Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1910
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione art. 12 d.lgs. 116/2017 per presenza giudice onorario

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile poiché i ricorrenti non hanno considerato il proscioglimento definitivo per i reati in materia di armi né la rinnovazione dell'istruttoria dinanzi a un collegio diverso, e non hanno dedotto come il vizio avrebbe inciso sulla motivazione complessiva.

  • Accolto
    Mancata motivazione sul nuovo giudizio di comparazione tra circostanze

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che la Corte d'appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non ha menzionato l'attenuante di cui all'art. 89 c.p., non ha proceduto a un nuovo giudizio di comparazione e non ha fornito adeguata motivazione, limitandosi a modificare la pena pecuniaria.

  • Rigettato
    Aumento della pena pecuniaria in appello

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato in quanto la sentenza viene annullata solo limitatamente al trattamento sanzionatorio per altri motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 1910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1910
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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