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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDIDA Parte_1 C.F._1 PAOLO MARIA FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 102 15057 TORTONApresso il difensore avv. CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLINO Controparte_1 P.IVA_1 GIANFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 127 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. FOGLINO GIANFRANCO
CONVENUTO/I
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SUFFIA Controparte_2 P.IVA_2 GIORGIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VOCHIERI, 9 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. SUFFIA GIORGIO
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“ In via principale : dichiarare risolto il contratto di riparazioni e sostituzioni dell , targata EM741JB di proprietà della SI.ra Controparte_3 [...] descritto in atti e condannare la Società convenuta a Parte_1 Controparte_1 risarcire i danni provocati all'attrice sulla misura di € 15.150,00 o nella diversa misura che risulterà dovuta al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 14 In via principale alternativa
: condannare la terza chiamata in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni, gli Controparte_2 interessi e le spese direttamente all'attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, infine, sulla già formulata richiesta di ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a) interrogatorio formale della Società Convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante Pro Tempore, e prova testimoniale sulle seguenti circostanze espunte da valutazioni e/o giudizi ivi riportati al solo fine di rendere più fluida la narrativa:
1) vero che l'Autovettura , targata EM741JB veniva acquistata dalla Controparte_3
SI.ra alla;
Parte_1 CP_1
2)vero che nel mese di gennaio 2020 il SI. trasportava con il carro Parte_2 attrezzi l'autovettura Ssanyong Korando, targata ErEM741JB (come da documento 2 che si rammostra al teste), presso l'officina della ditta in Alessandria zona D3, CP_1
3) vero che l' , targata EM741JB veniva consegnata presso Controparte_3
l'Officina della nella Sede di Alessandria in data 15/01/2020 per un lavoro di CP_4 riparazione qualificato;
4)vero che le condizioni dell'auto all'atto della consegna erano le seguenti: l'auto andava in moto e marciava, faceva rumore al livello del motore;
5)vero che fatta visionare e verificare da un meccanico di fiducia della SI.ra questi aveva diagnosticato che ci fosse da rifare il motore, deducendo Parte_1 una antieconomicità del lavoro;
6)vero che la ditta vista l'auto, assicurava che con un lavoro sulla CP_1 distribuzione, l'auto sarebbe stata riparata;
7)vero che la preparava un preventivo di € 1.800,00, che la SI.ra CP_1 accettava;
Parte_1
8)vero che in corso d'opera, i meccanici della si accorgevano che fosse CP_1 necessario "rifare il motore" (come da doc. 3 che si rammostra al teste);
9)vero che la SI.ra acconsentiva ad eseguire il restante lavoro, Parte_1 ed il preventivo veniva aggiornato per due volte fino ad arrivare all'importo € 4.900,00 (come da doc. 4 che si rammostra al teste);
10)vero che a causa dell'assenza dei pezzi per il lavoro e, successivamente, a causa del sopraggiungere della pandemia Covid, i lavori si fermavano del tutto, fino alla data del
24 agosto 2020, quando la SI.ra si recava a ritirare la macchina;
Parte_1
11) vero che la signora aveva preavvertito la che sarebbe partita per Pt_1 CP_1 lavoro verso la Spagna in quanto il proprio marito gestiva un Ristorante a Parte_2
EN (come da documento 13 che si rammostra al teste) ed avrebbe dovuto affrontare, con quell'auto, un viaggio di 1.400 km;
12)vero che ricevute rassicurazioni sul perfetto stato della vettura ed ottenuto il certificato di revisione (come da doc. 5 che si rammostra al teste), in data 24 agosto 2020 la signora stipulava la polizza di assicurazione per l'importo di € 450,00 euro per 6 Pt_1 mesi (come da documento 14 che si rammostra al teste) e, ritirata la macchina, la sera dello stesso giorno, partiva con il proprio marito SI. e la propria figlia Parte_2
SI.ra alla volta della Spagna;
Parte_3
13)vero che l'autovettura veniva consegnata come perfettamente funzionante in data 24/08/2020 (come da doc. 5 che si rammostra teste);
14)vero che l'autovettura la sera stessa nei pressi di Nimes (Francia) si guastava e si
pagina 2 di 14 fermava rimanendo in “panne”; 15)vero che giunta all'altezza di Nimes, in Francia, si accendevano sia la spia del motore che quella dell'olio, ed era quindi necessario uscire immediatamente dall'autostrada;
16)vero che la autovettura si fermava guasta in orario notturno ed i SIg.ri
[...]
, e erano costretti a dormire in auto, attendendo il Parte_4 Parte_2 Per_1 mattino successivo per rintracciare un meccanico che si occupasse della vettura;
17)vero che il mattino successivo, il meccanico che interveniva in soccorso e che comportava una spesa per la SI.ra di € 180,00, provvedeva al rabbocco dell'olio Pt_1 motore;
18)vero che le spie di allarme si spegnevano e l'auto sembrava pronta per ripartire;
19)vero che la SI.ra ed il proprio marito SI. Parte_1 Pt_2 riprendevano il viaggio, portando con loro una tanica di olio, e sostavano con regolarità presso le stazioni di servizio poste sulla strada per controllarne il livello;
20)vero che a circa 50 km da EN, punto di arrivo del viaggio, improvvisamente il motore cominciava a "picchiare", l'abitacolo si riempiva di fumo e l'auto si fermava definitivamente;
21)vero che la SI.ra riusciva ad arrivare a destinazione a EN Pt_1
(Spagna) il 26/08/2020 con l'intervento di un autocarro;
22)vero che con un carro attrezzi, ed una spesa di € 200,00 euro, la vettura veniva condotta a EN e parcheggiata dove era permesso il parcheggio libero (come da documento 15 che si rammostra al teste);
23)vero che per il lavoro eseguito dalla la SI.ra CP_1 Parte_1 affrontava le seguenti spese:
-€ 4.900,00 per riparazione;
-€ 800,00 per assicurazione;
-€ 70,00 per revisione;
-€ 200,00 per carro attrezzi in Francia oltre l'olio;
-€ 200,00 per carro attrezzi in Spagna;
-€ 250,00 per 7 giorni di Taxi;
-€ 700,00 per acquisto auto usata;
-€ 180,00 per trapasso;
-€ 400,00 per assicurazione macchina usata;
-€ 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 giorni) = €
450,00);
-€ 600,00 multe;
-€ 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto;
-€ 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione;
TOTALE: € 15.150,00.
24) vero che per fare gli spostamenti, fare la spesa per gestire il Ristorante e per tornare in Italia dopo un mese emmezzo la SI.ra ed il proprio marito Parte_5 SI. erano costretti ad acquistare una Seat Arosa del valore di € Parte_2
1.000,00 (come da documento 17 che si rammostra la teste);
25)vero che per l'utilizzo dell'auto sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ la SI. corrispondeva alla l'importo di € 800,00 di cui € Parte_6 CP_1 500,00 per il primo mese ed € 300,00 al momento della restituzione. Si indicano a testimoni, salvo altri, anche in prova contraria:**** b) Disporsi se del caso, C.T.U. sull'accertamento dei lavori eseguiti sull'autovettura oggetto di causa.”
pagina 3 di 14 Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill. mo signor Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via preliminare e pregiudiziale di rito e di merito:
Accertata e dichiarata l'esistenza e l'operatività della polizza n. 008-058-0000904109, stipulata in data 31.12.2018 con la società assicuratrice (Codice fiscale, partita IVA e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: ) con sede in Milano, via P.IVA_2
Ignazio Gardella n. 2, posta a tutela della responsabilità civile della convenuta nei confronti dei terzi, per interventi di riparazione meccanica effettuati dalla propria officina, autorizzare l'istanza e successiva ed ulteriore concessione del termine per la chiamata in giudizio della società assicuratrice
(Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Milano: con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assicuratore della conchiudente e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di detta società, al fine di essere mallevata e garantita dalla società stessa, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269-2° comma c.p.c., onde consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art 6 D.Lgs. n. 28/2010 ed all'art. 163 bis c.p.c . E' formale ISTANZA a che l'Ill.mo Giudice Unico, a mente dell'art. 269 c.p.c. Voglia autorizzare la chiamata in giudizio della società assicuratrice e differire, ove ritenuto, Controparte_2 la data della prima udienza di comparizione fissata a sensi dell'art. 168 bis, co. V c.p.c. per il giorno
30 novembre 2022, onde consentire la citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c. della summenzionata società . Controparte_2
Accertata e dichiarata l'inesistenza di un pregiudizio attuale e concreto e/o di un danno futuro del quale l'attrice chiede il ristoro per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla conchiudente e per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, ovvero respingere e rigettare tutte le domande svolte dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in Controparte_1 favore dell'attrice stessa, con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia. In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da porsi a Controparte_2 carico dell'attrice che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. In via principale, nel merito e di eccezione riconvenzionale.
Accertata come non provata l'esistenza del danno protestato dall'attrice e l'assenza di qualsivoglia responsabilità della conchiudente per i motivi esposti in narrativa, respingere e rigettare tutte le domande svolte dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in favore dell'attrice stessa, con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia.
[...]
Con richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da porsi a carico dell'attrice che ne ha Controparte_2 provocato e giustificato l'intervento in causa. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare, dichiarare e condannare la terza chiamata in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Codice fiscale, partita IVA e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano ) con sede in Milano, via P.IVA_2
pagina 4 di 14 Ignazio Gardella n. 2 a risarcire direttamente all'attrice i danni, gli interessi e le spese, nessuna esclusa, che venissero posti a carico della conchiudente e a garantirla, manlevarla e tenerla indenne, in forza dell'operatività del contratto assicurativo posti a garanzia della responsabilità civile di cui in narrativa, da qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attrice per il titolo per il quale è causa e, pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice; ovvero in ogni caso, a rifondere a tutte le somme che eventualmente la medesima sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali. Con richiesta di compensazione della somma di € 444,00 corrisposta dalla conchiudente quale corrispettivo delle sanzioni pecuniarie relative a n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada elevati dall'autorità di polizia francese a carico dell'autovettura sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ, posta a dell'attrice e del di lei marito, signor Parte_2
In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e
CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da Controparte_2 porsi a carico dell'attrice che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. In via istruttoria: previa ammissione di tutti i mezzi di prova indicati ed istanza affinché il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione integrale di tutti gli atti eventualmente prodotti e/o acquisiti dalla società assicuratrice , ivi compresi denuncia di Controparte_2 sinistro, dichiarazioni delle parti e/o dei testimoni, riproduzioni fotografiche, perizie (anche di riscontro) relativi all'autovettura attorea , targata EM741JB, verbali e relazioni Controparte_3 di sinistro delle autorità intervenute e/o della società assicuratrice e dei loro periti, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, valutazioni e/o dichiarazione dei periti, motivazione relative alla contestazione del danno ed ogni documento, nessuno escluso, afferente a detto sinistro, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione e/o istanza nei termini di rito, segnatamente ad esito delle eventuali difese avversarie, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora
e per testi sui capitoli dedotti in narrativa, da intendersi qui integralmente Parte_1 trascritti e preceduti dal sintagma “vero che”, riservata al prosieguo del giudizio ogni eventuale diversa o ulteriore deduzione, produzione, capitolazione ed indicazione di testimoni. Ci si oppone alle istanze di prova ex adverso formulate, chiedendosi, sin d'ora, in caso di loro accoglimento di essere ammessi a fornire la prova contraria. Con ogni più ampia ed espressa riserva di indicare testi in prova diretta e contraria, nonché di articolare altri mezzi istruttori, C.T.U e C.T.P. tecniche volte a determinare esistenza, natura, entità, cause ed epoca d'insorgenza dell' asserito danno lamentato, senza perciò dare luogo all'inversione di ogni onere probatorio, segnatamente ad esito delle avversarie difese”.
Per parte terza chiamata:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Piaccia al Tribunale Ill.mo in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, per novità e/o per carenza di legittimazione attiva e/o passiva, della domanda di condanna diretta della terza chiamata al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti da parte attrice, svolta per la prima volta dalla sig.ra con la Pt_1 prima memoria istruttoria 24.4.23; in principalità, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, mandano assolta la società convenuta da ogni pretesa risarcitoria con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia;
pagina 5 di 14 in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza azionata ex adverso per i motivi tutti di cui in atti e per l'effetto respingersi l'azione di garanzia proposta dalla convenuta Controparte_1 in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di operatività della polizza azionata, contenere il risarcimento nei limiti del giusto e provato, in ogni caso previa deduzione dei limiti di polizza, franchigie,scoperti e massimali.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-nel mese di gennaio 2020 la signora , per il tramite del marito, trasportava con il carro Pt_1 attrezzi la propria auto , presso l'officina della ditta in Controparte_3 CP_1
Alessandria, concessionario presso il quale aveva precedentemente fatto l'acquisto qualche anno prima per un lavoro di riparazione qualificato;
- le condizioni dell'auto all'atto della consegna erano le seguenti: l'auto andava in moto e marciava, ma faceva un forte rumore a livello del motore;
-fatta visionare e verificare da un meccanico di fiducia, questi aveva diagnosticato che ci fosse da rifare il motore, deducendo una antieconomicità del lavoro;
- la ditta al contrario, vista l'auto, assicurava che con un lavoro piuttosto CP_1 modesto sulla distribuzione, si sarebbe risolto ogni problema;
- la preparava, quindi, un preventivo di € 1.800,00, che la SI.ra CP_1 [...] accettava, essendo cifra congrua ed economicamente sostenibile rispetto al valore Parte_1 dell'auto;
- il lavoro di riparazione cominciava, ma, in corso d'opera, i meccanici della si CP_1 accorgevano che fosse necessario "rifare il motore" (doc. 3);
-a questo punto, per non sprecare € 1.800,00 acconsentiva ad eseguire il restante lavoro, ed il preventivo veniva aggiornato per due volte fino ad arrivare all'importo € 4.900,00 (doc. 4);
- a causa dell'assenza dei pezzi per il lavoro e, successivamente, a causa del sopraggiungere della pandemia Covid, i lavori si fermavano del tutto, fino alla data del 24 agosto 2020, quando si recava a ritirare la macchina;
- peraltro, aveva preavvertito la che, in quegli stessi giorni, sarebbe partita per lavoro CP_1 verso la Spagna, ed avrebbe dovuto affrontare, con quell'auto, un viaggio di 1.400 km;
- avute le dovute rassicurazioni sul perfetto stato della vettura ed ottenuto il certificato di revisione (doc. 5), lo stesso 24 agosto la signora stipulava la polizza di assicurazione Pt_1 per l'importo di € 450,00 euro per 6 mesi e, ritirata la macchina, la sera dello stesso giorno, partiva alla volta della Spagna;
- l'autovettura, pertanto, veniva riconsegnata come perfettamente funzionante in data 24/08/2020 (cit. doc. 5), tuttavia l'autovettura la sera stessa nei pressi di Nimes (Francia)
pagina 6 di 14 rimaneva in “panne” comportando notevoli disagi e danni che riusciva ad arrivare a destinazione a EN (Spagna) soltanto il 26/08/2020 con l'intervento di un autocarro;
-giunta, difatti, all'altezza di Nimes, in Francia, si accendevano sia la spia del motore che quella dell'olio, ed era quindi necessario uscire immediatamente dall'autostrada;
- trattandosi di orario notturno, la signora con il proprio marito SI. non Pt_1 Pt_2 potevano né trovare assistenza stradale, né passare la notte in idonea struttura, essendo costretti a dormire in auto, attendendo il mattino successivo per rintracciare un meccanico che si occupasse della vettura;
- il mattino successivo, il meccanico che interveniva in soccorso e che comportava una spesa per la SI.ra di € 180,00, provvedeva al rabbocco dell'olio motore;
Pt_1
- a questo punto le spie di allarme si spegnevano e l'auto sembrava pronta per ripartire;
- con grande cautela, con il marito SI. riprendevano il viaggio, portando con loro una Pt_2 tanica di olio, e sostavano con regolarità presso le varie stazioni di servizio poste sulla strada per controllarne il livello;
- a circa 50 km da EN, punto di arrivo del viaggio, improvvisamente il motore cominciava a "picchiare", l'abitacolo si riempiva di fumo e l'auto si fermava definitivamente;
- con un carro attrezzi, ed una spesa di € 200,00 euro, la vettura veniva condotta a EN e parcheggiata dove era permesso il parcheggio libero;
- è del tutto chiaro che il lavoro eseguito dalla non sia stato portato a termine in CP_1 modo non conforme alla buona arte, e che, oltre al rimborso del pagamento dell'importo di € 4.900,00 già corrisposti alla quest'ultima debba anche rimborsare le spese vive CP_1 sostenute per meccanico e carro attrezzi, in Francia e Spagna, oltre altre voci di spesa che ci riserva di quantificare in corso di causa e che vengono sin d'ora quantificate come segue:
- € 4.900,00 per riparazione;
- € 800,00 per assicurazione;
- € 70,00 per revisione;
- € 200,00 per carro attrezzi in Francia oltre l'olio;
- € 200,00 per carro attrezzi in Spagna;
- € 250,00 per 7 giorni di Taxi;
- € 700,00 per acquisto auto usata;
- € 180,00 per trapasso;
- € 400,00 per assicurazione macchina usata;
- € 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 gior- ni) = € 450,00);
- € 600,00 multe;
- € 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto;
- € 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione;
pagina 7 di 14 TOTALE: € 15.150,00;
- il tutto veniva, peraltro, segnalato e denunciato prontamente con e-mail in data 26/08/2020 (doc. 6) alla quale a sua volta riscontrava la con e-mail in data 31/08/2020 (doc. CP_1
7) con la quale in buona sostanza veniva riconosciuta l'inadempienza nonché dal precedente legale della SI.ra con lettera datata 02/10/2020 (doc. 8); Per_2
- la a tal proposito segnalava l'accaduto dalla Propria Assicurazione che apriva CP_1 il sinistro (doc. 9);
- dalla narrazione delle suesposte circostanze di fatto risulta evidente l'inadempimento contrattuale e la responsabilità della convenuta.
Chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Si è costituita parte convenuta eccependo e deducendo che:
-è tecnicamente impossibile che l'abitacolo dell'autovettura attorea si sia improvvisamente riempito di fumo e che la stessa si sia altrettanto improvvisamente fermata;
-e' infatti notorio che le autovetture munite di centralina elettronica (come nel caso di specie) segnalano con largo anticipo eventuali malfunzionamenti del motore, oltre che di altre parti meccaniche, consentendo al conducente di approntare gli interventi necessari a porre rimedio all'anomalia segnalata ed a scongiurare l'ulteriore ammaloramento delle parti meccaniche;
-la signora si è arbitrata di continuare a viaggiare da Nimes (Francia), luogo ove le si Pt_1 era accesa la spia dell'olio, fino a EN (Spagna), pur essendo ben consapevole che la vettura avesse gravissimi problemi;
-l'attrice ha trascurato di prestare la necessaria attenzione alle anomalie segnalate e di adottare le opportune cautele volte a prevenire l'asserito guasto definitivo dell'autovettura;
-vi è prova come con comunicazione a mezzo mail in data 31.08.2020 (cfr. Controparte_1
doc. 7 di parte avversa), sin da subito abbia chiesto conto all'attrice della natura del guasto, delle cause dello stesso, dell'ammontare del danno, nonchè di riportare immediatamente l'autovettura presso la propria officina, affinchè potesse essere esaminata dai propri tecnici, oltre che dai periti della propria società assicuratrice;
-si tratta di una richiesta che è sempre rimasta lettera morta, in quanto, nonostante detta richiesta e quelle reiterate e successive (cfr. docc. 9 e 10 di controparte) l'autovettura al centro del presente giudizio non soltanto non è mai stata posta a disposizione dell'attrice e/o della società assicuratrice di quest'ultima, ma non è mai stata oggetto di un'ispezione di natura tecnica corredata di un preventivo di riparazione, ovvero di un'indagine svolta da un tecnico di parte, oltre che di un procedimento di accertamento tecnico preventivo;
-non vi è nè certezza, nè determinatezza quanto alla natura, all'entità, alle cause ed all'epoca pagina 8 di 14 d'insorgenza degli asseriti danni oggi lamentati che potrebbero ampiamente essere stati determinati da eventi o fatti esterni, idonei a interrompere il rapporto di causalità tra l'opera prestata dalla convenuta ed i già citati ed indimostrati malfunzionamenti;
- dal doc. n. 10 prodotto da parte avversa risulta inequivocabilmente come l'attrice ed il di lei marito, signor nel periodo 28.02.2020 – 24.08.2020 (nelle more cioè della Parte_2
riparazione dell'autovettura di proprietà attorea) abbiano goduto dell'uso dell'autovettura sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ, posta a loro disposizione dalla convenuta e di come la stessa in tale periodo sia stata oggetto di n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada elevati dall'autorità di polizia francese per la complessiva somma di € 444,00 il cui pagamento è stato saldato da Controparte_1
-è ingiustificata ed incongrua richiesta di pagamento del danno lamentato da parte avversa per la complessiva somma € 15.150,00, oltre che di dette voci di danno singolarmente considerate così come qui di seguito descritte:
- € 4.900,00 relativi alla richiesta di ripetizione del costo della riparazione effettuata dalla convenuta: non vi è prova della natura, delle cause e dell'entità del danno asseritamente lamentato da controparte e conseguentemente della legittimità della richiesta risarcitoria;
- € 800,00 per costo di assicurazione: non vi è prova di detto costo, nè della circostanza che l'assicurazione dell'autovettura attore fosse stata nel frattempo sospesa;
- € 70,00 per revisione: si tratta di un costo che l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere, trattandosi di revisione ordinaria e non straordinaria dell'autovettura;
- € 200,00 per costo carro attrezzi ed olio motore sostenuti in Nimes (Francia): non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 200,00 per costo carro attrezzi Spagna: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 250,00 per 7 giorni di Taxi: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 700,00 per acquisto auto usata: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 180,00 per trapasso: se con tale dicitura parte avversa intende riferirsi al costo di intestazione all'attrice di un'autovettura usata, si osserva che tale voce non è documentata e non
è dovuta,stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie pagina 9 di 14 allegazioni;
- € 400,00 per assicurazione macchina usata: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 gior- ni) = € 450,00): non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 600,00 multe: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto: se con tale espressione controparte intende riferirsi alla circostanza che l'autovettura al centro del presente giudizio è stata demolita senza essere posta a disposizione di chicchessia, ai fini di un'indagine volta a determinare la cause, la natura e l'entità dei danni lamentati, è di tutta evidenza come la stessa sia stata arbitrariamente sottratta al vaglio probatorio necessario a dimostrare la legittimità delle richieste risarcitorie avanzate;
in ogni caso si tratta di una voce di spesa non documentata, nè dovuta, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione: si tratta di un costo arbitrariamente determinato, non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
-è onere di parte attrice dimostrare che, all'epoca dei fatti, il veicolo recasse i lamentati danni
- parimenti si dica per ciò che concerne la somma di € 15.150,00 arbitrariamente quantificata da controparte e richiesta a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito.
Chiede il rigetto della domanda e , autorizzata, ha chiamato in garanzia la
[...]
, la quale si è costituita eccependo e deducendo: Controparte_2
- si associa alle difese di parte convenuta;
- eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa n. 008.058.0000904109 contratta in Acqui
Terme presso l'agenzia in data 31.12.2018 che prevede l'obbligo di Controparte_2
tenere indenne l'assicurata nell'ambito di attività di "autoveicoli in Controparte_1
esposizione con annessa officina per manutenzione e riparazione dei suddetti veicoli" ( polizza e condizioni generali - docc. 3 e 4);
-infatti a mente dell'art. F a pag. 27 delle condizioni generali di assicurazione allegate alla pagina 10 di 14 polizza n. 008.058.0000904109 e relativa appendice n. 4 (docc. 2, 3 e 4 che si producono) risultano esclusi dalla copertura assicurativa i danni alle parti oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
-essendo il motore oggetto dell'intervento eseguito da parte della soc. tutti i danni CP_1
correlati allo stesso non sono contrattualmente risarcibili.
- l'invocata garanzia, i ogni caso sconterebbe uno scoperto del 10% con minimo di €. 250,00 e con limite di €. 50.000,00;
-infine la garanzia RCT invocata copre esclusivamente i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamento a cose (art. 2 pag. 15 CGA) e non già i vari ed ipotetici danni indiretti esposti da controparte (riparazione presso l'assicurato, assicurazione, costo passaggi proprietà, taxi, revisioni,fermo vettura, multe - escluse dall'art. F pag. 27 CGA - e comunque tutte le voci esposte in citazione) di cui peraltro non risulta né offerta debita prova né certificata la correlazione all'evento.
Chiede il rigetto della domanda di manleva.
Venendo all'esame della domanda, alla fattispecie è applicabile la normativa di cui al codice del consumo, stante la natura della parte attrice.
Dalla fattura in atti (prod. 4) risulta che le riparazioni effettuate hanno implicato la fornitura di pezzi di ricambio;
ne consegue l'applicabilità della disciplina della garanzia sui beni di consumo, prevista dal Codice del Consumo in forza dell'art. 128 Cod. Cons., il quale a tal fine equipara i contratti di appalto e di opera al contratto di vendita.
Il regime dell'onere della prova applicabile prevede l'onere a carico del consumatore di dimostrare che il difetto di conformità sussisteva già al momento della riconsegna del veicolo.
Tuttavia, nei primi sei mesi dalla riconsegna opera una presunzione legale che comporta una inversione dell'onere della prova, per la quale i difetti di conformità che si manifestano entro tale termine si presumono sussistenti al momento della riconsegna.
Nella fattispecie, nella quale in cui i difetti contestati pacificamente sono emersi subito dopo la consegna, (teste spetta all'autoriparatore fornire la prova che il difetto non Pt_2
sussisteva al momento della consegna e che non è dovuto al suo operato.
Tale prova non è stata fornita per cui i difetti devono ritenersi sussistenti al momento pagina 11 di 14 della riconsegna e imputabili all'autoriparatore.
Quest'ultimo, inoltre, ha eccepito di non avere potuto esaminare il difetto, insistendo nella richiesta di riportare immediatamente l'autovettura presso la propria officina.
All'epoca dei fatti, anno 2020, non era ancora vigente l'art 135 ter Cod. Cons. , che in oggi prevede che la riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Tuttavia, la disposizione per cui la riparazione deve essere effettuata “senza notevoli inconvenienti” è espressione di un principio generale di buona fede nei rapporti contrattuali tra professionista e consumatore che informa il codice del consumo.
Trattandosi di auto impossibilitata a muoversi autonomamente e ferma in Spagna, la richiesta apodittica, senza mettere a disposizione mezzi o precise indicazioni sulle modalità con cui procedere, è manifestamente contraria a buona fede determinando un notevole inconveniente al consumatore.
Ne consegue un inadempimento da parte dell'autoriparatore che legittima la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi del comma 7 dell'art. 130 del codice del consumo.
Per effetto della regola generale, fissata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, con la conseguenza il prezzo delle prestazioni già eseguite può essere liquidato “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cass., n. 15705/13 e n.
3455/15).
Peraltro, la parte convenuta non ha provato l'esecuzione di lavori rimasti comunque utili per cui l'importo pagato dal consumatore va restituito interamente, come da fattura, nella misura di € 4.900,00 dedotto l'importo di € 444,00 (per rivalsa pagamento sanzioni amministrative di cui infra) per un totale di € 4.456,00 maggiorato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., pagina 12 di 14 di interessi legali dalla data della messa in mora (2/10/2020 prod. 8) al saldo, non risultando mala fede dell'accipiens.
La Cassazione ha chiarito che l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. può comprendere anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora.
Quanto ai danni richiesti come conseguenza dell'inadempimento, non risultano specificatamente provati e documentati;
in particolare non vi è prova specifica e documentata della demolizione del veicolo, del valore dello stesso e dei costi della demolizione stessa e del conseguente nesso di causalità con l'acquisto di altra auto usata.
Quanto alle sanzioni amministrative, le violazioni sono causalmente imputabili solo all'autore della violazione.
Per il medesimo principio, va accolta la eccezione di parte convenuta in parziale compensazione avente ad oggetto il rimborso della somma di € 444,00 per il pagamento da parte di di n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada Controparte_1
elevati dall'autorità di polizia francese, come da documentazione in atti, per violazioni da parte degli attori durante l'utilizzo dell'auto concessa a noleggio, che non risultano rimborsate, come confermato dal teste . Tes_1
Quanto alla domanda di garanzia della convenuta nei confronti della terza chiamata , la polizza ha ad oggetto “Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” e prevede che l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza”;
in particolare, ai sensi dell'art 27 Lett. F “la garanzia R.c.t. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a' sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, montaggio o smontaggio, ivi comprese manutenzione e riparazione, della merce venduta.”
Nella fattispecie, tuttavia, non sono stati riconosciuti in favore della parte attrice danni pagina 13 di 14 come conseguenza dell'inadempimento che ha comportato la sola risoluzione del contratto, con solo obbligo di restituzione del prezzo della prestazione, non oggetto di garanzia assicurativa.
Essendo operante la garanzia in relazione alla domanda di parte attrice, anche se relativamente alla parte non accolta, non possono essere imputabili le spese di lite né alla parte convenuta che ha invocato un garanzia operante rispetto alla domanda prospettata da parte attrice, né a quest'ultima, non essendo risultata soccombente.
Ne consegue la compensazione delle spese per quanto attiene la chiamata in garanzia.
Le spese tra parte attrice e parte convenuta, viceversa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum, tenendo conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (Cass. SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 4.456,00 oltre interessi dalla data della domanda come indicata in motivazione;
rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata in relazione all'importo di cui sopra.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi oltre spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
compensa integralmente le spese nei confronti della terza chiamata.
Alessandria, 12 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Asteggiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2458/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANDIDA Parte_1 C.F._1 PAOLO MARIA FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 102 15057 TORTONApresso il difensore avv. CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOGLINO Controparte_1 P.IVA_1 GIANFRANCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO ROMA 127 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. FOGLINO GIANFRANCO
CONVENUTO/I
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SUFFIA Controparte_2 P.IVA_2 GIORGIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VOCHIERI, 9 15121 ALESSANDRIA presso il difensore avv. SUFFIA GIORGIO
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“ In via principale : dichiarare risolto il contratto di riparazioni e sostituzioni dell , targata EM741JB di proprietà della SI.ra Controparte_3 [...] descritto in atti e condannare la Società convenuta a Parte_1 Controparte_1 risarcire i danni provocati all'attrice sulla misura di € 15.150,00 o nella diversa misura che risulterà dovuta al termine del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 1 di 14 In via principale alternativa
: condannare la terza chiamata in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire i danni, gli Controparte_2 interessi e le spese direttamente all'attrice.
In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste, infine, sulla già formulata richiesta di ammissione dei seguenti mezzi di prova:
a) interrogatorio formale della Società Convenuta in persona del Controparte_1 legale rappresentante Pro Tempore, e prova testimoniale sulle seguenti circostanze espunte da valutazioni e/o giudizi ivi riportati al solo fine di rendere più fluida la narrativa:
1) vero che l'Autovettura , targata EM741JB veniva acquistata dalla Controparte_3
SI.ra alla;
Parte_1 CP_1
2)vero che nel mese di gennaio 2020 il SI. trasportava con il carro Parte_2 attrezzi l'autovettura Ssanyong Korando, targata ErEM741JB (come da documento 2 che si rammostra al teste), presso l'officina della ditta in Alessandria zona D3, CP_1
3) vero che l' , targata EM741JB veniva consegnata presso Controparte_3
l'Officina della nella Sede di Alessandria in data 15/01/2020 per un lavoro di CP_4 riparazione qualificato;
4)vero che le condizioni dell'auto all'atto della consegna erano le seguenti: l'auto andava in moto e marciava, faceva rumore al livello del motore;
5)vero che fatta visionare e verificare da un meccanico di fiducia della SI.ra questi aveva diagnosticato che ci fosse da rifare il motore, deducendo Parte_1 una antieconomicità del lavoro;
6)vero che la ditta vista l'auto, assicurava che con un lavoro sulla CP_1 distribuzione, l'auto sarebbe stata riparata;
7)vero che la preparava un preventivo di € 1.800,00, che la SI.ra CP_1 accettava;
Parte_1
8)vero che in corso d'opera, i meccanici della si accorgevano che fosse CP_1 necessario "rifare il motore" (come da doc. 3 che si rammostra al teste);
9)vero che la SI.ra acconsentiva ad eseguire il restante lavoro, Parte_1 ed il preventivo veniva aggiornato per due volte fino ad arrivare all'importo € 4.900,00 (come da doc. 4 che si rammostra al teste);
10)vero che a causa dell'assenza dei pezzi per il lavoro e, successivamente, a causa del sopraggiungere della pandemia Covid, i lavori si fermavano del tutto, fino alla data del
24 agosto 2020, quando la SI.ra si recava a ritirare la macchina;
Parte_1
11) vero che la signora aveva preavvertito la che sarebbe partita per Pt_1 CP_1 lavoro verso la Spagna in quanto il proprio marito gestiva un Ristorante a Parte_2
EN (come da documento 13 che si rammostra al teste) ed avrebbe dovuto affrontare, con quell'auto, un viaggio di 1.400 km;
12)vero che ricevute rassicurazioni sul perfetto stato della vettura ed ottenuto il certificato di revisione (come da doc. 5 che si rammostra al teste), in data 24 agosto 2020 la signora stipulava la polizza di assicurazione per l'importo di € 450,00 euro per 6 Pt_1 mesi (come da documento 14 che si rammostra al teste) e, ritirata la macchina, la sera dello stesso giorno, partiva con il proprio marito SI. e la propria figlia Parte_2
SI.ra alla volta della Spagna;
Parte_3
13)vero che l'autovettura veniva consegnata come perfettamente funzionante in data 24/08/2020 (come da doc. 5 che si rammostra teste);
14)vero che l'autovettura la sera stessa nei pressi di Nimes (Francia) si guastava e si
pagina 2 di 14 fermava rimanendo in “panne”; 15)vero che giunta all'altezza di Nimes, in Francia, si accendevano sia la spia del motore che quella dell'olio, ed era quindi necessario uscire immediatamente dall'autostrada;
16)vero che la autovettura si fermava guasta in orario notturno ed i SIg.ri
[...]
, e erano costretti a dormire in auto, attendendo il Parte_4 Parte_2 Per_1 mattino successivo per rintracciare un meccanico che si occupasse della vettura;
17)vero che il mattino successivo, il meccanico che interveniva in soccorso e che comportava una spesa per la SI.ra di € 180,00, provvedeva al rabbocco dell'olio Pt_1 motore;
18)vero che le spie di allarme si spegnevano e l'auto sembrava pronta per ripartire;
19)vero che la SI.ra ed il proprio marito SI. Parte_1 Pt_2 riprendevano il viaggio, portando con loro una tanica di olio, e sostavano con regolarità presso le stazioni di servizio poste sulla strada per controllarne il livello;
20)vero che a circa 50 km da EN, punto di arrivo del viaggio, improvvisamente il motore cominciava a "picchiare", l'abitacolo si riempiva di fumo e l'auto si fermava definitivamente;
21)vero che la SI.ra riusciva ad arrivare a destinazione a EN Pt_1
(Spagna) il 26/08/2020 con l'intervento di un autocarro;
22)vero che con un carro attrezzi, ed una spesa di € 200,00 euro, la vettura veniva condotta a EN e parcheggiata dove era permesso il parcheggio libero (come da documento 15 che si rammostra al teste);
23)vero che per il lavoro eseguito dalla la SI.ra CP_1 Parte_1 affrontava le seguenti spese:
-€ 4.900,00 per riparazione;
-€ 800,00 per assicurazione;
-€ 70,00 per revisione;
-€ 200,00 per carro attrezzi in Francia oltre l'olio;
-€ 200,00 per carro attrezzi in Spagna;
-€ 250,00 per 7 giorni di Taxi;
-€ 700,00 per acquisto auto usata;
-€ 180,00 per trapasso;
-€ 400,00 per assicurazione macchina usata;
-€ 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 giorni) = €
450,00);
-€ 600,00 multe;
-€ 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto;
-€ 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione;
TOTALE: € 15.150,00.
24) vero che per fare gli spostamenti, fare la spesa per gestire il Ristorante e per tornare in Italia dopo un mese emmezzo la SI.ra ed il proprio marito Parte_5 SI. erano costretti ad acquistare una Seat Arosa del valore di € Parte_2
1.000,00 (come da documento 17 che si rammostra la teste);
25)vero che per l'utilizzo dell'auto sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ la SI. corrispondeva alla l'importo di € 800,00 di cui € Parte_6 CP_1 500,00 per il primo mese ed € 300,00 al momento della restituzione. Si indicano a testimoni, salvo altri, anche in prova contraria:**** b) Disporsi se del caso, C.T.U. sull'accertamento dei lavori eseguiti sull'autovettura oggetto di causa.”
pagina 3 di 14 Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill. mo signor Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare In via preliminare e pregiudiziale di rito e di merito:
Accertata e dichiarata l'esistenza e l'operatività della polizza n. 008-058-0000904109, stipulata in data 31.12.2018 con la società assicuratrice (Codice fiscale, partita IVA e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: ) con sede in Milano, via P.IVA_2
Ignazio Gardella n. 2, posta a tutela della responsabilità civile della convenuta nei confronti dei terzi, per interventi di riparazione meccanica effettuati dalla propria officina, autorizzare l'istanza e successiva ed ulteriore concessione del termine per la chiamata in giudizio della società assicuratrice
(Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Milano: con sede in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, assicuratore della conchiudente e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti di detta società, al fine di essere mallevata e garantita dalla società stessa, con conseguente differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269-2° comma c.p.c., onde consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art 6 D.Lgs. n. 28/2010 ed all'art. 163 bis c.p.c . E' formale ISTANZA a che l'Ill.mo Giudice Unico, a mente dell'art. 269 c.p.c. Voglia autorizzare la chiamata in giudizio della società assicuratrice e differire, ove ritenuto, Controparte_2 la data della prima udienza di comparizione fissata a sensi dell'art. 168 bis, co. V c.p.c. per il giorno
30 novembre 2022, onde consentire la citazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 c.p.c. della summenzionata società . Controparte_2
Accertata e dichiarata l'inesistenza di un pregiudizio attuale e concreto e/o di un danno futuro del quale l'attrice chiede il ristoro per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo alla conchiudente e per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio, ovvero respingere e rigettare tutte le domande svolte dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in Controparte_1 favore dell'attrice stessa, con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia. In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da porsi a Controparte_2 carico dell'attrice che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. In via principale, nel merito e di eccezione riconvenzionale.
Accertata come non provata l'esistenza del danno protestato dall'attrice e l'assenza di qualsivoglia responsabilità della conchiudente per i motivi esposti in narrativa, respingere e rigettare tutte le domande svolte dall'odierna attrice nei confronti della convenuta, in quanto infondate in fatto ed in diritto sia nell'an, sia nel quantum, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in favore dell'attrice stessa, con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia.
[...]
Con richiesta di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da porsi a carico dell'attrice che ne ha Controparte_2 provocato e giustificato l'intervento in causa. In via subordinata e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare, dichiarare e condannare la terza chiamata in causa
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (Codice fiscale, partita IVA e Controparte_2 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano ) con sede in Milano, via P.IVA_2
pagina 4 di 14 Ignazio Gardella n. 2 a risarcire direttamente all'attrice i danni, gli interessi e le spese, nessuna esclusa, che venissero posti a carico della conchiudente e a garantirla, manlevarla e tenerla indenne, in forza dell'operatività del contratto assicurativo posti a garanzia della responsabilità civile di cui in narrativa, da qualsiasi somma che fosse dichiarata tenuta a corrispondere Controparte_1 all'attrice per il titolo per il quale è causa e, pertanto, condannare la stessa, come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice; ovvero in ogni caso, a rifondere a tutte le somme che eventualmente la medesima sarà tenuta a Controparte_1 corrispondere all'attrice per capitale, interessi e spese legali. Con richiesta di compensazione della somma di € 444,00 corrisposta dalla conchiudente quale corrispettivo delle sanzioni pecuniarie relative a n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada elevati dall'autorità di polizia francese a carico dell'autovettura sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ, posta a dell'attrice e del di lei marito, signor Parte_2
In ogni caso, con il favore degli onorari, dei diritti e degli accessori, oneri fiscali e previdenziali di legge, nonché delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di eventuali ed occorrende CTP e
CTU, oltre che di quelle sostenute dalla terza chiamata in causa, , da Controparte_2 porsi a carico dell'attrice che ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa. In via istruttoria: previa ammissione di tutti i mezzi di prova indicati ed istanza affinché il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione integrale di tutti gli atti eventualmente prodotti e/o acquisiti dalla società assicuratrice , ivi compresi denuncia di Controparte_2 sinistro, dichiarazioni delle parti e/o dei testimoni, riproduzioni fotografiche, perizie (anche di riscontro) relativi all'autovettura attorea , targata EM741JB, verbali e relazioni Controparte_3 di sinistro delle autorità intervenute e/o della società assicuratrice e dei loro periti, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, valutazioni e/o dichiarazione dei periti, motivazione relative alla contestazione del danno ed ogni documento, nessuno escluso, afferente a detto sinistro, riservata ogni più opportuna deduzione, produzione e/o istanza nei termini di rito, segnatamente ad esito delle eventuali difese avversarie, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della signora
e per testi sui capitoli dedotti in narrativa, da intendersi qui integralmente Parte_1 trascritti e preceduti dal sintagma “vero che”, riservata al prosieguo del giudizio ogni eventuale diversa o ulteriore deduzione, produzione, capitolazione ed indicazione di testimoni. Ci si oppone alle istanze di prova ex adverso formulate, chiedendosi, sin d'ora, in caso di loro accoglimento di essere ammessi a fornire la prova contraria. Con ogni più ampia ed espressa riserva di indicare testi in prova diretta e contraria, nonché di articolare altri mezzi istruttori, C.T.U e C.T.P. tecniche volte a determinare esistenza, natura, entità, cause ed epoca d'insorgenza dell' asserito danno lamentato, senza perciò dare luogo all'inversione di ogni onere probatorio, segnatamente ad esito delle avversarie difese”.
Per parte terza chiamata:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. Piaccia al Tribunale Ill.mo in via preliminare, dichiarare la inammissibilità, per novità e/o per carenza di legittimazione attiva e/o passiva, della domanda di condanna diretta della terza chiamata al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti da parte attrice, svolta per la prima volta dalla sig.ra con la Pt_1 prima memoria istruttoria 24.4.23; in principalità, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, mandano assolta la società convenuta da ogni pretesa risarcitoria con conseguente assorbimento della svolta azione di garanzia;
pagina 5 di 14 in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza azionata ex adverso per i motivi tutti di cui in atti e per l'effetto respingersi l'azione di garanzia proposta dalla convenuta Controparte_1 in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di operatività della polizza azionata, contenere il risarcimento nei limiti del giusto e provato, in ogni caso previa deduzione dei limiti di polizza, franchigie,scoperti e massimali.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-nel mese di gennaio 2020 la signora , per il tramite del marito, trasportava con il carro Pt_1 attrezzi la propria auto , presso l'officina della ditta in Controparte_3 CP_1
Alessandria, concessionario presso il quale aveva precedentemente fatto l'acquisto qualche anno prima per un lavoro di riparazione qualificato;
- le condizioni dell'auto all'atto della consegna erano le seguenti: l'auto andava in moto e marciava, ma faceva un forte rumore a livello del motore;
-fatta visionare e verificare da un meccanico di fiducia, questi aveva diagnosticato che ci fosse da rifare il motore, deducendo una antieconomicità del lavoro;
- la ditta al contrario, vista l'auto, assicurava che con un lavoro piuttosto CP_1 modesto sulla distribuzione, si sarebbe risolto ogni problema;
- la preparava, quindi, un preventivo di € 1.800,00, che la SI.ra CP_1 [...] accettava, essendo cifra congrua ed economicamente sostenibile rispetto al valore Parte_1 dell'auto;
- il lavoro di riparazione cominciava, ma, in corso d'opera, i meccanici della si CP_1 accorgevano che fosse necessario "rifare il motore" (doc. 3);
-a questo punto, per non sprecare € 1.800,00 acconsentiva ad eseguire il restante lavoro, ed il preventivo veniva aggiornato per due volte fino ad arrivare all'importo € 4.900,00 (doc. 4);
- a causa dell'assenza dei pezzi per il lavoro e, successivamente, a causa del sopraggiungere della pandemia Covid, i lavori si fermavano del tutto, fino alla data del 24 agosto 2020, quando si recava a ritirare la macchina;
- peraltro, aveva preavvertito la che, in quegli stessi giorni, sarebbe partita per lavoro CP_1 verso la Spagna, ed avrebbe dovuto affrontare, con quell'auto, un viaggio di 1.400 km;
- avute le dovute rassicurazioni sul perfetto stato della vettura ed ottenuto il certificato di revisione (doc. 5), lo stesso 24 agosto la signora stipulava la polizza di assicurazione Pt_1 per l'importo di € 450,00 euro per 6 mesi e, ritirata la macchina, la sera dello stesso giorno, partiva alla volta della Spagna;
- l'autovettura, pertanto, veniva riconsegnata come perfettamente funzionante in data 24/08/2020 (cit. doc. 5), tuttavia l'autovettura la sera stessa nei pressi di Nimes (Francia)
pagina 6 di 14 rimaneva in “panne” comportando notevoli disagi e danni che riusciva ad arrivare a destinazione a EN (Spagna) soltanto il 26/08/2020 con l'intervento di un autocarro;
-giunta, difatti, all'altezza di Nimes, in Francia, si accendevano sia la spia del motore che quella dell'olio, ed era quindi necessario uscire immediatamente dall'autostrada;
- trattandosi di orario notturno, la signora con il proprio marito SI. non Pt_1 Pt_2 potevano né trovare assistenza stradale, né passare la notte in idonea struttura, essendo costretti a dormire in auto, attendendo il mattino successivo per rintracciare un meccanico che si occupasse della vettura;
- il mattino successivo, il meccanico che interveniva in soccorso e che comportava una spesa per la SI.ra di € 180,00, provvedeva al rabbocco dell'olio motore;
Pt_1
- a questo punto le spie di allarme si spegnevano e l'auto sembrava pronta per ripartire;
- con grande cautela, con il marito SI. riprendevano il viaggio, portando con loro una Pt_2 tanica di olio, e sostavano con regolarità presso le varie stazioni di servizio poste sulla strada per controllarne il livello;
- a circa 50 km da EN, punto di arrivo del viaggio, improvvisamente il motore cominciava a "picchiare", l'abitacolo si riempiva di fumo e l'auto si fermava definitivamente;
- con un carro attrezzi, ed una spesa di € 200,00 euro, la vettura veniva condotta a EN e parcheggiata dove era permesso il parcheggio libero;
- è del tutto chiaro che il lavoro eseguito dalla non sia stato portato a termine in CP_1 modo non conforme alla buona arte, e che, oltre al rimborso del pagamento dell'importo di € 4.900,00 già corrisposti alla quest'ultima debba anche rimborsare le spese vive CP_1 sostenute per meccanico e carro attrezzi, in Francia e Spagna, oltre altre voci di spesa che ci riserva di quantificare in corso di causa e che vengono sin d'ora quantificate come segue:
- € 4.900,00 per riparazione;
- € 800,00 per assicurazione;
- € 70,00 per revisione;
- € 200,00 per carro attrezzi in Francia oltre l'olio;
- € 200,00 per carro attrezzi in Spagna;
- € 250,00 per 7 giorni di Taxi;
- € 700,00 per acquisto auto usata;
- € 180,00 per trapasso;
- € 400,00 per assicurazione macchina usata;
- € 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 gior- ni) = € 450,00);
- € 600,00 multe;
- € 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto;
- € 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione;
pagina 7 di 14 TOTALE: € 15.150,00;
- il tutto veniva, peraltro, segnalato e denunciato prontamente con e-mail in data 26/08/2020 (doc. 6) alla quale a sua volta riscontrava la con e-mail in data 31/08/2020 (doc. CP_1
7) con la quale in buona sostanza veniva riconosciuta l'inadempienza nonché dal precedente legale della SI.ra con lettera datata 02/10/2020 (doc. 8); Per_2
- la a tal proposito segnalava l'accaduto dalla Propria Assicurazione che apriva CP_1 il sinistro (doc. 9);
- dalla narrazione delle suesposte circostanze di fatto risulta evidente l'inadempimento contrattuale e la responsabilità della convenuta.
Chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Si è costituita parte convenuta eccependo e deducendo che:
-è tecnicamente impossibile che l'abitacolo dell'autovettura attorea si sia improvvisamente riempito di fumo e che la stessa si sia altrettanto improvvisamente fermata;
-e' infatti notorio che le autovetture munite di centralina elettronica (come nel caso di specie) segnalano con largo anticipo eventuali malfunzionamenti del motore, oltre che di altre parti meccaniche, consentendo al conducente di approntare gli interventi necessari a porre rimedio all'anomalia segnalata ed a scongiurare l'ulteriore ammaloramento delle parti meccaniche;
-la signora si è arbitrata di continuare a viaggiare da Nimes (Francia), luogo ove le si Pt_1 era accesa la spia dell'olio, fino a EN (Spagna), pur essendo ben consapevole che la vettura avesse gravissimi problemi;
-l'attrice ha trascurato di prestare la necessaria attenzione alle anomalie segnalate e di adottare le opportune cautele volte a prevenire l'asserito guasto definitivo dell'autovettura;
-vi è prova come con comunicazione a mezzo mail in data 31.08.2020 (cfr. Controparte_1
doc. 7 di parte avversa), sin da subito abbia chiesto conto all'attrice della natura del guasto, delle cause dello stesso, dell'ammontare del danno, nonchè di riportare immediatamente l'autovettura presso la propria officina, affinchè potesse essere esaminata dai propri tecnici, oltre che dai periti della propria società assicuratrice;
-si tratta di una richiesta che è sempre rimasta lettera morta, in quanto, nonostante detta richiesta e quelle reiterate e successive (cfr. docc. 9 e 10 di controparte) l'autovettura al centro del presente giudizio non soltanto non è mai stata posta a disposizione dell'attrice e/o della società assicuratrice di quest'ultima, ma non è mai stata oggetto di un'ispezione di natura tecnica corredata di un preventivo di riparazione, ovvero di un'indagine svolta da un tecnico di parte, oltre che di un procedimento di accertamento tecnico preventivo;
-non vi è nè certezza, nè determinatezza quanto alla natura, all'entità, alle cause ed all'epoca pagina 8 di 14 d'insorgenza degli asseriti danni oggi lamentati che potrebbero ampiamente essere stati determinati da eventi o fatti esterni, idonei a interrompere il rapporto di causalità tra l'opera prestata dalla convenuta ed i già citati ed indimostrati malfunzionamenti;
- dal doc. n. 10 prodotto da parte avversa risulta inequivocabilmente come l'attrice ed il di lei marito, signor nel periodo 28.02.2020 – 24.08.2020 (nelle more cioè della Parte_2
riparazione dell'autovettura di proprietà attorea) abbiano goduto dell'uso dell'autovettura sostitutiva Kia Picanto, targata FR707NJ, posta a loro disposizione dalla convenuta e di come la stessa in tale periodo sia stata oggetto di n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada elevati dall'autorità di polizia francese per la complessiva somma di € 444,00 il cui pagamento è stato saldato da Controparte_1
-è ingiustificata ed incongrua richiesta di pagamento del danno lamentato da parte avversa per la complessiva somma € 15.150,00, oltre che di dette voci di danno singolarmente considerate così come qui di seguito descritte:
- € 4.900,00 relativi alla richiesta di ripetizione del costo della riparazione effettuata dalla convenuta: non vi è prova della natura, delle cause e dell'entità del danno asseritamente lamentato da controparte e conseguentemente della legittimità della richiesta risarcitoria;
- € 800,00 per costo di assicurazione: non vi è prova di detto costo, nè della circostanza che l'assicurazione dell'autovettura attore fosse stata nel frattempo sospesa;
- € 70,00 per revisione: si tratta di un costo che l'attrice avrebbe dovuto in ogni caso sostenere, trattandosi di revisione ordinaria e non straordinaria dell'autovettura;
- € 200,00 per costo carro attrezzi ed olio motore sostenuti in Nimes (Francia): non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 200,00 per costo carro attrezzi Spagna: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 250,00 per 7 giorni di Taxi: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 700,00 per acquisto auto usata: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 180,00 per trapasso: se con tale dicitura parte avversa intende riferirsi al costo di intestazione all'attrice di un'autovettura usata, si osserva che tale voce non è documentata e non
è dovuta,stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie pagina 9 di 14 allegazioni;
- € 400,00 per assicurazione macchina usata: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 450,00 per fermo macchina in deposito (€ 5,00 al giorno X 3 mesi (90 gior- ni) = € 450,00): non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni.
- € 600,00 multe: non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 400,00 per due trasporti carro attrezzi per demolizione auto: se con tale espressione controparte intende riferirsi alla circostanza che l'autovettura al centro del presente giudizio è stata demolita senza essere posta a disposizione di chicchessia, ai fini di un'indagine volta a determinare la cause, la natura e l'entità dei danni lamentati, è di tutta evidenza come la stessa sia stata arbitrariamente sottratta al vaglio probatorio necessario a dimostrare la legittimità delle richieste risarcitorie avanzate;
in ogni caso si tratta di una voce di spesa non documentata, nè dovuta, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
- € 6.000,00 valore auto più le spese di demolizione: si tratta di un costo arbitrariamente determinato, non documentato, nè dovuto, stante l'indeterminatezza delle avversarie asserzioni e l'assenza delle necessarie allegazioni;
-è onere di parte attrice dimostrare che, all'epoca dei fatti, il veicolo recasse i lamentati danni
- parimenti si dica per ciò che concerne la somma di € 15.150,00 arbitrariamente quantificata da controparte e richiesta a titolo di risarcimento del danno asseritamente patito.
Chiede il rigetto della domanda e , autorizzata, ha chiamato in garanzia la
[...]
, la quale si è costituita eccependo e deducendo: Controparte_2
- si associa alle difese di parte convenuta;
- eccepisce l'inoperatività della polizza assicurativa n. 008.058.0000904109 contratta in Acqui
Terme presso l'agenzia in data 31.12.2018 che prevede l'obbligo di Controparte_2
tenere indenne l'assicurata nell'ambito di attività di "autoveicoli in Controparte_1
esposizione con annessa officina per manutenzione e riparazione dei suddetti veicoli" ( polizza e condizioni generali - docc. 3 e 4);
-infatti a mente dell'art. F a pag. 27 delle condizioni generali di assicurazione allegate alla pagina 10 di 14 polizza n. 008.058.0000904109 e relativa appendice n. 4 (docc. 2, 3 e 4 che si producono) risultano esclusi dalla copertura assicurativa i danni alle parti oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse;
-essendo il motore oggetto dell'intervento eseguito da parte della soc. tutti i danni CP_1
correlati allo stesso non sono contrattualmente risarcibili.
- l'invocata garanzia, i ogni caso sconterebbe uno scoperto del 10% con minimo di €. 250,00 e con limite di €. 50.000,00;
-infine la garanzia RCT invocata copre esclusivamente i danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamento a cose (art. 2 pag. 15 CGA) e non già i vari ed ipotetici danni indiretti esposti da controparte (riparazione presso l'assicurato, assicurazione, costo passaggi proprietà, taxi, revisioni,fermo vettura, multe - escluse dall'art. F pag. 27 CGA - e comunque tutte le voci esposte in citazione) di cui peraltro non risulta né offerta debita prova né certificata la correlazione all'evento.
Chiede il rigetto della domanda di manleva.
Venendo all'esame della domanda, alla fattispecie è applicabile la normativa di cui al codice del consumo, stante la natura della parte attrice.
Dalla fattura in atti (prod. 4) risulta che le riparazioni effettuate hanno implicato la fornitura di pezzi di ricambio;
ne consegue l'applicabilità della disciplina della garanzia sui beni di consumo, prevista dal Codice del Consumo in forza dell'art. 128 Cod. Cons., il quale a tal fine equipara i contratti di appalto e di opera al contratto di vendita.
Il regime dell'onere della prova applicabile prevede l'onere a carico del consumatore di dimostrare che il difetto di conformità sussisteva già al momento della riconsegna del veicolo.
Tuttavia, nei primi sei mesi dalla riconsegna opera una presunzione legale che comporta una inversione dell'onere della prova, per la quale i difetti di conformità che si manifestano entro tale termine si presumono sussistenti al momento della riconsegna.
Nella fattispecie, nella quale in cui i difetti contestati pacificamente sono emersi subito dopo la consegna, (teste spetta all'autoriparatore fornire la prova che il difetto non Pt_2
sussisteva al momento della consegna e che non è dovuto al suo operato.
Tale prova non è stata fornita per cui i difetti devono ritenersi sussistenti al momento pagina 11 di 14 della riconsegna e imputabili all'autoriparatore.
Quest'ultimo, inoltre, ha eccepito di non avere potuto esaminare il difetto, insistendo nella richiesta di riportare immediatamente l'autovettura presso la propria officina.
All'epoca dei fatti, anno 2020, non era ancora vigente l'art 135 ter Cod. Cons. , che in oggi prevede che la riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
Tuttavia, la disposizione per cui la riparazione deve essere effettuata “senza notevoli inconvenienti” è espressione di un principio generale di buona fede nei rapporti contrattuali tra professionista e consumatore che informa il codice del consumo.
Trattandosi di auto impossibilitata a muoversi autonomamente e ferma in Spagna, la richiesta apodittica, senza mettere a disposizione mezzi o precise indicazioni sulle modalità con cui procedere, è manifestamente contraria a buona fede determinando un notevole inconveniente al consumatore.
Ne consegue un inadempimento da parte dell'autoriparatore che legittima la richiesta di risoluzione del contratto ai sensi del comma 7 dell'art. 130 del codice del consumo.
Per effetto della regola generale, fissata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite, con la conseguenza il prezzo delle prestazioni già eseguite può essere liquidato “a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cass., n. 15705/13 e n.
3455/15).
Peraltro, la parte convenuta non ha provato l'esecuzione di lavori rimasti comunque utili per cui l'importo pagato dal consumatore va restituito interamente, come da fattura, nella misura di € 4.900,00 dedotto l'importo di € 444,00 (per rivalsa pagamento sanzioni amministrative di cui infra) per un totale di € 4.456,00 maggiorato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., pagina 12 di 14 di interessi legali dalla data della messa in mora (2/10/2020 prod. 8) al saldo, non risultando mala fede dell'accipiens.
La Cassazione ha chiarito che l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. può comprendere anche gli atti stragiudiziali di costituzione in mora.
Quanto ai danni richiesti come conseguenza dell'inadempimento, non risultano specificatamente provati e documentati;
in particolare non vi è prova specifica e documentata della demolizione del veicolo, del valore dello stesso e dei costi della demolizione stessa e del conseguente nesso di causalità con l'acquisto di altra auto usata.
Quanto alle sanzioni amministrative, le violazioni sono causalmente imputabili solo all'autore della violazione.
Per il medesimo principio, va accolta la eccezione di parte convenuta in parziale compensazione avente ad oggetto il rimborso della somma di € 444,00 per il pagamento da parte di di n. 2 verbali di contestazione di infrazioni del codice della strada Controparte_1
elevati dall'autorità di polizia francese, come da documentazione in atti, per violazioni da parte degli attori durante l'utilizzo dell'auto concessa a noleggio, che non risultano rimborsate, come confermato dal teste . Tes_1
Quanto alla domanda di garanzia della convenuta nei confronti della terza chiamata , la polizza ha ad oggetto “Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)” e prevede che l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza”;
in particolare, ai sensi dell'art 27 Lett. F “la garanzia R.c.t. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, a' sensi di legge, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l'ultimazione dei lavori, purché riconducibili in linea causale ad errori nell'esecuzione di lavori di installazione, montaggio o smontaggio, ivi comprese manutenzione e riparazione, della merce venduta.”
Nella fattispecie, tuttavia, non sono stati riconosciuti in favore della parte attrice danni pagina 13 di 14 come conseguenza dell'inadempimento che ha comportato la sola risoluzione del contratto, con solo obbligo di restituzione del prezzo della prestazione, non oggetto di garanzia assicurativa.
Essendo operante la garanzia in relazione alla domanda di parte attrice, anche se relativamente alla parte non accolta, non possono essere imputabili le spese di lite né alla parte convenuta che ha invocato un garanzia operante rispetto alla domanda prospettata da parte attrice, né a quest'ultima, non essendo risultata soccombente.
Ne consegue la compensazione delle spese per quanto attiene la chiamata in garanzia.
Le spese tra parte attrice e parte convenuta, viceversa, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base al valore decisum, tenendo conto dei principii di adeguatezza e proporzionalità (Cass. SU n. 19014/2007) e, nel caso concreto, del valore effettivo della causa e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di euro 4.456,00 oltre interessi dalla data della domanda come indicata in motivazione;
rigetta la domanda di manleva della convenuta nei confronti della terza chiamata in relazione all'importo di cui sopra.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi oltre spese generali, spese di notifica e iscrizione a ruolo e accessori fiscali e previdenziali come per legge;
compensa integralmente le spese nei confronti della terza chiamata.
Alessandria, 12 giugno 2025
Il Giudice
Carlo Asteggiano
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