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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1296/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. NARDI FEDERICA, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 26.06.2025
l'avv. per il tramite dell'avv. Federica Nardi, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto emesso in data 5.3.2025, depositato in Cancelleria in data 5.06.2025 e comunicato a mezzo pec in data 10.06.2025, con il quale gli era stato attribuito, per la sua opera di difensore di , parte ammessa al CP_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n.
192/2018 RG SIGE., il complessivo importo di €. 166,66 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettizzato, Cap ed Iva come per legge.
Nel merito, il ricorrente ha allegato l'erroneità del provvedimento per aver il giudice provveduto “limitatamente a quanto documentato in atti, secondo il principio dell'onere della prova” pervenendo a liquidare l'attività professionale espletata dal legale solamente sulla base della documentazione offerta, nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, per aver il Giudice liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv.to il Parte_1
compenso indicato nella istanza di liquidazione, determinata nella somma pari ad E.
850,00 (minimo tariffario inderogabile), oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, iva
e Cpa come per legge, o di quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di caisa, secondo le previsioni di cui al DM n. 55/2014, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, liquidabili in via equitativa.”;
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 06.07.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 29.10.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto anche se in misura di giustizia. Preliminarmente è doveroso osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
– con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, per cui il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018).
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il sig. Pt_1 CP_2
, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 192/2018 RG SIGE innanzi
[...]
al Tribunale Penale Monocratico di Macerata.
Erroneo risulta, quindi, il decreto di liquidazione con cui è stata riconosciuta soltanto la fase di studio, essendo dovuta certamente anche la fase introduttiva e la fase decisoria.
Va poi ribadito che vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso
Cass. 12 dicembre 2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione) nonché gli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (nella versione antecedente al D.M. 147/2022, essendo la prestazione professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore di tale decreto) per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 225,00, per quella introduttiva la somma di € 270,00 e per quella decisoria la somma di € 675,00 e quindi la complessiva somma di € 1.170,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02 e quindi complessivi euro 780,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 166,66 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1296/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 5.03.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di , Parte_1 CP_2 nell'ambito del procedimento penale avente n. 192/2018 R.G. SIGE., la somma complessiva di € 780,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 24/11/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1296/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. NARDI FEDERICA, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex. art. 170 DPR 115/2002 e art. 281-decies c.p.c. depositato il 26.06.2025
l'avv. per il tramite dell'avv. Federica Nardi, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto emesso in data 5.3.2025, depositato in Cancelleria in data 5.06.2025 e comunicato a mezzo pec in data 10.06.2025, con il quale gli era stato attribuito, per la sua opera di difensore di , parte ammessa al CP_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n.
192/2018 RG SIGE., il complessivo importo di €. 166,66 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettizzato, Cap ed Iva come per legge.
Nel merito, il ricorrente ha allegato l'erroneità del provvedimento per aver il giudice provveduto “limitatamente a quanto documentato in atti, secondo il principio dell'onere della prova” pervenendo a liquidare l'attività professionale espletata dal legale solamente sulla base della documentazione offerta, nonché la violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, per aver il Giudice liquidato un importo al di sotto dei minimi tariffari.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dell'Avv.to il Parte_1
compenso indicato nella istanza di liquidazione, determinata nella somma pari ad E.
850,00 (minimo tariffario inderogabile), oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, iva
e Cpa come per legge, o di quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di caisa, secondo le previsioni di cui al DM n. 55/2014, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, liquidabili in via equitativa.”;
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 06.07.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 29.10.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto anche se in misura di giustizia. Preliminarmente è doveroso osservare che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante
– con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, per cui il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018).
Infatti, dall'esame degli atti è emerso che l'avv. ha difeso il sig. Pt_1 CP_2
, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 192/2018 RG SIGE innanzi
[...]
al Tribunale Penale Monocratico di Macerata.
Erroneo risulta, quindi, il decreto di liquidazione con cui è stata riconosciuta soltanto la fase di studio, essendo dovuta certamente anche la fase introduttiva e la fase decisoria.
Va poi ribadito che vale il principio secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello
Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime” (Cass. 2 dicembre 2020 n. 31404, in precedenza nello stesso senso
Cass. 12 dicembre 2011 n. 26643).
Nondimeno, anche di recente, la Corte di cassazione ha ribadito il principio secondo cui "In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
29184 del 20/10/2023, Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e che non vi sono elementi da cui desumere una particolare complessità delle questioni giuridiche o fattuali in quella sede affrontate, in riforma del gravato provvedimento, considerata anche la domanda della parte (come da istanza di liquidazione) nonché gli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (nella versione antecedente al D.M. 147/2022, essendo la prestazione professionale esauritasi prima dell'entrata in vigore di tale decreto) per la fase di studio deve essere liquidata la somma di € 225,00, per quella introduttiva la somma di € 270,00 e per quella decisoria la somma di € 675,00 e quindi la complessiva somma di € 1.170,00 per compenso, cui va applicata la riduzione di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02 e quindi complessivi euro 780,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, considerando che la parte ha già visto riconosciuta parte del compenso (euro 166,66 oltre accessori) ed ha agito unicamente per la differenza, sicché il valore da prendere in considerazione (quale decisum) è compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro, con importi prossimi ai minimi, attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1296/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 5.03.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di , Parte_1 CP_2 nell'ambito del procedimento penale avente n. 192/2018 R.G. SIGE., la somma complessiva di € 780,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 125,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 24/11/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'