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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2020/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
ed ivi residente nella Via G. WATT n. 13, rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Emanuela Pacini, presso il cui studio in Comiso, Via Arch.
Mancini n. 28, elegge domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c., e , nato a [...] il [...], Parte_2 res.te a Comiso nella Via Raffaello Sanzio n. 21 (C.F. ), C.F._2 rappresentato e difeso dell'Avv. Mercorillo Vita, presso il cui studio in
Comiso (RG), Via San Biagio, 36/a, elegge domicilio, giusta procura in calce su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dagli stessi contratto in data 24 giugno 1998, in Comiso (RG), e dal quale era nato il figlio LE (il 05 giugno 2000), alle condizioni ivi meglio specificate.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza n. 164/2015, pubblicata in data 13.03.2015, passata in giudicato il
13.10.2015, emessa dal Tribunale di Ragusa (proc. n. 1656/2012 r.g.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
E' evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dal decorso di un rilevante lasso di tempo dall'avvenuta separazione tra di essi.
Nessuna ulteriore condizione è stata in concreto pattuita tra le parti, avendo le stesse dato atto della loro reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, e non essendo stato previsto nulla neppure per quanto riguarda il figlio LE, oggi ventiquattrenne, avendo lo stesso raggiunto, nelle more, la propria indipendenza economica. 4
Le spese di lite vanno compensate tra le stesse, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 24.06.1998, in Comiso (RG), da
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
05.11.1970 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 1998, p. II, serie A, atto n. 200, uff. 1);
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 20 febbraio 2025. Il Giudice est.
Dott.sa R. Scollo
5
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti