (auto della Guardia di Finanza
senza lampeggianti né sirena accesi), in quanto sbucò all'improvviso e a forte velocità;
3-) dal detto evento dannoso, il ciclomotore riportava danni sia di carrozzeria che di
meccanica, danni che venivano preventivati dalla Honda, nella misura di €. 2.517,01 mentre, il
conducente, subiva gravi lesioni personali per le quali veniva soccorso e Parte_1
trasportato a mezzo l'Ambulanza presso il P. O. di Aversa ove gli veniva diagnosticato:
“Emoperitoneo -con prognosi riservata- frattura scomposta del 3° medio-prossimale del femore
sx, frattura estremità distale della clavicola sx, flc regione sottomentoniera -naso e gomito dx-,
frattura degli incisivi centrali Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo”.
Si è tardivamente costituita la che ha impugnato la domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Si è tempestivamente costituito il che ha impugnato la domanda in quanto infondata CP_6
fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Contestualmente, la parte, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del conducente del motociclo attoreo al fine di accertarne l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro ed ottenere il risarcimento del maggior danno patito rispetto a quanto già
stragiudizialmente accettato in via transattiva.
Parimenti, ha proposto domanda riconvenzionale trasversale, nei confronti della convenuta
, chiedendo di essere manlevata da questa - quale propria compagnia di Controparte_1
assicurazione - in caso di un eventuale condanna al risarcimento.
Il ha contestato la domanda attorea anche per quanto attiene alla prospettazione dei CP_6
fatti di causa, deducendo che l'esclusiva responsabilità è da ricondursi in capo al veicolo attoreo che, all'incrocio tra Via SA e Via Marconi ha omesso di rispettare il segnale di “stop” ivi posto, andando, così, a collidere il veicolo in uso agli agenti della Guardia di Finanza.
Sulla eccepita prescrizione
Sul punto, vanno singolarmente esaminate le due domande attoree, una volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali patite da in occasione del Controparte_3
sinistro, e l'altra finalizzata a richiedere il risarcimento per i danni subiti dal veicolo di proprietà
di . Parte_2
A tal proposito, gli attori hanno prodotto in atti le missive inoltrate alla convenuta compagnia di assicurazione sia al fine di richiedere il risarcimento dei suddetti danni sia allo scopo di interrompere la prescrizione (vedi doc. 4 e 5 produzione attorea).
Ciò riguardo, va previamente osservato che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori, così come ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla compagnia Controparte_1
che assicurava il veicolo di proprietà del e con questo condebitore, secondo la CP_6
prospettazione degli attori, spiegano efficacia anche nei confronti dell'ente ministeriale il cui veicolo era in uso agli agenti della Guardia di Finanza.
Tanto premesso, va osservato che, per quanto attiene al risarcimento per le lesioni personali subite in occasione del sinistro, avendosi riguardo ad un fatto illecito astrattamente configurabile come reato (si veda, Cass. 6858/2018) trova applicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947
c.c., il termine prescrizionale di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 590 c.p.; termine che risulta tempestivamente interrotto dapprima mediante messe in mora del 12/01/2011, del
14/12/2014, del 26/04/2013, del 16/12/2014, del 19/11/2016 e del 20/11/2018 e,
successivamente, con la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16/11/2020 sia alla CP_1
che al Ministero dell'Economia e della Finanza;
[...] Contrariamente, invece, deve ritenersi prescritto il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni al veicolo di proprietà dell'attrice.
Invero, il termine prescrizionale biennale di cui al co. 2 dell'art. 2947 c.c., dapprima, veniva interrotto mediante le lettere di messa in mora del 05/02/2010, del 18/01/2012, del 02/01/2014,
del 15/12/2015 e del 24/11/2017 ma, successivamente, tra detto ultimo atto interruttivo e l'atto di citazione notificato il 16/11/2020, è intercorso un lasso temporale maggiore di due anni, tale che il diritto si sia prescritto.
In definitiva, la domanda di , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_2
patiti dal suo veicolo in occasione del sinistro, deve essere rigettata stante la intervenuta prescrizione del suo diritto.
Sulle ulteriori eccezioni preliminari
In merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia deve, in contrario, osservarsi che:
- l'atto di citazione non presenta i profili di nullità eccepiti, essendo chiaramente identificabili sia l'oggetto della domanda che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima;
- sussiste la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 16/11/2020, dopo il decorso del termine di legge dalla richiesta di risarcimento del danno per le lesioni subite pervenuta, per la prima volta, in data 12/01/2011. Oltretutto, non essendosi, poi, la convenuta compagnia avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005, l'azione deve ritenersi proponibile quand'anche la richiesta fosse stata non conforme alle prescrizioni dettate dalla stessa norma (in tal senso, cfr., Cass. 32919/2022);
- è del tutto irrilevante il disconoscimento genericamente operato dalla convenuta di “ogni
atto, deduzione e documento di parte attorea”. La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente ribadito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto"
ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (si veda, ad esempio, Cass. 16557/2019; Cass. 12594/2019 e Cass. 4032/2019).
Sul merito della domanda spiegata da Parte_1
Venendo al merito, questa domanda deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria e l'escussione di quattro testimoni, non ha offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della esclusiva responsabilità di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
In primo luogo, è essenziale riportare le dichiarazioni dei due testimoni indicati da parte attrice, e , sentiti, rispettivamente, all'udienza del 31/01/2023 Testimone_1 Testimone_2
e del 05/12/2023.
Invero, gli ulteriori due testi, e (ascoltati anch'essi Testimone_3 Testimone_4
all'udienza 05/12/2023), indicati dalla parte convenuta, nulla hanno saputo riferire riguardo alla dinamica del sinistro.
Pertanto, le uniche dichiarazioni a cui possa farsi riferimento al fine di accertare le modalità
secondo cui si verificava l'incidente sono quelle rese dai testimoni di parte attrice, i quali dichiaravano:
- il primo teste: “ero presente ai fatti di causa: in un quadrivio ero in macchina con i miei
amici provenivo da Aversa;
arrivati a un incrocio c'era un semaforo lampeggiante e
arrestavamo la marcia. Vidi un motociclo proveniente da Parete in direzione Trentola e vidi una
volante GD che proveniva da Ischitella direzione Aversa;
al centro dell'incrocio si
scontravamo l'auto con il motociclo e lo scontro al centro dell'incrocio. Il motociclo veniva colpito al centro del pedalino e dopo lo scontro il rovinava a terra e l'auto della gdf Parte_1
deviava leggermente a sinistra rispetto alla propria direzione di marcia e impattava contro la
nostra auto che era ferma al semaforo. In seguito all'evento dannoso, il ciclomotore Honda SH
125 rovinava a terra unitamente al conducente;
non vi erano altri veicoli presenti: c'erano solo
il nostro veicolo, il motociclo e la macchina della guardia di finanza;
l'impatto fu abbastanza
forte , lo presumo dal fatto che il sig de caprio veniva spostato davanti e la macchina della gdf
urtava la nostra macchina che riportava alcuni danni. Io urtai con il mio ginocchio destro sul
sedile del conducente. La macchina della gdf forse riportava danni nella parte anteriore ma
nello specifico non so essere piu' preciso. Il conducente del motociclo rovinava a terra, mi
spaventai , lo vidi solo fermo a terra , sentivo solo forti lamenti, non mi avvicinai ma si fece un
po' di calca. Nei pressi dell'incrocio c'erano diverse attività. Io non osai avvicinarmi. Nel giro
di qualche minuto arrivarono uno o due ambulanze , il sig fu portato all'ospedale di CP_3
Aversa. Io non ho riportato danni, andai in Ospedale solo per un controllo al ginocchio dx
avendo subito un intervento poco tempo prima. Non ricordo di preciso a quanti metri veniva
portato in avanti il ciclomotore. Presumo qualche metro più avanti. non ho reso dichiarazioni
all'autorità. Sono intervenuti i carabinieri ma non mi hanno identificato. Ho visto il sig.
[...]
solo in quella occasione […] ribadisco che il punto di impatto avveniva sul lato Pt_1
sinistro, ma considerando la mia posizione non posso ricordare con esattezza il punto di
impatto. […] Preciso che sono sceso dal veicolo ma non sono andato a costatare i danni subiti
dalla Honda restando nei pressi del veicolo ove viaggiavo”;
- il secondo teste: “ho assistito al sinistro perché ero in un altro veicolo fermo allo stesso
incrocio, una Fiat Uno di , un mio amico. Ero in compagnia del , che era Persona_1 CP_5
alla guida, di , e;
eravamo tutti su Testimone_1 Persona_2 Persona_3
Cont detta io ero seduto al lato passeggero davanti. Non so quantificare la distanza tra me e
l'impatto, ma confermo che eravamo fermi all'incrocio, dove c'è il semaforo, che nella
circostanza era però spento. ADR: Ricordo che all'incrocio suddetto dal nostro lato sinistro arrivava uno scooter/Moto e da quello che ricordo detto motoveicolo si è fermato all'incrocio
per poi ripartire, non ricordo dopo quanti secondi;
a quel punto dal lato opposto rispetto alla
Cont nostra sopravveniva l'auto della GD (direzione da Ischitella verso Aversa) che impatto lo
scooter sul fianco sx dello scooter medesimo, all'altezza del pedalino, i due veicoli erano
entrambi in movimento, l'impatto si è verificato al centro dell'incrocio. Dopo l'impatto l'auto
della GD ha colpito anche la Uno, io non ho riportato danni, invece la Uno riportò vari danni.
Lo scooter aveva la direzione Parete - Trentola Ducenta. ADR: Ricordo che il lato sinistro dello
scooter aveva danni, non ho visto il lato destro (invero la moto era a terra sul lato destro). Poi
non ricordo altro perché andai in Ospedale accompagnato da alcuni parenti. Ribadisco che non
ho avuto danni. Il conducente dello scooter era a terra dolorante, in condizioni non buone,
giunse l'ambulanza e lo portò via non so dove. Lo scooter era in ripartenza dall'incrocio, che io
ricordi l'auto della GD non ha arrestato la marcia all'incrocio. Sono stato sottoposto ad
accertamenti quali RM. ADR: la Uno riportò vari danni, tra cui persino si piego' il tettuccio, poi
il passaruote sinistro era ammaccato, il faro sinistro era rotto, così come il radiatore. La Uno
non era marciante, fu chiamato il carro attrezzi. ADR: lo scooter aveva il faro anteriore
acceso”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni dei testi emerge che l'impatto tra i due veicoli avveniva al centro dell'incrocio e che l'automobile condotta dagli agenti della Guardia di Finanza
collideva con la propria parte anteriore la parte laterale sinistra dello scooter condotto dall'attore.
Il secondo teste, inoltre, precisa che lo scooter “si è fermato all'incrocio per poi ripartire”
(anche se non ricorda dopo quanti secondi) e “a quel punto” “sopravveniva l'auto della GD che
impatto lo scooter sul fianco sx”.
Dunque, stando a quanto riferito da quest'ultimo, sarebbe stata l'auto della Guardia di
Finanza a “sopraggiungere” rispetto alla marcia del motociclo, andando a collidere quest'ultimo che era ripartito dopo essersi previamente fermato all'incrocio.
Tuttavia, questa narrazione non coincide con gli accertamenti compiuti dagli agenti dei Carabinieri giunti sul luogo nelle immediatezze del sinistro e poi, da questi, riportati nel rapporto di incidente stradale prodotto in atti.
In detto rapporto, invero, si legge che “il motociclo non si fermava allo stop, e al passaggio
del veicolo “B” (Guardia di Finanza), andava ad impattare sul fianco lato dx”, dinamica che veniva pure confermata dall'agente conducente dell'autoveicolo della Testimone_5
Guardia di Finanza, il quale, nelle immediatezze del sinistro veniva ascoltato dai Carabinieri
intervenuti sul posto.
Al rapporto è stata poi allegata la planimetria dello stato dei luoghi dalla quale può
agevolmente evincersi che sulla corsia di marcia, da cui proveniva il motociclo attoreo, vi era posto il segnale di stop.
Ciò posto, va osservato che non può dubitarsi dell'attendibilità di tale planimetria e della fedeltà delle dichiarazioni riportate nel rapporto, in quanto è principio consolidato (cfr. Cass., n.
226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (ed è tale il rapporto dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Contrariamente, va detto che la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche e/o che non siano stati dagli stessi personalmente accertati, come è nel caso di specie, per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Detti accertamenti, difatti, pur avendo un'intrinseca attendibilità, stante la natura di atto pubblico del verbale, assumono valore probatorio di meri indizi liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 28149/2022; Cass. Civ. n. 9037/2019).
Tanto premesso, alla luce delle contraddizioni emerse dal raffronto tra il verbale d'incidente stradale e le dichiarazioni rese dai testimoni rispetto la dinamica del sinistro, stante la presenza dello stop posto all'incrocio tra Via SA e Via Marconi e gravante sul conducente del motociclo attoreo, nell'incertezza dell'osservanza di tale segnaletica da parte dell'istante (i testi non hanno saputo riferire se e quanto tempo il si sia fermato), restando ignota la Parte_1
velocità dei veicoli e non potendo accertare, specificamente e con chiarezza, i punti d'impatto tra i medesimi una volta verificatasi la collisione, è preclusa la possibilità ricostruire con certezza le esatte modalità di accadimento dell'incidente che ci occupa.
Pertanto, vertendosi in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, deve ritenersi applicabile al caso di specie la presunzione di corresponsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054 c.c.
e, conseguentemente, va affermata la pari concorrente responsabilità, nella misura del 50%
ciascuno, dei conducenti dei veicoli coinvolti nel l'evento dannoso per cui è causa.
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto dall'attore
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale richiesto da Parte_1
occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli
[...]
artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente
all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine si ritiene di condividere le conclusioni della perizia medico - legale redatta dal dott. nella qualità di CTU che ha accertato che di anni 17 Persona_4 Parte_1
all'epoca del fatto, in conseguenza del sinistro per cui è causa riportava la “frattura del terzo
medio diafisario del femore sinistro e frattura scomposta dell'estremità distale della clavicola
sinistra, trattati con splenectomia e stabilizzazione della frattura femorale con fissatore esterno
[…] ferite lacero-contuse in sede sottomentoniera, al naso, al gomito destro ed al torace.
Frattura del margine incisale dei denti 11, 12, 32 e frattura della parete linguale di 46”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 19%,
consistenti in:
“- esiti cicatriziali facciali di ferite lacero-contuse: una cicatrice piana, ipocromica, di 2,5
cm, situata in regione sottomentoniera sinistra;
e di ½ centimetro, in corrispondenza della punta
del naso;
- esiti cicatriziali in corrispondenza della parete addominale, con una cicatrice xifo-
ombelicale della lunghezza di circa 15 centimetri, appianata, parzialmente ipocromica, ed
iperestesica; e due piccoli esiti cicatriziali ipocromici rotondeggianti, situati lateralmente alla
linea xifo-ombelicale, dovuti alla introduzione di tubi di drenaggio;
- da un'alterazione del profilo anatomico del torace, per una deformazione lungo il decorso
clavicolare sinistro, in corrispondenza dell'estremo acromiale dell'osso, con lieve ispessimento
cutaneo, in tale sede, da angolatura dei frammenti ossei della precedente frattura;
- da una ricorrente sintomatologia dolorosa, localizzata alla spalla sinistra, più marcata in
rapporto all'esposizione a climi freddo-umidi ed in seguito a sforzi fisici;
- da una minima limitazione dei movimenti della spalla e dell'arto superiore di sinistra, in
particolare di quelli di elevazione, di retroposizione e di rotazione;
- da quattro esiti cicatriziali ipercromici, di forma rotondeggiante, con diametro di circa 1,5
cm., conseguenti all'applicazione del fissatore esterno, situati nella regione antero-laterale della
cosciasinistra, due al terzo superiore, ed altri due al terzo inferiore;
- da un'accreditabile sintomatologia algica all'arto inferiore sinistro, localizzata in
particolare all'anca, con maggiore frequenza ed intensità in rapporto all'esposizione a climi
freddi e umidi;
- da una lieve ipotonotrofia quadricipitale a sinistra, con minus a livello del terzo superiore
di coscia, di circa 2 cm;
- da una minima limitazione funzionale in sede coxo-femorale a sinistra, con limitazione
della flessione e dell'abduzione dell'arto inferiore, su base algica”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che,
in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura del 19%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 71.409,00, così
determinata:
- € 64.509,00 a titolo di invalidità permanente,
- € 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 1.725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sul danno patrimoniale
In ordine al danno patrimoniale per danno emergente, vanno riconosciuti all'attore pure gli esborsi da sostenersi per il ripristino della lesione odontoiatrica subita a causa del sinistro, come accertata e stimata dal CTU.
Il consulente d'ufficio, previamente confermando il nesso eziologico tra il danno e l'evento,
ha accertato che “Gli elementi 11 e 21 sono stati già riparati mediante l'inserimento di una
corona protesica. L'elemento 46 risulta preparato per l'applicazione di una corona protesica. Si
tratta di interventi, che non presentano particolare difficoltà (sia per quanto riguarda elementi
di rischio connessi al suo svolgimento, che per complessità), in grado di emendare il danno
subito, con recupero pressoché completo per quanto riguarda l'aspetto estetico e quello
fonatorio; parziale, per quanto concerne la funzione masticatoria. Ai fini del risarcimento, occorre considerare che, in relazione ai fenomeni di usura dei materiali protesici utilizzati, i
suddetti trattamenti andranno ripetuti nel tempo, per cui verosimilmente saranno necessari nel
corso della vita quattro ricostruzioni della corona, dopo la prima. ”.
Dunque, secondo il parere del CTU: “Il costo totale delle spese odontoiatriche rimborsabili
(che comprende quelle sostenute e quelle da sostenere in futuro) per il ripristino morfo-
funzionale ed estetico degli elementi dentari danneggiati, può essere valutato complessivamente,
in Euro 9.300,00 (duemilaottocento/00), comprensivo per ciascun intervento delle spese relative
al manufatto protesico più quelle di applicazione.
Tale somma può essere così riassunta:
1. N. 1 terapia canalare dell'11: € 200,00;
2. N. 1 perno moncone sull'11: € 100,00;
3. N.° 3 corone in oro-porcellana dell'11, del 21 e del 46, da rinnovarsi ogni 10 anni fino
per un totale complessivo di 5rinnovi compresa la terapia iniziale: € 600,00 a corona per una
spesa totale di Tot. € 9000,00”.
Inoltre, alla luce della documentazione versata in atti, va riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sanitarie che, come pure ritenute congrue dal CTU, si liquidano all'attualità nella misura di € 778,92.
Sul quantum complessivo del risarcimento e sugli interessi
Dunque, spetta a a titolo di risarcimento dei danni di cui sopra, la Parte_1
complessiva somma di € 81.187,92.
Tale importo, andrà poi decurtato del 50% alla luce dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa.
Ciò posto, in definitiva, spetta all'attore la somma complessiva di € 40.593,96.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che,
se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa,
del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Tuttavia, gli interessi non potranno calcolarsi anche sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la lesione odontoiatrica patita dall'attore, in quanto tali somme sono per la maggior parte riferibili a spese future (cinque rinnovi) ed in altra parte costituite da esborsi sostenuti che non sono stati indicati, né quantificati dalla parte.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 7.792,00.
Sull'importo complessivo di € 58.464,88 (€ 50.672,88 + € 7.792,00) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
Sulla domanda riconvenzionale del CP_6
Va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto con la quale ha CP_6
chiesto di essere risarcito dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro e in misura maggiore rispetto all'importo già accettato in via transattiva dalla compagnia che assicurava il motociclo dell'attore.
Sul punto va osservato che, il convenuto legittimamente spiega la propria domanda risarcitoria nei confronti dell'attore, il quale non ha inteso avvalersi della transazione intervenuta tra l'assicurazione che lo garantiva e la Guardia di Finanza. Invero, in materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è
attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti
(cfr. Cass. Civ. 21842/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, l'attore, nonché condebitore in solido della compagnia assicurativa che garantiva il veicolo di sua proprietà, stante il vincolo della solidarietà passiva che li lega, non ha mai dichiarato di volersi avvalere della transazione conclusa tra detta assicurazione e la Guardia di Finanza, per modo che l'efficacia dell'intervenuto accordo non può
ritenersi estesa anche nei suoi confronti.
A tal riguardo, dunque, neppure c'è la necessità di dover accertare se l'intervenuta transazione fosse stata stipulata per l'intero debito o solo per la quota di uno dei condebitori, in quanto in assenza dell'espressa dichiarazione del debitore solidale, l'accordo transattivo in nessun caso può riflettere i suoi effetti su quest'ultimo.
Ciò posto, conseguentemente, l'attore non può ritenersi liberato dall'obbligo risarcitorio per modo che il convenuto in riconvenzionale ha legittimamente indirizzato la pretesa nei suoi confronti.
Tuttavia, va evidenziato che il non ha fornito alcuna prova del danno patito dal suo CP_6
veicolo, non stimando, allegando e/o quantificando la somma richiesta a titolo di maggior importo, neppure mediante la produzione di una perizia di parte.
Dunque, non essendo stato precisato, né in alcun modo allegato l'ammontare del maggior danno richiesto, in difetto della prova del quantum, il cui onere ricade in capo al soggetto che intende far valere un diritto in giudizio, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Alla luce del parziale accoglimento della domanda e della reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN AR,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 58.464,88 oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale;
- c) si compensano le spese di lite;
- d) pone le spese di CTU, come liquidate con il provvedimento in pari data, a carico di entrambe le parti e nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Napoli il 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa AN AR
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25135/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
; , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
COD. FISC. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti DI TE C.F._2
EL, DI TE CE presso cui elettivamente domiciliano, con p.e.c e , come da procura in Email_1 Email_2
atti.
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, COD. FISC. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VITIELLO PAOLO presso cui elettivamente P.IVA_1
domicilia con p.e.c. come da procura in atti;
Email_3
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, COD. FISC. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti. Email_4
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in atti il 11 e il 15.9.25.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio chiedendo di essere Parte_1 Parte_2
risarciti per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il 28.08.2009, alle ore 00:10 circa, in Parete (Napoli) all'altezza dell'incrocio tra via
SA e via Marconi.
ha agito per richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni Controparte_3
personali patite a causa del sinistro, mentre, ha spiegato la domanda Parte_2
risarcitoria per i danni occorsi al veicolo di sua proprietà in occasione dell'evento dannoso che ci occupa.
Gli attori hanno, testualmente, dedotto:
“1-) il giorno 28.08.2009 alle ore 00:10 circa in Parete sull'incrocio di via SA d'Acquisto
con via Marconi, il motociclo Honda SH 125 tg. DD 30326 di proprietà dell'istante
[...]
e condotto dal figlio veniva investito dalla Fiat Punto tg. Parte_2 Parte_1
GdF 347 AW di proprietà del Comando Generale della Guardia di Finanza e condotta dal
; Controparte_4
2-) il sinistro si verificava secondo la seguente dinamica: nelle circostanze di tempo e luogo
di cui sopra, il motociclo condotto da proveniente da via Marconi, giunto Parte_1
sull'incrocio (munito di semaforo spento) con via SA d'Acquisto, dopo essersi fermato e,
verificato che non vi erano veicoli in transito, si accingeva ad attraversare detto in crocio con
direzione di marcia Parete-Trentola, allorquando, dopo aver oltrepassato il centro dell'incrocio,
veniva investito violentemente dalla Fiat Punto della GdF che proveniente da Ischitella (via
SA D'Acquisto) con direzione Aversa, sbucava a forte velocità dalla sua sinistra. Dopo l'urto
con il motociclo quest'ultima, finiva la sua corsa contro la Fiat Uno tg. NA Y69379 di proprietà
di e condotta da che proveniente dal senso opposto alla Fiat CP_5 Persona_1
Punto (via SA D'Acquisto), al momento dell'impatto, era ferma sull'incrocio. In seguito all'evento dannoso, il ciclomotore Honda SH 125 rovinava a terra unitamente al conducente,
che nulla poté fare per evitare l'impatto, né vi concorse in alcun modo, avendo adottato
nell'occasione, tutte le precauzioni prescritte dal CdS né, avrebbe potuto prevedere una
manovra così negligente del conducente del veicolo investitore (auto della Guardia di Finanza
senza lampeggianti né sirena accesi), in quanto sbucò all'improvviso e a forte velocità;
3-) dal detto evento dannoso, il ciclomotore riportava danni sia di carrozzeria che di
meccanica, danni che venivano preventivati dalla Honda, nella misura di €. 2.517,01 mentre, il
conducente, subiva gravi lesioni personali per le quali veniva soccorso e Parte_1
trasportato a mezzo l'Ambulanza presso il P. O. di Aversa ove gli veniva diagnosticato:
“Emoperitoneo -con prognosi riservata- frattura scomposta del 3° medio-prossimale del femore
sx, frattura estremità distale della clavicola sx, flc regione sottomentoniera -naso e gomito dx-,
frattura degli incisivi centrali Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo”.
Si è tardivamente costituita la che ha impugnato la domanda in quanto Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Si è tempestivamente costituito il che ha impugnato la domanda in quanto infondata CP_6
fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Contestualmente, la parte, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti del conducente del motociclo attoreo al fine di accertarne l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro ed ottenere il risarcimento del maggior danno patito rispetto a quanto già
stragiudizialmente accettato in via transattiva.
Parimenti, ha proposto domanda riconvenzionale trasversale, nei confronti della convenuta
, chiedendo di essere manlevata da questa - quale propria compagnia di Controparte_1
assicurazione - in caso di un eventuale condanna al risarcimento.
Il ha contestato la domanda attorea anche per quanto attiene alla prospettazione dei CP_6
fatti di causa, deducendo che l'esclusiva responsabilità è da ricondursi in capo al veicolo attoreo che, all'incrocio tra Via SA e Via Marconi ha omesso di rispettare il segnale di “stop” ivi posto, andando, così, a collidere il veicolo in uso agli agenti della Guardia di Finanza.
Sulla eccepita prescrizione
Sul punto, vanno singolarmente esaminate le due domande attoree, una volta ad ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali patite da in occasione del Controparte_3
sinistro, e l'altra finalizzata a richiedere il risarcimento per i danni subiti dal veicolo di proprietà
di . Parte_2
A tal proposito, gli attori hanno prodotto in atti le missive inoltrate alla convenuta compagnia di assicurazione sia al fine di richiedere il risarcimento dei suddetti danni sia allo scopo di interrompere la prescrizione (vedi doc. 4 e 5 produzione attorea).
Ciò riguardo, va previamente osservato che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori, così come ai sensi dell'art. 1310 c.c.
Pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla compagnia Controparte_1
che assicurava il veicolo di proprietà del e con questo condebitore, secondo la CP_6
prospettazione degli attori, spiegano efficacia anche nei confronti dell'ente ministeriale il cui veicolo era in uso agli agenti della Guardia di Finanza.
Tanto premesso, va osservato che, per quanto attiene al risarcimento per le lesioni personali subite in occasione del sinistro, avendosi riguardo ad un fatto illecito astrattamente configurabile come reato (si veda, Cass. 6858/2018) trova applicazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 2947
c.c., il termine prescrizionale di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 590 c.p.; termine che risulta tempestivamente interrotto dapprima mediante messe in mora del 12/01/2011, del
14/12/2014, del 26/04/2013, del 16/12/2014, del 19/11/2016 e del 20/11/2018 e,
successivamente, con la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 16/11/2020 sia alla CP_1
che al Ministero dell'Economia e della Finanza;
[...] Contrariamente, invece, deve ritenersi prescritto il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni al veicolo di proprietà dell'attrice.
Invero, il termine prescrizionale biennale di cui al co. 2 dell'art. 2947 c.c., dapprima, veniva interrotto mediante le lettere di messa in mora del 05/02/2010, del 18/01/2012, del 02/01/2014,
del 15/12/2015 e del 24/11/2017 ma, successivamente, tra detto ultimo atto interruttivo e l'atto di citazione notificato il 16/11/2020, è intercorso un lasso temporale maggiore di due anni, tale che il diritto si sia prescritto.
In definitiva, la domanda di , volta ad ottenere il risarcimento dei danni Parte_2
patiti dal suo veicolo in occasione del sinistro, deve essere rigettata stante la intervenuta prescrizione del suo diritto.
Sulle ulteriori eccezioni preliminari
In merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta compagnia deve, in contrario, osservarsi che:
- l'atto di citazione non presenta i profili di nullità eccepiti, essendo chiaramente identificabili sia l'oggetto della domanda che i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima;
- sussiste la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 D. Lgs. 209/2005, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 16/11/2020, dopo il decorso del termine di legge dalla richiesta di risarcimento del danno per le lesioni subite pervenuta, per la prima volta, in data 12/01/2011. Oltretutto, non essendosi, poi, la convenuta compagnia avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi del quinto comma dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005, l'azione deve ritenersi proponibile quand'anche la richiesta fosse stata non conforme alle prescrizioni dettate dalla stessa norma (in tal senso, cfr., Cass. 32919/2022);
- è del tutto irrilevante il disconoscimento genericamente operato dalla convenuta di “ogni
atto, deduzione e documento di parte attorea”. La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente ribadito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche (quali, ad esempio, "impugno e contesto"
ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante"), ma va operata -
a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (si veda, ad esempio, Cass. 16557/2019; Cass. 12594/2019 e Cass. 4032/2019).
Sul merito della domanda spiegata da Parte_1
Venendo al merito, questa domanda deve essere parzialmente accolta per i motivi che seguono.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria e l'escussione di quattro testimoni, non ha offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della esclusiva responsabilità di uno dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale.
In primo luogo, è essenziale riportare le dichiarazioni dei due testimoni indicati da parte attrice, e , sentiti, rispettivamente, all'udienza del 31/01/2023 Testimone_1 Testimone_2
e del 05/12/2023.
Invero, gli ulteriori due testi, e (ascoltati anch'essi Testimone_3 Testimone_4
all'udienza 05/12/2023), indicati dalla parte convenuta, nulla hanno saputo riferire riguardo alla dinamica del sinistro.
Pertanto, le uniche dichiarazioni a cui possa farsi riferimento al fine di accertare le modalità
secondo cui si verificava l'incidente sono quelle rese dai testimoni di parte attrice, i quali dichiaravano:
- il primo teste: “ero presente ai fatti di causa: in un quadrivio ero in macchina con i miei
amici provenivo da Aversa;
arrivati a un incrocio c'era un semaforo lampeggiante e
arrestavamo la marcia. Vidi un motociclo proveniente da Parete in direzione Trentola e vidi una
volante GD che proveniva da Ischitella direzione Aversa;
al centro dell'incrocio si
scontravamo l'auto con il motociclo e lo scontro al centro dell'incrocio. Il motociclo veniva colpito al centro del pedalino e dopo lo scontro il rovinava a terra e l'auto della gdf Parte_1
deviava leggermente a sinistra rispetto alla propria direzione di marcia e impattava contro la
nostra auto che era ferma al semaforo. In seguito all'evento dannoso, il ciclomotore Honda SH
125 rovinava a terra unitamente al conducente;
non vi erano altri veicoli presenti: c'erano solo
il nostro veicolo, il motociclo e la macchina della guardia di finanza;
l'impatto fu abbastanza
forte , lo presumo dal fatto che il sig de caprio veniva spostato davanti e la macchina della gdf
urtava la nostra macchina che riportava alcuni danni. Io urtai con il mio ginocchio destro sul
sedile del conducente. La macchina della gdf forse riportava danni nella parte anteriore ma
nello specifico non so essere piu' preciso. Il conducente del motociclo rovinava a terra, mi
spaventai , lo vidi solo fermo a terra , sentivo solo forti lamenti, non mi avvicinai ma si fece un
po' di calca. Nei pressi dell'incrocio c'erano diverse attività. Io non osai avvicinarmi. Nel giro
di qualche minuto arrivarono uno o due ambulanze , il sig fu portato all'ospedale di CP_3
Aversa. Io non ho riportato danni, andai in Ospedale solo per un controllo al ginocchio dx
avendo subito un intervento poco tempo prima. Non ricordo di preciso a quanti metri veniva
portato in avanti il ciclomotore. Presumo qualche metro più avanti. non ho reso dichiarazioni
all'autorità. Sono intervenuti i carabinieri ma non mi hanno identificato. Ho visto il sig.
[...]
solo in quella occasione […] ribadisco che il punto di impatto avveniva sul lato Pt_1
sinistro, ma considerando la mia posizione non posso ricordare con esattezza il punto di
impatto. […] Preciso che sono sceso dal veicolo ma non sono andato a costatare i danni subiti
dalla Honda restando nei pressi del veicolo ove viaggiavo”;
- il secondo teste: “ho assistito al sinistro perché ero in un altro veicolo fermo allo stesso
incrocio, una Fiat Uno di , un mio amico. Ero in compagnia del , che era Persona_1 CP_5
alla guida, di , e;
eravamo tutti su Testimone_1 Persona_2 Persona_3
Cont detta io ero seduto al lato passeggero davanti. Non so quantificare la distanza tra me e
l'impatto, ma confermo che eravamo fermi all'incrocio, dove c'è il semaforo, che nella
circostanza era però spento. ADR: Ricordo che all'incrocio suddetto dal nostro lato sinistro arrivava uno scooter/Moto e da quello che ricordo detto motoveicolo si è fermato all'incrocio
per poi ripartire, non ricordo dopo quanti secondi;
a quel punto dal lato opposto rispetto alla
Cont nostra sopravveniva l'auto della GD (direzione da Ischitella verso Aversa) che impatto lo
scooter sul fianco sx dello scooter medesimo, all'altezza del pedalino, i due veicoli erano
entrambi in movimento, l'impatto si è verificato al centro dell'incrocio. Dopo l'impatto l'auto
della GD ha colpito anche la Uno, io non ho riportato danni, invece la Uno riportò vari danni.
Lo scooter aveva la direzione Parete - Trentola Ducenta. ADR: Ricordo che il lato sinistro dello
scooter aveva danni, non ho visto il lato destro (invero la moto era a terra sul lato destro). Poi
non ricordo altro perché andai in Ospedale accompagnato da alcuni parenti. Ribadisco che non
ho avuto danni. Il conducente dello scooter era a terra dolorante, in condizioni non buone,
giunse l'ambulanza e lo portò via non so dove. Lo scooter era in ripartenza dall'incrocio, che io
ricordi l'auto della GD non ha arrestato la marcia all'incrocio. Sono stato sottoposto ad
accertamenti quali RM. ADR: la Uno riportò vari danni, tra cui persino si piego' il tettuccio, poi
il passaruote sinistro era ammaccato, il faro sinistro era rotto, così come il radiatore. La Uno
non era marciante, fu chiamato il carro attrezzi. ADR: lo scooter aveva il faro anteriore
acceso”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni dei testi emerge che l'impatto tra i due veicoli avveniva al centro dell'incrocio e che l'automobile condotta dagli agenti della Guardia di Finanza
collideva con la propria parte anteriore la parte laterale sinistra dello scooter condotto dall'attore.
Il secondo teste, inoltre, precisa che lo scooter “si è fermato all'incrocio per poi ripartire”
(anche se non ricorda dopo quanti secondi) e “a quel punto” “sopravveniva l'auto della GD che
impatto lo scooter sul fianco sx”.
Dunque, stando a quanto riferito da quest'ultimo, sarebbe stata l'auto della Guardia di
Finanza a “sopraggiungere” rispetto alla marcia del motociclo, andando a collidere quest'ultimo che era ripartito dopo essersi previamente fermato all'incrocio.
Tuttavia, questa narrazione non coincide con gli accertamenti compiuti dagli agenti dei Carabinieri giunti sul luogo nelle immediatezze del sinistro e poi, da questi, riportati nel rapporto di incidente stradale prodotto in atti.
In detto rapporto, invero, si legge che “il motociclo non si fermava allo stop, e al passaggio
del veicolo “B” (Guardia di Finanza), andava ad impattare sul fianco lato dx”, dinamica che veniva pure confermata dall'agente conducente dell'autoveicolo della Testimone_5
Guardia di Finanza, il quale, nelle immediatezze del sinistro veniva ascoltato dai Carabinieri
intervenuti sul posto.
Al rapporto è stata poi allegata la planimetria dello stato dei luoghi dalla quale può
agevolmente evincersi che sulla corsia di marcia, da cui proveniva il motociclo attoreo, vi era posto il segnale di stop.
Ciò posto, va osservato che non può dubitarsi dell'attendibilità di tale planimetria e della fedeltà delle dichiarazioni riportate nel rapporto, in quanto è principio consolidato (cfr. Cass., n.
226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) quello per cui l'atto pubblico (ed è tale il rapporto dei Carabinieri) fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Contrariamente, va detto che la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche e/o che non siano stati dagli stessi personalmente accertati, come è nel caso di specie, per la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Detti accertamenti, difatti, pur avendo un'intrinseca attendibilità, stante la natura di atto pubblico del verbale, assumono valore probatorio di meri indizi liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti
(tra le altre, cfr. Cass. Civ. n. 28149/2022; Cass. Civ. n. 9037/2019).
Tanto premesso, alla luce delle contraddizioni emerse dal raffronto tra il verbale d'incidente stradale e le dichiarazioni rese dai testimoni rispetto la dinamica del sinistro, stante la presenza dello stop posto all'incrocio tra Via SA e Via Marconi e gravante sul conducente del motociclo attoreo, nell'incertezza dell'osservanza di tale segnaletica da parte dell'istante (i testi non hanno saputo riferire se e quanto tempo il si sia fermato), restando ignota la Parte_1
velocità dei veicoli e non potendo accertare, specificamente e con chiarezza, i punti d'impatto tra i medesimi una volta verificatasi la collisione, è preclusa la possibilità ricostruire con certezza le esatte modalità di accadimento dell'incidente che ci occupa.
Pertanto, vertendosi in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, deve ritenersi applicabile al caso di specie la presunzione di corresponsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054 c.c.
e, conseguentemente, va affermata la pari concorrente responsabilità, nella misura del 50%
ciascuno, dei conducenti dei veicoli coinvolti nel l'evento dannoso per cui è causa.
Sulla quantificazione del danno non patrimoniale richiesto dall'attore
Venendo al quantum debeatur, in ordine al danno non patrimoniale richiesto da Parte_1
occorre previamente valutare il c.d. danno biologico, che, per come stabilito dagli
[...]
artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, va individuato nella “lesione temporanea o permanente
all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
A tal fine si ritiene di condividere le conclusioni della perizia medico - legale redatta dal dott. nella qualità di CTU che ha accertato che di anni 17 Persona_4 Parte_1
all'epoca del fatto, in conseguenza del sinistro per cui è causa riportava la “frattura del terzo
medio diafisario del femore sinistro e frattura scomposta dell'estremità distale della clavicola
sinistra, trattati con splenectomia e stabilizzazione della frattura femorale con fissatore esterno
[…] ferite lacero-contuse in sede sottomentoniera, al naso, al gomito destro ed al torace.
Frattura del margine incisale dei denti 11, 12, 32 e frattura della parete linguale di 46”.
Dall'evento traumatico innanzi descritto, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è derivata:
- una inabilità temporanea totale di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30,
- un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60.
Infine, sono residuati postumi invalidanti permanenti quantificabili nella misura del 19%,
consistenti in:
“- esiti cicatriziali facciali di ferite lacero-contuse: una cicatrice piana, ipocromica, di 2,5
cm, situata in regione sottomentoniera sinistra;
e di ½ centimetro, in corrispondenza della punta
del naso;
- esiti cicatriziali in corrispondenza della parete addominale, con una cicatrice xifo-
ombelicale della lunghezza di circa 15 centimetri, appianata, parzialmente ipocromica, ed
iperestesica; e due piccoli esiti cicatriziali ipocromici rotondeggianti, situati lateralmente alla
linea xifo-ombelicale, dovuti alla introduzione di tubi di drenaggio;
- da un'alterazione del profilo anatomico del torace, per una deformazione lungo il decorso
clavicolare sinistro, in corrispondenza dell'estremo acromiale dell'osso, con lieve ispessimento
cutaneo, in tale sede, da angolatura dei frammenti ossei della precedente frattura;
- da una ricorrente sintomatologia dolorosa, localizzata alla spalla sinistra, più marcata in
rapporto all'esposizione a climi freddo-umidi ed in seguito a sforzi fisici;
- da una minima limitazione dei movimenti della spalla e dell'arto superiore di sinistra, in
particolare di quelli di elevazione, di retroposizione e di rotazione;
- da quattro esiti cicatriziali ipercromici, di forma rotondeggiante, con diametro di circa 1,5
cm., conseguenti all'applicazione del fissatore esterno, situati nella regione antero-laterale della
cosciasinistra, due al terzo superiore, ed altri due al terzo inferiore;
- da un'accreditabile sintomatologia algica all'arto inferiore sinistro, localizzata in
particolare all'anca, con maggiore frequenza ed intensità in rapporto all'esposizione a climi
freddi e umidi;
- da una lieve ipotonotrofia quadricipitale a sinistra, con minus a livello del terzo superiore
di coscia, di circa 2 cm;
- da una minima limitazione funzionale in sede coxo-femorale a sinistra, con limitazione
della flessione e dell'abduzione dell'arto inferiore, su base algica”.
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata de inabilità temporanea, e tenute presenti le risultanze della CTU (che,
in difetto di elementi contrari inducono a ritenere l'invalidità temporanea stabilizzata nella misura del 19%, pari al valore dell'invalidità permanente), nonché le note tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2021, il danno biologico subito dall'istante, può essere equitativamente liquidato, all'attualità, nella misura complessiva di € 71.409,00, così
determinata:
- € 64.509,00 a titolo di invalidità permanente,
- € 3.450,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale,
- € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%,
- € 1.725,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Sul danno patrimoniale
In ordine al danno patrimoniale per danno emergente, vanno riconosciuti all'attore pure gli esborsi da sostenersi per il ripristino della lesione odontoiatrica subita a causa del sinistro, come accertata e stimata dal CTU.
Il consulente d'ufficio, previamente confermando il nesso eziologico tra il danno e l'evento,
ha accertato che “Gli elementi 11 e 21 sono stati già riparati mediante l'inserimento di una
corona protesica. L'elemento 46 risulta preparato per l'applicazione di una corona protesica. Si
tratta di interventi, che non presentano particolare difficoltà (sia per quanto riguarda elementi
di rischio connessi al suo svolgimento, che per complessità), in grado di emendare il danno
subito, con recupero pressoché completo per quanto riguarda l'aspetto estetico e quello
fonatorio; parziale, per quanto concerne la funzione masticatoria. Ai fini del risarcimento, occorre considerare che, in relazione ai fenomeni di usura dei materiali protesici utilizzati, i
suddetti trattamenti andranno ripetuti nel tempo, per cui verosimilmente saranno necessari nel
corso della vita quattro ricostruzioni della corona, dopo la prima. ”.
Dunque, secondo il parere del CTU: “Il costo totale delle spese odontoiatriche rimborsabili
(che comprende quelle sostenute e quelle da sostenere in futuro) per il ripristino morfo-
funzionale ed estetico degli elementi dentari danneggiati, può essere valutato complessivamente,
in Euro 9.300,00 (duemilaottocento/00), comprensivo per ciascun intervento delle spese relative
al manufatto protesico più quelle di applicazione.
Tale somma può essere così riassunta:
1. N. 1 terapia canalare dell'11: € 200,00;
2. N. 1 perno moncone sull'11: € 100,00;
3. N.° 3 corone in oro-porcellana dell'11, del 21 e del 46, da rinnovarsi ogni 10 anni fino
per un totale complessivo di 5rinnovi compresa la terapia iniziale: € 600,00 a corona per una
spesa totale di Tot. € 9000,00”.
Inoltre, alla luce della documentazione versata in atti, va riconosciuto all'attore il rimborso delle spese sanitarie che, come pure ritenute congrue dal CTU, si liquidano all'attualità nella misura di € 778,92.
Sul quantum complessivo del risarcimento e sugli interessi
Dunque, spetta a a titolo di risarcimento dei danni di cui sopra, la Parte_1
complessiva somma di € 81.187,92.
Tale importo, andrà poi decurtato del 50% alla luce dell'accertato concorso di colpa nella causazione del sinistro per cui è causa.
Ciò posto, in definitiva, spetta all'attore la somma complessiva di € 40.593,96.
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte n. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.
Ebbene, nel caso di specie, il danno di cui trattasi può ritenersi esistente in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione;
elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che,
se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente.
Circa la quantificazione, poi, il danno in oggetto può essere liquidato facendo applicazione del meccanismo degli interessi di cui si è detto, mediante applicazione, in via del tutto equitativa,
del tasso previsto dal primo comma dell'art. 1284 c.c.
Tali interessi, però, devono essere calcolati non sulla somma sopra liquidata, ma su quella devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla pronuncia della presente sentenza.
Tuttavia, gli interessi non potranno calcolarsi anche sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la lesione odontoiatrica patita dall'attore, in quanto tali somme sono per la maggior parte riferibili a spese future (cinque rinnovi) ed in altra parte costituite da esborsi sostenuti che non sono stati indicati, né quantificati dalla parte.
Conseguentemente, il danno per ritardato pagamento è pari ad € 7.792,00.
Sull'importo complessivo di € 58.464,88 (€ 50.672,88 + € 7.792,00) decorreranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.
Sulla domanda riconvenzionale del CP_6
Va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto con la quale ha CP_6
chiesto di essere risarcito dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in occasione del sinistro e in misura maggiore rispetto all'importo già accettato in via transattiva dalla compagnia che assicurava il motociclo dell'attore.
Sul punto va osservato che, il convenuto legittimamente spiega la propria domanda risarcitoria nei confronti dell'attore, il quale non ha inteso avvalersi della transazione intervenuta tra l'assicurazione che lo garantiva e la Guardia di Finanza. Invero, in materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è
attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti
(cfr. Cass. Civ. 21842/2019).
Tuttavia, nel caso di specie, l'attore, nonché condebitore in solido della compagnia assicurativa che garantiva il veicolo di sua proprietà, stante il vincolo della solidarietà passiva che li lega, non ha mai dichiarato di volersi avvalere della transazione conclusa tra detta assicurazione e la Guardia di Finanza, per modo che l'efficacia dell'intervenuto accordo non può
ritenersi estesa anche nei suoi confronti.
A tal riguardo, dunque, neppure c'è la necessità di dover accertare se l'intervenuta transazione fosse stata stipulata per l'intero debito o solo per la quota di uno dei condebitori, in quanto in assenza dell'espressa dichiarazione del debitore solidale, l'accordo transattivo in nessun caso può riflettere i suoi effetti su quest'ultimo.
Ciò posto, conseguentemente, l'attore non può ritenersi liberato dall'obbligo risarcitorio per modo che il convenuto in riconvenzionale ha legittimamente indirizzato la pretesa nei suoi confronti.
Tuttavia, va evidenziato che il non ha fornito alcuna prova del danno patito dal suo CP_6
veicolo, non stimando, allegando e/o quantificando la somma richiesta a titolo di maggior importo, neppure mediante la produzione di una perizia di parte.
Dunque, non essendo stato precisato, né in alcun modo allegato l'ammontare del maggior danno richiesto, in difetto della prova del quantum, il cui onere ricade in capo al soggetto che intende far valere un diritto in giudizio, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Alla luce del parziale accoglimento della domanda e della reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, AN AR,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 58.464,88 oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- b) rigetta la domanda riconvenzionale;
- c) si compensano le spese di lite;
- d) pone le spese di CTU, come liquidate con il provvedimento in pari data, a carico di entrambe le parti e nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Napoli il 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa AN AR